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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 312/2022 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- avv. SOMMOVIGO PIERA, SAFFIOTI CRISTIAN;
; Parte_2
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- avv. TRAVERSO PIERPAOLO,
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di licenziamento di ctu formulata da parte avversa,
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca totale del finanziamento concesso, emesso da in data 01.07.2021, avente Parte_3 protocollo n. 45513 ed avente ad oggetto sia la “IO chiusura procedimento di revoca totale del finanziamento concesso a a valere sul bando L.R. 34/2016 (Fondo Parte_1
Strategico) – Finanziamenti a favore 2019 Controparte_2
(DGR 159/2019). POS 1.” sia l'ingiunzione di procedere alla restituzione della somma di € 26.124,05
(corrispondente alla quota di finanziamento erogata, maggiorata degli interessi) e della somma di €
21.438,01 (corrispondente al contributo de minimis), per un totale richiesto di € 47.562,06, nonché della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 40229/2021 avente ad oggetto “Finanziamento concesso ed erogato a a valere sul bando L.R. 34/2016 Pt_1 Parte_1
(Fondo Strategico) – Finanz. a favore ed. 2019 Controparte_2
(DGR 159/2019). POS 1. IO avvio procedimento di revoca totale” emessa in data
1 11.06.2021 da , conseguentemente, previa loro Parte_3 disapplicazione;
- accertare e dichiarare il contratto di finanziamento valido ed efficace tra le parti;
- accertare e dichiarare non dovuta la restituzione delle somme individuate da in forza della Pt_3 decisione n. 1 prot. 11146 del 2.7.2019 e indicate nella comunicazione di revoca totale dell'11.06.2021, nonché quelle indicate nel provvedimento n. protocollo 12249 del 23.8.2022;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'escussione della garanzia fideiussoria emessa da Rete
[...]
e condannare alla restituzione a favore dell'esponente delle somme indebitamente CP_3 Parte_4 percepite in forza della polizza fideiussoria, eventualmente anche mediante compensazione;
- previa occorrendo disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento n. protocollo
12249 del 23.8.2022, respingere la domanda riconvenzionale proposta da perché Parte_4 infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con vittoria di compensi e spese del processo".
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo eventuale licenziamento di CTU nei termini di cui alla relativa richiesta contenuta nella memoria autorizzata in data 27/06/2023 (pag. 7):
- in via principale: respingere integralmente le domande tutte proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente il provvedimento di revoca prot. Filse n. 45513 dell'1/07/2021, così come integrato dal successivo provvedimento prot. Filse n. 12249 del 28/03/2022, dichiarando conseguentemente il diritto di di trattenere definitivamente la somma percepita a Pt_3 seguito dell'escussione della fideiussione rilasciata da Rete Fidi Liguria, pari ad Euro 26.124,05;
- in via riconvenzionale;
condannare l'attore a restituire a la somma di Euro 10.144,57, importo Pt_3 corrispondente al risparmio in conto interessi calcolato limitatamente al finanziamento effettivamente erogato, oltre ad interessi pari al tasso legale pro tempore vigente, maggiorato di 250 punti base, con decorrenza dalla data di accredito fino a quella di restituzione o, in subordine, alla restituzione della somma meglio vista e ritenuta a seguito dell'espletata istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari gravati di Cpa ed Iva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione da parte del
TAR Liguria - ha convenuto in giudizio allegando Parte_1 Parte_4 che:
- in data 01/03/2019, la Giunta regionale della Regione Liguria aveva approvato l'Avviso di
“Finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.), reti di imprese, consorzi e altri soggetti economici, per lo sviluppo di servizi turistici innovativi e collegati al prodotto” (doc. n. 3 di parte
2 attrice), affidando la gestione delle fasi del relativo procedimento amministrativo a parte convenuta,
Parte_4
- essendo titolare di un'impresa individuale attiva nel settore turistico-ricettivo - con sede legale presso la propria abitazione, sita in La Spezia, via Telaro 12 -, parte attrice aveva presentato domanda di concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso, sottoponendo un progetto relativo alla riqualificazione di un fabbricato e delle aree a esso pertinenziali poste in prossimità della propria abitazione, precisamente a La Spezia, via Telaro 14 (doc. n. 4 di parte attrice, contenente la domanda presentata, comprensiva delle relazioni illustrativa e tecnica); anche nella prospettiva della valorizzazione del territorio, il progetto presentato, denominato “Il mormorio del vento”, proponeva l'implementazione di forme di turismo sostenibili, esperienziali e distanti da quelle del c.d. “turismo mordi e fuggi”; infatti, essendo la struttura da riqualificare collocata in prossimità dell'“Alta Via del Golfo”, un tracciato di sentieri in parte già esistenti e in parte in fase di recupero nello , la realizzazione del progetto avrebbe permesso l'inserimento della struttura Pt_5 all'interno del sistema di accoglienza dei viaggiatori, fungendo da punto di sosta, informazione, scambio e ristoro;
quanto agli interventi di riqualificazione previsti, essi avrebbero riguardato sia zone esterne che interne della struttura, prevedendo l'utilizzo di materiali eco-compatibili e ad alto rendimento energetico, nonché la realizzazione di lavori appositi per rendere la struttura fruibile anche alle persone diversamente abili;
- con decisione n. 1 datata 02/07/2019 prot. 11146 e comunicata il giorno successivo, aveva Parte_3 attribuito all'attore l'agevolazione consistente nel “finanziamento con una durata pari a 5 anni di un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 […] a tasso agevolato pari al 1,25% annuo a fronte di una spesa di Euro 95.072,00 […]” (doc. n. 5 di parte attrice); quanto alle modalità di erogazione delle somme del finanziamento - conformemente alle disposizioni contenute nell'Avviso (art. 10) -, era previsto che, all'atto di sottoscrizione del contratto di finanziamento, previa presentazione di idonea fideiussione, l'impresa potesse ottenere un anticipo pari al 50% del finanziamento concesso;
successivamente, al raggiungimento del 50% della realizzazione del progetto finanziato, il beneficiario avrebbe potuto richiedere un acconto pari al restante al 50% del finanziamento concesso;
ancora in aderenza alle disposizioni dell'Avviso (art. 11 lett. a), era disposto che la realizzazione del progetto finanziato dovesse avvenire entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento attributivo del finanziamento;
infine, era richiamato l'art. 12 dell'Avviso per i casi in cui avrebbe potuto procedere alla Parte_3 revoca, parziale o totale, dell'agevolazione;
3 - in data 30.9.2019 era stato stipulato il contratto di finanziamento tra l'attore e (doc.6), e in Parte_3 data 08.11.2019 era stato erogato l'anticipo di € 25.000 (doc.3) pari a 50% del finanziamento concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria a garanzia dell'importo erogato;
- iniziati i lavori programmati alla fine del mese di gennaio 2020, di lì a poco gli stessi avevano subito un forte rallentamento a causa della diffusione dell'epidemia da COVID-19; pertanto, parte attrice aveva chiesto a di beneficiare della possibilità di proroga trimestrale prevista dalla Regione Liguria Parte_3 con D.G.R. n. 358 del 30/04/2020, avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Determinazioni, ulteriori proroghe e differimenti termini adempimenti imprese ed enti pubblici derivanti da avvisi POR
FESR 2017 – 2020, Fondo Strategico Regionale – sezione imprese – e leggi regionali di competenza del settore Competitività”;
- accolta la richiesta di proroga con provvedimento del 12/05/2020 prot. N. 117361/2020, il termine di esecuzione dei lavori era stato posticipato dalla data originariamente prevista, 01/07/2020, alla nuova data del 01/10/2020 (doc. n. 8 di parte attrice);
- successivamente, due giorni prima rispetto alla nuova scadenza, il 29/09/2020, l'attore aveva formulato una seconda istanza di proroga di giorni 40 per il completamento dei lavori, motivata, anche in questo caso, dall'evento eccezionale rappresentato dalla pandemia da COVID-19 e dalle conseguenze da esso derivanti - le misure di contenimento adottate per contrastarne la diffusione determinando la riduzione della forza lavoro nonché la difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori (doc. n. 9 di parte attrice) -;
- tuttavia, con provvedimento del 27/10/2020 prot. 164413, aveva negato la seconda proroga, Parte_3 motivando nel senso che il bando in oggetto non prevedeva possibilità di ottenere proroghe e che il beneficiario aveva già usufruito di una proroga precedentemente concessa (doc. n. 10 di parte attrice);
- con provvedimento emesso in egual data prot. n. 164423. , aveva rifiutato la richiesta di Parte_3 erogazione dell'acconto del restante 50% del finanziamento concesso, dal momento che, a seguito dell'istruttoria compiuta e dell'esame della documentazione trasmessa dall'impresa, era emerso che “il piano di intervento complessivamente presentato risulta pari ad Euro 28.999,24 ed è pertanto inferiore al limite minimo stabilito al punto 10 dell'Avviso”, non arrivando a raggiungere la metà del valore monetario del progetto finanziato, ammontante a € 47.536,00, ossia la metà di € 95.072,00 (doc. n. 11 di parte attrice);
- malgrado il rifiuto della seconda richiesta di proroga, e nonostante lo scarso lasso temporale tra tale richiesta e il termine di esecuzione dei lavori, l'attore, con notevoli difficoltà e sforzi, era riuscito a
4 terminare la realizzazione del progetto entro il 01/10/2020 e, pertanto, in data 23/12/2020, aveva richiesto l'erogazione del saldo del finanziamento concesso, ai sensi dell'art. 10.3 dell'Avviso;
- a tale richiesta avevano fatto seguito due richieste di integrazione documentale da parte di Parte_3
(docc. nn. 13, 14 di parte attrice), cui l'attore aveva risposto fornendo le informazioni richieste;
- ciò malgrado, con provvedimento datato 11/06/2021 prot. n. 40229/2021, aveva Parte_3 comunicato a parte attrice l'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento ricevuto (doc. n.
2 di parte attrice); si legge nel provvedimento che il progetto realizzato non sarebbe stato conforme alla proposta approvata e che, pertanto, sarebbe stata integrata la fattispecie di revoca prevista dall'art. 12.2 dell'Avviso, adducendosi a sostegno le seguenti motivazioni:
− non era possibile confermare la realizzazione di un servizio turistico innovativo secondo la definizione datane dall'art. 4 dell'Avviso, “in quanto la struttura non permette la fruizione della stessa come punto di contatto, informazione, sosta e ristoro collegato all'attività di
[...]
rimanendo una pertinenza dell'abitazione principale non entrata in Parte_6 funzione”;
− gli interni e la zona esterna non risultavano attrezzati per lo svolgimento della richiamata attività di accoglienza, informazione, sosta e ristoro - come emergeva dalla presenza all'interno di un solo tavolo con due panche -;
− malgrado la relazione tecnica depositata da un geometra di fiducia di parte attrice, secondo cui le rifiniture del piano terra erano compatibili con l'attività prevista, dalla documentazione fotografica prodotta si evinceva come le stesse non fossero concretamente utilizzate a tal fine;
− infine, non era stata data evidenza della realizzazione del servizio igienico inserito nella variante progettuale, ravvisandosi inoltre che il progetto presentato aveva ottenuto un determinato punteggio anche per la previsione di una sua fruibilità da parte delle persone diversamente abili;
- l'attore aveva fatto pervenire le proprie osservazioni, con cui aveva contestato le motivazioni addotte da nel provvedimento di cui sopra, sostenendo la conformità, l'utilizzabilità e l'attuale Parte_3 destinazione del progetto allo scopo per cui è stato finanziato;
- ciononostante, il procedimento si era concluso con il provvedimento dell'01/07/2021 prot. n. 45513 con cui era stata disposta la: “revoca della quota di finanziamento erogato a titolo di anticipo del 50% a sensi del punto 10.1 dell'Avviso in oggetto e pari ad Euro 25.000,00”; era stata richiesta di restituzione della medesima somma, gravata degli interessi;
era stato revocato il contributo in de minimis di Euro
20.289,14 corrispondente al risparmio in conto interessi calcolato sul finanziamento concesso;
era stata
5 chiesta la restituzione di una somma corrispondente all'agevolazione revocata in termini di de minimis, calcolata così come previsto ai sensi del punto 12) dell'Avviso, come da prospetto allegato” (doc. n. 1 di parte attrice); richiamati i passaggi summenzionati della comunicazione di avvio del procedimento, si legge nel provvedimento che le osservazioni fatte pervenire dal beneficiario non sarebbero state sufficienti a riformulare il giudizio già espresso in quella sede, alla luce, in particolare, delle seguenti considerazioni:
− l'immobile non era ancora terminato e utilizzabile come centro di accoglienza, specie per quanto riguarda “lo stato di finitura delle aree esterne: l'area sud è priva di ringhiera facendo venire meno il suo utilizzo in sicurezza, le aree a nord, est ed ovest sono allo stato grezzo”;
− il servizio igienico interno non poteva dirsi finito, “in quanto manca l'aerazione, il rivestimento interno e la finitura esterna nonché i maniglioni per il suo utilizzo da parte dei disabili”;
− nella zona interna era presente un unico tavolo con due panche, mancavano gli arredi e i complementi necessari all'attività di accoglienza, informazione e intrattenimento delle persone, inoltre il soppalco era inutilizzabile in quanto privo di ringhiera.
Secondo la prospettazione di parte attrice, la realizzazione del progetto finanziato era stata pesantemente condizionata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che avrebbe dovuto determinare la concessione della seconda proroga richiesta, invece negata;
ciononostante, è allegato come l'attore, con notevoli difficoltà e sforzi, fosse riuscito a terminare le opere concordate entro il termine prefissato, discendente dalla proroga concessa. È poi affermata l'aderenza dei lavori realizzati al progetto presentato - e variato in corso d'opera (doc. n. 12 di parte attrice) -, come emergeva dalla documentazione fotografica versata agli atti del presente giudizio (docc. 16-16 septies di parte attrice).
Con il ricorso originariamente proposto in sede amministrativa, parte attrice ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di revoca articolando, in particolare, due diverse censure:
- da un lato, esso conterrebbe una motivazione generica, con argomenti carenti, illogici e contraddittori - si pensi ai passaggi motivazionali sul mancato utilizzo della struttura ai fini di accoglienza, che trascurerebbero le conseguenze sulle limitazioni allo spostamento delle persone determinate dalla pandemia da COVID-19 (p. 23), oppure ad alcuni dei rilievi mossi ai lavori realizzati, che riguarderebbero aspetti soltanto marginali del progetto, comunque suscettibili di miglioramento e implementazione (pp. 24 e ss.) -; sfuggirebbe poi il motivo per il quale la convenuta non abbia disposto la revoca parziale del finanziamento concesso, eventualità pur contemplata dall'art. 12 dell'Avviso, di cui ha fatto applicazione;
Parte_3
- dall'altro lato, il provvedimento di revoca non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990; inoltre, tra il
6 provvedimento di avvio del procedimento e quello conclusivo sussisterebbero profili di diversità, introducendo il secondo elementi nuovi.
Dal punto di vista civilistico, a seguito della riassunzione del processo, è poi sostenuto che la revoca, oltre a essere illegittima per i motivi sopra esposti, sarebbe contraria alla buona fede contrattuale.
Infine, la pretesa restitutoria contenuta nel provvedimento di revoca sarebbe abnorme. Infatti, a fronte dell'erogazione dell'anticipo del finanziamento in misura pari a € 25.000,00, avrebbe: Parte_3
− escusso la fideiussione per la somma di € 26.124,05 (la somma prestata maggiorata degli interessi) - esponendo l'attore e il suo garante all'azione di regresso del fideiussore -;
− richiesto la corresponsione di € 21.438,01 - ossia l'aiuto in “de minimis” (consistente nella differenza tra il tasso di interesse a condizioni vantaggiose praticato e il tasso reperibile sul mercato), pari a € 20.289,14, a sua volta maggiorato degli interessi.
Tale seconda pretesa, in particolare, sarebbe erroneamente calcolata sull'intero finanziamento, omettendo di considerare che all'attore è stato erogato soltanto un anticipo dello stesso, nella misura della metà della quota complessivamente finanziata (€ 25.000,00 a fronte di € 50.000,00).
Sulla base di queste allegazioni, parte attrice ha chiesto che il Giudice, accertata l'illegittimità dei due provvedimenti di avvio del procedimento di revoca e di revoca totale del finanziamento, previa la loro disapplicazione, accerti e dichiari:
− la validità ed efficacia del contratto di finanziamento;
− la non debenza delle somme indicate nel provvedimento di revoca totale;
− l'illegittimità dell'escussione della garanzia fideiussoria, condannando parte convenuta alla restituzione a favore dell'attore delle somme così percepite.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha affermato la correttezza delle valutazioni compiute da in sede di revoca del finanziamento, prendendo le mosse dalla lettura degli obiettivi Parte_3 dell'Avviso e dalle relazioni illustrativa e tecnica presentate da parte attrice a sostegno del proprio progetto, per evidenziarne le differenze con l'opera effettivamente realizzata.
Quanto alla data in cui i lavori si sarebbero conclusi, è sostenuto come dalla seconda richiesta di proroga, formulata soltanto due giorni prima della scadenza prefissata, discenderebbe che l'opera non sarebbe stata completata entro il termine previsto.
Sono poi contestati i profili di illegittimità del provvedimento di revoca ex adverso allegati:
- la motivazione del provvedimento sarebbe sufficiente e congrua;
le valutazioni operate sarebbero corrette, non potendo in alcun modo sostenersi la conformità dell'opera realizzata con gli obiettivi del bando e con il progetto presentato, i quali non si limitavano a prevedere una mera ristrutturazione dei luoghi ma si inserivano in un ambito ben più ampio di valorizzazione del territorio e
7 accoglienza;
tali valutazioni, inoltre, presenterebbero profili di discrezionalità tecnica e, in quanto tali, sarebbero sindacabili soltanto laddove abbiano oltrepassato un oggettivo margine di opinabilità - circostanza non avvenuta nel caso di specie -; infine, è citata giurisprudenza della Corte dei Conti che smentirebbe l'assunto avversario per cui, in ogni caso, visti i lavori comunque realizzati, Parte_3 avrebbe dovuto adottare un provvedimento di revoca parziale (pp. 16,17);
- il provvedimento di revoca non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, dal momento che essa, per espressa previsione normativa, sarebbe prescritta soltanto nei procedimenti a istanza di parte.
In merito al quantum della propria pretesa restitutoria, parte convenuta ha dato atto che, dopo la notifica dell'atto di citazione avversario, con provvedimento del 28/03/2022 prot. n. 12249 era stato parzialmente annullato il provvedimento di revoca dell'01/07/2021 prot. n. 45513, rideterminando l'importo dell'aiuto in “de minimis” da restituire nella cifra di € 10.144,57 oltre interessi, ottenuta parametrando il risparmio ottenuto da controparte alla somma finanziata ed effettivamente percepita
(doc. n. 3 di parte convenuta).
Concludendo, la convenuta ha chiesto:
− il rigetto delle domande di parte attrice, conseguentemente confermando il provvedimento di revoca parzialmente annullato in autotutela, e dichiarando il diritto di a trattenere Parte_3 definitivamente la somma percepita a seguito dell'escussione della fideiussione;
− in via riconvenzionale, la condanna dell'attore alla restituzione della somma di € 10.144,57 oltre interessi.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha sostenuto l'inconferenza delle argomentazioni della convenuta sulla parziale insindacabilità delle valutazioni tecniche, dal momento che, devoluta la cognizione della controversia al Giudice ordinario, essa dovrebbe essere decisa utilizzando principi di stampo civilistico e, in particolare, valutando se l'attore abbia o meno adempiuto alle proprie obbligazioni, alla luce del criterio della gravità dell'inadempimento, che solo può dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto.
In relazione all'annullamento in autotutela e alla domanda riconvenzionale, ha contestato la somma dovuta in restituzione per effetto della revoca del contributo de minimis come rideterminata con il provvedimento in data 28/03/2022 prot. n. 12249, ritenendola abnorme, a fronte del fatto che l'attore di fatto non aveva fruito del finanziamento essendo stato lo stesso stato revocato e avendo Parte_3 escusso la garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione del 50% del finanziamento.
All'udienza del 22/05/2023, è stato assegnato a parte convenuta termine per il deposito di memoria per specificare “sia le norme in base alle quali è stato operato il conteggio sia il conteggio analitico
8 effettuato” per arrivare alla cifra richiesta a titolo di restituzione dell'aiuto in “de minimis”, concedendo a parte attrice ulteriore termine per replica.
Con tale memoria, parte convenuta, richiamando il Regolamento (UE) della Commissione n.
1407/2013 del 18/12/2013, “relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”, ha chiarito che, ai fini del calcolo dell'entità degli aiuti “de minimis”, occorre fare riferimento all'“equivalente sovvenzione lordo” (ESL), ossia il valore attualizzato dell'aiuto. Tale valore, secondo quanto previsto dal Regolamento nonché dalla IO della Commissione Europea n. 2008/C14/02 del 19/01/2008, richiamata dal
Regolamento stesso, si otterrebbe partendo dai tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto, utilizzando l'indice IBOR, addizionando a essi un margine variabile a seconda del rating dell'impresa, infine sottraendo il tasso di interesse vantaggioso praticato con l'aiuto. Nel caso in esame, la cifra richiesta a titolo di restituzione dell'aiuto in “de minimis” sarebbe stata calcolata applicando all'attore un rating negativo (p. 4 della memoria).
Replicando sul punto, parte attrice ha eccepito:
− l'inammissibilità dell'introduzione in giudizio del meccanismo di calcolo fondato sul rating dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, dal momento che esso è stato allegato per la prima volta in sede di memoria autorizzata, non rinvenendosene traccia né nella documentazione anteriore al processo né nelle difese svolte in seno ad esso;
− che l'onere di provare che all'attore fosse da attribuire un rating negativo gravasse in capo a parte convenuta, la quale non lo avrebbe in alcun modo adempiuto;
− che, in ogni caso, nel merito, all'attore non sarebbe stato da assegnare un rating negativo, considerata la garanzia fideiussoria prestata.
*** La revoca oggetto di contestazione è stata deliberata ai sensi dell'art. 12.2 dell'Avviso di Finanziamento (doc. 3 di parte attrice), che contiene la seguente previsione:
“La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da nei casi in cui: Parte_3
1. … omissis…
2. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nelle modalità e nelle finalità previste”.
L'avviso di finanziamento (rubricato “Finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese , reti CP_4 di imprese, consorzi e altri soggetti economici per lo sviluppo di servizi turistici innovativi – Anno 2019”):
- all'art. 1 rubricato “Obiettivi e disponibilità finanziarie” stabilisce:
“L'azione intende promuovere progetti per iniziative correlate a prodotti turistici e finalizzati alla creazione o al miglioramento di servizi turistici anche innovativi secondo le
9 nuove forme di turismo esperienziale che diano valore aggiunto e risultino inseribili in specifici segmenti di mercato rafforzando l'offerta esistente, proponendo motivazioni di viaggio ed esperienze diversificate nell'ottica di prodotto turistico in un sistema integrato che agevoli il turista nella fruizione della vacanza”
- al successivo art. 4 “Interventi ammissibili”, prevede:
“E' considerato ammissibile ad agevolazione il progetto inerente la realizzazione di servizi turistici innovativi anche esperienziali (…) finalizzati a una migliore fruizione e conoscenza del territorio ligure anche in chiave di sostenibilità ambientale e di accessibilità in ottica integrata”.
Coerentemente con tali finalità, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva presentata da parte attrice - alla sezione “Relazione Illustrativa” - presenta il proprio progetto come funzionale alle finalità del progetto “Alta via del Golfo”, portato avanti dal progetto teso alla Controparte_5 pianificazione di un sistema sentieristico collinare, che colleghi il lato occidentale a quello orientale del Golfo della Spezia, mediante un sistema sentieristico in parte già presente e in parte in fase di recupero, che favorisca l'integrazione tra i diversi insediamenti, in particolare i piccoli centri storici, e lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate alla filiera dell'eco turismo e delle produzioni agricole tipiche.
In particolare, si legge:
“Il Mormorio del Vento (n.d.r. la denominazione della struttura turistica gestita dall'attore), tramite la riqualificazione di una struttura muraria già esistente in un contesto di autentica naturalità e la realizzazione di spazi esterni attrezzati ad essa pertinenti, viene ad avere un ruolo significativo in quanto ben s'inserisce contemporaneamente nel sistema di percorribilità integrata e continua del progetto “Alta Via del Golfo” e nel sistema d'accoglienza che prevede interventi di aree di sosta, informazione, scambio e ristoro”.;
Ed ancora:
“A tal fine tutto il complesso - oggetto di un recupero che prevede la realizzazione di servizi interni e di aree esterne attrezzate, espletando la funzione di centro di animazione sotto forma di accoglienza, informazione, sosta e ristoro - viene a collocarsi nel progetto del rispondendo alla richiesta in esso contenuta, di una più ampia Controparte_5 offerta di prodotti turistici, attualmente non adeguata alla nuova domanda, che vede la continua crescita di forme di turismo sostenibile ed esperienziale, nella fattispecie “Il Turismo Lento” in grado di offrire un'approfondita ed ampia conoscenza del territorio e di far rivivere l'armonia composita di paesaggi, borghi storici, esperienze enogastronomiche e cultura con l'alternanza di itinerari segnati e posti tappa che si appoggia a piccole e/o medie strutture familiari” (Cfr. Relazione illustrativa).
Nella “Relazione tecnica dell'iniziativa proposta” si legge poi che:
“La struttura oggetto di riqualificazione (…) stante la notevole prossimità dei circuiti sentieristici di cui sopra (n. 458 e n. 451), alcuni dei quali direttamente accessibili dalla
10 medesima, nonché la vicinanza della normale viabilità per coloro che sono diversamente abili (per i quali la creazione di un ulteriore percorso di agevole acceso e uso, interno al complesso, permetterà la fruizione dell'ambiente e delle attrezzature), si presta agevolmente al raggiungimento degli obiettivi previsti, vale a dire la valorizzazione dei percorsi sentieristici ed escursionisti sportivi, ampliamento conoscitivo del territorio, con funzione naturalistica ed enogastronomica e di aggregazione sociale ed economica nell'ottica del “Turismo Lento (…..)”
E infine:
“Essendo tra gli obiettivi primari di questi enti (n.d.r. Controparte_6
ed Parte_7 Parte_8
l'ampliamento del sistema sentieristico ad anello ed il contemporaneo necessario sviluppo della logistica intesa come punto di contatti, informazioni, sosta e ristoro, la struttura alla base del progetto in questione, viene ad inserirsi per collocazione geografica all'interno dei suddetti obiettivi”.
E' del tutto evidente che l'iniziativa ammessa a finanziamento non si limitasse alla semplice riqualificazione di una struttura muraria già esistente, ma comprendesse anche la realizzazione di servizi interni e di aree esterne attrezzate (ivi compresa la creazione di un ulteriore percorso di agevole acceso e uso, interno al complesso, tale da permettere la fruizione dell'ambiente e delle attrezzature anche a persone con disabilità), così da farne un centro di animazione sotto forma di accoglienza, informazione, sosta e ristoro, a servizio dei fruitori del sistema sentieristico “Alta via del Golfo”.
L'addebito di carenza di motivazione del provvedimento di revoca non è fondato.
Il provvedimento in esame delinea con sufficiente chiarezza le ragioni della revoca, osservando che dall'analisi della documentazione inviata in sede di richiesta di erogazione del saldo e in sede di successiva integrazione:
“non era stato possibile confermare che il piano di intervento si fosse concluso con la realizzazione di un servizio turistico innovativo, così come definito al punto 4) dell'Avviso, in quanto la struttura non permetteva la fruizione della stessa come punto di contatto, informazioni, sosta e ristoro collegato all'attività di affittacamere il
“ ” rimanendo una pertinenza dell'abitazione principale, non entrata Parte_6 in funzione.” (n.d.r. neretto aggiunto)
In sostanza, a prescindere dal completamento delle opere murarie di riqualificazione, il provvedimento attribuisce rilevanza decisiva al fatto che la struttura non fosse fruibile come punto di contatto informazione sosta e ristoro, secondo la finalità dell'intervento ammesso a finanziamento.
L' inidoneità a tale forma di fruizione si pone con tutta evidenza in contrasto con la proposta approvata e con le finalità che l'intervento finanziato era diretto a realizzare.
L'inidoneità alla fruizione, secondo gli obiettivi del finanziamento, viene di seguito chiarita, sulla base delle seguenti circostanze, segnalate già nel provvedimento di avvio del procedimento di revoca:
11 - gli interni e la zona esterna non risultavano attrezzati per lo svolgimento dell'attività prevista (accoglienza e informazione sosta e ristoro): risultava inserito all'interno un solo tavolo con due panche.
- in base alla documentazione fotografica prodotta, non risultava un utilizzo attuale come punto di accoglienza, sosta e ristoro;
- non risultava l'avvenuta realizzazione del servizio igienico inserito nella variante.
A seguito delle integrazioni inviate, il provvedimento di revoca ribadisce che l'immobile non può essere considerato utilizzabile come centro di accoglienza, in quanto:
▪ dalla documentazione inviata non è stato possibile valutare lo stato di finitura delle aree esterne, rilevando in particolare che:
-l'area sud è priva di ringhiera, facendo venire meno il suo utilizzo in sicurezza;
- le aree a nord est e ovest sono allo stato grezzo;
▪ il servizio igienico interno non è finito in quanto manca l'areazione, il rivestimento interno e la finitura esterna nonché i maniglioni per il suo utilizzo da parte dei disabili;
▪ nell'area interna è presente un unico tavolo con due panche, mancano totalmente gli arredi e i complementi per poter accogliere intrattenere e informare le persone;
▪ il soppalco è privo di ringhiera e quindi non utilizzabile;
e conclude “Nel complesso l'investimento non può considerarsi terminato e funzionante nello svolgimento dell'attività di centro di animazione (sotto forma di accoglienza, informazioni, sosta e ristoro)”.
La difesa di parte attrice, nel contestare tali valutazioni:
▪ osserva come la documentazione fotografica allegata (doc. n. 16) e già in possesso dell'Amministrazione resistente, confermi che sia le aree interne dell'edificio, sia le aree esterne risultino “completate, adeguatamente attrezzate, curate e ordinate e assolutamente ed indubitabilmente idonee a svolgere la funzione di centro di accoglienza, informazione, sosta e ristoro.”;
▪ pur riconoscendo che “un solo tavolo con due panche” costituiscano un arredamento “essenziale e certamente implementabile” contesta che tale elemento possa assurgere a ragione di revoca totale del finanziamento, “dal momento che il progetto ammesso ad agevolazione aveva ad oggetto la riqualificazione strutturale e muraria dell'edificio, effettivamente realizzata, e non il suo arredamento.”;
▪ assume che “tutti gli elementi invocati dall'Amministrazione resistente a sostegno della revoca totale del finanziamento riguardino aspetti ininfluenti e marginali, attinenti solo alla rifinitura degli interventi previsti dal progetto, che ben avrebbero potuto, nel caso, essere facilmente implementati e migliorati in un momento successivo”.
12 ▪ in particolare, ritiene “che la presenza di un solo tavolo con due panche non abbia alcuna rilevanza né in termini di riqualificazione di un edificio né tantomeno in termini di utilizzabilità
o meno dello stesso dal punto di vista “strutturale”.”
▪ osserva poi che dal punto di vista formale “in sede di comunicazione di avvio, i motivi addotti da risultavano inerenti, in generale, all'effettivo “utilizzo” della struttura, nulla Pt_3 eccependo in ordine al mancato completamento degli interventi da un punto di vista materiale e strutturale”
▪ ed evidenzia che la “differenza tra il contenuto della comunicazione di avvio (utilizzata impropriamente come preavviso di diniego) e il provvedimento finale costituisce una violazione del disposto del richiamato art. 10 bis L. n. 241/1990, il quale richiede una correlazione tra il contenuto di questi due provvedimenti, imponendo all'Autorità procedente di indicare nel provvedimento finale le sole motivazioni “ulteriori” rispetto a quelle già contenute nel preavviso e relative solo a quanto emerso in sede di osservazioni e non già preventivamente conosciuto.”
Va premesso il richiamo all'10 bis L. n. 241/1990 è inconferente in quanto il procedimento di revoca non è attivato su istanza di parte.
In ogni caso, l'impostazione attorea muove dall'assunto errato in base al quale l'intervento deve considerarsi completato per effetto dell'ultimazione delle opere di riqualificazione muraria, rispetto alle quali gli elementi valorizzati da rivestirebbero rilievo marginale ed ininfluente. Pt_3
In realtà, ove anche le opere di riqualificazione muraria possano ritenersi ultimate, il completamento dell'intervento finanziato non poteva prescindere dalla destinazione attuale - e non meramente potenziale e subordinata ad ulteriori rifiniture e/o implementazioni più o meno marginali - del complesso alla finalità indicata nella domanda di ammissione. Gli elementi valorizzati da (uno Pt_3 su tutti la mancanza di arredi interni e di complementi per poter accogliere intrattenere e informare le persone ad eccezione di un tavolo con due panche) assumono rilevanza in quanto sono indicativi della inesistenza di una destinazione attuale del complesso alla finalità turistica, che costituiva ragione della concessione dell'agevolazione; e questo a prescindere dal fatto che nella contingenza pandemica il complesso potesse o meno effettivamente essere frequentato da turisti.
In altri termini, l'addebito mosso non riguarda la mancata presenza concreta di turisti, ma il fatto che il complesso non fosse attualmente predisposto per l'accoglienza di turisti, mancando gli arredi e le rifiniture (ad es. ringhiera esterna), atti a destinarlo a punto di accoglienza, informazione sosta e ristoro, risultandone una destinazine ad uso esclusivamente privato (“rimanendo una pertinenza dell'abitazione principale, non entrata in funzione.”), non rilevando una idoneità meramente potenziale – ed eventuale
- a tale destinazione, subordinata a successive implementazioni e rifiniture.
In questo senso, le considerazioni di parte attrice relative agli effetti dell'emergenza pandemica (“È evidente che una struttura come quella oggetto del progetto del Sig. non avrebbe più Parte_1 potuto svolgere appieno, per cause di forza maggiore, la funzione di centro di accoglienza ed aggregazione per cui era stata inizialmente concepita nel 2019, a causa delle limitazioni allora in vigore sia per gli spostamenti sia per i “contatti” tra estranei””) sono pertinenti solo se riferite alla mancanza di
13 presenza concreta di turisti, correlata all'emergenza pandemica, ma non giustificano la mancata destinazione attuale del complesso all'utilizzo per il quale era stato accordato il finanziamento.
In quest'ottica, la mancata destinazione attuale a struttura ricettiva nei termini di cui alla proposta ammessa a finanziamento, vanificando la finalità ultima dell'agevolazione e tale da giustificarne la revoca totale.
Per tali ragioni la domanda di accertamento della illegittimità del i) provvedimento di avvio del procedimento di revoca, ii) di revoca totale e iii) dell'ingiunzione di procedere alla restituzione della somma di € 26.124,05 e tutte le domande ad essa conseguenti (validità ed efficacia del contratto di finanziamento, illegittimità dell'escussione della garanzia fideiussoria, con condanna di parte convenuta alla restituzione a favore dell'attore delle somme così percepite) devono essere respinte.
In relazione alla domanda di accertamento dell'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento della somma di € 21.438,01(corrispondente al contributo in de minimis) e di quella rideterminata in diminuzione di € 10.144,57 con provvedimento 28/03/2022 prot. n. 12249, va osservato quanto segue.
L'ingiunzione a tale titolo contenuta nel provvedimento di revoca deve considerarsi revocata per effetto del successivo provvedimento 28/03/2022 prot. n. 12249, che ha rideterminato la somma in questione nella misura di € 10.144,57, parametrata all'importo effettivamente erogato.
Quanto alla declaratoria di illegittimità dell'ingiunzione di pagamento della somma di € 21.438,01, contenuta nel provvedimento di revoco non vi è dunque luogo a provvedere.
Quanto alla rideterminazione di tale somma nella misura di € 10.144,57, con provvedimento 28/03/2022 prot. n. 12249, parte attrice ha contestato in I memoria anche tale quantificazione in quanto abnorme, a fronte del fatto che l'attore di fatto non aveva fruito del finanziamento essendo stato lo stesso stato revocato.
A seguito di richiesta di chiarimenti in ordine alla modalità di conteggio di tale somma, parte convenuta ha richiamato la IO n. 2008/C14/02 in data 19/01/2008 della Commissione Europea
(pubblicata nella G.U.U.E. 19/01 2008, n. C14), che stabilisce un metodo uniforme di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, tassi che – come si legge nelle premesse di tale documento - hanno lo scopo di “misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare quando viene erogato in varie quote, nonché (n.d.r. servono) per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati” ed ha chiarito che: “Detta IO (che si produce dub doc. 2) pone a base della metodologia di calcolo (che è quella adottata da il tasso interbancario offerto sul mercato monetario Parte_3
(Ibor) a 1 anno o, in ipotesi di Paesi membri in cui tale tasso non sia disponibile, a tre mesi. A detto tasso viene applicato, per addizione, un margine compreso tra i 60 e 1.000 punti base, che varia a seconda del rating dell'impresa interessata e delle garanzie offerte, come risulta dalla tabella riportata nella IO stessa.
In caso di rating negativo (Ccc o inferiore) e basse garanzie, come nel caso in esame, la maggiorazione è pari a 1.000 punti base.” (memoria autorizzata 27.6.20203 pag. 4).
Da ciò si ricava che il calcolo operato da ha assunto la sussistenza in capo a parte attrice di un Parte_3 rating negativo.
14 Peraltro, la sussistenza in capo a parte attrice di un rating negativo è valutazione che mai in precedenza era stata allegata e che è stata tardivamente dedotta in giudizio, successivamente alla scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
Tale valutazione è contestata da parte convenuta e non è verificabile, non avendo parte convenuta allegato alcuna circostanza atta a giustificare l'attribuzione di tale rating.
Mancando quindi riscontro degli elementi di calcolo utilizzabili deve essere accolta la domanda di accertamento della non debenza della somma di € 10.144,57.
La domanda riconvenzionale di pagamento della somma in questione deve quindi essere respinta.
La domanda subordinata di “restituzione della somma meglio vista e ritenuta a seguito dell'espletata istruttoria”, va parimenti respinta in quanto del tutto generica, in quanto gli elementi di calcolo necessari alla sua determinazione ed in particolare il rating assegnabile a parte attrice non hanno costituito oggetto di tempestiva allegazione, né sono state allegate le circostanze in base alle quali è stata effettuata la contestata attribuzione di rating negativo.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice respinge la domanda attorea di accertamento della illegittimità: i) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 40229/2021, emessa in data 11.06.2021; ii) del provvedimento di revoca totale prot. Filse n. 45513 dell'1/07/2021 e iii) della conseguente ingiunzione di procedere alla restituzione della somma di € 26.124,05; respinge la domanda attorea di accertamento della validità ed efficacia del contratto di finanziamento;
respinge la domanda attorea di accertamento della illegittimità dell'escussione della garanzia fideiussoria e di condanna di parte convenuta alla restituzione a favore dell'attore delle somme in conseguenza dell'escussione della suddetta garanzia;
dichiara il diritto di di trattenere definitivamente la somma percepita a seguito dell'escussione della Pt_3 fideiussione rilasciata da Rete Fidi Liguria, pari ad Euro 26.124,05;
dichiara non luogo a provvedere in ordine all'accertamento dell'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento della somma di € 21.438,01, indicata nel provvedimento di revoca prot. Filse n. 45513 dell'1/07/2021 a titolo di restituzione di contributo de minimis ;
dichiara non dovuta la somma rideterminata di € 10.144,57 di cui al provvedimento prot. Filse n. 12249 del 28/03/2022, e respinge la relativa domanda riconvenzionale di pagamento, nonché la domanda subordinata di condanna al pagamento della somma “meglio vista e ritenuta”;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio fra le parti.
Genova, 18/02/2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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