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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 142/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del ce sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Notari e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 ll'avv. Anna Notari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per proc liti del 21.07.2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569, a rogito dott. notaio in Roma, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piazz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 marzo 2025, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' censurandone le decisioni con cui, in ragione di pretese assenze ingiustificate alle visite di controllo del 26.03.2024, del 28.03.2024, dell'11.06.2024 e del 14.01.2025, è stata esclusa la spettanza dell'indennità di malattia e, quindi, per ottenere la condanna dell' all'adozione dei CP_2 provvedimenti necessari per il riconoscimento della provvidenza anche per quelle giornate e dell'indennità di malattia complessivamente dovuta per il periodo d'interesse.
1.1. A sostegno della sua pretesa, non ha posto in discussione il fatto che, effettivamente, il medico incaricato non abbia potuto procedere alla visita medica, bensì la circostanza che ciò sia addebitabile ad una propria condotta negligente consistita nell'omessa verifica della corretta indicazione di reperibilità sul certificato di malattia. Egli, infatti, riconosciuto invalido all'80% dal medesimo Istituto, si troverebbe, a causa di «esiti ischemici ed emorragici in encefalopatia vascolare da malattia del piccolo vaso, deterioramento cognitivo, afasia mista, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, incontinenza urinaria, cerioretinosi miopica e strie angioidi. Pseudoxantoma elasticum» in una condizione di disabilità, sicché, applicargli la regola generale secondo cui i lavoratori debbono accertarsi della corretta indicazione dell'indirizzo di reperibilità, lo porrebbe in una condizione di svantaggio rispetto alla generalità dei soggetti che godono d'un perfetto stato di salute e determinerebbe una discriminazione indiretta censurabile.
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda. Ha precisato che a non è stata Parte_1 imposta alcuna attività d'impossibile realizzazione e che, in ogni caso, non può assegnarsi all' l'onere di verificare se una persona abbia patologie tali da suggerire la necessità di procedere motu proprio a verifiche sulle indicazioni fornite in vista della visita.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma
3, legge n. 67 del 2006, stabilisce che «si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».
4.1. In merito alla riconducibilità di alla categoria dei disabili, va Parte_1 ricordato che la Convenzione O.n.u. sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13.12.2006, ratificata in Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione europea con decisione 2010/48) riconosce che «la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» e all'art. 1 afferma che «le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri». Nell'ottica della Convenzione, lo svantaggio della persona disabile non deriva tanto dalle sue caratteristiche sanitarie in sé, quanto dall'incapacità delle strutture sociali di adeguarsi alle sue diverse esigenze, per cui costituisce discriminazione fondata sulla disabilità ogni omissione nell'adempimento delle obbligazioni consistenti nel rimuovere, con azioni positive e soluzioni ragionevoli (reasonable accomodation), la condizione di minorità sofferta dall'individuo. Questo modello di disabilità, noto come modello sociale o bio-psico-sociale, si fonda sull'idea che ciò che si deve correggere non sia, quindi, la disabilità dell'individuo, ma l'ambiente, gli atteggiamenti degli altri individui, le strutture istituzionali. È il modello che la Corte di giustizia ha fatto del resto proprio al fine di forgiare la nozione di disabilità utile ai fini dell'applicazione della direttiva 2000/78/CE. Con considerazioni che possono senz'altro proiettarsi in ottica interpretativa anche alla presente vicenda, di per sé avulsa dal perimetro della direttiva e del d. lgs. n. 216 del 2003 che l'ha attuata, la Corte, dopo aver inizialmente adottato un approccio di tipo sanitario, definendo la disabilità come un “limite derivante da” minorazioni fisiche, mentali o psichiche che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale [cfr. Corte di giustizia, Causa C-13/05, Chacon Navas vs Eurest Colectividades SA], ha precisato il suo orientamento e ha affermato che la nozione di handicap «deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata. La natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione» [Corte di giustizia, Cause riunite C-335/11 e C- 337/11, Hk Denmark]. Il passaggio dal modello medico al modello bio-psico-sociale è dunque contrassegnato dal fatto che la disabilità non è da considerarsi come una limitazione “derivante da menomazioni”, bensì come l'effetto di un'interazione inappropriata tra le caratteristiche dell'individuo e l'ambiente circostante. In altri termini, la causa della disabilità non è la condizione personale del soggetto, ma la relazione scadente tra le sue caratteristiche e l'ambiente di riferimento. Ne deriva che, affinché possa parlarsi disabilità, non assumono rilievo decisivo né eventuali certificazioni medico-sanitarie, tipicamente provenienti dagli istituti di previdenza, che ad altri fini sanciscono l'invalidità del soggetto, né di per sé il fatto che egli sia portatore di una malattia. La sovrapposizione tra malattia e disabilità è ormai del tutto superata, in favore della verifica della relazione tra malattia e ambiente. Queste considerazioni sono l'entroterra culturale che fa da sfondo alla recente introduzione della definizione di «condizione di disabilità» introdotta dall'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 62 del 2024, la quale, con portata tutt'altro che innovativa, semmai confermativa e “ricognitiva”, illustra che la condizione in questione s'identifica in «una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri».
4.2. Chiariti questi aspetti, deve ritenersi che il ricorso sia infondato perché fondato sulla fallace sovrapposizione delle patologie da cui è affetto il ricorrente, o della valutazione d'invalidità formulata ad altri fini dall' con la nozione di disabilità rilevante al fine di sancire la sussistenza d'una discriminazione. Invero, s'è limitato a descrivere, peraltro in modo generico, il suo Parte_1 stato di salute, senza minimamente indicare le ragioni per le quali da esso deriverebbe non solo un impedimento a verificare la correttezza delle informazioni trasmesse all' ma anche solo una maggiore difficoltà nel procedere a queste verifiche. Come s'è già indicato, un certo stato patologico di per sé non è espressivo della disabilità, dovendo sussistere, allo scopo, e in termini logicamente e fenomenologicamente ulteriori, una barriera che, interagendo negativamente con la patologia dell'individuo, impedisca o ostacoli la sua piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Il ricorso non fornisce alcuna indicazione in proposito, né si offre di provare le attuali condizioni di vita del soggetto, ciò che avrebbe potuto indurre a verificare effettive difficoltà nel procedere alle verifiche cui qualsiasi lavoratore malato è tenuto.
4.3. Ne deriva che va escluso che, ai presenti fini, vada qualificato Parte_1 come soggetto disabile, ciò che esonera dall'esame dell'eventuale negligenza dell' nel procedere ad autonome verifiche alla stregua d'un accomodamento ragionevole. Quest'ultimo, strumento principe per superare le discriminazioni, in tanto va adottato in quanto si sia in presenza d'un disabile, ciò che nella fattispecie, come scritto, va escluso.
4.4. Dovendosi analizzare la posizione di alla stregua della generalità Parte_1 dei lavoratori in malattia, va allora ricordato che, in base a quanto disposto dall'art. 5, decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, l'interessato ha il dovere di essere reperibile alla visita. La sua assenza ingiustificata non coincide necessariamente con la materiale assenza dal domicilio, ma può essere integrata da qualsiasi condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, ed al di là della presenza in casa del lavoratore, abbia impedito l'esecuzione del controllo sanitario [cfr. Cass, n. 5420/2006]. Corollario del dovere di reperibilità è quello di chiarire quale sia il proprio domicilio, tanto che «in caso di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso» [Cass., n. 8093/1999]. Poiché l'assenza è imputabile ad un difetto della condotta di , le Parte_1 conclusioni cui è giunto l' sono immuni da censure, con conseguente rigetto del ricorso.
* 5. La peculiarità della fattispecie e la novità della questione induce a compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del ce sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Notari e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 ll'avv. Anna Notari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per proc liti del 21.07.2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569, a rogito dott. notaio in Roma, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piazz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 marzo 2025, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' censurandone le decisioni con cui, in ragione di pretese assenze ingiustificate alle visite di controllo del 26.03.2024, del 28.03.2024, dell'11.06.2024 e del 14.01.2025, è stata esclusa la spettanza dell'indennità di malattia e, quindi, per ottenere la condanna dell' all'adozione dei CP_2 provvedimenti necessari per il riconoscimento della provvidenza anche per quelle giornate e dell'indennità di malattia complessivamente dovuta per il periodo d'interesse.
1.1. A sostegno della sua pretesa, non ha posto in discussione il fatto che, effettivamente, il medico incaricato non abbia potuto procedere alla visita medica, bensì la circostanza che ciò sia addebitabile ad una propria condotta negligente consistita nell'omessa verifica della corretta indicazione di reperibilità sul certificato di malattia. Egli, infatti, riconosciuto invalido all'80% dal medesimo Istituto, si troverebbe, a causa di «esiti ischemici ed emorragici in encefalopatia vascolare da malattia del piccolo vaso, deterioramento cognitivo, afasia mista, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, incontinenza urinaria, cerioretinosi miopica e strie angioidi. Pseudoxantoma elasticum» in una condizione di disabilità, sicché, applicargli la regola generale secondo cui i lavoratori debbono accertarsi della corretta indicazione dell'indirizzo di reperibilità, lo porrebbe in una condizione di svantaggio rispetto alla generalità dei soggetti che godono d'un perfetto stato di salute e determinerebbe una discriminazione indiretta censurabile.
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda. Ha precisato che a non è stata Parte_1 imposta alcuna attività d'impossibile realizzazione e che, in ogni caso, non può assegnarsi all' l'onere di verificare se una persona abbia patologie tali da suggerire la necessità di procedere motu proprio a verifiche sulle indicazioni fornite in vista della visita.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma
3, legge n. 67 del 2006, stabilisce che «si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».
4.1. In merito alla riconducibilità di alla categoria dei disabili, va Parte_1 ricordato che la Convenzione O.n.u. sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13.12.2006, ratificata in Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione europea con decisione 2010/48) riconosce che «la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» e all'art. 1 afferma che «le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri». Nell'ottica della Convenzione, lo svantaggio della persona disabile non deriva tanto dalle sue caratteristiche sanitarie in sé, quanto dall'incapacità delle strutture sociali di adeguarsi alle sue diverse esigenze, per cui costituisce discriminazione fondata sulla disabilità ogni omissione nell'adempimento delle obbligazioni consistenti nel rimuovere, con azioni positive e soluzioni ragionevoli (reasonable accomodation), la condizione di minorità sofferta dall'individuo. Questo modello di disabilità, noto come modello sociale o bio-psico-sociale, si fonda sull'idea che ciò che si deve correggere non sia, quindi, la disabilità dell'individuo, ma l'ambiente, gli atteggiamenti degli altri individui, le strutture istituzionali. È il modello che la Corte di giustizia ha fatto del resto proprio al fine di forgiare la nozione di disabilità utile ai fini dell'applicazione della direttiva 2000/78/CE. Con considerazioni che possono senz'altro proiettarsi in ottica interpretativa anche alla presente vicenda, di per sé avulsa dal perimetro della direttiva e del d. lgs. n. 216 del 2003 che l'ha attuata, la Corte, dopo aver inizialmente adottato un approccio di tipo sanitario, definendo la disabilità come un “limite derivante da” minorazioni fisiche, mentali o psichiche che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale [cfr. Corte di giustizia, Causa C-13/05, Chacon Navas vs Eurest Colectividades SA], ha precisato il suo orientamento e ha affermato che la nozione di handicap «deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata. La natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione» [Corte di giustizia, Cause riunite C-335/11 e C- 337/11, Hk Denmark]. Il passaggio dal modello medico al modello bio-psico-sociale è dunque contrassegnato dal fatto che la disabilità non è da considerarsi come una limitazione “derivante da menomazioni”, bensì come l'effetto di un'interazione inappropriata tra le caratteristiche dell'individuo e l'ambiente circostante. In altri termini, la causa della disabilità non è la condizione personale del soggetto, ma la relazione scadente tra le sue caratteristiche e l'ambiente di riferimento. Ne deriva che, affinché possa parlarsi disabilità, non assumono rilievo decisivo né eventuali certificazioni medico-sanitarie, tipicamente provenienti dagli istituti di previdenza, che ad altri fini sanciscono l'invalidità del soggetto, né di per sé il fatto che egli sia portatore di una malattia. La sovrapposizione tra malattia e disabilità è ormai del tutto superata, in favore della verifica della relazione tra malattia e ambiente. Queste considerazioni sono l'entroterra culturale che fa da sfondo alla recente introduzione della definizione di «condizione di disabilità» introdotta dall'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 62 del 2024, la quale, con portata tutt'altro che innovativa, semmai confermativa e “ricognitiva”, illustra che la condizione in questione s'identifica in «una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri».
4.2. Chiariti questi aspetti, deve ritenersi che il ricorso sia infondato perché fondato sulla fallace sovrapposizione delle patologie da cui è affetto il ricorrente, o della valutazione d'invalidità formulata ad altri fini dall' con la nozione di disabilità rilevante al fine di sancire la sussistenza d'una discriminazione. Invero, s'è limitato a descrivere, peraltro in modo generico, il suo Parte_1 stato di salute, senza minimamente indicare le ragioni per le quali da esso deriverebbe non solo un impedimento a verificare la correttezza delle informazioni trasmesse all' ma anche solo una maggiore difficoltà nel procedere a queste verifiche. Come s'è già indicato, un certo stato patologico di per sé non è espressivo della disabilità, dovendo sussistere, allo scopo, e in termini logicamente e fenomenologicamente ulteriori, una barriera che, interagendo negativamente con la patologia dell'individuo, impedisca o ostacoli la sua piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Il ricorso non fornisce alcuna indicazione in proposito, né si offre di provare le attuali condizioni di vita del soggetto, ciò che avrebbe potuto indurre a verificare effettive difficoltà nel procedere alle verifiche cui qualsiasi lavoratore malato è tenuto.
4.3. Ne deriva che va escluso che, ai presenti fini, vada qualificato Parte_1 come soggetto disabile, ciò che esonera dall'esame dell'eventuale negligenza dell' nel procedere ad autonome verifiche alla stregua d'un accomodamento ragionevole. Quest'ultimo, strumento principe per superare le discriminazioni, in tanto va adottato in quanto si sia in presenza d'un disabile, ciò che nella fattispecie, come scritto, va escluso.
4.4. Dovendosi analizzare la posizione di alla stregua della generalità Parte_1 dei lavoratori in malattia, va allora ricordato che, in base a quanto disposto dall'art. 5, decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, l'interessato ha il dovere di essere reperibile alla visita. La sua assenza ingiustificata non coincide necessariamente con la materiale assenza dal domicilio, ma può essere integrata da qualsiasi condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, ed al di là della presenza in casa del lavoratore, abbia impedito l'esecuzione del controllo sanitario [cfr. Cass, n. 5420/2006]. Corollario del dovere di reperibilità è quello di chiarire quale sia il proprio domicilio, tanto che «in caso di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso» [Cass., n. 8093/1999]. Poiché l'assenza è imputabile ad un difetto della condotta di , le Parte_1 conclusioni cui è giunto l' sono immuni da censure, con conseguente rigetto del ricorso.
* 5. La peculiarità della fattispecie e la novità della questione induce a compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri