Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 08/05/2023, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 01066/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2023, proposto da LF TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio rifiuto formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., sulla istanza presentata al comune di Cava de Tirreni il 9 dicembre 2022 per l’autorizzazione all’utilizzo di un immobile acquisito al patrimonio comunale per ragioni di “social housing”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha reso nota, con dichiarazione versata in giudizio in data 20 marzo 2023, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo conseguente declaratoria di improcedibilità;
Considerato che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia giurisdizionale;
Ritenuto di compensare le spese di lite, atteso l’esito in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO