Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5317/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FONTANA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RANDO Controparte_1 C.F._2
VINCENZA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7
2) L'abitazione coniugale posta in Modena, Via L. Pasteur n. 9, e l'autorimessa di pertinenza, in comproprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, restano assegnate in via esclusiva alla IG.ra ed al figlio che continueranno ad abitarvi sino a quando quest'ultimo non sarà Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, mentre il marito si impegna e si obbliga a trasferire altrove la propria residenza. La moglie, conseguentemente, si impegna a subentrare nei contratti di utenze, a corrispondere gli oneri condominiali di manutenzione ordinaria ed a sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile medesimo, ad eccezione delle spese di sostituzione porta camera da letto matrimoniale con altra nuova presente in garage, riparazione tapparella sala e sostituzione valvola termoarredo bagno che, laddove eseguite, saranno ripartite tra i coniugi in ragione della metà ciascuno, trattandosi di vizi/difetti già esistenti prima della separazione.
Eventuali spese di ristrutturazione dell'immobile e/o variazione strutturale dovranno essere concordata tra i coniugi.
Le eventuali spese per utenze, oneri condominiali ordinari o comunque afferenti consumi e/o conduzione dell'appartamento coniugale maturate fino al momento della voltura a favore della IG.ra anche se pervenute successivamente, verranno sostenute dai coniugi in ragione della metà Pt_1
ciascuno.
L'unità immobiliare viene assegnata con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti di proprietà del IG. che vengono concessi in comodato d'uso (come da elenco separato), ad CP_1
eccezione di alcuni che sono già stati prelevati da quest'ultimo unitamente a tutti i suoi beni personali ed altri che verranno prelevati entro il 10 dicembre 2024 e precisamente un tavolo in sala ed un mobile bagno rosso dall'abitazione, un motociclo, una “Vespa”, una mountain bike, la panca da palestra e l'albero di Natale dal garage. Si precisa che il divano è di proprietà della IG.ra Pt_1
In dipendenza di quanto sopra il IG. non potrà avere accesso ed usufruire dell'abitazione CP_1
coniugale e del garage senza il preventivo consenso della moglie.
3) Il figlio minore , di appena un anno, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sul medesimo uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere in comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, nonché a collaborare tra loro nel suo preminente interesse. Il
pagina 2 di 7 figlioletto continuerà ad abitare con la madre e ad avere la residenza anagrafica presso l'abitazione della medesima.
In considerazione della tenerissima età del bambino e delle esigenze del medesimo, che ancora si sveglia la notte per mangiare, quanto meno sino al compimento del secondo anno di età, il bambino dormirà unicamente con la madre, dopo il compimento del secondo anno il bambino potrà rimanere la notte con il padre. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore due volte la settimana, nelle giornate di martedì e di giovedì, compatibilmente con propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici del piccolo, ovvero, previo congruo preavviso di almeno due giorni, in altro/i giorno/i da concordare con la madre, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di quest'ultima. Il martedì ed il giovedì, o comunque nei giorni eventualmente diversamente concordati, il padre andrà a prelevare il bambino dall'asilo nido alle ore 15,30 e lo terrà con sé sino alle ore 19,30, occupandosi della cena del bambino che dovrà essere riportato a casa per le ore 19,30 per il riposo notturno.
Stante la necessità del piccolo di continuare a vedere frequentemente entrambi i genitori per Per_1
rapportarsi con loro, starà alternativamente il sabato con la madre e la domenica con il padre e Per_1
la settimana successiva viceversa, dalle ore 9,00 alle ore 19,30 ed in quella giornata il genitore che terrà il bambino si occuperà di tutto quanto lo riguarda, pasti, riposo e quant'altro necessario, nel rispetto dei ritmi vitali del piccolo.
Si precisa che nelle ore in cui il bambino sta con il padre o con la madre sia nel fine settimana che negli altri giorni non è prevista la contemporanea presenza dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra loro.
In dipendenza di quanto sopra i genitori non ritengono opportuno concordare ora periodi di vacanze natalizie e pasquali da trascorrere in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore. Le giornate meramente festive verranno concordate in modo che il bambino possa trascorrere tali giornate ora con il padre ora con la madre alternativamente, ovvero a titolo di esempio Vigilia con il padre, Natale con la madre, Pasqua con il padre, Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, e verranno trattate come i sabati e la domenica, nel senso che il bambino starà con il padre dalle ore 9,00 alle ore 19,30.
Il padre sarà tenuto a comunicare alla madre con almeno trenta giorni di anticipo i soggiorni o i periodi di vacanza che non gli permettono di vedere e stare con il figlio, in modo la medesima possa organizzarsi. E così pure la madre sarà tenuta a comunicare al padre entro lo stesso termine il periodo di vacanza che trascorrerà con il minore. Ciascun genitore, quando trascorrerà le vacanze con il figlio, sarà tenuto a comunicare all'altro il luogo di vacanza. La mera conoscenza del luogo non legittima l'altro genitore a recarsi a far visita al figlio anche in tale occasione. Ogni eventuale visita deve essere previamente autorizzata e/o concordata tra i genitori.
pagina 3 di 7 I coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore autonomamente durante il tempo di permanenza del figlio presso di sé.
I genitori, in ogni caso, si obbligano reciprocamente, e nell'esclusivo interesse del minore, a consultarsi per tutte le scelte e decisioni riguardanti il figlio ed a collaborare affinché l'istruzione e la crescita dello stesso avvenga nel miglior modo possibile.
I genitori si impegnano altresì reciprocamente, a prestarsi la massima disponibilità e collaborazione nella gestione del figlio, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora gli stessi ne abbisognassero per ragioni di lavoro o di salute o per ogni altra necessità.
4) Tenuto conto che il figlio vive prevalentemente con la madre e delle rispettive capacità economiche dei genitori, il padre si impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 325,00= (trecentoventicinque/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre a far tempo dal corrente mese dicembre 2024. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale, conformemente alla variazione degli indici nazionali ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione (stesso mese); tale aggiornamento annuale potrà essere meramente comunicato senza alcuna formalità.
Tenuto conto che il figlio vive prevalentemente con la madre, i coniugi convengono che quest'ultima avrà diritto a percepire l'assegno unico per il minore.
5) I coniugi convengono che le spese straordinarie necessarie per l'istruzione, l'educazione, la formazione, la cura e la salute del figlio saranno sostenute dai medesimi nella misura del 50% ciascuno e che come tali devono intendersi quelle di cui al protocollo 25/09/2019 del Tribunale di
Modena, qui integralmente riportato e trascritto: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 4 di 7 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I coniugi convengono che fiscalmente il minore rimane a carico del padre e la madre dovrà consegnare al padre la documentazione e le ricevute fiscali pagate.
6) I coniugi provvederanno in ragione del 50% ciascuno al pagamento dei ratei del mutuo ipotecario acceso con atto a ministero Notaio in data 30/11/2015 per l'acquisto dell'abitazione Persona_2
familiare mediante versamento delle rispettive somme sul conto corrente in essere presso Credito
Emiliano S.p.A. ai medesimi cointestato, che verrà mantenuto a tale titolo, sino ad integrale estinzione del debito, come pure dei premi della polizza di assicurazione della casa.
7) I coniugi convengono di estinguere il fondo di investimento cointestato in essere presso Credito
Emiliano S.p.A. con riparto in parti uguali tra loro del ricavato.
8) Il IG. si impegna e si obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento dei ratei Controparte_1 del finanziamento richiesto ed ottenuto a suo tempo in via esclusiva dal medesimo per l'acquisto di mobili ed arredi, manlevando la moglie da ogni e qualsivoglia obbligazione al riguardo.
9) A ciascun coniuge viene assegnata l'autovettura al medesimo già intestata, che si accollerà pertanto le relative spese.
pagina 5 di 7 10) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di mantenimento, godendo entrambi di redditi sufficienti al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita e di non avere risparmi o altri beni comuni oltre quelli sopra indicati.
11) Al fine di tutelare la privacy del minore i genitori concordano che ci dovrà essere piena condivisione tra loro in ordine alla pubblicazione sui social di foto/video ritraenti il piccolo . Per_1
12) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio, ma ovviamente nessun genitore potrà portare all'estero il minore senza il consenso dell'altro.
13) Le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra le parti, nel senso che ciascuno provvederà al pagamento del proprio difensore.
14) Entrambi i coniugi chiedono che il Tribunale in Camera di Consiglio omologhi il presente verbale, disponendo per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
FR IL (MO) il 20/08/1984
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31 marzo 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AM DI SA (TN) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 6 di 7 Anno 2023 Atto n. 1 Parte II Serie C
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/04/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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