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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/11/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 108 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc); promosso da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. MELLINA GOTTARDO MARCO C.F._5
( ), elettivamente domiciliati in VIA G. MARINELLI N. 43 47521 C.F._4
CESENA, giusta procura del 06.04.2022; attore-opponente nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Pieri (C.F. ), domiciliata in Cesena C.F._6
(FC) Viale Oberdan n. 67, in virtù di procura in atti, convenuto-opposto
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._7 CP_3
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._8 CP_4 C.F._9 difesi dall'avv. POGGIOLINI ALESSANDRO (c.f. , elettivamente C.F._10 domiciliati in VIALE G. MARCONI 438 CESENA, con procura in atti;
terzi chiamati
-ooOoo-
1 Conclusioni per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e : Parte_4 Parte_5
«nel merito, in via principale: accertata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1659 e s.s. c.c., l'assenza della preventiva informazione agli da parte dell'opposta e della terza chiamata e della conseguente preventiva Parte_1 autorizzazione da parte della committenza all'esecuzione di lavori non previsti nel capitolato e nel contratto di appalto, nonché all'altrettanto non autorizzato aumento dei prezzi applicati, revocare il decreto ingiuntivo n.
1365/2021; sempre nel merito: accertata la natura vessatoria dell'art. 4 del contratto di appalto, dichiarare tale disposizione nulla con conseguente dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria azionata, in quanto i lavori extra- capitolato, varianti e modifica dei prezzi applicati da parte opposta non sono mai stati autorizzati, né concordati dai sigg.ri e revocare il decreto ingiuntivo n. 1365/2021; Parte_1 CP_5 in ulteriore subordine, nella denegata ed inimmaginabile ipotesi che venisse ritenuta fondata, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria di parte opposta, accertato l'inadempimento di nelle persone dell'Ing. Parte_6
dell'Arch. e del Geom. per non avere comunicato alla committenza CP_3 CP_2 CP_4 né i lavori nuovi e varianti eseguite dall'impresa edile appaltatrice, né l'aumento dei prezzi applicati, ai sensi del contratto di conferimento incarico sottoscritto nonché degli artt. 1218 ss e 2229 e ss. c.c. e delle norme generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e per l'inadempimento degli obblighi assunti con il conferimento di incarico del 24.07.2018, condannare questi ultimi al pagamento di quanto verrà riconosciuto dovuto all'impresa manlevando parte opponente da qualsiasi responsabilità, o condannando il terzo CP_6 chiamato a rifondere a parte opponente quanto sarà tenuta a corrispondere al creditore.
In via riconvenzionale, accertata l'esistenza di vizi e difetti nell'opera eseguita dall'impresa edile e CP_1 progettata da nonché la mancata ultimazione ad oggi di alcuni lavori, condannare parte opposta e/o i Parte_6 terzi chiamati, ciascuno per il proprio titolo al pagamento dei costi che il CTU ha valutato necessari per la loro eliminazione e ultimazione, o a quelli maggiori che sono stati evidenziati in atti all'esito delle osservazioni proposte dal consulente di parte opponente, eventualmente compensando tale somma con quanto dovesse venire riconosciuto dovuto a nel caso di mancato accoglimento della presente opposizione. Controparte_1
Sulla riconvenzionale svolta dai terzi chiamati: accertato l'inadempimento di si chiede di rigettarne ogni Parte_6 richiesta avanzata nei confronti degli odierni opponenti.
In via istruttoria: […]
Con vittoria di spese di lite da maggiorarsi del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 introdotto dall'art. 1 del D.M. n. 37.2018, per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali agli allegati ed indice navigabile».
Conclusioni per Controparte_1
2 «• respingersi in toto l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata e per l'effetto confermarsi in toto il decreto opposto;
• solo in via del tutto subordinata, qualora si ritenga che le opere extra contratto e le varianti siano state effettuate in assenza di accordo con i committenti, accertarsi ex art. 1657 c.c. il prezzo delle opere extra contratto, e ex art.
1660/1° c.c. delle varianti necessarie e condannarsi i committenti in solido fra loro al pagamento dell'importo così determinato, da maggiorarsi e degli interessi legali ex art. 1284/4° c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
in ulteriore subordine, qualora non si ritengano applicabili le predette norme, e comunque, in relazione alle eventuali varianti non necessarie, accertarsi ex art. 2041 c.c. di quanto è aumentata di valore l'opera realizzata a seguito delle opere extra contratto e delle varianti, e conseguentemente condannare i committenti in solido fra loro al pagamento del relativo importo da maggiorarsi degli interessi ex art. 1284/4° c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
• con vittoria di spese e compensi (anche del CTP) come da parametri, ed IVA e CPA come per legge.».
Conclusioni per , e : CP_2 CP_3 CP_4
«In via preliminare:
- Autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. del terzo con sede legale in (31021) Controparte_7
MO VE (TV) - Via Marocchesa, 14, P.I. , Pec: , P.IVA_2 Email_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e del terzo con sede di rappresentanza in CP_8
(20123) Milano - Via della Posta, 7, P.I. I00164, Pec: e rappresentata Email_2 legalmente in Italia da con sede legale in (20123) Milano - Via Edmondo De Amicis, 51, Controparte_9
P.I. , Pec: per i motivi di cui sopra e - per l'effetto, disporre lo spostamento P.IVA_3 Email_3 della prima udienza ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., onde consentire ai terzi convenuti Arch. , CP_2
Ing. e Geom. la citazione dei terzi nei termini di rito. CP_3 CP_4
Nel merito:
- In via principale, rigettare tutte le domande avversarie così come formulate nei confronti dell'Arch. , CP_2 dell'Ing. e del Geom. poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
CP_3 CP_4
- In via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa di con sede legale in Controparte_7
(31021) MO VE (TV) - Via Marocchesa, 14, P.I. Pec: P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di con Email_1 CP_8
P.IVA_ sede di rappresentanza in (20123) Milano - Via della Posta, 7, P.I. ,
Pec: e rappresentata legalmente in Italia da con sede legale in Email_2 Controparte_9
(20123) Milano - Via Edmondo De Amicis, 51, P.I. , Pec: in persona P.IVA_3 Email_3 del legale rappresentante pro tempore, dichiarare le stesse tenute a garantire, manlevare e tenere indenne l'Arch.
, l'Ing. ed il Geom. da tutte le somme che questi, a titolo di CP_2 CP_3 CP_4
3 pagamento di somme di denaro, di risarcimento di danni patrimoniali o non patrimoniali, refusioni di spese giudiziali e a qualunque altro titolo eventuale, fossero condannati a pagare a parte attrice in accoglimento delle domande attoree;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuta esecuzione da parte dell'Arch. , Ing. CP_2 [...]
e Geom. delle prestazioni professionali descritte in comparsa di costituzione e risposta CP_3 CP_4 nonché riportate nei documenti fiscali prodotti e condannare di conseguenza parte attrice in persona di Parte_1
, , e ognuno in ragione del
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 proprio titolo giuridico, al pagamento della somma di € 12.301,94 e/o quella maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia in favore dell'Arch. , Ing. e Geom. per i motivi CP_2 CP_3 CP_4 sopra esposti.
Con vittoria di spese, compenso professionale oltre accessori di legge.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo e l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di opposizione.
1.1. otteneva il decreto ingiuntivo n. 1365/21 del 17.11.2021, a mezzo del quale Controparte_1 ingiungeva, nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4
, il pagamento della somma pari ad € 154.909,43, oltre interessi di mora e spese della fase Pt_5 monitoria, a titolo di corrispettivo residuo per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto datato 11.07.2019, in base ai S.A.L. ed al verbale di fine lavori del 18.03.2021.
1.2. Nell'opporsi all'ingiunzione, i committenti sopra indicati concludevano per la revoca dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, per l'accertamento del minor valore delle opere realizzate in presenza di vizi e difetti.
In dettaglio, la parte convenuta opposta deduceva che:
a) pagava integralmente, già nel mese di giugno 2020, il corrispettivo pattuito in contratto
(all.
7-9 in fasc. attore) e che la realizzazione di ulteriori opere veniva concordata tra il direttore dei lavori e l'impresa edile, senza alcuna interlocuzione con i committenti;
b) l'esecuzione di tali lavorazioni non concordate emergeva solo dopo una missiva del
12.03.2020, ove veniva indicato un aumento, rispettivamente di € 10.610,47 (1°, 2°, 3° e 4°
SAL) e di € 92.590,40 (infissi; impianto idrico-sanitario; impianto elettrico, cfr. all. 16, A e B, fasc. attore) e, soltanto nel mese di luglio 2021, il direttore dei lavori consegnava i SAL, sui quali il consulente di fiducia dell'attrice-opponente (geom. segnalava difformità di CP_10 costi per talune opere (all. 5 id.);
4 c) tali vizi venivano denunciati dapprima verbalmente, poi con missiva del 2.08.2021, ed oltretutto le opere non venivano ultimate stante l'interruzione dei lavori (all. 14 id.).
1.3. Sulla scorta di quanto precede, la difesa chiedeva di essere manlevata dallo CP_11
, in persona dell'ingegnere dell'arch. e del geom.
[...] CP_3 CP_2 CP_4
ai quali addebitava carenze informative, più in generale, la violazione del canone di buona
[...] fede e correttezza nell'espletamento dell'incarico professionale.
1.4. Nel resistere in giudizio per la conferma dell'ingiunzione, la parte convenuta opposta ribadiva che le opere aggiuntive venivano indicate nei SAL, il prospetto era inviato al direttore dei lavori e dallo stesso controfirmato, nonché deduceva la corretta esecuzione dell'integralità delle opere come evincibile dalla dichiarazione di fine lavori del 18.03.2021 e dal SAL finale inviato anche ai committenti (all. 3 in fasc. monitorio e 9 in fasc. convenuto).
1.5. Con provvedimento emesso a seguito della prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e ammetteva la chiamata in causa del terzo, di modo da “frazionare correttamente eventuali addebiti”, […] nonché per istruire compiutamente i rimproveri da inesatto adempimento che il committente muove nei confronti dei professionisti” (cfr. ordinanza del 24.10.2022).
1.6. Il terzo chiamato, in persona dell'ing. dell'arch. e del geom. CP_3 CP_2
si costituiva evidenziato la correttezza del proprio contegno negoziale, eseguito CP_4 secondo diligenza e in conformità agli obblighi - anche informativi - derivanti dall'incarico, aggiungendo la sussistenza dei poteri di cui all'art. 6 del contratto d'appalto.
1.7. Concludeva con la richiesta di chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice CP_7
e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre al pagamento delle competenze professionali già eseguite da “ ” (catasto grezzo, Parte_6 assistenza per la compravendita, pratica del passo carraio di cantiere, varianti non sostanziali architettoniche e sismiche, € 10.424,94) come da note pro-forma in atti, il cui importo veniva complessivamente quantificato in € 12.301,94.
1.8. A seguito dell'udienza del 20.02.2023 venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviata la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori al 13.09.2023, all'esito della quale veniva ammessa la prova per testi articolata dalla terza chiamata sui capitoli 9-14, 18, 19, 20,
24, 25, 40-43, 45 della memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c. e disposta C.T.U., conferendo incarico all'ingegnere di Cesena, con assegnazione dei seguenti quesiti: Testimone_1
5 “1) identificare le imprese e/o i professionisti responsabili della progettazione edile ed impiantistica, il direttore dei lavori, l'impresa affidataria e tutte le altre imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa;
2) descrivere lo stato dei luoghi;
3) chiarire la sussistenza di vizi e difetti del tipo di quelli lamentati;
4) dire se le cause dei vizi, difetti e danni lamentati siano da addebitare a comportamenti e/o omissioni di controparte, individuando le responsabilità; 5) dire quali siano i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, quantificandone i costi;
6) valutare, nell'ipotesi in cui residuino difetti ineliminabili, la diminuzione percentuale del valore del bene che ne deriva;
7) verificare la congruità del corrispettivo richiesto dall'impresa, in forza del d.i. e, dai professionisti in riconvenzionale, sulla scorta della contabilità di cantiere avuto riguardo per le opere indicate nel contratto di appalto, capitolato speciale e prezziari ai corrispettivi unitari ivi concordati e, per le opere c.d. extra- contratto, ai prezziari usualmente praticati nel luogo di esecuzione delle opere, ove non diversamente disposto nel testo contrattuale;
8) alla luce dei pagamenti già effettuati, contabilizzare il residuo dare-avere fra le parti in causa;
9) tentare la conciliazione tra le parti e rediga il verbale delle operazioni peritali dal quale risultino anche le posizioni delle parti in ordine al tentativo di conciliazione” (v. ordinanza 15.09.2023).
L'elaborato peritale veniva depositato il 05.06.2024 e, al fine di approfondire l'incidenza del vizio relativo al sistema di impermeabilizzazione (infiltrazioni e percolazioni nelle singole abitazioni) già analizzato dal CTU, veniva disposta un'integrazione della consulenza, con formulazione del seguente quesito aggiuntivo: “prendere cognizione di quanto dedotto dal difensore di parte attrice nelle note del
14.10.2024; valutare che le “condizioni standard” cui riferirsi vanno rapportate alla situazione climatica attualmente esistente, incluse la frequenza e l'incidenza degli agenti atmosferici;
integrare, per quanto di ragione, il proprio elaborato in atti dal 5.6.24”. (cfr. ordinanza 11.11.2024).
La relazione integrativa veniva depositata in data 19.02.2025.
1.9. Una volta completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.10.2025 per discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per la precisazione delle loro conclusioni e per il deposito di brevi e sintetiche memorie conclusive.
2. Il contratto d'appalto e l'incarico affidato ai professionisti.
2.1. L'opposizione è in parte fondata e il decreto ingiuntivo va revocato per motivi di seguito esposti.
Gli opponenti contestano l'ingiunzione di pagamento sulla scorta di due motivi:
1) con il primo, deducono l'inesigibilità degli importi azionati, poiché relativi ad opere realizzate in violazione dell'obbligo di pattuizione per iscritto ex art. 1659 c.c., oltre che mai comunicate dal direttore dei lavori e, pertanto, mai autorizzate;
6 2) con il secondo, eccepiscono la sussistenza di vizi sull'immobile, di cui chiedono il risarcimento in funzione dell'operatività della garanzia della ditta appaltatrice ex art. 1667
c.c., e quindi l'accertamento di un controcredito da opporre in compensazione sulla somma azionata in sede monitoria (v. infra, § 3).
2.2. Rispetto al motivo sub 1), è necessario svolgere una premessa.
In base al contratto, l'appalto è “a misura”.
In particolare, l'art. 11 del contratto prevede che: “il prezzo è da intendersi a misura tenendo conto dei prezzi unitari nell'allegato capitolato descrittivo […]. Il computo metrico allegato e perciò da considerarsi puramente indicativo e non costituisce in alcun modo elemento vincolante delle effettive quantità delle prestazioni.
La contabilità delle opere verrà redatta mensilmente in contraddittorio fra l'appaltatore e la direzione lavori
(qualora non vi sia il committente) (v. doc. 3 opponente).
2.3. Le parti contraenti, attraverso siffatta clausola, concordano:
a) l'accettazione da parte del committente di un capitolato soggetto a variazioni, anche di importi;
b) la loro volontà di affidare al direttore dei lavori anche il compito di redigere o di confermare la contabilità di cantiere.
Difatti, con atto di conferimento d'incarico del 24.07.2018, i committenti incaricavano Parte_6 per la Direzione lavori architettonica e strutturale, oltre alla redazione del computo metrico e del capitolato (v. doc. 3 fasc. terzi chiamati).
2.4. Sia dal comparto documentale che dalle dichiarazioni testimoniali emerge che i committenti erano consapevoli del fatto che il progetto di design relativo all'immobile in costruzione, presentato dal geom. non era né definitivo, né esecutivo, e pertanto CP_12 verosimilmente suscettibile di modifiche e/o variazioni anche di entità economica significativa.
Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni del teste , ingegnere strutturista Testimone_2 che si è occupato del collaudo delle strutture in cemento armato, il quale ha affermato “[…] posso dire solo che fu fatto un computo metrico di massima, previsto solo per le strutture, per chiedere il finanziamento alla banca sulla base di un progetto non dettagliato e non finale (v. verb. ud. 24.06.2024), oltre che dal teste il quale ha confermato che “il secondo finanziamento richiesto dagli fu dovuto Testimone_3 Parte_1 ad aumento dei costi per ultimare le opere” (v. verb. ud.).
2.5. Le risultanze di prova orale confermano gli elementi documentali, ossia che i committenti avessero assegnato l'incarico ai professionisti anche riguardo la contabilità e che fossero
7 consapevoli, prima e dopo la richiesta di finanziamento, di un aumento del costo complessivo dell'opera.
2.6. Rispetto al merito del primo motivo relativo alla violazione dell'art. 1659 c.c., si evidenzia come la tesi della difesa di parte attrice -secondo cui i costi aggiuntivi derivanti dalle modifiche predisposte dalla ditta appaltatrice non sarebbero mai stati comunicati o autorizzati- è superata sia documentalmente che attraverso le dichiarazioni testimoniali.
In realtà, che la direzione lavori era stata investita dai committenti di un vero e proprio potere di rappresentanza per quanto concerne non solo le decisioni di natura tecnica, ma anche la gestione della contabilità ed altri adempimenti, come risulta dall'art. 6 del contratto di appalto (“art. 6
“Sono a carico del committente […] 2. la nomina di un direttore lavori;
rimane inteso che il direttore lavori o denominato è da intendersi quale tecnico di fiducia del committente che avrà pieni poteri di rappresentanza di quest'ultimo, per cui le istruzioni dello stesso impartito dall'appaltatore saranno da intendersi come provenienti direttamente dal committente”).
2.7. Inoltre, committenza e ditta appaltatrice avevano espressamente stabilito una deroga all'obbligo di pattuizione per iscritto ex art. 1659 c.c., formulata all'art. 4 (varianti): “Per le eventuali variazioni dell'opera appaltata si applicheranno agli artt. 1659, 1660, 1661 c.c. con la precisazione però che
l'autorizzazione di cui all'articolo 1659 co. 2 comma potrà essere dato anche in forma orale e tacitamente”.
2.8. Sul punto, l'eccezione di vessatorietà della clausola 4 non è condivisibile.
La volontà della committenza di affidare alla direzione lavori l'intera gestione ed il pieno controllo del progetto e del cantiere risulta non solo dal contenuto dell'art. 6, ma è anche ripresa nel contenuto dell'atto di conferimento d'incarico, e mai diveniva oggetto di contestazione da parte della committenza che, al contrario, beneficiava di tale “esternalizzazione” fino all'invio degli ultimi SAL.
2.9. A ciò si aggiunga che la sussistenza della deroga alla disciplina codicistica in materia di variazioni nel corso dell'appalto è corroborata sia dalla coerenza delle clausole contrattuali sopra esaminate, ma anche da ragioni di celerità e da esigenze organizzative, posto che si trattava di un progetto corposo ed impegnativo.
2.10. Pertanto, la clausola 4 non esprime alcun eccessivo squilibrio nell'assetto contrattuale, né risulta contraddittoria rispetto alla generalità delle restanti pattuizioni;
al contrario, essa si pone coerentemente con la manifestazione di volontà dei committenti di farsi rappresentare dalla direzione lavori.
8 Come sopra anticipato, la direzione lavori era munita dei poteri rappresentativi necessari per autorizzare i prezzi sottoposti dalla ditta esecutrice e tale metodo è stato seguito per la durata dei lavori.
2.11. A fronte di un quadro probatorio univoco e coerente, non ci sono ragioni per affermare che la direzioni lavori abbia agito al di fuori del perimetro dei poteri ad essa conferiti;
al contrario, emerge che la D.L. abbia gestito per la committenza non solo incombenti relativi a questioni strettamente progettistiche, bensì anche di natura contabile, ciò proprio in forza dell'atto di conferimento incarico, che legittimava la rappresentante ad assumere in nome e per conto dei committenti tutte le decisioni inerenti il progetto e la tenuta della contabilità.
2.12. Peraltro, nell'ambito del proprio esame, il CTU ha riscontrato che l'incidenza maggiore sull'aumento dei costi derivasse dalle opere di finitura interne definite principalmente dal consulente architettonico della committenza e dalle opere di coibentazione ed impermeabilizzazione definite dal termotecnico, al punto da ascrivere una significativa quota di responsabilità nell'aumento dei costi ai tecnici incaricati dalla stessa committenza (“pare aver giocato un ruolo non trascurabile il termotecnico ing. che avrebbe modificato in corso d'opera diversi CP_13 apparati funzionali ed impermeabilizzazioni e coibentazioni rispetto alle modalità inizialmente previste” cfr. pag.
179 relazione c.t.u.).
Lo stesso sentito in qualità di teste, ha confermato di aver adottato delle modifiche CP_13 strutturali per esigenze di adeguamento normativo (“[…] ricordo che l'impianto base di mia competenza, fatto sul progetto iniziale di , rimase lo stesso anche dopo, ma in corso d'opera furono fatte modifiche CP_14 anche per la parte di mia competenza, si rese necessario un adeguamento normativo perché nel corso degli anni ci furono modifiche anche legislative sull'efficientamento, facemmo per questo delle correzioni v. verb. ud.
04.03.2024).
2.13. Quanto rilevato dal CTU trova conferma anche nelle dichiarazioni del teste Tes_4 incaricato per la progettazione degli interni e delle rifiniture, il quale ha confermato di
[...] aver risposto in più occasioni a precise esigenze della committenza (“confermo che nella fase esecutiva di queste lavorazioni, in particolare, circa la distribuzione delle parti interne ed esterne, della sagoma dei confini e delle cancellate, dei gradini, si sono fatte varianti rispetto al progetto originario. Per esempio, all'inizio non c'erano i parcheggi privati, si tratta di modifiche migliorative di cui ci si è resi conto in corso d'opera, secondo logiche funzionali. Alcune lavorazioni non erano state progettate nel dettaglio, altre su richiesta della committenza;
adr) il progetto iniziale era basico. Ad esempio, e , su mia proposta, hanno richiesto di avere Pt_4 Parte_5
9 uno stallo per l'autovettura in superficie;
sempre su richiesta dei committenti, tutti e tre, ad esempio, la modifica dei gradini, il livellamento dei giardini perché il lotto non era in piano, v. verb. ud. 04.03.2024).
2.14. Non emergono, in definitiva, prove convincenti circa omissioni informative o negligenze a carico dei professionisti;
viceversa, il quadro probatorio conferma che i committenti:
a) erano spesso presenti in cantiere;
b) erano consapevoli di spese aggiuntive al punto da richiedere un nuovo finanziamento e avevano espressamente richiesto determinate modifiche al progetto originario di rilevanza economica di gran lunga superiore rispetto al primo preventivo.
Pertanto, gli importi conteggiati dall'appaltatrice nei S.A.L. finali sono corretti ed esigibili, in quanto sottoscritti dalla Direzione Lavori nell'ambito dei poteri di rappresentanza;
tale circostanza assorbe ogni ulteriore eccezione circa la mancata autorizzazione delle opere.
3. La consulenza tecnica d'ufficio e la sussistenza di vizi e difetti.
3.1. Relativamente al secondo motivo di opposizione, occorre rinviare al contenuto dell'elaborato peritale e dell'integrazione, entrambi a firma del CTU, ing. Tes_1
Da una lettura delle due relazioni non emergono incoerenze interne né contraddizioni rispetto ad ulteriori elementi probatori in atti;
al contrario, il C.T.U. prende posizione su ciascuna delle osservazioni articolate dai consulenti di parte e le controdeduzioni risultano conformi ai criteri di puntualità, pertinenza e non contraddittorietà, ai fini della formazione della prova.
3.2. A seguito della perizia svolta, il consulente ha riscontrato tre tipologie di problematiche.
La prima tipologia riguarda difetti che rientrano nei limiti di ragionevole tolleranza e pertanto non sono stati oggetto di ulteriore approfondimento;
la seconda afferisce ai mancati completamenti e la terza categoria comprende gli effettivi vizi e difetti rilevati sulle opere compiute.
3.3. In base a tale classificazione, vizi e difetti rilevati in tutte le unità immobiliari sono:
a) macchie sul muro di confine nel terrazzo dovuto al non corretto uso di tecniche di materiali impermeabilizzanti;
b) canalette di scolo delle acque reflue e dei terrazzi realizzate con componenti non compatibili con il sistema impermeabilizzante mapelastic;
c) umidità diffusa di risalita in molte delle murature perimetrali, in particolare le cornici della griglia su caditoie manifestano tracce di ossidazione (cfr. pag. 260 e ss. relazione c.t.u. depositata il 05.06.2024).
10 3.4. In aggiunta ai difetti sopra elencati, meglio descritti e analizzati nella c.t.u. a cui si rimanda, il CTU segnala il mancato completamento delle opere, a cagione dell'interruzione delle lavorazioni dopo l'insorgenza del contenzioso tra le parti (v. pagg. 266 e ss.).
3.5. Sulla scorta di quanto accertato, il CTU addebita una responsabilità pari all'80% in capo alla ditta esecutrice ed un restante 20% alla compagine tecnica per omessa sorveglianza e verifica della corretta esecuzione del dettaglio costruttivo - che si è in particolare modo esplicata in una redazione non accurata del progetto e nell'adozione di scelte non ottimali - salvo il caso dell'ossidazione sulle cornici della griglia, imputabili unicamente alla ditta appaltatrice.
3.6. Con specifico riguardo alla problematica dell'umidità diffusa di risalita in molte delle murature perimetrali, si è ritenuto necessario un secondo esame al fine di valutare l'incidenza dei fenomeni alluvionali dell'anno 2023, che a dire del C.T.U. avevano “messo in crisi tutti i sistemi di gestione dei flussi idrici superficiali e sotterranei e conseguentemente anche i sistemi di impermeabilizzazione” (v. pag. 268 relazione c.t.u. 04.06.2024).
3.7. Il quesito aggiuntivo è finalizzato ad accertare se la portata dei fenomeni atmosferici del periodo 1° maggio 2024, 17 - 19 settembre 2024, 3 ottobre 2024 sia tale da influire sulla valutazione effettuata dal CTU in sede di primo accertamento peritale, atteso che lo stesso sussumeva i fenomeni infiltrativi nella straordinarietà ed eccezionalità degli eventi metereologici del maggio 2023.
In altre parole, al CTU veniva richiesto di precisare se la persistenza e l'incidenza dei fenomeni atmosferici fossero tali da porre in correlazione i vizi di impermeabilizzazione con difetti costruttivi non adeguatamente valutati, piuttosto che con il caso fortuito e/o la forza maggiore di cui agli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 occorsi nel territorio emiliano-romagnolo.
3.8. Nella relazione integrativa depositata dal consulente, quest'ultimo riscontra che le infiltrazioni venivano considerate come eventi marginali all'interno di una serie di criticità più rilevanti ed evidenziate nel sistema di impermeabilizzazione dell'intero complesso edilizio.
Afferma il CTU: “il reiterato manifestarsi di infiltrazioni anche successivamente, in occasione di eventi certamente molto meno impattanti dal punto di vista idrogeologico, non altera significativamente le diagnosi proposte in precedenza, ma evidenzia, a parere dello scrivente, semplicemente che, nella abbondante forometria che contraddistingue questi locali tecnici, atta a far passare buona parte delle dotazioni impiantistiche delle abitazioni, possa trovarsi un difetto di sigillatura che, col succedersi degli eventi meteorologici, presumibilmente tende ad
11 estendersi, e che quindi sarebbe opportuno sigillare il prima possibile. […] Non si ritiene che tale aspetto possa configurarsi come grave difetto costruttivo in grado di compromettere la sostanzialità dell'edificato; semplicemente occorre provvedere a sistemare la sigillatura dei fori nei paramenti murari e nel solaio” (v. relazione integrativa
19.02.2025, pag. 9).
3.9. Il CTU, dunque, ritiene di ricomprendere nei costi stimati per l'emenda anche i costi necessari alla “risigillatura dei fori”, utile a risolvere la problematica, stimati in ulteriori € 2.000,00 per ciascuna delle unità immobiliari.
3.10. Era oggetto di perizia integrativa anche l'incidenza del sottodimensionamento della vasca di laminazione rispetto alla comparsa dei fenomeni infiltrativi.
A seguito del nuovo esame, il CTU segnala la rilevanza della realizzazione di una vasca di laminazione di dimensioni inferiori rispetto al progetto originario (costruita di 15 mc rispetto al progetto autorizzato di 29 mc.), affermando che questa “rappresenti un difetto di sistema”, ed abbia comportato la diminuzione di circa 14 mc della capacità di corretto smaltimento delle acque meteoriche.
Addebita la responsabilità di tale decisione alla Direzione lavori, posto che “la scelta di ridurre il volume della vasca fu assunta dalla compagine tecnica in ragione di parametri geometrici dell'edificato definiti in corso d'opera e prima non esattamente accertati” (v. pag. 21 relazione integrativa 19.02.2025).
3.11. Come riscontrato dal Consulente tecnico, i fenomeni infiltrativi interessano buona parte del fabbricato, manifestandosi in più parti ed estensivamente.
In particolare, il CTU accerta: “evidenti sintomi di infiltrazioni alla quota del piano terra e che interessano
l'intero sistema di intercettazione e smaltimento delle acque provenienti da monte da eventi meteorologici. In generale possono essere riconducibili ad errori sia esecutivi che progettuali. Non risulta conseguentemente possibile stabilire univocamente l'origine del problema né definire le strategie risolutive;
quindi, è opportuno procedere con un deprezzamento percentuale dell'immobile” (pag. 276 relazione 04.06.2024); per tale ragione, non ritenendo di definire una serie di opere specifiche atte alle risoluzioni del problema, opta per una riduzione del valore dell'immobile.
3.12. Ebbene, non sono condivise le censure rivolte al consulente dell'Ufficio dalla convenuta- opposta e dal terzo chiamato circa il deprezzamento percentuale.
Nella relazione, il CTU precisa che “il sistema impermeabilizzante è un complesso articolato di apprezzamenti e misure che riguardano più parti dell'edificio per la maggior parte non ispezionabili in quanto interrate o coperte da elementi di fondi di finitura. Si può intervenire sulla problematica drasticamente al punto da
12 impattare anche dal punto di vista estetico, per esempio realizzando uno scolo tipo scannafosso perimetrale immediatamente a monte dell'edificio con griglie di copertura pedonabili, oppure possibile effettuare interventi frequenti e poco invasivi di ripresa delle finiture composta di intonaci impermeabilizzanti e ritinteggiatura periodica degli spazi” (v. pag. 280 relazione 04.06.2024).
Sulla scorta di tale argomento, è condivisibile la valutazione operata dal CTU, posto che il problema richiede una valutazione di opportunità e convenienza da parte della committenza, e pertanto si giustifica la qualificazione dei vizi come “non emendabili”, comportando una diminuzione del valore del bene in ragione dell'entità del fenomeno e della sua estensione, stimato pari al 3%.
3.13. Con riferimento alle ulteriori osservazioni sui chiarimenti richiesti dalle parti (v. verb, udienza 28.05.2025), si osserva quanto segue.
Il Consulente segnala che il difetto nel sistema di impermeabilizzazione afferisce all'intero complesso, il quale non risulta realizzato a regola d'arte; per tale ragione, si ritiene perfettamente condivisibile che il CTU non abbia distinto il criterio di computo del deprezzamento sull'appartamento “A” rispetto a quello operato negli altri casi, in quanto ricavato mediante operazioni matematiche sul valore dell'immobile.
3.14. In ordine all'intervento demolitivo sul marciapiede, il CTU ritiene -come consentito dal quesito- di quantificare il danno dovuto al macro-problema infiltrativo integralmente inteso, attraverso la riduzione del valore degli immobili. Tutte le voci correlate a questo problema sono quindi da considerarsi ricomprese all'interno di questo tipo di valorizzazione.
3.15. Con riferimento alle questioni sollevate circa la vasca di laminazione, il CTU stima un danno commisurato alla spesa necessaria a ripristinare la correttezza volumetrica del dispositivo proprio al fine di scongiurare problematiche in termini di agibilità/abitabilità.
Sul punto, trattandosi di un difetto di carattere progettuale e non esecutivo, si condivide la convinzione maturata dal CTU di addebitare la responsabilità della “riduzione delle disponibilità volumetriche” unicamente al Direttore Lavori e non alla ditta appaltatrice, con conseguente imputazione a carico di della somma di € 6.000,00, quale costo stimato di CP_2 adeguamento (cfr. pag. 82 relazione integrativa 19.02.2025).
3.16. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Direzione lavori, infatti, la circostanza per cui la committenza fosse al corrente della realizzazione “modificata” non esonera la ditta appaltatrice né il D.L. dalle rispettive responsabilità tecniche e realizzative, comunque
13 tenuti agli obblighi di diligenza, ad oggetto la segnalazione della difformità e l'obbligo di far arrestare l'esecuzione, peraltro in violazione della relativa normativa.
3.17. Fermo quanto sopra in ordine alla chiarezza ed esaustività della consulenza, la responsabilità della ditta appaltatrice e della direzione lavori sussiste in forza del criterio di causalità civile dell'“id quod plerumque accidit”, secondo cui un fatto è considerato «vero» quando appare «più probabile che non» (“In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” cfr. Cass., sez. 3, ordinanza n. 23197 del 27.09.2018).
3.18. In particolare, rispetto alla ditta appaltatrice, la responsabilità ex art. 1667 c.c. emerge non solo dalle rilevazioni del c.t.u., in cui si evidenzia la chiarezza e non contraddittorietà, ma anche dalla mancanza di elementi idonei ad interrompere il nesso causale.
Per tale ragione, ai sensi dell'art. 1668 co. 1 è accoglibile la domanda del committente di riduzione del prezzo, che andrà detratto dal valore complessivo dell'appalto.
3.19. Rispetto al Direttore dei lavori, si condivide la valutazione del CTU nel momento in cui ricomprende nella quota minoritaria di responsabilità un'omissione di controllo e di gestione;
l'attività del direttore dei lavori richiede peculiari competenze tecniche, per cui l'operato dev'essere valutato alla stregua della diligenza esercitata in concreto, con particolare riguardo “all' accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 2913 del 07.02.2020).
Invece, il CTU non segnala alcuna responsabilità in capo all'ing. e al geom. CP_2 CP_4
14
4. La quantificazione del danno e la compensazione delle rispettive poste.
4.1. Al termine del proprio esame, il CTU analizzava l'intera contabilità del cantiere, confrontando le voci computate nei S.A.L. rispetto alle opere realizzate e fatturate.
Con riguardo al valore complessivo dell'appalto, l'esame peritale evidenzia una lieve discrasia tra gli importi complessivamente fatturati e quanto ritenuto congruo con riguardo alle opere realizzate, stimando la differenza in € 16.025,08, al netto di Iva (importo complessivo S.A.L: €
839.366,32 al netto di iva;
importo ritenuto congruo dal CTU: € 823.086,36, cfr. pag. 83 relazione integrativa c.t.u. depositata il 19.02.2025).
4.2. Il Consulente determina il pregiudizio economico, calcolando sia i costi per l'emenda delle difformità che la riduzione del valore del bene, giungendo a quantificare il minor valore dell'immobile in tre punti percentuali (3%), stante la persistenza di vizi non agevolmente emendabili.
Occorre conseguentemente procedere all'addebito: i) in misura dell'80%, a carico della ditta appaltatrice per vizi e difetti, nonché per mancato completamento dell'opera; ii) in misura del
20% nei confronti dell'architetto quale Direttore dei lavori, nonché la esclusiva CP_2 responsabilità per aver predisposto un computo metrico estimativo iniziale non conforme e per la realizzazione di una vasca di laminazione di volume inferiore.
Vanno, invece, esenti da colpe il geometra e l'ingegnere CP_4 CP_3
4.3. In conclusione, va accolta in parte l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La rideterminazione dei rapporti di dare-avere eseguita dal Consulente tecnico nella perizia integrativa (v. pag. 83 integrazione C.T.U.) viene condivisa, di talché la quota di controcredito risarcitorio in capo ai committenti, nell'ambito del rapporto principale tra e , è CP_1 Parte_1 pari alla porzione di riduzione del corrispettivo d'appalto, a fronte sia dei vizi che del mancato completamento dell'opera.
4.4. Dal corrispettivo stimato congruo dal C.T.U., pari ad € 823.086,36, oltre IVA, vanno sottratti sia la quota del 3% (€ 8.200,00 € + 6.370,00 € + 21.180,24 € + 10.011,07 = € 41.191,31) sia i costi quantificati come necessari per emendare e per completare le lavorazioni (€ 45.761,31), ottenendo così un residuo del corrispettivo d'appalto, pari ad € 87.164,99, oltre IVA.
4.5. Nel rapporto tra attore-opponente e terzo chiamato, la rideterminazione del compenso dovuto ai professionisti (€ 3.098,00, in favore del geometra oltre IVA e contributi CP_4 previdenziali;
€ 2.201,00, in favore dell'ingegnere € 2.901,00,00-€ 700,00, v. CP_3
15 deposito variante strutturale non sostanziale del 2-3 aprile 2025, nota del 28.05.2025; € 5.800,00 per l'architetto va decurtato della quota di responsabilità a carico della direzione CP_2 lavori e che costituisce il controcredito in capo ai committenti, pari ad € 8.118,03.
4.6. Dunque, dal credito in capo a persone dell'ing. arch. Parte_7 CP_3
e geom. con le rispettive quote di compenso-, pari ad € 12.301,94 CP_2 CP_4 totali, va sottratto il controcredito maturato dai committenti, pari ad € 8.118,03, ottenendo conseguentemente una quota a credito di di € 4.183,91, oltre IVA e contributi Parte_6 previdenziali, che va versata ai professionisti, quali concreditori solidali.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate in tutti i rapporti, stante una sostanziale reciproca soccombenza, ed analogo criterio regola altresì la distribuzione dei costi necessari per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1365/21 del 17.11.2021;
2) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , al pagamento,
[...] Parte_4 Parte_5 in favore di , dell'importo di € 87.164,99 Controparte_1 oltre IVA, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., dal 16.11.2021 al saldo;
3) accoglie in parte la domanda riconvenzionale di , CP_2 [...]
e e, per l'effetto, condanna , CP_3 CP_4 Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, al pagamento per via solidale, in favore di Parte_5 [...]
, e , dell'importo di € 4.183,91, oltre CP_2 CP_3 CP_4 interessi al saggio di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., dal 22.01.12023 al saldo, IVA e contributi previdenziali;
4) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti processuali e pone le spese di c.t.u. in parti uguali tra tutte le parti in causa.
Forlì, 19 novembre 2025
Il Giudice Dr.Emanuele Picci
16
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 108 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc); promosso da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. MELLINA GOTTARDO MARCO C.F._5
( ), elettivamente domiciliati in VIA G. MARINELLI N. 43 47521 C.F._4
CESENA, giusta procura del 06.04.2022; attore-opponente nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Pieri (C.F. ), domiciliata in Cesena C.F._6
(FC) Viale Oberdan n. 67, in virtù di procura in atti, convenuto-opposto
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._7 CP_3
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._8 CP_4 C.F._9 difesi dall'avv. POGGIOLINI ALESSANDRO (c.f. , elettivamente C.F._10 domiciliati in VIALE G. MARCONI 438 CESENA, con procura in atti;
terzi chiamati
-ooOoo-
1 Conclusioni per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e : Parte_4 Parte_5
«nel merito, in via principale: accertata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1659 e s.s. c.c., l'assenza della preventiva informazione agli da parte dell'opposta e della terza chiamata e della conseguente preventiva Parte_1 autorizzazione da parte della committenza all'esecuzione di lavori non previsti nel capitolato e nel contratto di appalto, nonché all'altrettanto non autorizzato aumento dei prezzi applicati, revocare il decreto ingiuntivo n.
1365/2021; sempre nel merito: accertata la natura vessatoria dell'art. 4 del contratto di appalto, dichiarare tale disposizione nulla con conseguente dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria azionata, in quanto i lavori extra- capitolato, varianti e modifica dei prezzi applicati da parte opposta non sono mai stati autorizzati, né concordati dai sigg.ri e revocare il decreto ingiuntivo n. 1365/2021; Parte_1 CP_5 in ulteriore subordine, nella denegata ed inimmaginabile ipotesi che venisse ritenuta fondata, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria di parte opposta, accertato l'inadempimento di nelle persone dell'Ing. Parte_6
dell'Arch. e del Geom. per non avere comunicato alla committenza CP_3 CP_2 CP_4 né i lavori nuovi e varianti eseguite dall'impresa edile appaltatrice, né l'aumento dei prezzi applicati, ai sensi del contratto di conferimento incarico sottoscritto nonché degli artt. 1218 ss e 2229 e ss. c.c. e delle norme generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e per l'inadempimento degli obblighi assunti con il conferimento di incarico del 24.07.2018, condannare questi ultimi al pagamento di quanto verrà riconosciuto dovuto all'impresa manlevando parte opponente da qualsiasi responsabilità, o condannando il terzo CP_6 chiamato a rifondere a parte opponente quanto sarà tenuta a corrispondere al creditore.
In via riconvenzionale, accertata l'esistenza di vizi e difetti nell'opera eseguita dall'impresa edile e CP_1 progettata da nonché la mancata ultimazione ad oggi di alcuni lavori, condannare parte opposta e/o i Parte_6 terzi chiamati, ciascuno per il proprio titolo al pagamento dei costi che il CTU ha valutato necessari per la loro eliminazione e ultimazione, o a quelli maggiori che sono stati evidenziati in atti all'esito delle osservazioni proposte dal consulente di parte opponente, eventualmente compensando tale somma con quanto dovesse venire riconosciuto dovuto a nel caso di mancato accoglimento della presente opposizione. Controparte_1
Sulla riconvenzionale svolta dai terzi chiamati: accertato l'inadempimento di si chiede di rigettarne ogni Parte_6 richiesta avanzata nei confronti degli odierni opponenti.
In via istruttoria: […]
Con vittoria di spese di lite da maggiorarsi del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 introdotto dall'art. 1 del D.M. n. 37.2018, per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali agli allegati ed indice navigabile».
Conclusioni per Controparte_1
2 «• respingersi in toto l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata e per l'effetto confermarsi in toto il decreto opposto;
• solo in via del tutto subordinata, qualora si ritenga che le opere extra contratto e le varianti siano state effettuate in assenza di accordo con i committenti, accertarsi ex art. 1657 c.c. il prezzo delle opere extra contratto, e ex art.
1660/1° c.c. delle varianti necessarie e condannarsi i committenti in solido fra loro al pagamento dell'importo così determinato, da maggiorarsi e degli interessi legali ex art. 1284/4° c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
in ulteriore subordine, qualora non si ritengano applicabili le predette norme, e comunque, in relazione alle eventuali varianti non necessarie, accertarsi ex art. 2041 c.c. di quanto è aumentata di valore l'opera realizzata a seguito delle opere extra contratto e delle varianti, e conseguentemente condannare i committenti in solido fra loro al pagamento del relativo importo da maggiorarsi degli interessi ex art. 1284/4° c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
• con vittoria di spese e compensi (anche del CTP) come da parametri, ed IVA e CPA come per legge.».
Conclusioni per , e : CP_2 CP_3 CP_4
«In via preliminare:
- Autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. del terzo con sede legale in (31021) Controparte_7
MO VE (TV) - Via Marocchesa, 14, P.I. , Pec: , P.IVA_2 Email_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e del terzo con sede di rappresentanza in CP_8
(20123) Milano - Via della Posta, 7, P.I. I00164, Pec: e rappresentata Email_2 legalmente in Italia da con sede legale in (20123) Milano - Via Edmondo De Amicis, 51, Controparte_9
P.I. , Pec: per i motivi di cui sopra e - per l'effetto, disporre lo spostamento P.IVA_3 Email_3 della prima udienza ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., onde consentire ai terzi convenuti Arch. , CP_2
Ing. e Geom. la citazione dei terzi nei termini di rito. CP_3 CP_4
Nel merito:
- In via principale, rigettare tutte le domande avversarie così come formulate nei confronti dell'Arch. , CP_2 dell'Ing. e del Geom. poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
CP_3 CP_4
- In via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa di con sede legale in Controparte_7
(31021) MO VE (TV) - Via Marocchesa, 14, P.I. Pec: P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di con Email_1 CP_8
P.IVA_ sede di rappresentanza in (20123) Milano - Via della Posta, 7, P.I. ,
Pec: e rappresentata legalmente in Italia da con sede legale in Email_2 Controparte_9
(20123) Milano - Via Edmondo De Amicis, 51, P.I. , Pec: in persona P.IVA_3 Email_3 del legale rappresentante pro tempore, dichiarare le stesse tenute a garantire, manlevare e tenere indenne l'Arch.
, l'Ing. ed il Geom. da tutte le somme che questi, a titolo di CP_2 CP_3 CP_4
3 pagamento di somme di denaro, di risarcimento di danni patrimoniali o non patrimoniali, refusioni di spese giudiziali e a qualunque altro titolo eventuale, fossero condannati a pagare a parte attrice in accoglimento delle domande attoree;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuta esecuzione da parte dell'Arch. , Ing. CP_2 [...]
e Geom. delle prestazioni professionali descritte in comparsa di costituzione e risposta CP_3 CP_4 nonché riportate nei documenti fiscali prodotti e condannare di conseguenza parte attrice in persona di Parte_1
, , e ognuno in ragione del
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 proprio titolo giuridico, al pagamento della somma di € 12.301,94 e/o quella maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia in favore dell'Arch. , Ing. e Geom. per i motivi CP_2 CP_3 CP_4 sopra esposti.
Con vittoria di spese, compenso professionale oltre accessori di legge.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo e l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di opposizione.
1.1. otteneva il decreto ingiuntivo n. 1365/21 del 17.11.2021, a mezzo del quale Controparte_1 ingiungeva, nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4
, il pagamento della somma pari ad € 154.909,43, oltre interessi di mora e spese della fase Pt_5 monitoria, a titolo di corrispettivo residuo per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto datato 11.07.2019, in base ai S.A.L. ed al verbale di fine lavori del 18.03.2021.
1.2. Nell'opporsi all'ingiunzione, i committenti sopra indicati concludevano per la revoca dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, per l'accertamento del minor valore delle opere realizzate in presenza di vizi e difetti.
In dettaglio, la parte convenuta opposta deduceva che:
a) pagava integralmente, già nel mese di giugno 2020, il corrispettivo pattuito in contratto
(all.
7-9 in fasc. attore) e che la realizzazione di ulteriori opere veniva concordata tra il direttore dei lavori e l'impresa edile, senza alcuna interlocuzione con i committenti;
b) l'esecuzione di tali lavorazioni non concordate emergeva solo dopo una missiva del
12.03.2020, ove veniva indicato un aumento, rispettivamente di € 10.610,47 (1°, 2°, 3° e 4°
SAL) e di € 92.590,40 (infissi; impianto idrico-sanitario; impianto elettrico, cfr. all. 16, A e B, fasc. attore) e, soltanto nel mese di luglio 2021, il direttore dei lavori consegnava i SAL, sui quali il consulente di fiducia dell'attrice-opponente (geom. segnalava difformità di CP_10 costi per talune opere (all. 5 id.);
4 c) tali vizi venivano denunciati dapprima verbalmente, poi con missiva del 2.08.2021, ed oltretutto le opere non venivano ultimate stante l'interruzione dei lavori (all. 14 id.).
1.3. Sulla scorta di quanto precede, la difesa chiedeva di essere manlevata dallo CP_11
, in persona dell'ingegnere dell'arch. e del geom.
[...] CP_3 CP_2 CP_4
ai quali addebitava carenze informative, più in generale, la violazione del canone di buona
[...] fede e correttezza nell'espletamento dell'incarico professionale.
1.4. Nel resistere in giudizio per la conferma dell'ingiunzione, la parte convenuta opposta ribadiva che le opere aggiuntive venivano indicate nei SAL, il prospetto era inviato al direttore dei lavori e dallo stesso controfirmato, nonché deduceva la corretta esecuzione dell'integralità delle opere come evincibile dalla dichiarazione di fine lavori del 18.03.2021 e dal SAL finale inviato anche ai committenti (all. 3 in fasc. monitorio e 9 in fasc. convenuto).
1.5. Con provvedimento emesso a seguito della prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e ammetteva la chiamata in causa del terzo, di modo da “frazionare correttamente eventuali addebiti”, […] nonché per istruire compiutamente i rimproveri da inesatto adempimento che il committente muove nei confronti dei professionisti” (cfr. ordinanza del 24.10.2022).
1.6. Il terzo chiamato, in persona dell'ing. dell'arch. e del geom. CP_3 CP_2
si costituiva evidenziato la correttezza del proprio contegno negoziale, eseguito CP_4 secondo diligenza e in conformità agli obblighi - anche informativi - derivanti dall'incarico, aggiungendo la sussistenza dei poteri di cui all'art. 6 del contratto d'appalto.
1.7. Concludeva con la richiesta di chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice CP_7
e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre al pagamento delle competenze professionali già eseguite da “ ” (catasto grezzo, Parte_6 assistenza per la compravendita, pratica del passo carraio di cantiere, varianti non sostanziali architettoniche e sismiche, € 10.424,94) come da note pro-forma in atti, il cui importo veniva complessivamente quantificato in € 12.301,94.
1.8. A seguito dell'udienza del 20.02.2023 venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviata la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori al 13.09.2023, all'esito della quale veniva ammessa la prova per testi articolata dalla terza chiamata sui capitoli 9-14, 18, 19, 20,
24, 25, 40-43, 45 della memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c. e disposta C.T.U., conferendo incarico all'ingegnere di Cesena, con assegnazione dei seguenti quesiti: Testimone_1
5 “1) identificare le imprese e/o i professionisti responsabili della progettazione edile ed impiantistica, il direttore dei lavori, l'impresa affidataria e tutte le altre imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa;
2) descrivere lo stato dei luoghi;
3) chiarire la sussistenza di vizi e difetti del tipo di quelli lamentati;
4) dire se le cause dei vizi, difetti e danni lamentati siano da addebitare a comportamenti e/o omissioni di controparte, individuando le responsabilità; 5) dire quali siano i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, quantificandone i costi;
6) valutare, nell'ipotesi in cui residuino difetti ineliminabili, la diminuzione percentuale del valore del bene che ne deriva;
7) verificare la congruità del corrispettivo richiesto dall'impresa, in forza del d.i. e, dai professionisti in riconvenzionale, sulla scorta della contabilità di cantiere avuto riguardo per le opere indicate nel contratto di appalto, capitolato speciale e prezziari ai corrispettivi unitari ivi concordati e, per le opere c.d. extra- contratto, ai prezziari usualmente praticati nel luogo di esecuzione delle opere, ove non diversamente disposto nel testo contrattuale;
8) alla luce dei pagamenti già effettuati, contabilizzare il residuo dare-avere fra le parti in causa;
9) tentare la conciliazione tra le parti e rediga il verbale delle operazioni peritali dal quale risultino anche le posizioni delle parti in ordine al tentativo di conciliazione” (v. ordinanza 15.09.2023).
L'elaborato peritale veniva depositato il 05.06.2024 e, al fine di approfondire l'incidenza del vizio relativo al sistema di impermeabilizzazione (infiltrazioni e percolazioni nelle singole abitazioni) già analizzato dal CTU, veniva disposta un'integrazione della consulenza, con formulazione del seguente quesito aggiuntivo: “prendere cognizione di quanto dedotto dal difensore di parte attrice nelle note del
14.10.2024; valutare che le “condizioni standard” cui riferirsi vanno rapportate alla situazione climatica attualmente esistente, incluse la frequenza e l'incidenza degli agenti atmosferici;
integrare, per quanto di ragione, il proprio elaborato in atti dal 5.6.24”. (cfr. ordinanza 11.11.2024).
La relazione integrativa veniva depositata in data 19.02.2025.
1.9. Una volta completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.10.2025 per discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per la precisazione delle loro conclusioni e per il deposito di brevi e sintetiche memorie conclusive.
2. Il contratto d'appalto e l'incarico affidato ai professionisti.
2.1. L'opposizione è in parte fondata e il decreto ingiuntivo va revocato per motivi di seguito esposti.
Gli opponenti contestano l'ingiunzione di pagamento sulla scorta di due motivi:
1) con il primo, deducono l'inesigibilità degli importi azionati, poiché relativi ad opere realizzate in violazione dell'obbligo di pattuizione per iscritto ex art. 1659 c.c., oltre che mai comunicate dal direttore dei lavori e, pertanto, mai autorizzate;
6 2) con il secondo, eccepiscono la sussistenza di vizi sull'immobile, di cui chiedono il risarcimento in funzione dell'operatività della garanzia della ditta appaltatrice ex art. 1667
c.c., e quindi l'accertamento di un controcredito da opporre in compensazione sulla somma azionata in sede monitoria (v. infra, § 3).
2.2. Rispetto al motivo sub 1), è necessario svolgere una premessa.
In base al contratto, l'appalto è “a misura”.
In particolare, l'art. 11 del contratto prevede che: “il prezzo è da intendersi a misura tenendo conto dei prezzi unitari nell'allegato capitolato descrittivo […]. Il computo metrico allegato e perciò da considerarsi puramente indicativo e non costituisce in alcun modo elemento vincolante delle effettive quantità delle prestazioni.
La contabilità delle opere verrà redatta mensilmente in contraddittorio fra l'appaltatore e la direzione lavori
(qualora non vi sia il committente) (v. doc. 3 opponente).
2.3. Le parti contraenti, attraverso siffatta clausola, concordano:
a) l'accettazione da parte del committente di un capitolato soggetto a variazioni, anche di importi;
b) la loro volontà di affidare al direttore dei lavori anche il compito di redigere o di confermare la contabilità di cantiere.
Difatti, con atto di conferimento d'incarico del 24.07.2018, i committenti incaricavano Parte_6 per la Direzione lavori architettonica e strutturale, oltre alla redazione del computo metrico e del capitolato (v. doc. 3 fasc. terzi chiamati).
2.4. Sia dal comparto documentale che dalle dichiarazioni testimoniali emerge che i committenti erano consapevoli del fatto che il progetto di design relativo all'immobile in costruzione, presentato dal geom. non era né definitivo, né esecutivo, e pertanto CP_12 verosimilmente suscettibile di modifiche e/o variazioni anche di entità economica significativa.
Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni del teste , ingegnere strutturista Testimone_2 che si è occupato del collaudo delle strutture in cemento armato, il quale ha affermato “[…] posso dire solo che fu fatto un computo metrico di massima, previsto solo per le strutture, per chiedere il finanziamento alla banca sulla base di un progetto non dettagliato e non finale (v. verb. ud. 24.06.2024), oltre che dal teste il quale ha confermato che “il secondo finanziamento richiesto dagli fu dovuto Testimone_3 Parte_1 ad aumento dei costi per ultimare le opere” (v. verb. ud.).
2.5. Le risultanze di prova orale confermano gli elementi documentali, ossia che i committenti avessero assegnato l'incarico ai professionisti anche riguardo la contabilità e che fossero
7 consapevoli, prima e dopo la richiesta di finanziamento, di un aumento del costo complessivo dell'opera.
2.6. Rispetto al merito del primo motivo relativo alla violazione dell'art. 1659 c.c., si evidenzia come la tesi della difesa di parte attrice -secondo cui i costi aggiuntivi derivanti dalle modifiche predisposte dalla ditta appaltatrice non sarebbero mai stati comunicati o autorizzati- è superata sia documentalmente che attraverso le dichiarazioni testimoniali.
In realtà, che la direzione lavori era stata investita dai committenti di un vero e proprio potere di rappresentanza per quanto concerne non solo le decisioni di natura tecnica, ma anche la gestione della contabilità ed altri adempimenti, come risulta dall'art. 6 del contratto di appalto (“art. 6
“Sono a carico del committente […] 2. la nomina di un direttore lavori;
rimane inteso che il direttore lavori o denominato è da intendersi quale tecnico di fiducia del committente che avrà pieni poteri di rappresentanza di quest'ultimo, per cui le istruzioni dello stesso impartito dall'appaltatore saranno da intendersi come provenienti direttamente dal committente”).
2.7. Inoltre, committenza e ditta appaltatrice avevano espressamente stabilito una deroga all'obbligo di pattuizione per iscritto ex art. 1659 c.c., formulata all'art. 4 (varianti): “Per le eventuali variazioni dell'opera appaltata si applicheranno agli artt. 1659, 1660, 1661 c.c. con la precisazione però che
l'autorizzazione di cui all'articolo 1659 co. 2 comma potrà essere dato anche in forma orale e tacitamente”.
2.8. Sul punto, l'eccezione di vessatorietà della clausola 4 non è condivisibile.
La volontà della committenza di affidare alla direzione lavori l'intera gestione ed il pieno controllo del progetto e del cantiere risulta non solo dal contenuto dell'art. 6, ma è anche ripresa nel contenuto dell'atto di conferimento d'incarico, e mai diveniva oggetto di contestazione da parte della committenza che, al contrario, beneficiava di tale “esternalizzazione” fino all'invio degli ultimi SAL.
2.9. A ciò si aggiunga che la sussistenza della deroga alla disciplina codicistica in materia di variazioni nel corso dell'appalto è corroborata sia dalla coerenza delle clausole contrattuali sopra esaminate, ma anche da ragioni di celerità e da esigenze organizzative, posto che si trattava di un progetto corposo ed impegnativo.
2.10. Pertanto, la clausola 4 non esprime alcun eccessivo squilibrio nell'assetto contrattuale, né risulta contraddittoria rispetto alla generalità delle restanti pattuizioni;
al contrario, essa si pone coerentemente con la manifestazione di volontà dei committenti di farsi rappresentare dalla direzione lavori.
8 Come sopra anticipato, la direzione lavori era munita dei poteri rappresentativi necessari per autorizzare i prezzi sottoposti dalla ditta esecutrice e tale metodo è stato seguito per la durata dei lavori.
2.11. A fronte di un quadro probatorio univoco e coerente, non ci sono ragioni per affermare che la direzioni lavori abbia agito al di fuori del perimetro dei poteri ad essa conferiti;
al contrario, emerge che la D.L. abbia gestito per la committenza non solo incombenti relativi a questioni strettamente progettistiche, bensì anche di natura contabile, ciò proprio in forza dell'atto di conferimento incarico, che legittimava la rappresentante ad assumere in nome e per conto dei committenti tutte le decisioni inerenti il progetto e la tenuta della contabilità.
2.12. Peraltro, nell'ambito del proprio esame, il CTU ha riscontrato che l'incidenza maggiore sull'aumento dei costi derivasse dalle opere di finitura interne definite principalmente dal consulente architettonico della committenza e dalle opere di coibentazione ed impermeabilizzazione definite dal termotecnico, al punto da ascrivere una significativa quota di responsabilità nell'aumento dei costi ai tecnici incaricati dalla stessa committenza (“pare aver giocato un ruolo non trascurabile il termotecnico ing. che avrebbe modificato in corso d'opera diversi CP_13 apparati funzionali ed impermeabilizzazioni e coibentazioni rispetto alle modalità inizialmente previste” cfr. pag.
179 relazione c.t.u.).
Lo stesso sentito in qualità di teste, ha confermato di aver adottato delle modifiche CP_13 strutturali per esigenze di adeguamento normativo (“[…] ricordo che l'impianto base di mia competenza, fatto sul progetto iniziale di , rimase lo stesso anche dopo, ma in corso d'opera furono fatte modifiche CP_14 anche per la parte di mia competenza, si rese necessario un adeguamento normativo perché nel corso degli anni ci furono modifiche anche legislative sull'efficientamento, facemmo per questo delle correzioni v. verb. ud.
04.03.2024).
2.13. Quanto rilevato dal CTU trova conferma anche nelle dichiarazioni del teste Tes_4 incaricato per la progettazione degli interni e delle rifiniture, il quale ha confermato di
[...] aver risposto in più occasioni a precise esigenze della committenza (“confermo che nella fase esecutiva di queste lavorazioni, in particolare, circa la distribuzione delle parti interne ed esterne, della sagoma dei confini e delle cancellate, dei gradini, si sono fatte varianti rispetto al progetto originario. Per esempio, all'inizio non c'erano i parcheggi privati, si tratta di modifiche migliorative di cui ci si è resi conto in corso d'opera, secondo logiche funzionali. Alcune lavorazioni non erano state progettate nel dettaglio, altre su richiesta della committenza;
adr) il progetto iniziale era basico. Ad esempio, e , su mia proposta, hanno richiesto di avere Pt_4 Parte_5
9 uno stallo per l'autovettura in superficie;
sempre su richiesta dei committenti, tutti e tre, ad esempio, la modifica dei gradini, il livellamento dei giardini perché il lotto non era in piano, v. verb. ud. 04.03.2024).
2.14. Non emergono, in definitiva, prove convincenti circa omissioni informative o negligenze a carico dei professionisti;
viceversa, il quadro probatorio conferma che i committenti:
a) erano spesso presenti in cantiere;
b) erano consapevoli di spese aggiuntive al punto da richiedere un nuovo finanziamento e avevano espressamente richiesto determinate modifiche al progetto originario di rilevanza economica di gran lunga superiore rispetto al primo preventivo.
Pertanto, gli importi conteggiati dall'appaltatrice nei S.A.L. finali sono corretti ed esigibili, in quanto sottoscritti dalla Direzione Lavori nell'ambito dei poteri di rappresentanza;
tale circostanza assorbe ogni ulteriore eccezione circa la mancata autorizzazione delle opere.
3. La consulenza tecnica d'ufficio e la sussistenza di vizi e difetti.
3.1. Relativamente al secondo motivo di opposizione, occorre rinviare al contenuto dell'elaborato peritale e dell'integrazione, entrambi a firma del CTU, ing. Tes_1
Da una lettura delle due relazioni non emergono incoerenze interne né contraddizioni rispetto ad ulteriori elementi probatori in atti;
al contrario, il C.T.U. prende posizione su ciascuna delle osservazioni articolate dai consulenti di parte e le controdeduzioni risultano conformi ai criteri di puntualità, pertinenza e non contraddittorietà, ai fini della formazione della prova.
3.2. A seguito della perizia svolta, il consulente ha riscontrato tre tipologie di problematiche.
La prima tipologia riguarda difetti che rientrano nei limiti di ragionevole tolleranza e pertanto non sono stati oggetto di ulteriore approfondimento;
la seconda afferisce ai mancati completamenti e la terza categoria comprende gli effettivi vizi e difetti rilevati sulle opere compiute.
3.3. In base a tale classificazione, vizi e difetti rilevati in tutte le unità immobiliari sono:
a) macchie sul muro di confine nel terrazzo dovuto al non corretto uso di tecniche di materiali impermeabilizzanti;
b) canalette di scolo delle acque reflue e dei terrazzi realizzate con componenti non compatibili con il sistema impermeabilizzante mapelastic;
c) umidità diffusa di risalita in molte delle murature perimetrali, in particolare le cornici della griglia su caditoie manifestano tracce di ossidazione (cfr. pag. 260 e ss. relazione c.t.u. depositata il 05.06.2024).
10 3.4. In aggiunta ai difetti sopra elencati, meglio descritti e analizzati nella c.t.u. a cui si rimanda, il CTU segnala il mancato completamento delle opere, a cagione dell'interruzione delle lavorazioni dopo l'insorgenza del contenzioso tra le parti (v. pagg. 266 e ss.).
3.5. Sulla scorta di quanto accertato, il CTU addebita una responsabilità pari all'80% in capo alla ditta esecutrice ed un restante 20% alla compagine tecnica per omessa sorveglianza e verifica della corretta esecuzione del dettaglio costruttivo - che si è in particolare modo esplicata in una redazione non accurata del progetto e nell'adozione di scelte non ottimali - salvo il caso dell'ossidazione sulle cornici della griglia, imputabili unicamente alla ditta appaltatrice.
3.6. Con specifico riguardo alla problematica dell'umidità diffusa di risalita in molte delle murature perimetrali, si è ritenuto necessario un secondo esame al fine di valutare l'incidenza dei fenomeni alluvionali dell'anno 2023, che a dire del C.T.U. avevano “messo in crisi tutti i sistemi di gestione dei flussi idrici superficiali e sotterranei e conseguentemente anche i sistemi di impermeabilizzazione” (v. pag. 268 relazione c.t.u. 04.06.2024).
3.7. Il quesito aggiuntivo è finalizzato ad accertare se la portata dei fenomeni atmosferici del periodo 1° maggio 2024, 17 - 19 settembre 2024, 3 ottobre 2024 sia tale da influire sulla valutazione effettuata dal CTU in sede di primo accertamento peritale, atteso che lo stesso sussumeva i fenomeni infiltrativi nella straordinarietà ed eccezionalità degli eventi metereologici del maggio 2023.
In altre parole, al CTU veniva richiesto di precisare se la persistenza e l'incidenza dei fenomeni atmosferici fossero tali da porre in correlazione i vizi di impermeabilizzazione con difetti costruttivi non adeguatamente valutati, piuttosto che con il caso fortuito e/o la forza maggiore di cui agli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 occorsi nel territorio emiliano-romagnolo.
3.8. Nella relazione integrativa depositata dal consulente, quest'ultimo riscontra che le infiltrazioni venivano considerate come eventi marginali all'interno di una serie di criticità più rilevanti ed evidenziate nel sistema di impermeabilizzazione dell'intero complesso edilizio.
Afferma il CTU: “il reiterato manifestarsi di infiltrazioni anche successivamente, in occasione di eventi certamente molto meno impattanti dal punto di vista idrogeologico, non altera significativamente le diagnosi proposte in precedenza, ma evidenzia, a parere dello scrivente, semplicemente che, nella abbondante forometria che contraddistingue questi locali tecnici, atta a far passare buona parte delle dotazioni impiantistiche delle abitazioni, possa trovarsi un difetto di sigillatura che, col succedersi degli eventi meteorologici, presumibilmente tende ad
11 estendersi, e che quindi sarebbe opportuno sigillare il prima possibile. […] Non si ritiene che tale aspetto possa configurarsi come grave difetto costruttivo in grado di compromettere la sostanzialità dell'edificato; semplicemente occorre provvedere a sistemare la sigillatura dei fori nei paramenti murari e nel solaio” (v. relazione integrativa
19.02.2025, pag. 9).
3.9. Il CTU, dunque, ritiene di ricomprendere nei costi stimati per l'emenda anche i costi necessari alla “risigillatura dei fori”, utile a risolvere la problematica, stimati in ulteriori € 2.000,00 per ciascuna delle unità immobiliari.
3.10. Era oggetto di perizia integrativa anche l'incidenza del sottodimensionamento della vasca di laminazione rispetto alla comparsa dei fenomeni infiltrativi.
A seguito del nuovo esame, il CTU segnala la rilevanza della realizzazione di una vasca di laminazione di dimensioni inferiori rispetto al progetto originario (costruita di 15 mc rispetto al progetto autorizzato di 29 mc.), affermando che questa “rappresenti un difetto di sistema”, ed abbia comportato la diminuzione di circa 14 mc della capacità di corretto smaltimento delle acque meteoriche.
Addebita la responsabilità di tale decisione alla Direzione lavori, posto che “la scelta di ridurre il volume della vasca fu assunta dalla compagine tecnica in ragione di parametri geometrici dell'edificato definiti in corso d'opera e prima non esattamente accertati” (v. pag. 21 relazione integrativa 19.02.2025).
3.11. Come riscontrato dal Consulente tecnico, i fenomeni infiltrativi interessano buona parte del fabbricato, manifestandosi in più parti ed estensivamente.
In particolare, il CTU accerta: “evidenti sintomi di infiltrazioni alla quota del piano terra e che interessano
l'intero sistema di intercettazione e smaltimento delle acque provenienti da monte da eventi meteorologici. In generale possono essere riconducibili ad errori sia esecutivi che progettuali. Non risulta conseguentemente possibile stabilire univocamente l'origine del problema né definire le strategie risolutive;
quindi, è opportuno procedere con un deprezzamento percentuale dell'immobile” (pag. 276 relazione 04.06.2024); per tale ragione, non ritenendo di definire una serie di opere specifiche atte alle risoluzioni del problema, opta per una riduzione del valore dell'immobile.
3.12. Ebbene, non sono condivise le censure rivolte al consulente dell'Ufficio dalla convenuta- opposta e dal terzo chiamato circa il deprezzamento percentuale.
Nella relazione, il CTU precisa che “il sistema impermeabilizzante è un complesso articolato di apprezzamenti e misure che riguardano più parti dell'edificio per la maggior parte non ispezionabili in quanto interrate o coperte da elementi di fondi di finitura. Si può intervenire sulla problematica drasticamente al punto da
12 impattare anche dal punto di vista estetico, per esempio realizzando uno scolo tipo scannafosso perimetrale immediatamente a monte dell'edificio con griglie di copertura pedonabili, oppure possibile effettuare interventi frequenti e poco invasivi di ripresa delle finiture composta di intonaci impermeabilizzanti e ritinteggiatura periodica degli spazi” (v. pag. 280 relazione 04.06.2024).
Sulla scorta di tale argomento, è condivisibile la valutazione operata dal CTU, posto che il problema richiede una valutazione di opportunità e convenienza da parte della committenza, e pertanto si giustifica la qualificazione dei vizi come “non emendabili”, comportando una diminuzione del valore del bene in ragione dell'entità del fenomeno e della sua estensione, stimato pari al 3%.
3.13. Con riferimento alle ulteriori osservazioni sui chiarimenti richiesti dalle parti (v. verb, udienza 28.05.2025), si osserva quanto segue.
Il Consulente segnala che il difetto nel sistema di impermeabilizzazione afferisce all'intero complesso, il quale non risulta realizzato a regola d'arte; per tale ragione, si ritiene perfettamente condivisibile che il CTU non abbia distinto il criterio di computo del deprezzamento sull'appartamento “A” rispetto a quello operato negli altri casi, in quanto ricavato mediante operazioni matematiche sul valore dell'immobile.
3.14. In ordine all'intervento demolitivo sul marciapiede, il CTU ritiene -come consentito dal quesito- di quantificare il danno dovuto al macro-problema infiltrativo integralmente inteso, attraverso la riduzione del valore degli immobili. Tutte le voci correlate a questo problema sono quindi da considerarsi ricomprese all'interno di questo tipo di valorizzazione.
3.15. Con riferimento alle questioni sollevate circa la vasca di laminazione, il CTU stima un danno commisurato alla spesa necessaria a ripristinare la correttezza volumetrica del dispositivo proprio al fine di scongiurare problematiche in termini di agibilità/abitabilità.
Sul punto, trattandosi di un difetto di carattere progettuale e non esecutivo, si condivide la convinzione maturata dal CTU di addebitare la responsabilità della “riduzione delle disponibilità volumetriche” unicamente al Direttore Lavori e non alla ditta appaltatrice, con conseguente imputazione a carico di della somma di € 6.000,00, quale costo stimato di CP_2 adeguamento (cfr. pag. 82 relazione integrativa 19.02.2025).
3.16. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Direzione lavori, infatti, la circostanza per cui la committenza fosse al corrente della realizzazione “modificata” non esonera la ditta appaltatrice né il D.L. dalle rispettive responsabilità tecniche e realizzative, comunque
13 tenuti agli obblighi di diligenza, ad oggetto la segnalazione della difformità e l'obbligo di far arrestare l'esecuzione, peraltro in violazione della relativa normativa.
3.17. Fermo quanto sopra in ordine alla chiarezza ed esaustività della consulenza, la responsabilità della ditta appaltatrice e della direzione lavori sussiste in forza del criterio di causalità civile dell'“id quod plerumque accidit”, secondo cui un fatto è considerato «vero» quando appare «più probabile che non» (“In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” cfr. Cass., sez. 3, ordinanza n. 23197 del 27.09.2018).
3.18. In particolare, rispetto alla ditta appaltatrice, la responsabilità ex art. 1667 c.c. emerge non solo dalle rilevazioni del c.t.u., in cui si evidenzia la chiarezza e non contraddittorietà, ma anche dalla mancanza di elementi idonei ad interrompere il nesso causale.
Per tale ragione, ai sensi dell'art. 1668 co. 1 è accoglibile la domanda del committente di riduzione del prezzo, che andrà detratto dal valore complessivo dell'appalto.
3.19. Rispetto al Direttore dei lavori, si condivide la valutazione del CTU nel momento in cui ricomprende nella quota minoritaria di responsabilità un'omissione di controllo e di gestione;
l'attività del direttore dei lavori richiede peculiari competenze tecniche, per cui l'operato dev'essere valutato alla stregua della diligenza esercitata in concreto, con particolare riguardo “all' accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 2913 del 07.02.2020).
Invece, il CTU non segnala alcuna responsabilità in capo all'ing. e al geom. CP_2 CP_4
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4. La quantificazione del danno e la compensazione delle rispettive poste.
4.1. Al termine del proprio esame, il CTU analizzava l'intera contabilità del cantiere, confrontando le voci computate nei S.A.L. rispetto alle opere realizzate e fatturate.
Con riguardo al valore complessivo dell'appalto, l'esame peritale evidenzia una lieve discrasia tra gli importi complessivamente fatturati e quanto ritenuto congruo con riguardo alle opere realizzate, stimando la differenza in € 16.025,08, al netto di Iva (importo complessivo S.A.L: €
839.366,32 al netto di iva;
importo ritenuto congruo dal CTU: € 823.086,36, cfr. pag. 83 relazione integrativa c.t.u. depositata il 19.02.2025).
4.2. Il Consulente determina il pregiudizio economico, calcolando sia i costi per l'emenda delle difformità che la riduzione del valore del bene, giungendo a quantificare il minor valore dell'immobile in tre punti percentuali (3%), stante la persistenza di vizi non agevolmente emendabili.
Occorre conseguentemente procedere all'addebito: i) in misura dell'80%, a carico della ditta appaltatrice per vizi e difetti, nonché per mancato completamento dell'opera; ii) in misura del
20% nei confronti dell'architetto quale Direttore dei lavori, nonché la esclusiva CP_2 responsabilità per aver predisposto un computo metrico estimativo iniziale non conforme e per la realizzazione di una vasca di laminazione di volume inferiore.
Vanno, invece, esenti da colpe il geometra e l'ingegnere CP_4 CP_3
4.3. In conclusione, va accolta in parte l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La rideterminazione dei rapporti di dare-avere eseguita dal Consulente tecnico nella perizia integrativa (v. pag. 83 integrazione C.T.U.) viene condivisa, di talché la quota di controcredito risarcitorio in capo ai committenti, nell'ambito del rapporto principale tra e , è CP_1 Parte_1 pari alla porzione di riduzione del corrispettivo d'appalto, a fronte sia dei vizi che del mancato completamento dell'opera.
4.4. Dal corrispettivo stimato congruo dal C.T.U., pari ad € 823.086,36, oltre IVA, vanno sottratti sia la quota del 3% (€ 8.200,00 € + 6.370,00 € + 21.180,24 € + 10.011,07 = € 41.191,31) sia i costi quantificati come necessari per emendare e per completare le lavorazioni (€ 45.761,31), ottenendo così un residuo del corrispettivo d'appalto, pari ad € 87.164,99, oltre IVA.
4.5. Nel rapporto tra attore-opponente e terzo chiamato, la rideterminazione del compenso dovuto ai professionisti (€ 3.098,00, in favore del geometra oltre IVA e contributi CP_4 previdenziali;
€ 2.201,00, in favore dell'ingegnere € 2.901,00,00-€ 700,00, v. CP_3
15 deposito variante strutturale non sostanziale del 2-3 aprile 2025, nota del 28.05.2025; € 5.800,00 per l'architetto va decurtato della quota di responsabilità a carico della direzione CP_2 lavori e che costituisce il controcredito in capo ai committenti, pari ad € 8.118,03.
4.6. Dunque, dal credito in capo a persone dell'ing. arch. Parte_7 CP_3
e geom. con le rispettive quote di compenso-, pari ad € 12.301,94 CP_2 CP_4 totali, va sottratto il controcredito maturato dai committenti, pari ad € 8.118,03, ottenendo conseguentemente una quota a credito di di € 4.183,91, oltre IVA e contributi Parte_6 previdenziali, che va versata ai professionisti, quali concreditori solidali.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate in tutti i rapporti, stante una sostanziale reciproca soccombenza, ed analogo criterio regola altresì la distribuzione dei costi necessari per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1365/21 del 17.11.2021;
2) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , al pagamento,
[...] Parte_4 Parte_5 in favore di , dell'importo di € 87.164,99 Controparte_1 oltre IVA, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., dal 16.11.2021 al saldo;
3) accoglie in parte la domanda riconvenzionale di , CP_2 [...]
e e, per l'effetto, condanna , CP_3 CP_4 Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, al pagamento per via solidale, in favore di Parte_5 [...]
, e , dell'importo di € 4.183,91, oltre CP_2 CP_3 CP_4 interessi al saggio di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., dal 22.01.12023 al saldo, IVA e contributi previdenziali;
4) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti processuali e pone le spese di c.t.u. in parti uguali tra tutte le parti in causa.
Forlì, 19 novembre 2025
Il Giudice Dr.Emanuele Picci
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