Art. 968. Abilitazione 1. Gli ufficiali ((, i sottufficiali e i graduati,)) addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. 2. L'abilitazione e' di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (( 2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalita' previste per i sottufficiali. ))
Articolo 968 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 958Articolo 960
Articolo 968 del Codice dell'ordinamento militare
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
16 luglio 2016
16 luglio 2016
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3392
- Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 314
- Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/1987, n. 325
- Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2012, n. 1985
- Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/06/2025, n. 5023
- TAR Roma, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 11259
- Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 508
- Trib. Pescara, sentenza 12/08/2025, n. 877
- Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 425
- Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 720
- Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 425
- Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 451
- Trib. Rimini, sentenza 29/01/2025, n. 93
- Articolo 473 bis 60 del Codice di procedura civile
- Articolo 2 della Legge 3 agosto 1998, n. 295
- Articolo 18 della Legge 1 marzo 2002, n. 39
- Articolo 3 della Legge 7 agosto 2012, n. 133