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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PU n. 1247-1/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, con sede legale in Roma, VIA CLAUDIO CO
ASELLO 5-5/A 7 - C.F.: - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione della società Parte_1 indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da finanziamento soci per complessivi euro 399.550,11, di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10158/2022 del 02.06.2022, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 18 04 2023, e successivamente anche atto di precetto;
***
-) costituitasi la società indicata in epigrafe ha eccepito la natura minore dell'impresa esercitata e la prescrizione del credito vantato e dunque l'infondatezza della domanda.
***
-) sono pervenute dall'Inps le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti contributivi per oltre euro 187.000,00.
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 4 PU n. 1247-1/2023
liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) il richiamato art. 2 co 1 lett d) CCII definisce“ «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”;
-) l'onere della prova del possesso congiunto dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sul debitore, il quale può avvalersi anche di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimi tre anni, che al riguardo non rilevano quale prova legale, purchè, tuttavia, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa ( cfr Cass.civ., I, ord. n. 25025 del 9.11.2020; VI-
I, ord. n. 35381 del 1.12.2022);
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere le istanze in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario che ha condannato la società in epigrafe al pagamento di somme, essendo le contestazioni di quest'ultima relative all'esistenza e all'esigibilità del relativo credito precluse dall'esecutorietà del DI del Tribunale di Roma n. 10158/2022 emesso nei suoi confronti per il relativo pagamento, comportando essa l'efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a suo fondamento
( cfr da ultima Cass.civ., I ord. n. 25180 del 19 09 2024);
-) i crediti insoluti nei confronti della società in epigrafe, emersi nel corso dell'istruttoria
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 4 PU n. 1247-1/2023
sono di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00 e dunque anche alla soglia di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII , ammontando, in particolare, quelli contributivi iscritti a ruolo ad oltre euro 187.000,00;
-) la società debitrice ha la forma - S.r.l. - e l'oggetto – vendita al dettaglio di ricambi auto e accessori - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la società debitrice non ha dimostrato la natura minore dell'impresa esercitata ex art 2 lett. d) CCII, essendo emersi, come sopra precisato, debiti di valore complessivo superiore ad euro 500.000,00 e risultando in ogni caso esposti nel bilancio relativo all'esercizio 2020, l'ultimo regolarmente depositato presso il Registro Imprese, un attivo patrimoniale pari a euro 734.435 e ricavi pari a euro 257.450;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• pluralità , etereogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, di cui quelli contributivi risalenti anche al 2015;
• la sua irreperibilità presso la sede legale in occasione della notificazione del menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10158/2022 emesso in favore dell'istante, avendo l'ufficiale giudiziario verbalizzato la presenza presso tale sede di altra società e l'acquisizione di informazioni relative al fatto che già a tale data –
27.06.2022- essa non risultava più ivi operante;
• l'omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio 2020;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di CO
, con sede legale in Roma, VIA CLAUDIO ASELLO 5-
[...]
5/A 7 - C.F.: P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore il dott Persona_1
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 4 PU n. 1247-1/2023
fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 23.09.2025 h 11,20 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
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in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, con sede legale in Roma, VIA CLAUDIO CO
ASELLO 5-5/A 7 - C.F.: - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione della società Parte_1 indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da finanziamento soci per complessivi euro 399.550,11, di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10158/2022 del 02.06.2022, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 18 04 2023, e successivamente anche atto di precetto;
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-) costituitasi la società indicata in epigrafe ha eccepito la natura minore dell'impresa esercitata e la prescrizione del credito vantato e dunque l'infondatezza della domanda.
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-) sono pervenute dall'Inps le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti contributivi per oltre euro 187.000,00.
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Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 4 PU n. 1247-1/2023
liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) il richiamato art. 2 co 1 lett d) CCII definisce“ «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”;
-) l'onere della prova del possesso congiunto dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sul debitore, il quale può avvalersi anche di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimi tre anni, che al riguardo non rilevano quale prova legale, purchè, tuttavia, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa ( cfr Cass.civ., I, ord. n. 25025 del 9.11.2020; VI-
I, ord. n. 35381 del 1.12.2022);
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
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Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere le istanze in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario che ha condannato la società in epigrafe al pagamento di somme, essendo le contestazioni di quest'ultima relative all'esistenza e all'esigibilità del relativo credito precluse dall'esecutorietà del DI del Tribunale di Roma n. 10158/2022 emesso nei suoi confronti per il relativo pagamento, comportando essa l'efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a suo fondamento
( cfr da ultima Cass.civ., I ord. n. 25180 del 19 09 2024);
-) i crediti insoluti nei confronti della società in epigrafe, emersi nel corso dell'istruttoria
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 4 PU n. 1247-1/2023
sono di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00 e dunque anche alla soglia di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII , ammontando, in particolare, quelli contributivi iscritti a ruolo ad oltre euro 187.000,00;
-) la società debitrice ha la forma - S.r.l. - e l'oggetto – vendita al dettaglio di ricambi auto e accessori - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la società debitrice non ha dimostrato la natura minore dell'impresa esercitata ex art 2 lett. d) CCII, essendo emersi, come sopra precisato, debiti di valore complessivo superiore ad euro 500.000,00 e risultando in ogni caso esposti nel bilancio relativo all'esercizio 2020, l'ultimo regolarmente depositato presso il Registro Imprese, un attivo patrimoniale pari a euro 734.435 e ricavi pari a euro 257.450;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• pluralità , etereogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, di cui quelli contributivi risalenti anche al 2015;
• la sua irreperibilità presso la sede legale in occasione della notificazione del menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10158/2022 emesso in favore dell'istante, avendo l'ufficiale giudiziario verbalizzato la presenza presso tale sede di altra società e l'acquisizione di informazioni relative al fatto che già a tale data –
27.06.2022- essa non risultava più ivi operante;
• l'omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio 2020;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di CO
, con sede legale in Roma, VIA CLAUDIO ASELLO 5-
[...]
5/A 7 - C.F.: P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore il dott Persona_1
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 4 PU n. 1247-1/2023
fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 23.09.2025 h 11,20 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
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