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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
EF NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3164/2024, introdotta da
(MA, 30/07/1980), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CA DE ME e RE CA (VELLETRI (RM), 14/07/1979), con il patrocinio dell'avv. VALERIO FEMIA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e RE CA hanno chiesto al Tribunale Parte_1
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/09/2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
Per_
“- stabilire che il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori
con collocazione prevalente presso la madre, il padre potrà tenerlo con sé
rispettando i seguenti tempi e modalità: i fine settimana alternati dall'uscita
da scuola del venerdì al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola,
oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento;
nella settimana in cui il
padre non terrà con sé il figlio nel fine settimana, lo terrà dal mercoledì
dall'uscita da scuola al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per un periodo di almeno
venti giorni;
durante le festività pasquali ad anni alterni con l'uno o l'altro
genitore con un preavviso di almeno una settimana;
durante le festività
natalizie a settimane alterne dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre
con un genitore con la facoltà di trascorrere la Vigilia di Natale con la madre e
il giorno di Natale con il padre, dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro
genitore. Il compleanno del figlio, possibilmente con entrambi i genitori, il
compleanno dei genitori con ciascuno di essi anche se non coincide con il
giorno di loro spettanza.
- porre a carico del padre un assegno di contributo al mantenimento in favore
del figlio minore di € 550,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese,
con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato
dall'Istat che verrà corrisposto con decorrenza dal mese successivo al
compimento di un anno dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
oltre il 60%
delle spese straordinarie previste dal protocollo in uso presso questo Tribunale.
Per quanto attiene all'assegno unico per il figlio le parti concordano che venga
percepito nella misura del 50% ciascuno”. 3
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 30/07/1980) e RE CA (VELLETRI (RM),
14/07/1979), che hanno contratto matrimonio in Bolsena (VT) in data
02/09/2017 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Bolsena (VT) al n. 9, Parte II , Serie C, Anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
EF NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3164/2024, introdotta da
(MA, 30/07/1980), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CA DE ME e RE CA (VELLETRI (RM), 14/07/1979), con il patrocinio dell'avv. VALERIO FEMIA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e RE CA hanno chiesto al Tribunale Parte_1
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/09/2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
Per_
“- stabilire che il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori
con collocazione prevalente presso la madre, il padre potrà tenerlo con sé
rispettando i seguenti tempi e modalità: i fine settimana alternati dall'uscita
da scuola del venerdì al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola,
oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento;
nella settimana in cui il
padre non terrà con sé il figlio nel fine settimana, lo terrà dal mercoledì
dall'uscita da scuola al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per un periodo di almeno
venti giorni;
durante le festività pasquali ad anni alterni con l'uno o l'altro
genitore con un preavviso di almeno una settimana;
durante le festività
natalizie a settimane alterne dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre
con un genitore con la facoltà di trascorrere la Vigilia di Natale con la madre e
il giorno di Natale con il padre, dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro
genitore. Il compleanno del figlio, possibilmente con entrambi i genitori, il
compleanno dei genitori con ciascuno di essi anche se non coincide con il
giorno di loro spettanza.
- porre a carico del padre un assegno di contributo al mantenimento in favore
del figlio minore di € 550,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese,
con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato
dall'Istat che verrà corrisposto con decorrenza dal mese successivo al
compimento di un anno dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
oltre il 60%
delle spese straordinarie previste dal protocollo in uso presso questo Tribunale.
Per quanto attiene all'assegno unico per il figlio le parti concordano che venga
percepito nella misura del 50% ciascuno”. 3
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 30/07/1980) e RE CA (VELLETRI (RM),
14/07/1979), che hanno contratto matrimonio in Bolsena (VT) in data
02/09/2017 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Bolsena (VT) al n. 9, Parte II , Serie C, Anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR EN