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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 137/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Raffaella SONZOGNI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Federica Controparte_1 C.F._2
PATERA, come da procura in atti;
CONVENUTA nonché di c.f. , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione di legittima e divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: per l'attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora premesso di essere erede della Parte_1
madre deceduta ab intestato il 2 ottobre 2019, unitamente ai fratelli Persona_1 Controparte_1
e odierni convenuti, ha chiesto al Tribunale adito: - in via principale e nel merito, di CP_2
accertare e ricostruire il patrimonio caduto in successione, previa riduzione del donatum e dedotto quanto già percepito dai convenuti e in particolare dalla sorella, quantificando la propria quota di legittima sui beni relitti e sulle polizze contratte dalla madre;
nonché di accertare e dichiarare la lesione della propria quota di legittima calcolando anche le donazioni dirette e indirette ricevute da reintegrando la propria quota mediante riduzione per intero delle donazioni Controparte_1
effettuate in vita dalla de cuius, attribuendole la quota di 1/3 e condannando la convenuta alla restituzione dei 2/3 delle donazioni o delle somme illegittimamente sottratte alla defunta;
- in subordine, la ricostruzione, previa collazione, e la divisione dell'asse ereditario materno.
In sede di verifiche preliminari, il Giudice, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia dei convenuti e ha differito la prima udienza di comparizione e trattazione della causa al
7 maggio 2024.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 4 maggio 2024, si è Controparte_1
costituita in giudizio chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e in subordine, qualora le istanze di controparte si ritenessero meritevoli di accoglimento, ha chiesto di accertare e dichiarare l'entità del patrimonio della madre alla data del 19 dicembre 2016 e gli esborsi dalla stessa sostenuti da allora fino alla nomina dell'amministratore di sostegno.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, al quale pure il signor
[...]
benché non costituito, ha partecipato comparendo personalmente in udienza (v. verbale CP_2
4.7.24), il Giudice, con ordinanza riservata, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'attrice, ha dichiarato inammissibili perché tardive le richieste di prova di parte convenuta e ha rinviato la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha ulteriormente integrato le proprie istanze, chiedendo di accertare e dichiarare, come confermato anche in atti ed in udienza del 3.07.2024 e non contestato dalla sig.ra che quest'ultima ha già ricevuto e liquidato la polizza Controparte_1
vita alla stessa intestata e pari a 30.000,00 in violazione delle quota di legittima dell'attrice e per
l'effetto reintegrare la quota ereditaria dell'attrice, pari ad 1/3 della stessa oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e disporre la divisione della alle altre due polizze vita con beneficiario eredi legittimi in parti uguali) con reintegrazione della quota di legittima dell'attrice, intesa quale quota parte dei premi di polizza versati dalla de cuius integrante donazione indiretta e tutt'ora non liquidate.
All'udienza del 13 febbraio 2025, celebrata in forma scritta, la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente, in qualità di giudice unico, alla luce del novellato disposto dell'art. 50 bis c.p.c. applicabile ratione temporis al caso di specie.
Preliminarmente, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di confermare le considerazioni già espresse con ordinanza del 22 luglio 2024. In primo luogo, deve essere ribadita l'inammissibilità delle prove articolate dalla convenuta in sede di comparsa costitutiva e reiterate nel precisare le proprie conclusioni, in ragione della tardiva costituzione in giudizio, avvenuta oltre i termini ex art. 171 ter c.p.c., risultandole così preclusa la formulazione di istanze istruttorie in assenza di un'istanza ex art. 294 c.p.c. e della sussistenza dei motivi che la giustifichino. Risulta inammissibile anche il documento prodotto da Controparte_1
unitamente alla memoria di replica, trattandosi di una produzione oltremodo tardiva e comunque irrilevante per la decisione.
Merita di essere confermata, inoltre, l'irrilevanza, ai fini di causa, delle richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dall'attrice, in quanto i capitoli di prova formulati appaiono documentali (cap. 1, 2, 4, 5, 10), generici (cap. 3, 6, 8), irrilevanti (cap. 7, 9); così come devono trovare conferma le motivazioni poste a fondamento del rigetto della richiesta c.t.u. contabile e degli ordini di esibizione, come verrà meglio argomentato di seguito.
In conclusione, può dunque affermarsi che il materiale probatorio in atti, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e nei rispettivi atti sia adeguato e consenta al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Passando al merito, le domande avanzate dall'attrice in via principale sono infondate e in quanto tali vengono integralmente rigettate per le ragioni di seguito illustrate.
Si ricorda che il nostro ordinamento riconosce un diritto intangibile in favore dei figli ai quali, ai sensi degli art. 536 e 537 c.c., è riservata una quota di eredità o di altri diritti nella successione pari, se più di uno e non in concorso col coniuge, a 2/3 da dividersi in parti uguali.
Com'è noto, a tutela del diritto riconosciuto all'erede legittimario è preposta l'azione di riduzione, disciplinata dagli art. 553 ss. c.c. che, ai fini del calcolo della legittima, richiede in primo luogo la formazione della massa dei beni relitti e la determinazione del valore che questi avevano al momento dell'apertura della successione, quale attività prodromica necessaria per procedere all'operazione, meramente contabile, della riunione fittizia (relictum – debiti + donatum) e dell'imputazione delle donazioni ricevute e infine, ove ricorra una lesione della riserva, alla riduzione secondo l'ordine dettato dagli artt. 553 ss. c.c.
In virtù del generale principio di riparto dell'onere probatorio (art. 2697), incombe sulla parte che agisce in riduzione la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum ed eventualmente del donatum, che costituisce un'attività riservata alla fase introduttiva del giudizio e soffre delle preclusioni legate alla fissazione del thema decidendum, per cui – ha affermato la Corte Suprema – nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 28272 del 2018), tuttavia ben potrebbe la stessa allegazione da parte delle convenute degli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai fini della riunione fittizia o in particolare in vista dell'imputazione ex se, ove connotata da specificità (ad esempio con la puntuale individuazione delle donazioni non indicate in citazione ovvero dei beni relitti del pari non indicati da parte attrice), consentire al giudice di poter comunque procedere, se del caso avvalendosi anche di una CTU (che proprio perché chiamata a valutare ben individuati componenti patrimoniali non avrebbe carattere esplorativo) alla verifica della ricorrenza della lesione ovvero della corretta individuazione del soggetto destinato a subire le conseguenze derivanti dall'accoglimento dell'azione de qua (Cass. 28 maggio 2024, n. 14881).
L'onere di allegazione della parte, proseguono i giudici di legittimità, impone effettivamente di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, ma una volta soddisfatto (anche per effetto dell'attività di allegazione della altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione (Cass. 28 maggio 2024, n. 14881; Cass. 16 dicembre
2022, n. 36990; Cass. 2 settembre 2020, n. 18199).
È stato poi affermato che l'eventuale carenza di prova in merito all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum determina invece il rigetto della domanda o il suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione ma sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio (Cass. 28 maggio 2024, n. 14881).
Tenendo a mente questi principi, si ritiene che, nel caso di specie, l'attrice non abbia assolto il proprio onus probandi, risultando carente e priva di riscontri la ricostruzione della massa ereditaria e l'esistenza delle presunte donazioni poste in essere in vita dalla madre in misura eccedente la quota della quale poteva disporre.
Si è già accennato che l'attrice ha domandato in via principale di accertare e ricostruire la massa ereditaria materna, tenendo conto delle donazioni ricevute in vita dai fratelli e in particolare dalla convenuta per poi verificare la lesione della propria quota di legittima e procedere Controparte_1
alla sua reintegrazione.
A fondamento di quanto richiesto, ha dedotto che la madre, al momento della morte, Parte_1
era proprietaria di beni immobili (terreni e fabbricati) siti in Val Brembilla, ai quali è stato attribuito in sede di dichiarazione di successione il valore di 22.000 euro (doc. 3 attrice), e della liquidità di
11.739 euro, quale saldo dei conti correnti n. 532 e 359 accesi presso Ubi Banca, oltre a 61.051,16 euro quale valore di titoli/polizze ID, secondo quanto riportato nella relazione finale depositata dall'amministratore di sostegno a chiusura della procedura (doc. 2 attrice) e come comunicato da
ID in merito ai rapporti contrattuali intestati alla de cuius (doc. 4 attrice), da cui sono risultate tre polizze vita del valore di 30.000 euro ciascuna, una avente quale beneficiaria la convenuta (già liquidata) e le altre due gli eredi legittimi in parti uguali.
Così ricostruito il relictum, l'attrice ha sostenuto che al suo valore, calcolato complessivamente in
94.790 euro, dovesse essere sommato il donatum, corrispondente agli importi che, secondo la sua prospettazione, la sorella, convivente con la madre, avrebbe illegittimamente sottratto alla stessa mediante prelievi ingiustificati, quantificati in 98.169 euro considerando le somme che erano state attribuite alla de cuius in forza dell'accordo transattivo raggiunto coi figli il 19 dicembre 2016 per la divisione dell'eredità del defunto padre (215.000 euro, cfr. doc. 5 attrice) e il residuo rimasto nella disponibilità della stessa al momento dell'apertura dell'amministrazione di sostegno (doc. 2 attrice), dedotte le somme delle quali mediamente disponeva per far fronte alle proprie esigenze (circa 1.519 euro mensili).
Sostiene pertanto l'attrice che il valore della massa ereditaria andrebbe determinato in 192.959 euro e su tale importo calcolata la misura della quota che le è riservata ex lege, indicata in 64.319 euro
(ovvero 1/3), che assume essere stata violata dalla donazione indiretta e illegittima ricevuta dalla convenuta, qualificando in questi termini l'incasso dei suddetti 98.169 euro - poi considerato in relazione al minor importo di 90.564 euro (v. citazione, p. 7; comparsa conclusionale, p. 6) - e il valore della polizza contratta dalla madre e avente quale beneficiaria la stessa convenuta.
Ora, è opinione di questo giudicante che l'attrice non abbia allegato né tantomeno provato gli elementi costitutivi posti a fondamento della propria domanda in violazione dell'onere di specificità a tal fine richiesto dall'ordinamento.
Le carenze riscontrate attengono, anzitutto, alla formazione della massa relitta che, come detto, integra la prima operazione da compiere ai fini del calcolo della quota legittima, in quanto l'attrice non ha individuato in modo puntuale le componenti patrimoniali sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum, senza che a tali inadempienze possa supplirsi mediante il ricorso alla c.t.u. o ad altri mezzi istruttori. Si osservi, infatti, come la ricostruzione offerta dall'attrice risulti del tutto generica, limitandosi a dare atto della presenza di terreni e fabbricati siti in Val Brembilla e di un patrimonio mobiliare composto da 11.739 euro, corrispondente al saldo dei conti correnti accesi presso Ubi Banca, e da 61.051 euro quale valore dei titoli/polizze ID.
Più dettagliatamente, si rileva come, con riguardo al patrimonio immobiliare, sia stata omessa l'esatta individuazione dei beni immobili che erano di titolarità della madre, rispetto ai quali non è stato allegato, né tantomeno provato - mediante la produzione della relativa documentazione catastale - il numero delle res, la quota di titolarità della signora i dati catastali di riferimento, né è stata R_
offerta una loro descrizione;
con riguardo al patrimonio mobiliare, non è stato prodotto alcun documento bancario da cui risultasse il saldo dei due conti correnti e non è stato chiarito se la madre fosse titolare di un conto deposito titoli (ancorché si parli di valore dei titoli/polizze), né tantomeno le allegazioni di parte hanno trovato riscontro sul piano probatorio, rivelandosi insufficiente allo scopo la documentazione in atti.
Si precisa, in particolare, che la dichiarazione di successione (doc. 3 attrice) alla quale parte attrice rinvia per la determinazione del valore degli immobili non può valere a dimostrare l'esatta consistenza della massa ereditaria, avendo mera rilevanza fiscale, né il Giudice potrebbe sopperire ai difetti di allegazione e prova di parte estrapolando dalla dichiarazione di successione i dati di riferimento per la ricostruzione dell'asse in ordine ai “fabbricati e terreni” appartenuti dalla de cuius
o delegare tale adempimento ad un proprio consulente.
Quanto alle somme di denaro e altri capitali, la documentazione prodotta si sostanzia nella relazione finale dell'amministratore di sostegno (doc. 3 attrice), pedissequamente richiamata dall'attrice nella ricostruzione del valore del patrimonio mobiliare, e in un estratto conto relativo al periodo 3 giugno
2019-3 giugno 2020 (doc. 6 attrice), reputata non sufficiente per la ricostruzione della massa relitta, in quanto non è noto se la relazione finale sia stata approvata dal Giudice tutelare e vi è allegato un prospetto ID denominato “esposizione contratti” che, tuttavia, riporta la data del 6 marzo 2018
e risulta dunque antecedente di oltre un anno la morte della de cuius, mentre l'estratto di conto corrente prodotto dall'attrice dà una rappresentazione solo parziale delle somme cadute in successione, come si evince anche confrontando il saldo finale coi valori indicati dall'amministratore di sostegno (doc. 3, 6 attrice).
Era evidentemente onere dell'attrice, rimasto tuttavia inadempiuto, produrre la documentazione bancaria necessaria a verificare l'esatta entità del patrimonio mobiliare della madre al momento dell'apertura della successione, con riguardo sia al saldo dei conti correnti, sia al valore del portafoglio titoli, risultando oscuro il riferimento a “titoli/polizze” in carenza di ulteriori deduzioni, considerato che non concorrono a formare il relictum i diritti che gli eredi acquistano iure proprio in occasione della morte del de cuius come il diritto del beneficiario di un'assicurazione sulla vita (doc.
4 attrice).
Anche in tal caso, un ordine di esibizione si rivelerebbe inammissibile, trattandosi di documentazione che l'attrice, in qualità di erede, avrebbe potuto e dovuto produrre in giudizio.
Pur ritendo non adeguatamente descritta la consistenza dell'asse ereditario, si reputa nondimeno opportuno rilevare come, anche a voler tener conto dei valori indicati dall'attrice nella ricostruzione del relictum, non residuerebbe alcuna lesione della quota che le è riservata dall'ordinamento.
Ammettendo che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio della signora R_ avesse un valore di 94.790 euro, in assenza di qualsivoglia allegazione sull'esistenza di debiti ereditari
(purtuttavia risultanti dalla relazione finale dell'amministratore di sostegno, v. doc. 2 attrice), dovrebbe poi procedersi alla riunione fittizia dei beni di cui aveva disposto a titolo di donazione ai sensi dell'art. 556 c.c., tenendo conto a tal fine dei soli premi assicurativi pagati che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, comportano una liberalità atipica e sono oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimari (Cass. 23 marzo 2006, n. 6531).
Vengono quindi in considerazione i seguenti premi: 30.000 euro versati al momento della stipula della polizza n. 70013822211 che, come ammesso anche dalla convenuta, aveva quale beneficiaria in caso di morte (doc. 4 a attrice); 30.000 euro versati al momento della stipula della Controparte_1
polizza n. 70013822009 con beneficiari in caso di morte gli eredi testamentari o legittimi in parti uguali (doc. 4 b attrice); 30.000 euro versati al momento della stipula della polizza n. 70013822110 con beneficiari in caso di morte gli eredi testamentari o legittimi in parti uguali (doc. 4 b attrice), per un valore complessivo di 90.000 euro.
Nessuna prova è stata infatti offerta in merito alla presunta donazione di denaro ricevuta dalla figlia rispetto alla quale si evidenzia quanto segue. Controparte_1
L'attrice ha sostenuto nei propri atti che Dal Dicembre 2016 al mesi di Febbraio 2018 (data di apertura dell' si sono registrate uscite ingiustificate per complessivi € 98.169,00 che sono CP_3 state utilizzate senza giustificazione alcuna dalla Sig.ra da sempre convivente con l'anziana CP_1 madre!, deducendone che La Sig.ra dovrà rifondere all'eredità la somma di € Controparte_1
90.564,00 quale somme ingiustificatamente goduta e appresa dal patrimonio della madre qualificabile come donazione indiretta ed illegittima.
Una tale ricostruzione non appare condivisibile.
Anzitutto, pare richiamare indistintamente le due diverse fattispecie della donazione Parte_1
e dell'indebito oggettivo, sostenendo nel contempo che la sorella abbia posto in essere prelievi ingiustificati e che gli importi sottratti all'asse ereditario materno integrino una donazione indiretta e illegittima, ma delle due l'una: o la convenuta ha disposto di risorse della madre sine causa e allora sarà tenuta a restituire alla massa quanto illegittimamente sottratto ai sensi dell'art. 2033 c.c. oppure la madre ha posto in essere una liberalità in favore della figlia mediante il pagamento delle somme di denaro in contestazione, allora di tali importi si dovrà tener conto nella riunione fittizia e in sede di divisione mediante collazione.
Tuttavia, il quadro probatorio in atti risulta del tutto inadeguato rispetto ad ambedue le tesi, sia in termini di allegazioni sia in termini di prova.
Più precisamente, ove l'attrice avesse inteso dimostrare l'utilizzo indebito di risorse appartenute alla madre da parte di avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi Controparte_1
l'avvenuto prelievo e la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 14 aprile 2023, n. 100288), incombendo sulla stessa, dunque, l'onere di dimostrare le modalità attraverso le quali si sarebbe verificato il fatto oggetto di censura (in particolare, i singoli prelievi, la loro data, l'ammontare, il conto sul quale sono stati operati e i suoi titolari, nonché in caso di conto corrente cointestato l'esclusiva appartenenza alla madre delle risorse disponibili), anche al fine di consentire alla controparte di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Nulla di tutto ciò è stato però dedotto, in quanto solo alla prima udienza, quando era oramai preclusa ogni attività assertiva e istruttoria (v. verbale 7.5.24), l'attrice ha indicato la banca, i titolari e il numero dei due conti correnti dai quali sarebbe stato sottratto il denaro della madre e al quale riferire gli ordini di esibizione formulati con la memoria ex art. 171 ter c.p.c.
In sede di memoria di replica, l'attrice ha insistito per l'ammissibilità delle istanze in atti, evidenziando per la prima volta che La richiesta di parte attrice peraltro non risulta essere inammissibili in quanto le richieste avanzate dall'attrice in fase stragiudiziale, ai sensi dell'art. 119
TUB (Testo Unico Bancario) veniva respinte dalla Banca ID per un'interpretazione restrittiva del suddetto articolo nonché per normativa Privacy essendo tali conti erano cointestati con un soggetto terzo, che era per l'appunto la convenuta, sig.ra Controparte_1
Com'è noto, l'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione
Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire e utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (Cass. 10 gennaio 2024, n. 982). In virtù dei principi enunciati, non può allora che confermarsi il rigetto dell'istanza, a fronte della portata generica ed esplorativa degli ordini di esibizione richiesti, come di seguito trascritti: Si chiede
l'acquisizione dei conti correnti e deposito titoli della Sig.ra presso la Banca ID e R_
Intesa San Paolo dal 2016 al 2018; nonché acquisizione dei c/c della Sig.ra dal Controparte_1
2016 al 2018; acquisizione della documentazione relativa alla gestione materna per i pagamenti relativi al periodo dell'amministrazione di sostegno e antecedente al 2018 (v. memoria ex art. 171 ter c.p.c. attrice).
Si consideri, per vero, che: - la richiesta di acquisizione dei conti correnti e deposito titoli della signora presso la Banca ID e Intesa Sanpaolo dal 2016 al 2018 è generica ed esplorativa, in R_
quanto non è indicato il numero del conto corrente che solo in udienza e quindi tardivamente è stato integrato con riferimento a due conti ID (non anche Intesa Sanpaolo), indicandone come titolare anche la sorella, e ad ogni modo ha ad oggetto documentazione che, inerendo al conto corrente della madre, l'attrice avrebbe potuto e dovuto acquisire e produrre in giudizio o quantomeno dimostrare di non aver ricevuto dall'istituto di credito richiesto, circostanza allegata solo con la memoria di replica e non provata;
- l'acquisizione dei conti correnti intestati alla sorella mira ad ottenere documentazione non necessaria ai fini del giudizio;
- è infine generica, in mancanza di una esatta indicazione del documento che si intenda ottenere, l'istanza di acquisizione della documentazione relativa alla gestione materna per i pagamenti relativi al periodo dell'amministrazione di sostegno e antecedente al 2018 (v. memoria ex art. 171 ter c.p.c. attrice).
Deve trovare conferma anche il giudizio di inammissibilità della c.t.u. contabile richiesta dall'attrice al fine di quantificare esattamente le somme illegittimamente sottratte dal deposito titoli /conto corrente intestati a presso UBI Banca Filiale di San Pellegrino Terme nel periodo Persona_1
antecedente la nomina di amministratore di sostegno nominato.
Per orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. tra le altre, Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Ebbene, nel caso de qua, pare che la c.t.u. miri proprio allo scopo di sopperire al difetto di allegazioni e prove di parte attrice e, in carenza di elementi anche solo indiziari in ordine ai prelievi effettuati dalla sorella, presenta carattere esplorativo e non può che risultare inammissibile. Ciò posto, non potrebbe neppure ritenersi che le somme in contestazione siano state oggetto di una donazione indiretta della madre, come sostenuto dall'attrice, poiché la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio o assumendo verso la stessa un'obbligazione, mentre nella donazione indiretta tale scopo si realizza, anziché in via diretta per mezzo dello strumento negoziale tipico delle attribuzioni liberali, indirettamente mediante impiego di altri schemi tipici, tenendo conto della causa liberale sussistente in concreto.
Affermando la donazione indiretta del denaro, era onere dell'attrice dimostrare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'esistenza dei due elementi che connotano la fattispecie: l'elemento oggettivo, consistente nell'arricchimento del beneficiario e nel depauperamento del donante, l'elemento soggettivo, consistente nello spirito di liberalità del benefattore.
In carenza di tali elementi, anche la tesi della donazione risulta destituita di fondamento.
Una volta esclusa l'esistenza di ulteriori donazioni da conteggiare ai fini dell'art. 556 c.c., può evidenziarsi come, anche ove questo giudicante ritenesse sufficiente la ricostruzione della massa ereditaria, attribuendole dunque un valore di 94.790 euro, a tale importo, assumendo che non sussistano debiti, andrebbe sommato fittiziamente il valore delle donazioni indirette, pari a 90.000 euro (v. doc. 4 a, b, c attrice), ed è sull'asse così formato, del valore di 184.790 euro, che si calcola la quota di cui la defunta poteva disporre e la quota riservata all'erede.
L'impostazione adottata dall'attrice risulta invece erronea, in quanto, al di là delle diverse basi di calcolo (comprende nell'asse anche le asserite donazioni qui escluse), non riunisce fittiziamente al relictum le donazioni derivanti dal valore dei premi assicurativi e calcola la propria quota sull'intero asse ereditario, dimenticando che la quota di legittima che ex lege spetta ai figli sull'eredità del genitore non è pari a 1/3 del patrimonio ma a 2/3 da dividersi in parti uguali, ai sensi dell'art. 537 c.c.
In base a tali operazioni, la quota di legittima spettante all'attrice si determina dunque in 41.064,444 euro arrotondato a 41.064, mentre nessun diritto potrà essere vantato sul valore residuo (1/3 ovvero
61.596,667 arrotondato a 61.597), del quale la de cuius poteva liberamente disporre.
Ancora, l'attrice manca di considerare come la concreta determinazione della quota a lei spettante richieda la previa imputazione delle donazioni di cui abbia a sua volta beneficiato, salva espressa dispensa, come previsto dall'art. 564 c.c., dovendovi dunque rientrare il valore dei premi assicurativi pagati dalla madre per le polizze contratte in favore suo e dei fratelli, pari a 20.000 euro ciascuno (v. doc. 4 b, c).
Imputando alla quota spettante all'attrice le donazioni indirette già ricevute dalla madre, deve dunque escludersi che la donazione posta in essere in favore della sorella (30.000 euro, oltre a ulteriori 20.000 euro, v. doc. 4 a, b, c) abbia leso la sua quota di legittima, posto che è inferiore alla quota di cui la de cuius poteva liberamente disporre e che il residuo dell'asse ereditario - tenendo conto dei valori attribuitegli dall'attrice - consente di soddisfare pienamente il diritto della signora Parte_1
Oltretutto, un'eventuale lesione non dovrebbe essere reintegrata mediante riduzione delle donazioni ricevute dalla convenuta, se non dopo aver proporzionalmente ridotto la quota legale ab intestato (art. 553 c.c.) e solo ove tale riduzione non si riveli sufficiente, in quanto è noto il principio per cui in tema di successione necessaria l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile (Cass. 10 marzo 2016, n. 4721).
La domanda viene dunque rigettata.
Passando alla domanda di divisione e collazione, promossa in subordine, si rammenta che la decisione di merito richiesta richiede sia la verifica della comproprietà dei beni di cui si chiede la divisione
(essendo la titolarità del diritto dominicale in capo alle parti una condizione dell'azione di scioglimento della comunione), sia la verifica dell'integrità del contraddittorio.
In virtù del principio di universalità della divisione, dettato dall'art. 784 c.p.c., secondo cui la divisione ereditaria o lo scioglimento di qualsiasi altra comunione deve essere richiesta nei confronti di tutti gli eredi e dei creditori opponenti se vi sono, non può infatti prescindersi dall'accertamento d'ufficio della titolarità dei beni della comunione e dalla verifica officiosa dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari.
A tal fine, risulta presupposto indefettibile per provare la proprietà degli immobili da dividere e l'integrità del contraddittorio non solo la produzione del titolo d'acquisto, ma anche della documentazione ipocatastale (certificati storici catastali e documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizione dell'ultimo ventennio) ovvero di una relazione notarile sostitutiva, così da accertare l'effettiva e persistente titolarità del bene al momento della domanda.
Sebbene gravi sul giudice l'onere di verificare tanto che l'attore sia effettivamente comproprietario, quanto che il contraddittorio sia integro, resta onere dell'attore produrre la documentazione necessaria per porre in essere tali accertamenti, sicché, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile in radice la domanda di divisione (v. Trib. Roma 23 settembre 2019, Trib. Santa Maria
Capua Vetere 15 marzo 2022, n. 903, Trib. Bergamo 7 novembre 2022, n. 2399).
Aderendo all'orientamento sopra esposto, in linea con quanto già sostenuto da questo Tribunale, la domanda deve essere dunque dichiarata improcedibile quanto alla divisione del patrimonio immobiliare.
Rispetto al patrimonio mobiliare, le parti hanno dato atto di aver già diviso tra loro le somme giacenti sul conto corrente della de cuius (verbale 4.7.24), venendo così meno la comunione ereditaria, mentre nessuna prova si ha in merito al residuo valore dei titoli, come testé precisato. Residuerebbero, dunque, le polizze vita contratte a beneficio dei tre figli che, tuttavia, non concorrono a formare l'asse ereditario e non cadono in comunione, essendo riservato a ciascun beneficiario il diritto di riscuotere la propria quota.
La domanda di divisione va pertanto rigettata quanto al patrimonio mobiliare.
Resta assorbito ogni profilo in ordine alla collazione e ad ogni altra domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono dichiarate irripetibili nei confronti del convenuto contumace e poste a carico dell'attrice quanto alle spese sostenute dalla convenuta, che vengono liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (da 26.001 a 52.000 euro) e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), considerata la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice e la durata e portata complessiva della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara improcedibile la domanda di divisione del patrimonio immobiliare caduto in successione;
rigetta per il resto le ulteriori domande attoree avanzate in via principale e in subordine;
dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del convenuto contumace;
condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Bergamo, il 13 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Raffaella SONZOGNI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Federica Controparte_1 C.F._2
PATERA, come da procura in atti;
CONVENUTA nonché di c.f. , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione di legittima e divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: per l'attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora premesso di essere erede della Parte_1
madre deceduta ab intestato il 2 ottobre 2019, unitamente ai fratelli Persona_1 Controparte_1
e odierni convenuti, ha chiesto al Tribunale adito: - in via principale e nel merito, di CP_2
accertare e ricostruire il patrimonio caduto in successione, previa riduzione del donatum e dedotto quanto già percepito dai convenuti e in particolare dalla sorella, quantificando la propria quota di legittima sui beni relitti e sulle polizze contratte dalla madre;
nonché di accertare e dichiarare la lesione della propria quota di legittima calcolando anche le donazioni dirette e indirette ricevute da reintegrando la propria quota mediante riduzione per intero delle donazioni Controparte_1
effettuate in vita dalla de cuius, attribuendole la quota di 1/3 e condannando la convenuta alla restituzione dei 2/3 delle donazioni o delle somme illegittimamente sottratte alla defunta;
- in subordine, la ricostruzione, previa collazione, e la divisione dell'asse ereditario materno.
In sede di verifiche preliminari, il Giudice, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia dei convenuti e ha differito la prima udienza di comparizione e trattazione della causa al
7 maggio 2024.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 4 maggio 2024, si è Controparte_1
costituita in giudizio chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e in subordine, qualora le istanze di controparte si ritenessero meritevoli di accoglimento, ha chiesto di accertare e dichiarare l'entità del patrimonio della madre alla data del 19 dicembre 2016 e gli esborsi dalla stessa sostenuti da allora fino alla nomina dell'amministratore di sostegno.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, al quale pure il signor
[...]
benché non costituito, ha partecipato comparendo personalmente in udienza (v. verbale CP_2
4.7.24), il Giudice, con ordinanza riservata, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'attrice, ha dichiarato inammissibili perché tardive le richieste di prova di parte convenuta e ha rinviato la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha ulteriormente integrato le proprie istanze, chiedendo di accertare e dichiarare, come confermato anche in atti ed in udienza del 3.07.2024 e non contestato dalla sig.ra che quest'ultima ha già ricevuto e liquidato la polizza Controparte_1
vita alla stessa intestata e pari a 30.000,00 in violazione delle quota di legittima dell'attrice e per
l'effetto reintegrare la quota ereditaria dell'attrice, pari ad 1/3 della stessa oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e disporre la divisione della alle altre due polizze vita con beneficiario eredi legittimi in parti uguali) con reintegrazione della quota di legittima dell'attrice, intesa quale quota parte dei premi di polizza versati dalla de cuius integrante donazione indiretta e tutt'ora non liquidate.
All'udienza del 13 febbraio 2025, celebrata in forma scritta, la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente, in qualità di giudice unico, alla luce del novellato disposto dell'art. 50 bis c.p.c. applicabile ratione temporis al caso di specie.
Preliminarmente, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di confermare le considerazioni già espresse con ordinanza del 22 luglio 2024. In primo luogo, deve essere ribadita l'inammissibilità delle prove articolate dalla convenuta in sede di comparsa costitutiva e reiterate nel precisare le proprie conclusioni, in ragione della tardiva costituzione in giudizio, avvenuta oltre i termini ex art. 171 ter c.p.c., risultandole così preclusa la formulazione di istanze istruttorie in assenza di un'istanza ex art. 294 c.p.c. e della sussistenza dei motivi che la giustifichino. Risulta inammissibile anche il documento prodotto da Controparte_1
unitamente alla memoria di replica, trattandosi di una produzione oltremodo tardiva e comunque irrilevante per la decisione.
Merita di essere confermata, inoltre, l'irrilevanza, ai fini di causa, delle richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dall'attrice, in quanto i capitoli di prova formulati appaiono documentali (cap. 1, 2, 4, 5, 10), generici (cap. 3, 6, 8), irrilevanti (cap. 7, 9); così come devono trovare conferma le motivazioni poste a fondamento del rigetto della richiesta c.t.u. contabile e degli ordini di esibizione, come verrà meglio argomentato di seguito.
In conclusione, può dunque affermarsi che il materiale probatorio in atti, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e nei rispettivi atti sia adeguato e consenta al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Passando al merito, le domande avanzate dall'attrice in via principale sono infondate e in quanto tali vengono integralmente rigettate per le ragioni di seguito illustrate.
Si ricorda che il nostro ordinamento riconosce un diritto intangibile in favore dei figli ai quali, ai sensi degli art. 536 e 537 c.c., è riservata una quota di eredità o di altri diritti nella successione pari, se più di uno e non in concorso col coniuge, a 2/3 da dividersi in parti uguali.
Com'è noto, a tutela del diritto riconosciuto all'erede legittimario è preposta l'azione di riduzione, disciplinata dagli art. 553 ss. c.c. che, ai fini del calcolo della legittima, richiede in primo luogo la formazione della massa dei beni relitti e la determinazione del valore che questi avevano al momento dell'apertura della successione, quale attività prodromica necessaria per procedere all'operazione, meramente contabile, della riunione fittizia (relictum – debiti + donatum) e dell'imputazione delle donazioni ricevute e infine, ove ricorra una lesione della riserva, alla riduzione secondo l'ordine dettato dagli artt. 553 ss. c.c.
In virtù del generale principio di riparto dell'onere probatorio (art. 2697), incombe sulla parte che agisce in riduzione la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum ed eventualmente del donatum, che costituisce un'attività riservata alla fase introduttiva del giudizio e soffre delle preclusioni legate alla fissazione del thema decidendum, per cui – ha affermato la Corte Suprema – nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 28272 del 2018), tuttavia ben potrebbe la stessa allegazione da parte delle convenute degli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai fini della riunione fittizia o in particolare in vista dell'imputazione ex se, ove connotata da specificità (ad esempio con la puntuale individuazione delle donazioni non indicate in citazione ovvero dei beni relitti del pari non indicati da parte attrice), consentire al giudice di poter comunque procedere, se del caso avvalendosi anche di una CTU (che proprio perché chiamata a valutare ben individuati componenti patrimoniali non avrebbe carattere esplorativo) alla verifica della ricorrenza della lesione ovvero della corretta individuazione del soggetto destinato a subire le conseguenze derivanti dall'accoglimento dell'azione de qua (Cass. 28 maggio 2024, n. 14881).
L'onere di allegazione della parte, proseguono i giudici di legittimità, impone effettivamente di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, ma una volta soddisfatto (anche per effetto dell'attività di allegazione della altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione (Cass. 28 maggio 2024, n. 14881; Cass. 16 dicembre
2022, n. 36990; Cass. 2 settembre 2020, n. 18199).
È stato poi affermato che l'eventuale carenza di prova in merito all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum determina invece il rigetto della domanda o il suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione ma sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio (Cass. 28 maggio 2024, n. 14881).
Tenendo a mente questi principi, si ritiene che, nel caso di specie, l'attrice non abbia assolto il proprio onus probandi, risultando carente e priva di riscontri la ricostruzione della massa ereditaria e l'esistenza delle presunte donazioni poste in essere in vita dalla madre in misura eccedente la quota della quale poteva disporre.
Si è già accennato che l'attrice ha domandato in via principale di accertare e ricostruire la massa ereditaria materna, tenendo conto delle donazioni ricevute in vita dai fratelli e in particolare dalla convenuta per poi verificare la lesione della propria quota di legittima e procedere Controparte_1
alla sua reintegrazione.
A fondamento di quanto richiesto, ha dedotto che la madre, al momento della morte, Parte_1
era proprietaria di beni immobili (terreni e fabbricati) siti in Val Brembilla, ai quali è stato attribuito in sede di dichiarazione di successione il valore di 22.000 euro (doc. 3 attrice), e della liquidità di
11.739 euro, quale saldo dei conti correnti n. 532 e 359 accesi presso Ubi Banca, oltre a 61.051,16 euro quale valore di titoli/polizze ID, secondo quanto riportato nella relazione finale depositata dall'amministratore di sostegno a chiusura della procedura (doc. 2 attrice) e come comunicato da
ID in merito ai rapporti contrattuali intestati alla de cuius (doc. 4 attrice), da cui sono risultate tre polizze vita del valore di 30.000 euro ciascuna, una avente quale beneficiaria la convenuta (già liquidata) e le altre due gli eredi legittimi in parti uguali.
Così ricostruito il relictum, l'attrice ha sostenuto che al suo valore, calcolato complessivamente in
94.790 euro, dovesse essere sommato il donatum, corrispondente agli importi che, secondo la sua prospettazione, la sorella, convivente con la madre, avrebbe illegittimamente sottratto alla stessa mediante prelievi ingiustificati, quantificati in 98.169 euro considerando le somme che erano state attribuite alla de cuius in forza dell'accordo transattivo raggiunto coi figli il 19 dicembre 2016 per la divisione dell'eredità del defunto padre (215.000 euro, cfr. doc. 5 attrice) e il residuo rimasto nella disponibilità della stessa al momento dell'apertura dell'amministrazione di sostegno (doc. 2 attrice), dedotte le somme delle quali mediamente disponeva per far fronte alle proprie esigenze (circa 1.519 euro mensili).
Sostiene pertanto l'attrice che il valore della massa ereditaria andrebbe determinato in 192.959 euro e su tale importo calcolata la misura della quota che le è riservata ex lege, indicata in 64.319 euro
(ovvero 1/3), che assume essere stata violata dalla donazione indiretta e illegittima ricevuta dalla convenuta, qualificando in questi termini l'incasso dei suddetti 98.169 euro - poi considerato in relazione al minor importo di 90.564 euro (v. citazione, p. 7; comparsa conclusionale, p. 6) - e il valore della polizza contratta dalla madre e avente quale beneficiaria la stessa convenuta.
Ora, è opinione di questo giudicante che l'attrice non abbia allegato né tantomeno provato gli elementi costitutivi posti a fondamento della propria domanda in violazione dell'onere di specificità a tal fine richiesto dall'ordinamento.
Le carenze riscontrate attengono, anzitutto, alla formazione della massa relitta che, come detto, integra la prima operazione da compiere ai fini del calcolo della quota legittima, in quanto l'attrice non ha individuato in modo puntuale le componenti patrimoniali sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum, senza che a tali inadempienze possa supplirsi mediante il ricorso alla c.t.u. o ad altri mezzi istruttori. Si osservi, infatti, come la ricostruzione offerta dall'attrice risulti del tutto generica, limitandosi a dare atto della presenza di terreni e fabbricati siti in Val Brembilla e di un patrimonio mobiliare composto da 11.739 euro, corrispondente al saldo dei conti correnti accesi presso Ubi Banca, e da 61.051 euro quale valore dei titoli/polizze ID.
Più dettagliatamente, si rileva come, con riguardo al patrimonio immobiliare, sia stata omessa l'esatta individuazione dei beni immobili che erano di titolarità della madre, rispetto ai quali non è stato allegato, né tantomeno provato - mediante la produzione della relativa documentazione catastale - il numero delle res, la quota di titolarità della signora i dati catastali di riferimento, né è stata R_
offerta una loro descrizione;
con riguardo al patrimonio mobiliare, non è stato prodotto alcun documento bancario da cui risultasse il saldo dei due conti correnti e non è stato chiarito se la madre fosse titolare di un conto deposito titoli (ancorché si parli di valore dei titoli/polizze), né tantomeno le allegazioni di parte hanno trovato riscontro sul piano probatorio, rivelandosi insufficiente allo scopo la documentazione in atti.
Si precisa, in particolare, che la dichiarazione di successione (doc. 3 attrice) alla quale parte attrice rinvia per la determinazione del valore degli immobili non può valere a dimostrare l'esatta consistenza della massa ereditaria, avendo mera rilevanza fiscale, né il Giudice potrebbe sopperire ai difetti di allegazione e prova di parte estrapolando dalla dichiarazione di successione i dati di riferimento per la ricostruzione dell'asse in ordine ai “fabbricati e terreni” appartenuti dalla de cuius
o delegare tale adempimento ad un proprio consulente.
Quanto alle somme di denaro e altri capitali, la documentazione prodotta si sostanzia nella relazione finale dell'amministratore di sostegno (doc. 3 attrice), pedissequamente richiamata dall'attrice nella ricostruzione del valore del patrimonio mobiliare, e in un estratto conto relativo al periodo 3 giugno
2019-3 giugno 2020 (doc. 6 attrice), reputata non sufficiente per la ricostruzione della massa relitta, in quanto non è noto se la relazione finale sia stata approvata dal Giudice tutelare e vi è allegato un prospetto ID denominato “esposizione contratti” che, tuttavia, riporta la data del 6 marzo 2018
e risulta dunque antecedente di oltre un anno la morte della de cuius, mentre l'estratto di conto corrente prodotto dall'attrice dà una rappresentazione solo parziale delle somme cadute in successione, come si evince anche confrontando il saldo finale coi valori indicati dall'amministratore di sostegno (doc. 3, 6 attrice).
Era evidentemente onere dell'attrice, rimasto tuttavia inadempiuto, produrre la documentazione bancaria necessaria a verificare l'esatta entità del patrimonio mobiliare della madre al momento dell'apertura della successione, con riguardo sia al saldo dei conti correnti, sia al valore del portafoglio titoli, risultando oscuro il riferimento a “titoli/polizze” in carenza di ulteriori deduzioni, considerato che non concorrono a formare il relictum i diritti che gli eredi acquistano iure proprio in occasione della morte del de cuius come il diritto del beneficiario di un'assicurazione sulla vita (doc.
4 attrice).
Anche in tal caso, un ordine di esibizione si rivelerebbe inammissibile, trattandosi di documentazione che l'attrice, in qualità di erede, avrebbe potuto e dovuto produrre in giudizio.
Pur ritendo non adeguatamente descritta la consistenza dell'asse ereditario, si reputa nondimeno opportuno rilevare come, anche a voler tener conto dei valori indicati dall'attrice nella ricostruzione del relictum, non residuerebbe alcuna lesione della quota che le è riservata dall'ordinamento.
Ammettendo che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio della signora R_ avesse un valore di 94.790 euro, in assenza di qualsivoglia allegazione sull'esistenza di debiti ereditari
(purtuttavia risultanti dalla relazione finale dell'amministratore di sostegno, v. doc. 2 attrice), dovrebbe poi procedersi alla riunione fittizia dei beni di cui aveva disposto a titolo di donazione ai sensi dell'art. 556 c.c., tenendo conto a tal fine dei soli premi assicurativi pagati che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, comportano una liberalità atipica e sono oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimari (Cass. 23 marzo 2006, n. 6531).
Vengono quindi in considerazione i seguenti premi: 30.000 euro versati al momento della stipula della polizza n. 70013822211 che, come ammesso anche dalla convenuta, aveva quale beneficiaria in caso di morte (doc. 4 a attrice); 30.000 euro versati al momento della stipula della Controparte_1
polizza n. 70013822009 con beneficiari in caso di morte gli eredi testamentari o legittimi in parti uguali (doc. 4 b attrice); 30.000 euro versati al momento della stipula della polizza n. 70013822110 con beneficiari in caso di morte gli eredi testamentari o legittimi in parti uguali (doc. 4 b attrice), per un valore complessivo di 90.000 euro.
Nessuna prova è stata infatti offerta in merito alla presunta donazione di denaro ricevuta dalla figlia rispetto alla quale si evidenzia quanto segue. Controparte_1
L'attrice ha sostenuto nei propri atti che Dal Dicembre 2016 al mesi di Febbraio 2018 (data di apertura dell' si sono registrate uscite ingiustificate per complessivi € 98.169,00 che sono CP_3 state utilizzate senza giustificazione alcuna dalla Sig.ra da sempre convivente con l'anziana CP_1 madre!, deducendone che La Sig.ra dovrà rifondere all'eredità la somma di € Controparte_1
90.564,00 quale somme ingiustificatamente goduta e appresa dal patrimonio della madre qualificabile come donazione indiretta ed illegittima.
Una tale ricostruzione non appare condivisibile.
Anzitutto, pare richiamare indistintamente le due diverse fattispecie della donazione Parte_1
e dell'indebito oggettivo, sostenendo nel contempo che la sorella abbia posto in essere prelievi ingiustificati e che gli importi sottratti all'asse ereditario materno integrino una donazione indiretta e illegittima, ma delle due l'una: o la convenuta ha disposto di risorse della madre sine causa e allora sarà tenuta a restituire alla massa quanto illegittimamente sottratto ai sensi dell'art. 2033 c.c. oppure la madre ha posto in essere una liberalità in favore della figlia mediante il pagamento delle somme di denaro in contestazione, allora di tali importi si dovrà tener conto nella riunione fittizia e in sede di divisione mediante collazione.
Tuttavia, il quadro probatorio in atti risulta del tutto inadeguato rispetto ad ambedue le tesi, sia in termini di allegazioni sia in termini di prova.
Più precisamente, ove l'attrice avesse inteso dimostrare l'utilizzo indebito di risorse appartenute alla madre da parte di avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi Controparte_1
l'avvenuto prelievo e la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 14 aprile 2023, n. 100288), incombendo sulla stessa, dunque, l'onere di dimostrare le modalità attraverso le quali si sarebbe verificato il fatto oggetto di censura (in particolare, i singoli prelievi, la loro data, l'ammontare, il conto sul quale sono stati operati e i suoi titolari, nonché in caso di conto corrente cointestato l'esclusiva appartenenza alla madre delle risorse disponibili), anche al fine di consentire alla controparte di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Nulla di tutto ciò è stato però dedotto, in quanto solo alla prima udienza, quando era oramai preclusa ogni attività assertiva e istruttoria (v. verbale 7.5.24), l'attrice ha indicato la banca, i titolari e il numero dei due conti correnti dai quali sarebbe stato sottratto il denaro della madre e al quale riferire gli ordini di esibizione formulati con la memoria ex art. 171 ter c.p.c.
In sede di memoria di replica, l'attrice ha insistito per l'ammissibilità delle istanze in atti, evidenziando per la prima volta che La richiesta di parte attrice peraltro non risulta essere inammissibili in quanto le richieste avanzate dall'attrice in fase stragiudiziale, ai sensi dell'art. 119
TUB (Testo Unico Bancario) veniva respinte dalla Banca ID per un'interpretazione restrittiva del suddetto articolo nonché per normativa Privacy essendo tali conti erano cointestati con un soggetto terzo, che era per l'appunto la convenuta, sig.ra Controparte_1
Com'è noto, l'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione
Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire e utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (Cass. 10 gennaio 2024, n. 982). In virtù dei principi enunciati, non può allora che confermarsi il rigetto dell'istanza, a fronte della portata generica ed esplorativa degli ordini di esibizione richiesti, come di seguito trascritti: Si chiede
l'acquisizione dei conti correnti e deposito titoli della Sig.ra presso la Banca ID e R_
Intesa San Paolo dal 2016 al 2018; nonché acquisizione dei c/c della Sig.ra dal Controparte_1
2016 al 2018; acquisizione della documentazione relativa alla gestione materna per i pagamenti relativi al periodo dell'amministrazione di sostegno e antecedente al 2018 (v. memoria ex art. 171 ter c.p.c. attrice).
Si consideri, per vero, che: - la richiesta di acquisizione dei conti correnti e deposito titoli della signora presso la Banca ID e Intesa Sanpaolo dal 2016 al 2018 è generica ed esplorativa, in R_
quanto non è indicato il numero del conto corrente che solo in udienza e quindi tardivamente è stato integrato con riferimento a due conti ID (non anche Intesa Sanpaolo), indicandone come titolare anche la sorella, e ad ogni modo ha ad oggetto documentazione che, inerendo al conto corrente della madre, l'attrice avrebbe potuto e dovuto acquisire e produrre in giudizio o quantomeno dimostrare di non aver ricevuto dall'istituto di credito richiesto, circostanza allegata solo con la memoria di replica e non provata;
- l'acquisizione dei conti correnti intestati alla sorella mira ad ottenere documentazione non necessaria ai fini del giudizio;
- è infine generica, in mancanza di una esatta indicazione del documento che si intenda ottenere, l'istanza di acquisizione della documentazione relativa alla gestione materna per i pagamenti relativi al periodo dell'amministrazione di sostegno e antecedente al 2018 (v. memoria ex art. 171 ter c.p.c. attrice).
Deve trovare conferma anche il giudizio di inammissibilità della c.t.u. contabile richiesta dall'attrice al fine di quantificare esattamente le somme illegittimamente sottratte dal deposito titoli /conto corrente intestati a presso UBI Banca Filiale di San Pellegrino Terme nel periodo Persona_1
antecedente la nomina di amministratore di sostegno nominato.
Per orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. tra le altre, Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Ebbene, nel caso de qua, pare che la c.t.u. miri proprio allo scopo di sopperire al difetto di allegazioni e prove di parte attrice e, in carenza di elementi anche solo indiziari in ordine ai prelievi effettuati dalla sorella, presenta carattere esplorativo e non può che risultare inammissibile. Ciò posto, non potrebbe neppure ritenersi che le somme in contestazione siano state oggetto di una donazione indiretta della madre, come sostenuto dall'attrice, poiché la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio o assumendo verso la stessa un'obbligazione, mentre nella donazione indiretta tale scopo si realizza, anziché in via diretta per mezzo dello strumento negoziale tipico delle attribuzioni liberali, indirettamente mediante impiego di altri schemi tipici, tenendo conto della causa liberale sussistente in concreto.
Affermando la donazione indiretta del denaro, era onere dell'attrice dimostrare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'esistenza dei due elementi che connotano la fattispecie: l'elemento oggettivo, consistente nell'arricchimento del beneficiario e nel depauperamento del donante, l'elemento soggettivo, consistente nello spirito di liberalità del benefattore.
In carenza di tali elementi, anche la tesi della donazione risulta destituita di fondamento.
Una volta esclusa l'esistenza di ulteriori donazioni da conteggiare ai fini dell'art. 556 c.c., può evidenziarsi come, anche ove questo giudicante ritenesse sufficiente la ricostruzione della massa ereditaria, attribuendole dunque un valore di 94.790 euro, a tale importo, assumendo che non sussistano debiti, andrebbe sommato fittiziamente il valore delle donazioni indirette, pari a 90.000 euro (v. doc. 4 a, b, c attrice), ed è sull'asse così formato, del valore di 184.790 euro, che si calcola la quota di cui la defunta poteva disporre e la quota riservata all'erede.
L'impostazione adottata dall'attrice risulta invece erronea, in quanto, al di là delle diverse basi di calcolo (comprende nell'asse anche le asserite donazioni qui escluse), non riunisce fittiziamente al relictum le donazioni derivanti dal valore dei premi assicurativi e calcola la propria quota sull'intero asse ereditario, dimenticando che la quota di legittima che ex lege spetta ai figli sull'eredità del genitore non è pari a 1/3 del patrimonio ma a 2/3 da dividersi in parti uguali, ai sensi dell'art. 537 c.c.
In base a tali operazioni, la quota di legittima spettante all'attrice si determina dunque in 41.064,444 euro arrotondato a 41.064, mentre nessun diritto potrà essere vantato sul valore residuo (1/3 ovvero
61.596,667 arrotondato a 61.597), del quale la de cuius poteva liberamente disporre.
Ancora, l'attrice manca di considerare come la concreta determinazione della quota a lei spettante richieda la previa imputazione delle donazioni di cui abbia a sua volta beneficiato, salva espressa dispensa, come previsto dall'art. 564 c.c., dovendovi dunque rientrare il valore dei premi assicurativi pagati dalla madre per le polizze contratte in favore suo e dei fratelli, pari a 20.000 euro ciascuno (v. doc. 4 b, c).
Imputando alla quota spettante all'attrice le donazioni indirette già ricevute dalla madre, deve dunque escludersi che la donazione posta in essere in favore della sorella (30.000 euro, oltre a ulteriori 20.000 euro, v. doc. 4 a, b, c) abbia leso la sua quota di legittima, posto che è inferiore alla quota di cui la de cuius poteva liberamente disporre e che il residuo dell'asse ereditario - tenendo conto dei valori attribuitegli dall'attrice - consente di soddisfare pienamente il diritto della signora Parte_1
Oltretutto, un'eventuale lesione non dovrebbe essere reintegrata mediante riduzione delle donazioni ricevute dalla convenuta, se non dopo aver proporzionalmente ridotto la quota legale ab intestato (art. 553 c.c.) e solo ove tale riduzione non si riveli sufficiente, in quanto è noto il principio per cui in tema di successione necessaria l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile (Cass. 10 marzo 2016, n. 4721).
La domanda viene dunque rigettata.
Passando alla domanda di divisione e collazione, promossa in subordine, si rammenta che la decisione di merito richiesta richiede sia la verifica della comproprietà dei beni di cui si chiede la divisione
(essendo la titolarità del diritto dominicale in capo alle parti una condizione dell'azione di scioglimento della comunione), sia la verifica dell'integrità del contraddittorio.
In virtù del principio di universalità della divisione, dettato dall'art. 784 c.p.c., secondo cui la divisione ereditaria o lo scioglimento di qualsiasi altra comunione deve essere richiesta nei confronti di tutti gli eredi e dei creditori opponenti se vi sono, non può infatti prescindersi dall'accertamento d'ufficio della titolarità dei beni della comunione e dalla verifica officiosa dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari.
A tal fine, risulta presupposto indefettibile per provare la proprietà degli immobili da dividere e l'integrità del contraddittorio non solo la produzione del titolo d'acquisto, ma anche della documentazione ipocatastale (certificati storici catastali e documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizione dell'ultimo ventennio) ovvero di una relazione notarile sostitutiva, così da accertare l'effettiva e persistente titolarità del bene al momento della domanda.
Sebbene gravi sul giudice l'onere di verificare tanto che l'attore sia effettivamente comproprietario, quanto che il contraddittorio sia integro, resta onere dell'attore produrre la documentazione necessaria per porre in essere tali accertamenti, sicché, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile in radice la domanda di divisione (v. Trib. Roma 23 settembre 2019, Trib. Santa Maria
Capua Vetere 15 marzo 2022, n. 903, Trib. Bergamo 7 novembre 2022, n. 2399).
Aderendo all'orientamento sopra esposto, in linea con quanto già sostenuto da questo Tribunale, la domanda deve essere dunque dichiarata improcedibile quanto alla divisione del patrimonio immobiliare.
Rispetto al patrimonio mobiliare, le parti hanno dato atto di aver già diviso tra loro le somme giacenti sul conto corrente della de cuius (verbale 4.7.24), venendo così meno la comunione ereditaria, mentre nessuna prova si ha in merito al residuo valore dei titoli, come testé precisato. Residuerebbero, dunque, le polizze vita contratte a beneficio dei tre figli che, tuttavia, non concorrono a formare l'asse ereditario e non cadono in comunione, essendo riservato a ciascun beneficiario il diritto di riscuotere la propria quota.
La domanda di divisione va pertanto rigettata quanto al patrimonio mobiliare.
Resta assorbito ogni profilo in ordine alla collazione e ad ogni altra domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono dichiarate irripetibili nei confronti del convenuto contumace e poste a carico dell'attrice quanto alle spese sostenute dalla convenuta, che vengono liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (da 26.001 a 52.000 euro) e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), considerata la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice e la durata e portata complessiva della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara improcedibile la domanda di divisione del patrimonio immobiliare caduto in successione;
rigetta per il resto le ulteriori domande attoree avanzate in via principale e in subordine;
dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del convenuto contumace;
condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Bergamo, il 13 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo