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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/08/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Matera presso lo studio Parte_1 dell'avv. Nicola Viscanti, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Opponente
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace.
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 25.03.2024 ha proposto Parte_1 opposizione nei confronti del avverso il Controparte_1 provvedimento del 07.03.2024 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. 1058/2023 SIUS.
Censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto l'istanza di ammissione al beneficio non conforme alle prescrizioni dell'art. 79 del d.P.R. 115/2002, in quanto contenente indicazioni contraddittorie sul nucleo familiare del richiedente e, comunque, priva della documentazione riguardante l'altro componente.
Deduce di non avere familiari conviventi e che all'epoca dell'istanza, trovandosi momentaneamente a casa della madre invalida per prestarle assistenza, la genitrice “non può essere considerata quale componente del suo nucleo familiare e solo ad abundantiam questa difesa ne aveva indicato il reddito nell'istanza proprio per far comprendere le gravi difficoltà economiche in cui versa l'istante. Infatti neppure sommando i redditi da entrambi dichiarati nell'anno 2022 si sarebbe superato il limite fissato ex lege per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Quanto sopra è comprovato dall'allegato certificato di residenza estratto alla data odierna”.
Ha chiesto la revoca del decreto impugnato e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento a quo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l'opposto non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta dall'opponente, all'udienza del 19.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte,
l'opponente ha concluso come da atto introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Va rilevata, ai sensi dell'art. 38 comma 3 c.p.c., l'incompetenza del giudice adito a conoscere della presente opposizione.
A norma dell'art. 99 del d.P.R. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione l'interessato può proporre ricorso davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tanto il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale quanto quello di revoca del beneficio sono impugnabili ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 mediante l'opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha provveduto (Cass. sez. un. pen. 36168/2004, Pangallo).
Con riferimento alle regole procedurali che trovano applicazione nel giudizio di opposizione la Suprema Corte - traendo spunto anche dall'orientamento già espresso dalla giurisprudenza civile in materia di ricorso per cassazione avverso la revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio disposta nel procedimento penale, secondo cui il ricorso va proposto alle sezioni penali della
Corte di Cassazione (Cass. civ. 6840/2011) – ha ribadito che nelle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale e ha dunque affermato il principio per cui “il procedimento previsto dall'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato”, stante il suo carattere accessorio rispetto al processo penale (v. Cass. pen. 1223/2019, in motivazione).
Per altro verso si è evidenziato come l'attuale disciplina delle opposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato valorizzi la prossimità organizzativa tra primo decidente e l'autorità che deve decidere sull'opposizione, giungendosi ad affermare che anche sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il Presidente del Tribunale di Sorveglianza cui quel magistrato appartiene (v. Cass. civ. 23020/2015).
Deve pertanto ritenersi che anche l'opposizione al provvedimento di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato pronunciato dal magistrato di sorveglianza presenti carattere accessorio rispetto alla procedura di sorveglianza nella quale si inserisce e si riverberi in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nella procedura medesima.
Invero, qualora il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal magistrato di sorveglianza, il disposto dell'art. 99 non può essere ritenuto indicativo della competenza del Presidente del
Tribunale ordinario, avuto riguardo all'autonomia organizzativa e funzionale dei due Uffici, di tal che non può dirsi che il magistrato di sorveglianza “appartenga” al Tribunale ordinario.
Nella giurisprudenza penale di legittimità e di merito è consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione al provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di gratuito patrocinio va proposta al Presidente del tribunale di
Sorveglianza (v. tra le tante Cass. sez. un. pen. 6816/2007;
Cass. pen. Sez. IV 27757/2011; Cass. pen. sez. IV 29069/2017).
Per le ragioni esposte va dichiarata l'incompetenza del giudice adito a conoscere della controversia, essendo competente il
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli opposti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
con ricorso del 25.03.2024, ogni diversa istanza e
[...] deduzione disattesa così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia, essendo competente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza davanti al quale il procedimento deve essere riassunto entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) nulla per le spese.
Potenza 02.08.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Matera presso lo studio Parte_1 dell'avv. Nicola Viscanti, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Opponente
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace.
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 25.03.2024 ha proposto Parte_1 opposizione nei confronti del avverso il Controparte_1 provvedimento del 07.03.2024 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. 1058/2023 SIUS.
Censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto l'istanza di ammissione al beneficio non conforme alle prescrizioni dell'art. 79 del d.P.R. 115/2002, in quanto contenente indicazioni contraddittorie sul nucleo familiare del richiedente e, comunque, priva della documentazione riguardante l'altro componente.
Deduce di non avere familiari conviventi e che all'epoca dell'istanza, trovandosi momentaneamente a casa della madre invalida per prestarle assistenza, la genitrice “non può essere considerata quale componente del suo nucleo familiare e solo ad abundantiam questa difesa ne aveva indicato il reddito nell'istanza proprio per far comprendere le gravi difficoltà economiche in cui versa l'istante. Infatti neppure sommando i redditi da entrambi dichiarati nell'anno 2022 si sarebbe superato il limite fissato ex lege per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Quanto sopra è comprovato dall'allegato certificato di residenza estratto alla data odierna”.
Ha chiesto la revoca del decreto impugnato e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento a quo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l'opposto non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta dall'opponente, all'udienza del 19.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte,
l'opponente ha concluso come da atto introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Va rilevata, ai sensi dell'art. 38 comma 3 c.p.c., l'incompetenza del giudice adito a conoscere della presente opposizione.
A norma dell'art. 99 del d.P.R. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione l'interessato può proporre ricorso davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tanto il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale quanto quello di revoca del beneficio sono impugnabili ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 mediante l'opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha provveduto (Cass. sez. un. pen. 36168/2004, Pangallo).
Con riferimento alle regole procedurali che trovano applicazione nel giudizio di opposizione la Suprema Corte - traendo spunto anche dall'orientamento già espresso dalla giurisprudenza civile in materia di ricorso per cassazione avverso la revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio disposta nel procedimento penale, secondo cui il ricorso va proposto alle sezioni penali della
Corte di Cassazione (Cass. civ. 6840/2011) – ha ribadito che nelle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale e ha dunque affermato il principio per cui “il procedimento previsto dall'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato”, stante il suo carattere accessorio rispetto al processo penale (v. Cass. pen. 1223/2019, in motivazione).
Per altro verso si è evidenziato come l'attuale disciplina delle opposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato valorizzi la prossimità organizzativa tra primo decidente e l'autorità che deve decidere sull'opposizione, giungendosi ad affermare che anche sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il Presidente del Tribunale di Sorveglianza cui quel magistrato appartiene (v. Cass. civ. 23020/2015).
Deve pertanto ritenersi che anche l'opposizione al provvedimento di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato pronunciato dal magistrato di sorveglianza presenti carattere accessorio rispetto alla procedura di sorveglianza nella quale si inserisce e si riverberi in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nella procedura medesima.
Invero, qualora il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal magistrato di sorveglianza, il disposto dell'art. 99 non può essere ritenuto indicativo della competenza del Presidente del
Tribunale ordinario, avuto riguardo all'autonomia organizzativa e funzionale dei due Uffici, di tal che non può dirsi che il magistrato di sorveglianza “appartenga” al Tribunale ordinario.
Nella giurisprudenza penale di legittimità e di merito è consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione al provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di gratuito patrocinio va proposta al Presidente del tribunale di
Sorveglianza (v. tra le tante Cass. sez. un. pen. 6816/2007;
Cass. pen. Sez. IV 27757/2011; Cass. pen. sez. IV 29069/2017).
Per le ragioni esposte va dichiarata l'incompetenza del giudice adito a conoscere della controversia, essendo competente il
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli opposti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
con ricorso del 25.03.2024, ogni diversa istanza e
[...] deduzione disattesa così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia, essendo competente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza davanti al quale il procedimento deve essere riassunto entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) nulla per le spese.
Potenza 02.08.2025
Il Giudice