TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 5343/2025
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via Valdinievole, n. 11
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore" con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 13.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 14.2.2025) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito medico- legale utile ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/80 e dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.104/92, con decorrenza dalla data della domanda del 10/01/2023 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia.
Sempre in via principale
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.104/92 con decorrenza da gennaio 2024 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia, come riconosciuto dal
CTU della fase di ATP n.r.g. 23203/2024.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito la genericità del ricorso, infine ha CP_1 concluso per l'improponibilità/inammissibilità del ricorso stesso e, nel merito, per il rigetto.
2. Acquisita la documentazione ed i fascicoli dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinvia per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente ex art. 445 bis Parte_2
c.p.c. le contestazioni alla relazione del c.t.u. (in data 14.1.2025), nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
4. Il ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla medesima.
5. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott. ha concluso la sua relazione come Persona_1 segue:
“non essendo pervenute osservazioni dalle parti, si confermano le conclusioni espresse ovvero che il periziato Parte_3
➢ sia affetto da “spondiloartrosi del rachide e poliartropatia in pregressa artroprotesi
[...] ginocchio dx;
obesità. Ipertensione arteriosa e cardiopatia ipertensiva in trattamento;
sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP;
adenomatosi prostatica;
s. extrapiramidale, disturbi comportamentali e declino cognitivo associati a malattia a corpi di Lewy” e che per tale complesso patologico a decorrere
➢ dal gennaio 2024 SIA da ritenere nelle condizioni di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92;
➢ dal gennaio 2025 SIA altresì da ritenere nelle condizioni di cui all'art. 1 legge 18/80 (indennità di accompagnamento).”. Il dott. tale giudizio all'esito di una indagine correttamente espletata ed immune da Per_1 profili di censurabilità, (neppure contestata all'odierno verbale), coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge. Pertanto, tenuto conto del giudizio espresso dal predetto c.t.u., va dichiarata la sussistenza della condizione sanitaria prevista dall'art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 a decorrere dal 1.1.2024 e quella di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 1.1.2025.
6. Le spese di lite seguono vanno interamente compensate, considerato che i requisiti sanitari in oggetto sono stati riconosciuti con decorrenza successiva alle domande amministrative (10.1.2023); le spese di c.t.u. per questa fase del giudizio, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza dichiara che presenta la condizione di invalidità di Parte_4 cui all'art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 decorrere dal 1.1.2024 e quella di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 1.1.2025; compensa interamente le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1 decreto.
Roma, 17.6.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 5343/2025
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via Valdinievole, n. 11
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore" con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 13.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 14.2.2025) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito medico- legale utile ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/80 e dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.104/92, con decorrenza dalla data della domanda del 10/01/2023 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia.
Sempre in via principale
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.104/92 con decorrenza da gennaio 2024 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia, come riconosciuto dal
CTU della fase di ATP n.r.g. 23203/2024.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito la genericità del ricorso, infine ha CP_1 concluso per l'improponibilità/inammissibilità del ricorso stesso e, nel merito, per il rigetto.
2. Acquisita la documentazione ed i fascicoli dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinvia per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente ex art. 445 bis Parte_2
c.p.c. le contestazioni alla relazione del c.t.u. (in data 14.1.2025), nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
4. Il ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla medesima.
5. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott. ha concluso la sua relazione come Persona_1 segue:
“non essendo pervenute osservazioni dalle parti, si confermano le conclusioni espresse ovvero che il periziato Parte_3
➢ sia affetto da “spondiloartrosi del rachide e poliartropatia in pregressa artroprotesi
[...] ginocchio dx;
obesità. Ipertensione arteriosa e cardiopatia ipertensiva in trattamento;
sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP;
adenomatosi prostatica;
s. extrapiramidale, disturbi comportamentali e declino cognitivo associati a malattia a corpi di Lewy” e che per tale complesso patologico a decorrere
➢ dal gennaio 2024 SIA da ritenere nelle condizioni di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92;
➢ dal gennaio 2025 SIA altresì da ritenere nelle condizioni di cui all'art. 1 legge 18/80 (indennità di accompagnamento).”. Il dott. tale giudizio all'esito di una indagine correttamente espletata ed immune da Per_1 profili di censurabilità, (neppure contestata all'odierno verbale), coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge. Pertanto, tenuto conto del giudizio espresso dal predetto c.t.u., va dichiarata la sussistenza della condizione sanitaria prevista dall'art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 a decorrere dal 1.1.2024 e quella di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 1.1.2025.
6. Le spese di lite seguono vanno interamente compensate, considerato che i requisiti sanitari in oggetto sono stati riconosciuti con decorrenza successiva alle domande amministrative (10.1.2023); le spese di c.t.u. per questa fase del giudizio, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza dichiara che presenta la condizione di invalidità di Parte_4 cui all'art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 decorrere dal 1.1.2024 e quella di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 1.1.2025; compensa interamente le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1 decreto.
Roma, 17.6.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia