Articolo 968 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 958Articolo 960
Versione
9 ottobre 2010
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16 luglio 2016
Art. 968. Abilitazione 1. Gli ufficiali ((, i sottufficiali e i graduati,)) addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. 2. L'abilitazione e' di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (( 2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalita' previste per i sottufficiali. ))
Entrata in vigore il 16 luglio 2016