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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/07/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 183-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. IN OV Presidente
Dott. IA FA Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) con sede legale in VIA OBERDAN Controparte_1 P.IVA_2
9/11 CAP 20851 LISSONE (MB)
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
12.06.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del Parte_1
1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
[...]
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 56.561,58, oltre spese ed interessi, in forza di decreto ingiuntivo n.6696/2023 del 14.04.2023 emesso da questo Tribunale e reso esecutivo con decreto del 06.02.2024
- di aver altresì notificato in 4.02.2025 atto di precetto e, all'esito del mancato pagamento, di aver infruttuosamente tentato un pignoramento presso il terzo;
Controparte_2
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento della notificazione al debitore con modalità automatica effettuata a cura della cancelleria a termini dell'art. 40 CCII commi 6 e 7 con inserimento nell'area web in data 13.06.2025;
• la società non si è costituita, non è comparsa in udienza e non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, né infine risulta depositata, entro la data d'udienza, alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• sono stati richiesti dall'Ufficio i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII. e sono stati trasmessi: la visura Camerale, la certificazione dei debiti fiscali, le informazioni relative ai debiti contributivi. - Modello 730 del 2024, relativa all'anno 2023;
- certificato dei carichi pendenti;
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della società ricorrente, essendo creditrice, in forza di decreto ingiuntivo reso esecutivo il 6.02.2024, della somma precettata di 59.983,93 oltre interessi e spese successive
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Lissone e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di
pag. 2 di 6 coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Lissone rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, superiore ad € 30.000,00.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito della installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett.
d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1 la quale non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, né risultano depositati bilanci a partire dal 2014, scritture contabili e/o dichiarazioni fiscali, fatta eccezione per il Modello 770/2023, del tutto insufficiente ai fini della prova incombente sulla debitrice.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della
L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass.
18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
pag. 3 di 6 6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale
(Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).
Pertanto ove la società sia in liquidazione non è richiesto che essa disponga di liquidità
(necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell'attivo; quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione.
Nella specie, stante il mancato deposito dei bilanci a partire dall'anno 2014, non è dato accertare l'effettiva consistenza economico-patrimoniale ed anzi deve ritenersi che la debitrice non abbia attività, beni o disponibilità finanziarie sufficienti per soddisfare i propri crediti in quanto:
- non risulta in grado di pagare il debito verso la ricorrente come evincibile anche dall'esito negativo della procedura esecutiva presso terzi;
- ha un consistente debito erariale pari a circa 150.000,00 e non oggetto di rateizzazioni.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno occasionale di inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice Controparte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di
[...] soddisfare i propri creditori.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della pag. 4 di 6 precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
- l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. con sede legale in VIA OBERDAN 9/11 CAP 20851 LISSONE (MB); P.IVA_2
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa IA FA Giudice Delegato per la procedura nomina curatore dott. con studio in via Volta 24 Sesto San Giovanni (MI) 20099 Persona_1 pec - che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base Email_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
pag. 5 di 6 il giorno 13/11/2025 ad ore 11:20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA FA IN OV
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. IN OV Presidente
Dott. IA FA Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) con sede legale in VIA OBERDAN Controparte_1 P.IVA_2
9/11 CAP 20851 LISSONE (MB)
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
12.06.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del Parte_1
1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
[...]
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 56.561,58, oltre spese ed interessi, in forza di decreto ingiuntivo n.6696/2023 del 14.04.2023 emesso da questo Tribunale e reso esecutivo con decreto del 06.02.2024
- di aver altresì notificato in 4.02.2025 atto di precetto e, all'esito del mancato pagamento, di aver infruttuosamente tentato un pignoramento presso il terzo;
Controparte_2
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento della notificazione al debitore con modalità automatica effettuata a cura della cancelleria a termini dell'art. 40 CCII commi 6 e 7 con inserimento nell'area web in data 13.06.2025;
• la società non si è costituita, non è comparsa in udienza e non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, né infine risulta depositata, entro la data d'udienza, alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• sono stati richiesti dall'Ufficio i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII. e sono stati trasmessi: la visura Camerale, la certificazione dei debiti fiscali, le informazioni relative ai debiti contributivi. - Modello 730 del 2024, relativa all'anno 2023;
- certificato dei carichi pendenti;
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della società ricorrente, essendo creditrice, in forza di decreto ingiuntivo reso esecutivo il 6.02.2024, della somma precettata di 59.983,93 oltre interessi e spese successive
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Lissone e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di
pag. 2 di 6 coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Lissone rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, superiore ad € 30.000,00.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito della installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett.
d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1 la quale non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, né risultano depositati bilanci a partire dal 2014, scritture contabili e/o dichiarazioni fiscali, fatta eccezione per il Modello 770/2023, del tutto insufficiente ai fini della prova incombente sulla debitrice.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della
L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass.
18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
pag. 3 di 6 6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale
(Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).
Pertanto ove la società sia in liquidazione non è richiesto che essa disponga di liquidità
(necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell'attivo; quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione.
Nella specie, stante il mancato deposito dei bilanci a partire dall'anno 2014, non è dato accertare l'effettiva consistenza economico-patrimoniale ed anzi deve ritenersi che la debitrice non abbia attività, beni o disponibilità finanziarie sufficienti per soddisfare i propri crediti in quanto:
- non risulta in grado di pagare il debito verso la ricorrente come evincibile anche dall'esito negativo della procedura esecutiva presso terzi;
- ha un consistente debito erariale pari a circa 150.000,00 e non oggetto di rateizzazioni.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno occasionale di inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice Controparte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di
[...] soddisfare i propri creditori.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della pag. 4 di 6 precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
- l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. con sede legale in VIA OBERDAN 9/11 CAP 20851 LISSONE (MB); P.IVA_2
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa IA FA Giudice Delegato per la procedura nomina curatore dott. con studio in via Volta 24 Sesto San Giovanni (MI) 20099 Persona_1 pec - che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base Email_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
pag. 5 di 6 il giorno 13/11/2025 ad ore 11:20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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