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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/10/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1103/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO LO Presidente
NU LV Giudice
Maria Eugenia Pupa Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 24.03.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. GIANLUCA LUIGI Parte_1 C.F._1
DONATO, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ALICE PIROVANO, Controparte_1 C.F._2
con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.10.2025.
Per la ricorrente:
“comunica la propria disponibilità ad accettare la proposta formulata dal Giudice in data 26 settembre 2025 con la parziale modifica in ordine alla previsione del versamento a carico del Sig. del minore importo di € CP_1
250,00 per figlia, per il mantenimento ordinario indiretto delle stesse, sino alla vendita della casa coniugale.
Resta inteso che la somma di € 700,00 versata nel mese di ottobre 2025 rimarrà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra senza alcun diritto di restituzione che il Sig. potrà vantare nei confronti della Parte_1 CP_1
stessa. Resta ferma, inoltre, la precisazione che le parti dovranno continuare a pagare il mutuo cointestato che grava sulla casa familiare nella misura del 50% ciascuno sino alla vendita;
il ricavato dalla vendita dovrà essere utilizzato per l'estinzione totale del mutuo e l'eventuale residuo verrà ripartito nella misura del 50% ciascuno”.
Per il resistente: “si ribadisce l'accettazione della proposta come formulata dall'Ill.mo Giudice, ovvero il versamento mensile di
Euro 350,00* a figlia quale contributo al mantenimento, ribadendo la proposta del versamento del minor importo di Euro 250,00* a figlia fino alla vendita della casa coniugale – ovvero fino al mese di dicembre 2025 compreso –, quando l'estinzione del mutuo porterà un po' più di serenità economica al resistente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 01.05.2007 nel
Comune di Castano Primo, scegliendo il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nate la figlia (in data 19.04.2009) e la figlia (in data 14.05.2011). I coniugi Per_1 Per_2
hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Parabiago (MI), Via M. Sironi n. 2, di cui sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le parti sono gravate dall'obbligo di rimborsare il mutuo contratto per l'acquisto della stessa avente rata mensile dell'importo di €
840,00 circa. Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale e ogni forma di affectio coniugalis, ante causam il resistente s'è definitivamente allontanato dalla casa coniugale, si è trasferito a vivere in un immobile, condotto in locazione, sito in Parabiago (MI) e, tra l'altro, “con un socio, ha acquistato un bar-tabaccheria, sito sempre a Parabiago, che inizieranno a gestire prossimamente”.
Per quello che qui rileva, alla prima udienza celebrata in data 25.09.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di € 253,00 a titolo di AU per la prole;
il resistente ha dichiarato di vivere in un bilocale, di essere impossibilitato a chiedere il collocamento delle minori presso di sé, di essere stato socio lavoratore delle società Slottery Parabiago S.r.l., Slottery
Olgiate S.r.l. e Slottery Rescaldina S.r.l. sino all'08.01.2025, di avere percepito lo stipendio di €
3.300,00 al mese per 12 mensilità sino all'08.01.2025, di essere stato obbligato a entrare nel
C.d.A. delle predette società e assumere la veste di consigliere, di avere ceduto le quote nel mese di aprile a un prezzo simbolico di € 1,00 perché le società erano in perdita, di essere creditore di alcuni compensi, che la tabaccheria acquistata è in fase di ristrutturazione, di essere socio al 20% del bar annesso e di essere Amministratore unico della società all'uopo costituita le CP_2
parti hanno dichiarato che la casa coniugale è stata messa in vendita al prezzo di € 295.000,00, di avere ricevuto una proposta d'acquisto condizionata all'erogazione del mutuo, che il debito residuo per il mutuo è di circa € 126.000,00, che con il ricavato dovranno pagare anche oneri al
Comune per circa € 25.000,00; la ricorrente ha dichiarato di essere intenzionata, con il netto ricavato, ad acquistare un immobile o in Parabiago o nei Comuni limitrofi e il resistente ha dichiarato di essere intenzionato a reperire un trilocale da condurre in locazione.
Pag. 2 di 6 Il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, 2) dispone l'affido condiviso delle figlie minorenni e il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari (sita in
Parabiago, Via Sironi 2) che assegna alla ricorrente sino alla vendita (come da mandato conferito dalle parti ad agenzia immobiliare), da cui il resistente si è definitivamente allontanato ante causam”, successivamente, ha ascoltato le figlie minorenni delle parti e, all'esito, “considerato che il presente giudizio di separazione costituisce (soltanto) una fase del processo di “dissoluzione” del vincolo coniugale (cui molto probabilmente seguirà il giudizio di divorzio dove potranno essere riviste le condizioni previste nella presente sede alla luce delle circostanze sopravvenute: a titolo esemplificativo, vendita della casa coniugale, reperimento di altra soluzione abitativa da parte della ricorrente e di soluzione abitativa maggiormente idonea ad accogliere la prole da parte del resistente, avvio della nuova attività lavorativa da parte del resistente, …), tenuto conto che i coniugi concordano in merito al collocamento prevalente della prole presso la madre, all'assegnazione temporanea della casa coniugale alla ricorrente, alla percezione dell'intero importo dell'AU da parte della madre e alla ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano (recentemente aggiornato nel mese di giugno 2025), che le figlie minorenni delle parti hanno sostanzialmente chiesto di poter frequentare il padre in base agli accordi di volta in volta presi con il medesimo
(allo stato limitando i pernotti non disponendo di una camera propria), che, per l'effetto, con la vendita della casa coniugale, il padre contribuirà al soddisfacimento diretto delle esigenze delle minori in misura alquanto ridotta/modesta (fatti salvi il reperimento di un'abitazione più consona e un significativo incremento della frequentazione delle figlie), che il resistente non ha offerto tutta la documentazione reddituale e patrimoniale dovuta ex lege e il modello disclosure richiesto in data 24.03.2025, non ha depositato il doc. 7 citato nell'indice offerto in data 25.06.2025, ha offerto documenti societari non ufficiali/non attendibili (v. doc. 6), avrebbe ceduto le proprie partecipazioni societarie nel mese di giugno 2025 a un prezzo simbolico, ha avuto entrate per oltre €
15.000,00 nel primo trimestre dell'anno 2025 e per oltre € 11.000,00 nel secondo trimestre del medesimo anno solare, che soltanto dalla società Slottery Parabiago S.r.l. ha percepito redditi netti mensili medi pari all'importo di € 3.870,00 nell'anno 2024 (doc. 2) e che le prove orali articolate dalle parti o sono formulate in termini generici o valutativi o vertono su circostanze da provare documentalmente o non rilevanti ai fini del decidere o assorbite dalle dichiarazioni rese dalle figlie minorenni, letto e applicato l'art. 185-bis codice di rito, [ha proposto] alle parti di omologare la loro separazione personale alle seguenti condizioni: conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 25.09.2025 al capo n. 2; versamento da parte del resistente alla ricorrente dell'importo mensile di € 350,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di e entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
partecipazione Per_1 Per_2
Pag. 3 di 6 del resistente alle spese straordinarie da sostenere per le minori nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
percezione da parte della ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico e universale;
frequentazione padre/figlie minorenni in base agli accordi dai medesimi presi, da comunicare tempestivamente alla madre, fatta salva la regola dell'alternanza per la Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Carnevale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e la possibilità di trascorrere con le figlie minorenni anche 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
invito ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità che possa prevedere anche dei momenti congiunti al fine di favorire il dialogo genitoriale, la circolazione delle informazioni e l'assunzione delle decisioni necessarie per il benessere della prole;
l'assunzione dell'impegno di comunicare civilmente e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onere e della reputazione del coniuge alla presenza delle figlie minorenni;
spese di lite compensate”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 21.10.2025 la ricorrente ha dichiarato di accettare la predetta proposta mentre il resistente, a mezzo delle note scritte depositate in data 22.10.2025, ha accettato “la proposta di Euro 350,00* a figlia quale contributo al mantenimento, proponendo però il minor importo di Euro 250,00* a figlia fino alla vendita della casa coniugale – [valga inserire il carattere sottolineato] ovvero per i mesi di novembre e dicembre 2025 –, quando l'estinzione del mutuo porterà un po' più di serenità economica al resistente”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 30.10.2025 la ricorrente, specificamente invitata a interloquire sul punto, ha comunicato quanto in epigrafe riportato per esteso e, in pari data, il resistente ha parzialmente modificato quanto controproposto in data 22.10.2025.
Valga e basti ribadire, rispetto a quanto precisato dalla ricorrente in data 30.10.2025, che le obbligazioni (gravanti sulle parti) di continuare a pagare le rate del mutuo cointestato nella misura del 50% ciascuno sino alla sua estinzione, di estinguere detto mutuo alla vendita della casa coniugale e di ripartire il netto ricavato trovano la loro fonte genetica in contratti che non costituiscono l'oggetto dell'odierno contendere (e sono note anche al resistente che sin dal
25.06.2025 ha chiesto “disporre la vendita della casa coniugale e, con il ricavato, prevedere l'estinzione del mutuo intestato ai coniugi e la divisione delle somme restanti al 50% tra i coniugi”) e, rispetto a quanto da ultimo precisato dal resistente, che la controproposta formulata in data 22.10.2025 non concerneva la mensilità di ottobre (per la quale risulta già versato il maggiore importo mensile di
€ 350,00 per figlia) bensì, testualmente, “i mesi di novembre e dicembre 2025”.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Pag. 4 di 6 Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (di fatto cessata ante causam).
Le condizioni (sostanzialmente concordi) precisate dalle parti legittimano l'omologazione della loro separazione personale nella misura in cui appaiono conformi al superiore interesse della prole e, ove puntualmente rispettate/adempiute, idonee a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito Parte_2
riportate:
1.CONFERMA l'affido condiviso delle figlie minorenni ai genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari (sita in
Parabiago, Via Sironi 2) e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sino alla vendita (cui le parti si sono già obbligate);
2.VERSAMENTO da parte del resistente alla ricorrente dell'importo mensile di € 350,00 per ciascuna figlia, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di e entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, fatto Per_1 Per_2
salvo il versamento del minore importo di € 250,00 per ciascuna figlia “per i mesi di novembre e dicembre 2025” o “fino alla vendita della casa coniugale”;
3.CONFERMA la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4.CONFERMA la percezione da parte della ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
5.FREQUENTAZIONE padre/figlie minorenni in base agli accordi dai medesimi presi, da comunicare tempestivamente alla madre, fatta salva la regola dell'alternanza per la Vigilia di
Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e la possibilità di trascorrere con le figlie minorenni anche 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
6.ASSUNZIONE da parte dei genitori dell'impegno ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità che possa prevedere anche dei momenti congiunti al fine di favorire il
Pag. 5 di 6 dialogo genitoriale, la circolazione delle informazioni e l'assunzione delle decisioni necessarie per il benessere della prole e dell'ulteriore impegno di comunicare civilmente e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onere e della reputazione del coniuge alla presenza delle figlie minorenni;
7.COMPENSAZIONE delle spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
31/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NU LV RO LO
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1103/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO LO Presidente
NU LV Giudice
Maria Eugenia Pupa Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 24.03.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. GIANLUCA LUIGI Parte_1 C.F._1
DONATO, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ALICE PIROVANO, Controparte_1 C.F._2
con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.10.2025.
Per la ricorrente:
“comunica la propria disponibilità ad accettare la proposta formulata dal Giudice in data 26 settembre 2025 con la parziale modifica in ordine alla previsione del versamento a carico del Sig. del minore importo di € CP_1
250,00 per figlia, per il mantenimento ordinario indiretto delle stesse, sino alla vendita della casa coniugale.
Resta inteso che la somma di € 700,00 versata nel mese di ottobre 2025 rimarrà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra senza alcun diritto di restituzione che il Sig. potrà vantare nei confronti della Parte_1 CP_1
stessa. Resta ferma, inoltre, la precisazione che le parti dovranno continuare a pagare il mutuo cointestato che grava sulla casa familiare nella misura del 50% ciascuno sino alla vendita;
il ricavato dalla vendita dovrà essere utilizzato per l'estinzione totale del mutuo e l'eventuale residuo verrà ripartito nella misura del 50% ciascuno”.
Per il resistente: “si ribadisce l'accettazione della proposta come formulata dall'Ill.mo Giudice, ovvero il versamento mensile di
Euro 350,00* a figlia quale contributo al mantenimento, ribadendo la proposta del versamento del minor importo di Euro 250,00* a figlia fino alla vendita della casa coniugale – ovvero fino al mese di dicembre 2025 compreso –, quando l'estinzione del mutuo porterà un po' più di serenità economica al resistente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 01.05.2007 nel
Comune di Castano Primo, scegliendo il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nate la figlia (in data 19.04.2009) e la figlia (in data 14.05.2011). I coniugi Per_1 Per_2
hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Parabiago (MI), Via M. Sironi n. 2, di cui sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le parti sono gravate dall'obbligo di rimborsare il mutuo contratto per l'acquisto della stessa avente rata mensile dell'importo di €
840,00 circa. Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale e ogni forma di affectio coniugalis, ante causam il resistente s'è definitivamente allontanato dalla casa coniugale, si è trasferito a vivere in un immobile, condotto in locazione, sito in Parabiago (MI) e, tra l'altro, “con un socio, ha acquistato un bar-tabaccheria, sito sempre a Parabiago, che inizieranno a gestire prossimamente”.
Per quello che qui rileva, alla prima udienza celebrata in data 25.09.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di € 253,00 a titolo di AU per la prole;
il resistente ha dichiarato di vivere in un bilocale, di essere impossibilitato a chiedere il collocamento delle minori presso di sé, di essere stato socio lavoratore delle società Slottery Parabiago S.r.l., Slottery
Olgiate S.r.l. e Slottery Rescaldina S.r.l. sino all'08.01.2025, di avere percepito lo stipendio di €
3.300,00 al mese per 12 mensilità sino all'08.01.2025, di essere stato obbligato a entrare nel
C.d.A. delle predette società e assumere la veste di consigliere, di avere ceduto le quote nel mese di aprile a un prezzo simbolico di € 1,00 perché le società erano in perdita, di essere creditore di alcuni compensi, che la tabaccheria acquistata è in fase di ristrutturazione, di essere socio al 20% del bar annesso e di essere Amministratore unico della società all'uopo costituita le CP_2
parti hanno dichiarato che la casa coniugale è stata messa in vendita al prezzo di € 295.000,00, di avere ricevuto una proposta d'acquisto condizionata all'erogazione del mutuo, che il debito residuo per il mutuo è di circa € 126.000,00, che con il ricavato dovranno pagare anche oneri al
Comune per circa € 25.000,00; la ricorrente ha dichiarato di essere intenzionata, con il netto ricavato, ad acquistare un immobile o in Parabiago o nei Comuni limitrofi e il resistente ha dichiarato di essere intenzionato a reperire un trilocale da condurre in locazione.
Pag. 2 di 6 Il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, 2) dispone l'affido condiviso delle figlie minorenni e il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari (sita in
Parabiago, Via Sironi 2) che assegna alla ricorrente sino alla vendita (come da mandato conferito dalle parti ad agenzia immobiliare), da cui il resistente si è definitivamente allontanato ante causam”, successivamente, ha ascoltato le figlie minorenni delle parti e, all'esito, “considerato che il presente giudizio di separazione costituisce (soltanto) una fase del processo di “dissoluzione” del vincolo coniugale (cui molto probabilmente seguirà il giudizio di divorzio dove potranno essere riviste le condizioni previste nella presente sede alla luce delle circostanze sopravvenute: a titolo esemplificativo, vendita della casa coniugale, reperimento di altra soluzione abitativa da parte della ricorrente e di soluzione abitativa maggiormente idonea ad accogliere la prole da parte del resistente, avvio della nuova attività lavorativa da parte del resistente, …), tenuto conto che i coniugi concordano in merito al collocamento prevalente della prole presso la madre, all'assegnazione temporanea della casa coniugale alla ricorrente, alla percezione dell'intero importo dell'AU da parte della madre e alla ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano (recentemente aggiornato nel mese di giugno 2025), che le figlie minorenni delle parti hanno sostanzialmente chiesto di poter frequentare il padre in base agli accordi di volta in volta presi con il medesimo
(allo stato limitando i pernotti non disponendo di una camera propria), che, per l'effetto, con la vendita della casa coniugale, il padre contribuirà al soddisfacimento diretto delle esigenze delle minori in misura alquanto ridotta/modesta (fatti salvi il reperimento di un'abitazione più consona e un significativo incremento della frequentazione delle figlie), che il resistente non ha offerto tutta la documentazione reddituale e patrimoniale dovuta ex lege e il modello disclosure richiesto in data 24.03.2025, non ha depositato il doc. 7 citato nell'indice offerto in data 25.06.2025, ha offerto documenti societari non ufficiali/non attendibili (v. doc. 6), avrebbe ceduto le proprie partecipazioni societarie nel mese di giugno 2025 a un prezzo simbolico, ha avuto entrate per oltre €
15.000,00 nel primo trimestre dell'anno 2025 e per oltre € 11.000,00 nel secondo trimestre del medesimo anno solare, che soltanto dalla società Slottery Parabiago S.r.l. ha percepito redditi netti mensili medi pari all'importo di € 3.870,00 nell'anno 2024 (doc. 2) e che le prove orali articolate dalle parti o sono formulate in termini generici o valutativi o vertono su circostanze da provare documentalmente o non rilevanti ai fini del decidere o assorbite dalle dichiarazioni rese dalle figlie minorenni, letto e applicato l'art. 185-bis codice di rito, [ha proposto] alle parti di omologare la loro separazione personale alle seguenti condizioni: conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 25.09.2025 al capo n. 2; versamento da parte del resistente alla ricorrente dell'importo mensile di € 350,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di e entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
partecipazione Per_1 Per_2
Pag. 3 di 6 del resistente alle spese straordinarie da sostenere per le minori nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
percezione da parte della ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico e universale;
frequentazione padre/figlie minorenni in base agli accordi dai medesimi presi, da comunicare tempestivamente alla madre, fatta salva la regola dell'alternanza per la Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Carnevale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e la possibilità di trascorrere con le figlie minorenni anche 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
invito ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità che possa prevedere anche dei momenti congiunti al fine di favorire il dialogo genitoriale, la circolazione delle informazioni e l'assunzione delle decisioni necessarie per il benessere della prole;
l'assunzione dell'impegno di comunicare civilmente e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onere e della reputazione del coniuge alla presenza delle figlie minorenni;
spese di lite compensate”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 21.10.2025 la ricorrente ha dichiarato di accettare la predetta proposta mentre il resistente, a mezzo delle note scritte depositate in data 22.10.2025, ha accettato “la proposta di Euro 350,00* a figlia quale contributo al mantenimento, proponendo però il minor importo di Euro 250,00* a figlia fino alla vendita della casa coniugale – [valga inserire il carattere sottolineato] ovvero per i mesi di novembre e dicembre 2025 –, quando l'estinzione del mutuo porterà un po' più di serenità economica al resistente”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 30.10.2025 la ricorrente, specificamente invitata a interloquire sul punto, ha comunicato quanto in epigrafe riportato per esteso e, in pari data, il resistente ha parzialmente modificato quanto controproposto in data 22.10.2025.
Valga e basti ribadire, rispetto a quanto precisato dalla ricorrente in data 30.10.2025, che le obbligazioni (gravanti sulle parti) di continuare a pagare le rate del mutuo cointestato nella misura del 50% ciascuno sino alla sua estinzione, di estinguere detto mutuo alla vendita della casa coniugale e di ripartire il netto ricavato trovano la loro fonte genetica in contratti che non costituiscono l'oggetto dell'odierno contendere (e sono note anche al resistente che sin dal
25.06.2025 ha chiesto “disporre la vendita della casa coniugale e, con il ricavato, prevedere l'estinzione del mutuo intestato ai coniugi e la divisione delle somme restanti al 50% tra i coniugi”) e, rispetto a quanto da ultimo precisato dal resistente, che la controproposta formulata in data 22.10.2025 non concerneva la mensilità di ottobre (per la quale risulta già versato il maggiore importo mensile di
€ 350,00 per figlia) bensì, testualmente, “i mesi di novembre e dicembre 2025”.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Pag. 4 di 6 Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (di fatto cessata ante causam).
Le condizioni (sostanzialmente concordi) precisate dalle parti legittimano l'omologazione della loro separazione personale nella misura in cui appaiono conformi al superiore interesse della prole e, ove puntualmente rispettate/adempiute, idonee a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito Parte_2
riportate:
1.CONFERMA l'affido condiviso delle figlie minorenni ai genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari (sita in
Parabiago, Via Sironi 2) e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sino alla vendita (cui le parti si sono già obbligate);
2.VERSAMENTO da parte del resistente alla ricorrente dell'importo mensile di € 350,00 per ciascuna figlia, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di e entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, fatto Per_1 Per_2
salvo il versamento del minore importo di € 250,00 per ciascuna figlia “per i mesi di novembre e dicembre 2025” o “fino alla vendita della casa coniugale”;
3.CONFERMA la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4.CONFERMA la percezione da parte della ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
5.FREQUENTAZIONE padre/figlie minorenni in base agli accordi dai medesimi presi, da comunicare tempestivamente alla madre, fatta salva la regola dell'alternanza per la Vigilia di
Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e la possibilità di trascorrere con le figlie minorenni anche 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
6.ASSUNZIONE da parte dei genitori dell'impegno ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità che possa prevedere anche dei momenti congiunti al fine di favorire il
Pag. 5 di 6 dialogo genitoriale, la circolazione delle informazioni e l'assunzione delle decisioni necessarie per il benessere della prole e dell'ulteriore impegno di comunicare civilmente e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onere e della reputazione del coniuge alla presenza delle figlie minorenni;
7.COMPENSAZIONE delle spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
31/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NU LV RO LO
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