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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 01/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 981/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16/10/2025, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Letizia Casale e Rosamaria Carbone Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Cassino (FR) in Via Luigi Tosti n. 38
ATTRICE nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Anna Rita Calabrese ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Forlì del Sannio (IS) in Via Roma n.5
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/10/2025.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 228/2019 emesso in data 04.07.2019 dal Tribunale di Isernia, in seno al procedimento RG n. 656/2019, col quale si è ingiunta all'odierna opponente la restituzione del 50% delle somme depositate sul libretto di deposito postale n. 81078/000035889616 intestato alle sig.re e , con firma disgiunta. Con il predetto atto, l'opponente ha chiesto la revoca Pt_1 Controparte_1 del decreto deducendo l'incompetenza territoriale, in via monitoria, del Tribunale di Isernia per essere competente il Tribunale di Cassino (FR), nonché la nullità del ricorso monitorio per genericità e mancanza di prova scritta idonea. Nel merito, ha fatto valere la natura fiduciaria e non donataria delle somme poiché le stesse sono provenienti da buoni fruttiferi dei genitori e sono state intestate fiduciariamente alle due figlie per la gestione delle spese di assistenza e per le spese funerarie. Ha chiesto, quindi, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, considerata la natura ereditaria della controversia e, pertanto, necessitante del contraddittorio di tutti gli eredi, oltre che da svolgersi secondo le modalità e forme stabilite dall'art. 22 c.p.c., con vittoria di spese e competenze.
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo di respingere l'avversa richiesta, nonché Controparte_1 la proposta opposizione. La convenuta ha chiesto, in primis, di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Isernia data l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa. Nel merito, la convenuta ha dedotto la fondatezza in toto della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio, stante il riconoscimento del debito da parte della sorella tramite due lettere (all. 2 e 3 fascicolo Pt_1 opposta). Ha chiesto, quindi, di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna dell'opponente e con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante espletamento degli interrogatori formali delle parti in causa ed escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali ed eventuali repliche.
***
Così ricostruiti i termini della vicenda, va, anzitutto, dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, confermando l'ordinanza già emessa dal giudice istruttore precedentemente assegnatario del fascicolo in data 30.9.2020.
Infatti, come affermato dai giudici di legittimità con la pronuncia n. 14096/2020: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della pagina 2 di 7 sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163,
n. 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti”. L'interessato ha, quindi, l'onere di contestare specificatamente la competenza territoriale in base a tutti i possibili fori alternativi e, se vi sono più fori concorrenti, è, altresì, tenuto a contestarli e a menzionarli tutti.
Poiché, nel caso di specie, non vi è stata contestazione, da parte dell'opponente, di tutti i possibili fori alternativi, l'eccezione deve ritenersi incompleta e quindi, come mai proposta.
***
Deve, poi, escludersi che la causa in questione abbia natura ereditaria, con tutte le relative conseguenze sotto il profilo dell'integrità del contraddittorio e della competenza per territorio.
La controversia verte, infatti, sulla domanda di restituzione della metà della somma presente sul libretto postale n. 81078/000035889616 intestato alle sig.re e . Ancorchè le somme Pt_1 Controparte_1 presenti su tale libretto derivassero, unicamente, dal riscatto dei buoni fruttiferi postali e dal versamento effettuato, in vita, dal padre delle odierne parti in causa, non può per ciò solo affermarsi che la controversia abbia natura ereditaria e che al giudizio debbano partecipare anche gli altri germani delle sorelle (o gli altri eredi o chiamati all'eredità). Manca, peraltro, qualsiasi allegazione e, CP_1 financhè, qualsiasi riferimento a presunte lesioni di legittime che possano, allo stato, andare ad incidere sull'intestazione delle somme alle figlie, qualora tale intestazione dovesse essere qualificata in termini di donazione.
Certamente, invece, è da escludersi che le somme siano di pertinenza e di spettanza dei genitori e, quindi, direttamente rientranti nell'asse ereditario. Tali somme sono, infatti, state attribuite dai genitori in vita alle due figlie e, quindi, al più, potrebbe parlarsi di donazione ma, certamente, le stesse non pagina 3 di 7 possono essere ricondotte, direttamente, alla titolarità dei defunti coniugi e CP_2 Per_1
[...]
Senza considerare, peraltro, che la stessa opponente aveva ritenuto che detti beni non Parte_1 avessero natura ereditaria, escludendoli dalle dichiarazioni di successione dei sig.ri e CP_1 Per_1 in atti, da lei predisposte e sottoscritte (doc. 4 e 5 fascicolo opposta) ed ha prelevato le somme dal libretto cointestato con la sorella per depositarle ”su altro libretto intestato solo a Parte_1
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta),
Deve, pertanto, escludersi che la controversia abbia natura ereditaria con tutte le conseguenze in termini di competenza e di integrità del contraddittorio.
***
Ciò posto, è necessario accertare la natura del credito sottostante il decreto ingiuntivo n. 228/2019. Il diritto fatto valere da discende dalla liquidazione, operata a cura del de cuius Controparte_1 CP_2
, padre delle parti in causa, di alcuni buoni postali e dal successivo accreditamento degli importi
[...] ricavati sul libretto di deposito postale n. 81078/000035889616 intestato alle sig.re e Pt_1 CP_1
con firma disgiunta.
[...]
I due versamenti operati in data 28.1.2011 e in data 10.2.2011 rappresentano, incontestabilmente, gli unici accrediti effettuati su tale libretto, per la somma complessiva di € 95.500,78 della cui metà
l'opposta reclama la restituzione.
L'opponente ha contestato la fondatezza e l'ammissibilità della pretesa creditoria, sostenendo che la somma richiesta dalla sorella non le sarebbe dovuta, considerato l'intento fiduciario e non CP_1 donativo perseguito dal padre il quale avrebbe voluto che tali somme fossero utilizzare (oltre che per le spese funerarie) per l'assistenza ai genitori e, in particolare, alla madre deceduta nel Persona_1 febbraio 2016 e di cui si sarebbe occupata esclusivamente la figlia . Pt_1
Premesso che non si comprenderebbe, ove ricostruita in tali termini l'intenzione paterna, la necessità di aprire un libretto postale intestato alle due figlie su cui riversare tali somme (posto che sarebbe, infatti, stato sufficiente dare alla o alle figlie la delega ad operare sul loro libretto o conto corrente), deve ritenersi che l'intestazione del libretto alle parti dell'odierno giudizio deve essere qualificata, a tutti gli effetti, come una donazione indiretta. Al riguardo la Suprema Corte attraverso l'ordinanza n. 9379 del
21/05/2020 ha affermato che: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”. pagina 4 di 7 L'intenzione che le somme presenti sul libretto venissero utilizzate per l'assistenza ai genitori è rimasta una circostanza indimostrata mentre, al contrario, è stato dimostrato (oltre ad essere incontestato) che tutti i prelievi sono stati effettuati dall'odierna opponente.
I testi escussi non sono riusciti a dimostrare le asserite volontà del de cuius riguardo all'utilizzo dei risparmi confluiti sul libretto intestato alle figlie (teste , teste teste Testimone_1 Testimone_2
avendo quest'ultima riferito solo circostanze a lei riferite e di cui non ha avuto diretta Tes_3 percezione).
Peraltro, nel corso del giudizio è, invece, emerso che per l'assistenza alla madre la Persona_1
aveva a disposizione anche le somme presenti su altro libretto (cointestato tra lei e la Parte_1 madre) in cui, oltre ad essere confluiti circa € 17mila, quale liquidazione dei buoni fruttiferi di sua titolarità), confluiva anche la pensione e l'accompagno della madre.
La stessa , nella nota del 21 gennaio 2016 (doc. 3 fascicolo opposta) afferma l'esistenza Parte_1 di un altro libretto di deposito postale cointestato a lei ed alla madre, ove riferisce Persona_1 depositati € 16.199,69 oltre al regolare accredito della pensione e dell'accompagno della madre, anche questo nel suo esclusivo possesso e asseritamente utilizzato ai fini dell'assistenza e delle spese della genitrice.
Inoltre, l'opposta, con la seconda memoria istruttoria, ha prodotto documentazione da cui emerge l'esistenza:
- del c.c. c.. n. 9764301 cointestato a e la madre di cui all'allegato Parte_1 Persona_1
n. 1, che era alimentato con fondi di esclusiva provenienza della sig.ra (come Persona_1 confermato dalla opponente in sede di interrogatorio formale del 3 novembre Parte_1
2021, capo 6 di parte opposta); da detto conto risultano prelevati dal 20/06/2011 al 29/11/2016 circa € 17.000,00. l'opponente, in sede di interrogatorio formale, in risposta al capo 7 di parte opposta conferma di aver operato prelievi, anche su questo deposito, per conto della madre pur non ricordando la cifra esatta;
- del libretto di risparmio n.17370416 cointestato a e di cui Parte_1 Persona_1 all'allegato n. 2, sul quale l'unica voce contabile in entrata risulta l'accredito della pensione della defunta genitrice e dal quale risultano essere stati prelevati, dal 19/03/2011 al 14/01/2016, circa € 73.000,00; l'opponente, in sede di interrogatorio formale, in risposta al capo 9 di parte opposta conferma di aver operato prelievi, anche su questo deposito, per conto della madre pur non ricordando la cifra esatta;
- del c.c. n. 4687510 cointestato a ed il padre , alimentato con Parte_1 CP_2 fondi di esclusiva provenienza del sig. , da cui risultano prelevati circa € CP_2
pagina 5 di 7 5.450,00 dal 31/12/2 010 al 17/09/2011; l'opponente, in sede di interrogatorio formale, in risposta al capo 11 di parte opposta ha confermato di aver operato prelievi, anche su questo deposito, pur ritenendo inferiore la cifra prelevata perché da questo conto ha asserito di aver prelevato somme, dopo la morte del padre che poi ha versato sul conto (cointestato) della madre.
Non solo, quindi, non si comprende la necessità di intestare un libretto alle due figlie per far utilizzare le somme ivi depositate per l'assistenza da prestarsi ai genitori ma tale intenzione non emerge in alcun modo dagli atti, mentre, invece, è provato che la sig.ra aveva, comunque, a disposizione altre Pt_1 somme, sempre di provenienza dei genitori, che potevano essere utilizzate per la loro assistenza.
Deve, pertanto, ritenersi non provato il pactum fiduciae sostenuto dall'opponente, oltre che indimostrato che le somme prelevate dal citato libretto siano effettivamente state utilizzare per l'assistenza al/ai genitori.
Le sorelle quindi, erano intestatarie, congiuntamente, delle somme presenti sul libretto postale CP_1 per cui è causa. Al riguardo, la Cassazione, nell'affrontare il tema dei rapporti tra cointestatari ha chiarito che: “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo li deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. n. 77/2018). Sicchè, in mancanza di diverso accordo o di prova contraria, si presume che ciascun cointestatario abbia diritto alla metà (o a quote uguali se più di due) del saldo e degli effetti del rapporto: anche se un cointestatario ha la facoltà di operare disgiuntamente sul conto, ossia gli è consentito di disporre di liquidità senza la firma dell'altro, questo, di certo, non consente l'appropriazione della parte eccedente la sua quota.
Facendo applicazione di tali dettami al caso in esame, si può affermare che lo spostamento di somme da parte della sig.ra , da un conto ad un altro - operazione riconosciuta dalla stessa con le lettere Pt_1 di cui agli all.ti 2 e 3 di parte opposta - anche se dettata dal timore di un'eventuale appropriazione o utilizzazione indebita da parte della sorella, debba ritenersi ingiustificato, specie in considerazione del pagina 6 di 7 fatto che tali somme sono state trasferite su un altro libretto riconducibile esclusivamente alla sig.ra
. Pt_1
Il contenuto di tali missive, sottoscritto direttamente anche dall'opponente, oltre che dal procuratore, consente di affermare che la Sig.ra ha riconosciuto di aver effettuato i prelevamenti: tali Pt_1 scritture vanno ad acquisire valenza di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idoneo titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo. Difatti, la ricognizione/riconoscimento del debito (anche tramite scrittura privata o lettera) ha efficacia probatoria rilevante dato che una dichiarazione scritta con cui un soggetto ammette la sua situazione debitoria legittima il creditore ad agire acquisendo le stesse come prova scritta. I giudici di legittimità hanno affermato, sul punto, che: “la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo” (Cass. n. 14993/2016). Tale orientamento, pur non richiedendo espressamente la forma della ricognizione, va a presupporre che essa possa risultare da qualsiasi comportamento idoneo a manifestare la volontà del debitore di riconoscere il debito, ossia le esternazioni di volontà negoziale possono essere espresse o tacite, purché siano univoche e consapevoli: nel caso in esame, essa è desunta da atti dell'opponente che, nel loro significato obiettivo, non hanno altra spiegazione plausibile se non quella di dimostrare il riconoscimento implicito del debito.
Ne consegue che il titolo monitorio è stato legittimamente emesso e che l'opposizione sia, invece, integralmente da rigettare, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni proposte nel merito dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 228/2019 emesso dal Tribunale di Isernia e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 6.164,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, lì 1/12/2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 981/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16/10/2025, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Letizia Casale e Rosamaria Carbone Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Cassino (FR) in Via Luigi Tosti n. 38
ATTRICE nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Anna Rita Calabrese ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Forlì del Sannio (IS) in Via Roma n.5
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/10/2025.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 228/2019 emesso in data 04.07.2019 dal Tribunale di Isernia, in seno al procedimento RG n. 656/2019, col quale si è ingiunta all'odierna opponente la restituzione del 50% delle somme depositate sul libretto di deposito postale n. 81078/000035889616 intestato alle sig.re e , con firma disgiunta. Con il predetto atto, l'opponente ha chiesto la revoca Pt_1 Controparte_1 del decreto deducendo l'incompetenza territoriale, in via monitoria, del Tribunale di Isernia per essere competente il Tribunale di Cassino (FR), nonché la nullità del ricorso monitorio per genericità e mancanza di prova scritta idonea. Nel merito, ha fatto valere la natura fiduciaria e non donataria delle somme poiché le stesse sono provenienti da buoni fruttiferi dei genitori e sono state intestate fiduciariamente alle due figlie per la gestione delle spese di assistenza e per le spese funerarie. Ha chiesto, quindi, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, considerata la natura ereditaria della controversia e, pertanto, necessitante del contraddittorio di tutti gli eredi, oltre che da svolgersi secondo le modalità e forme stabilite dall'art. 22 c.p.c., con vittoria di spese e competenze.
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo di respingere l'avversa richiesta, nonché Controparte_1 la proposta opposizione. La convenuta ha chiesto, in primis, di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Isernia data l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa. Nel merito, la convenuta ha dedotto la fondatezza in toto della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio, stante il riconoscimento del debito da parte della sorella tramite due lettere (all. 2 e 3 fascicolo Pt_1 opposta). Ha chiesto, quindi, di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna dell'opponente e con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante espletamento degli interrogatori formali delle parti in causa ed escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali ed eventuali repliche.
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Così ricostruiti i termini della vicenda, va, anzitutto, dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, confermando l'ordinanza già emessa dal giudice istruttore precedentemente assegnatario del fascicolo in data 30.9.2020.
Infatti, come affermato dai giudici di legittimità con la pronuncia n. 14096/2020: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della pagina 2 di 7 sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163,
n. 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti”. L'interessato ha, quindi, l'onere di contestare specificatamente la competenza territoriale in base a tutti i possibili fori alternativi e, se vi sono più fori concorrenti, è, altresì, tenuto a contestarli e a menzionarli tutti.
Poiché, nel caso di specie, non vi è stata contestazione, da parte dell'opponente, di tutti i possibili fori alternativi, l'eccezione deve ritenersi incompleta e quindi, come mai proposta.
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Deve, poi, escludersi che la causa in questione abbia natura ereditaria, con tutte le relative conseguenze sotto il profilo dell'integrità del contraddittorio e della competenza per territorio.
La controversia verte, infatti, sulla domanda di restituzione della metà della somma presente sul libretto postale n. 81078/000035889616 intestato alle sig.re e . Ancorchè le somme Pt_1 Controparte_1 presenti su tale libretto derivassero, unicamente, dal riscatto dei buoni fruttiferi postali e dal versamento effettuato, in vita, dal padre delle odierne parti in causa, non può per ciò solo affermarsi che la controversia abbia natura ereditaria e che al giudizio debbano partecipare anche gli altri germani delle sorelle (o gli altri eredi o chiamati all'eredità). Manca, peraltro, qualsiasi allegazione e, CP_1 financhè, qualsiasi riferimento a presunte lesioni di legittime che possano, allo stato, andare ad incidere sull'intestazione delle somme alle figlie, qualora tale intestazione dovesse essere qualificata in termini di donazione.
Certamente, invece, è da escludersi che le somme siano di pertinenza e di spettanza dei genitori e, quindi, direttamente rientranti nell'asse ereditario. Tali somme sono, infatti, state attribuite dai genitori in vita alle due figlie e, quindi, al più, potrebbe parlarsi di donazione ma, certamente, le stesse non pagina 3 di 7 possono essere ricondotte, direttamente, alla titolarità dei defunti coniugi e CP_2 Per_1
[...]
Senza considerare, peraltro, che la stessa opponente aveva ritenuto che detti beni non Parte_1 avessero natura ereditaria, escludendoli dalle dichiarazioni di successione dei sig.ri e CP_1 Per_1 in atti, da lei predisposte e sottoscritte (doc. 4 e 5 fascicolo opposta) ed ha prelevato le somme dal libretto cointestato con la sorella per depositarle ”su altro libretto intestato solo a Parte_1
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta),
Deve, pertanto, escludersi che la controversia abbia natura ereditaria con tutte le conseguenze in termini di competenza e di integrità del contraddittorio.
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Ciò posto, è necessario accertare la natura del credito sottostante il decreto ingiuntivo n. 228/2019. Il diritto fatto valere da discende dalla liquidazione, operata a cura del de cuius Controparte_1 CP_2
, padre delle parti in causa, di alcuni buoni postali e dal successivo accreditamento degli importi
[...] ricavati sul libretto di deposito postale n. 81078/000035889616 intestato alle sig.re e Pt_1 CP_1
con firma disgiunta.
[...]
I due versamenti operati in data 28.1.2011 e in data 10.2.2011 rappresentano, incontestabilmente, gli unici accrediti effettuati su tale libretto, per la somma complessiva di € 95.500,78 della cui metà
l'opposta reclama la restituzione.
L'opponente ha contestato la fondatezza e l'ammissibilità della pretesa creditoria, sostenendo che la somma richiesta dalla sorella non le sarebbe dovuta, considerato l'intento fiduciario e non CP_1 donativo perseguito dal padre il quale avrebbe voluto che tali somme fossero utilizzare (oltre che per le spese funerarie) per l'assistenza ai genitori e, in particolare, alla madre deceduta nel Persona_1 febbraio 2016 e di cui si sarebbe occupata esclusivamente la figlia . Pt_1
Premesso che non si comprenderebbe, ove ricostruita in tali termini l'intenzione paterna, la necessità di aprire un libretto postale intestato alle due figlie su cui riversare tali somme (posto che sarebbe, infatti, stato sufficiente dare alla o alle figlie la delega ad operare sul loro libretto o conto corrente), deve ritenersi che l'intestazione del libretto alle parti dell'odierno giudizio deve essere qualificata, a tutti gli effetti, come una donazione indiretta. Al riguardo la Suprema Corte attraverso l'ordinanza n. 9379 del
21/05/2020 ha affermato che: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”. pagina 4 di 7 L'intenzione che le somme presenti sul libretto venissero utilizzate per l'assistenza ai genitori è rimasta una circostanza indimostrata mentre, al contrario, è stato dimostrato (oltre ad essere incontestato) che tutti i prelievi sono stati effettuati dall'odierna opponente.
I testi escussi non sono riusciti a dimostrare le asserite volontà del de cuius riguardo all'utilizzo dei risparmi confluiti sul libretto intestato alle figlie (teste , teste teste Testimone_1 Testimone_2
avendo quest'ultima riferito solo circostanze a lei riferite e di cui non ha avuto diretta Tes_3 percezione).
Peraltro, nel corso del giudizio è, invece, emerso che per l'assistenza alla madre la Persona_1
aveva a disposizione anche le somme presenti su altro libretto (cointestato tra lei e la Parte_1 madre) in cui, oltre ad essere confluiti circa € 17mila, quale liquidazione dei buoni fruttiferi di sua titolarità), confluiva anche la pensione e l'accompagno della madre.
La stessa , nella nota del 21 gennaio 2016 (doc. 3 fascicolo opposta) afferma l'esistenza Parte_1 di un altro libretto di deposito postale cointestato a lei ed alla madre, ove riferisce Persona_1 depositati € 16.199,69 oltre al regolare accredito della pensione e dell'accompagno della madre, anche questo nel suo esclusivo possesso e asseritamente utilizzato ai fini dell'assistenza e delle spese della genitrice.
Inoltre, l'opposta, con la seconda memoria istruttoria, ha prodotto documentazione da cui emerge l'esistenza:
- del c.c. c.. n. 9764301 cointestato a e la madre di cui all'allegato Parte_1 Persona_1
n. 1, che era alimentato con fondi di esclusiva provenienza della sig.ra (come Persona_1 confermato dalla opponente in sede di interrogatorio formale del 3 novembre Parte_1
2021, capo 6 di parte opposta); da detto conto risultano prelevati dal 20/06/2011 al 29/11/2016 circa € 17.000,00. l'opponente, in sede di interrogatorio formale, in risposta al capo 7 di parte opposta conferma di aver operato prelievi, anche su questo deposito, per conto della madre pur non ricordando la cifra esatta;
- del libretto di risparmio n.17370416 cointestato a e di cui Parte_1 Persona_1 all'allegato n. 2, sul quale l'unica voce contabile in entrata risulta l'accredito della pensione della defunta genitrice e dal quale risultano essere stati prelevati, dal 19/03/2011 al 14/01/2016, circa € 73.000,00; l'opponente, in sede di interrogatorio formale, in risposta al capo 9 di parte opposta conferma di aver operato prelievi, anche su questo deposito, per conto della madre pur non ricordando la cifra esatta;
- del c.c. n. 4687510 cointestato a ed il padre , alimentato con Parte_1 CP_2 fondi di esclusiva provenienza del sig. , da cui risultano prelevati circa € CP_2
pagina 5 di 7 5.450,00 dal 31/12/2 010 al 17/09/2011; l'opponente, in sede di interrogatorio formale, in risposta al capo 11 di parte opposta ha confermato di aver operato prelievi, anche su questo deposito, pur ritenendo inferiore la cifra prelevata perché da questo conto ha asserito di aver prelevato somme, dopo la morte del padre che poi ha versato sul conto (cointestato) della madre.
Non solo, quindi, non si comprende la necessità di intestare un libretto alle due figlie per far utilizzare le somme ivi depositate per l'assistenza da prestarsi ai genitori ma tale intenzione non emerge in alcun modo dagli atti, mentre, invece, è provato che la sig.ra aveva, comunque, a disposizione altre Pt_1 somme, sempre di provenienza dei genitori, che potevano essere utilizzate per la loro assistenza.
Deve, pertanto, ritenersi non provato il pactum fiduciae sostenuto dall'opponente, oltre che indimostrato che le somme prelevate dal citato libretto siano effettivamente state utilizzare per l'assistenza al/ai genitori.
Le sorelle quindi, erano intestatarie, congiuntamente, delle somme presenti sul libretto postale CP_1 per cui è causa. Al riguardo, la Cassazione, nell'affrontare il tema dei rapporti tra cointestatari ha chiarito che: “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo li deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. n. 77/2018). Sicchè, in mancanza di diverso accordo o di prova contraria, si presume che ciascun cointestatario abbia diritto alla metà (o a quote uguali se più di due) del saldo e degli effetti del rapporto: anche se un cointestatario ha la facoltà di operare disgiuntamente sul conto, ossia gli è consentito di disporre di liquidità senza la firma dell'altro, questo, di certo, non consente l'appropriazione della parte eccedente la sua quota.
Facendo applicazione di tali dettami al caso in esame, si può affermare che lo spostamento di somme da parte della sig.ra , da un conto ad un altro - operazione riconosciuta dalla stessa con le lettere Pt_1 di cui agli all.ti 2 e 3 di parte opposta - anche se dettata dal timore di un'eventuale appropriazione o utilizzazione indebita da parte della sorella, debba ritenersi ingiustificato, specie in considerazione del pagina 6 di 7 fatto che tali somme sono state trasferite su un altro libretto riconducibile esclusivamente alla sig.ra
. Pt_1
Il contenuto di tali missive, sottoscritto direttamente anche dall'opponente, oltre che dal procuratore, consente di affermare che la Sig.ra ha riconosciuto di aver effettuato i prelevamenti: tali Pt_1 scritture vanno ad acquisire valenza di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idoneo titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo. Difatti, la ricognizione/riconoscimento del debito (anche tramite scrittura privata o lettera) ha efficacia probatoria rilevante dato che una dichiarazione scritta con cui un soggetto ammette la sua situazione debitoria legittima il creditore ad agire acquisendo le stesse come prova scritta. I giudici di legittimità hanno affermato, sul punto, che: “la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo” (Cass. n. 14993/2016). Tale orientamento, pur non richiedendo espressamente la forma della ricognizione, va a presupporre che essa possa risultare da qualsiasi comportamento idoneo a manifestare la volontà del debitore di riconoscere il debito, ossia le esternazioni di volontà negoziale possono essere espresse o tacite, purché siano univoche e consapevoli: nel caso in esame, essa è desunta da atti dell'opponente che, nel loro significato obiettivo, non hanno altra spiegazione plausibile se non quella di dimostrare il riconoscimento implicito del debito.
Ne consegue che il titolo monitorio è stato legittimamente emesso e che l'opposizione sia, invece, integralmente da rigettare, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni proposte nel merito dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 228/2019 emesso dal Tribunale di Isernia e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 6.164,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, lì 1/12/2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
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