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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6003 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 30.1.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6194 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(P.Iva , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1
rilasciata su foglio separato che si deposita in allegato all'atto di citazione dall'Avv. Gaspare Spanò (cod. fisc. ) C.F._2
sentenza proc. n. 1694/24 r.g. pag. 1 presso il cui studio sito in Marsala, nella Piazza Piemonte e Lombardo
n.25/A è elettivamente domiciliata.
OPPONENTE
E
numero di iscrizione presso il Registro Controparte_1
Imprese di Napoli, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. R.E.A. P.IVA_2
618813 - NA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, , nato a [...] il [...], CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura ad litem rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Adiutrice Barretta (c.f.
[...]
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Benevento alla Loc. Ponte Valentino Zona Industriale ASI AZ 5.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
56.885 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
L'opponente ha dedotto che:
eccepisce l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale Civile di Marsala, quale Foro della convenuta odierna opponente e, in ogni caso, quale sede di conclusione e/o esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio negandosi, nel caso di specie,
sentenza proc. n. 1694/24 r.g. pag. 2 l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1182 3° comma c.c., stante che le obbligazioni pecuniarie portate sulle fatture azionate da controparte non possono ritenersi liquide;
contesta recisamente, altresì, l'asserita intervenuta deroga della competenza territoriale in virtù di specifica pattuizione per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in quanto l'odierna opponente non ricorda di aver mai sottoscritto alcun contratto di somministrazione energia elettrica;
le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione prodotte non costituiscono prova del credito vantato;
la somma richiesta consegue, con ogni probabilità, ad una non corretta ricostruzione dei consumi, operata in maniera meramente presuntiva, stante l'abnormità dei consumi addebitati;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che:
in data 25/05/2022 l'opponente, per scopi afferenti all'attività
esercitata, sottoscriveva con società italiana Controparte_1
di energia elettrica e gas naturale, abilitata alla vendita di energia elettrica a clienti finali, un contratto di fornitura di energia elettrica;
in ragione dell'intercorso rapporto di fornitura, la deducente erogava energia elettrica in favore della (già Parte_1
e già Controparte_3 Controparte_4
, P.Iva presso i seguenti punti in Marsala (TP)
[...] P.IVA_1
sentenza proc. n. 1694/24 r.g. pag. 3 alla Piazza Piemonte e Lombardo snc (POD: IT001E97743742), alla
Via Roma n. 28 (POD: IT001E93516606), alla Via Edoardo Alagna n.
96 (POD: IT001E97469530);
la regolare esecuzione del contratto di fornitura, la debitrice non provvedeva al pagamento dell'importo di euro 56.885,64, come riportato dalle fatture analiticamente descritte nel ricorso per decreto ingiuntivo emesse in virtù della certificazione consumi allegata;
nel contratto di fornitura sottoscritto è previsto che per la risoluzione di qualsivoglia controversia è competente territorialmente il Tribunale di Napoli, in virtù della pattuizione contenuta all'art. 17 delle condizioni generali di contratto, espressamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.;
in ogni caso, trattandosi di un'obbligazione di pagamento, il luogo di adempimento della stessa non può che coincidere con il domicilio del creditore;
parte opposta provvedevao all'invio delle fatture tramite il mezzo scelto dall'opponente, cioè a mezzo posta elettronica, come espressamente indicato da parte opponente nel contratto sottoscritto;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva che l'opposta ha prodotto tutta la documentazione citata in precedenza.
La competenza territoriale sussiste sia quale foro convenzionale che sentenza proc. n. 1694/24 r.g. pag. 4 quale foro dell'adempimento trattandosi di pagamento di somme liquide, da effettuarsi al domicilio del creditore.
La generica contestazione dell'entità di tali somme non le rende illiquide attenendo al merito della causa.
Le fatture inviate non sono mai state contestate.
I consumi sono certificati dal distributore.
I motivi di opposizione sono del tutto generici.
In particolare non si ritiene che tali consumi siano spropositati poiché
si riferiscono a tre esercizi commerciali ad elevato consumo energetico (bar) e comprendono una notevole quota di morosità
accumulate con precedente gestore (CMOR).
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 7306/23 proposta da a socio unico nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il 29.1.24, così Controparte_1
provvede:
sentenza proc. n. 1694/24 r.g. pag. 5 1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 9.142 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Adiutrice Barretta.
Così deciso in Napoli il 16.6.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 1694/24 r.g. pag. 6