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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 25/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
Proc. n.572/2023 R.G.A.C.
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente Dott.ssa Alessandra De Marco Giudice rel. Dott.ssa Francesca Pinacchio Giudice nel procedimento vertente tra: nella causa civile iscritta al n.572 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
con l'avv. Mariella Graziani Parte_1
Ricorrente Contro
Controparte_1
Resistente Conclusioni delle parti: all'udienza del 2.07.2024, il difensore della ricorrente chiedeva, a modifica delle condizioni di separazione di cui al provvedimento emesso dal TRIBUNALE di Sulmona in data 19.06.2012, di disporre a carico di , Controparte_1
“… un assegno di mantenimento in favore della ricorrente dell'importo di € 200,00 (duecento,00) mensili.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non risulta pervenuto il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato in data 30.10.2023, la ricorrente, sig.ra ha chiesto, in considerazione del Parte_1 peggioramento delle sue condizioni di salute e della conseguente difficoltà di far fronte alle spese mediche, la modifica delle condizioni di separazione così come già precedentemente modificate con provvedimento del 19.06.2012 prevedendo a carico del sig. il versamento in suo favore della somma di €.200,00 mensili. Controparte_1
Alla udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore ex art. 473 bis. 21 c.p.c., il difensore della ricorrente, alla presenza del sig. , insisteva per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
1 La domanda di modifica delle condizioni di separazione è fondata e va accolta, essendo emerso, in considerazione del comprovato peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, un aumento delle spese necessarie per far fronte ai bisogni di cure della sig.ra , dovendosi ritenere la suddetta circostanza quale elemento di per sé Pt_1 idoneo a modificare il quadro patrimoniale e reddituale d'insieme, così come cristallizzato nel provvedimento in data 19.06.2012. Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, a modifica delle condizioni di separazione di cui al provvedimento in data 19.06.2012, così provvede: 1) Pone a carico del sig. il pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1
di un assegno di mantenimento dell'importo di €.200,00 Parte_1
(duecento,00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a partire dalla data della presente domanda;
2) Nulla sulle spese. Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Alessandra De Marco Pierfilippo Mazzagreco
2
Proc. n.572/2023 R.G.A.C.
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente Dott.ssa Alessandra De Marco Giudice rel. Dott.ssa Francesca Pinacchio Giudice nel procedimento vertente tra: nella causa civile iscritta al n.572 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
con l'avv. Mariella Graziani Parte_1
Ricorrente Contro
Controparte_1
Resistente Conclusioni delle parti: all'udienza del 2.07.2024, il difensore della ricorrente chiedeva, a modifica delle condizioni di separazione di cui al provvedimento emesso dal TRIBUNALE di Sulmona in data 19.06.2012, di disporre a carico di , Controparte_1
“… un assegno di mantenimento in favore della ricorrente dell'importo di € 200,00 (duecento,00) mensili.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non risulta pervenuto il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato in data 30.10.2023, la ricorrente, sig.ra ha chiesto, in considerazione del Parte_1 peggioramento delle sue condizioni di salute e della conseguente difficoltà di far fronte alle spese mediche, la modifica delle condizioni di separazione così come già precedentemente modificate con provvedimento del 19.06.2012 prevedendo a carico del sig. il versamento in suo favore della somma di €.200,00 mensili. Controparte_1
Alla udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore ex art. 473 bis. 21 c.p.c., il difensore della ricorrente, alla presenza del sig. , insisteva per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
1 La domanda di modifica delle condizioni di separazione è fondata e va accolta, essendo emerso, in considerazione del comprovato peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, un aumento delle spese necessarie per far fronte ai bisogni di cure della sig.ra , dovendosi ritenere la suddetta circostanza quale elemento di per sé Pt_1 idoneo a modificare il quadro patrimoniale e reddituale d'insieme, così come cristallizzato nel provvedimento in data 19.06.2012. Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, a modifica delle condizioni di separazione di cui al provvedimento in data 19.06.2012, così provvede: 1) Pone a carico del sig. il pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1
di un assegno di mantenimento dell'importo di €.200,00 Parte_1
(duecento,00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a partire dalla data della presente domanda;
2) Nulla sulle spese. Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Alessandra De Marco Pierfilippo Mazzagreco
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