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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
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N. 36/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sezione civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dr. Francesco Pellecchia Presidente
- Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dr.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36 /2023 R.G., riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 16.8.2025 ed avente ad oggetto: Separazione giudiziale, vertente TRA (cf. ) elettivamente domiciliata in Molfetta, alla via Parte_1 C.F._1
Leonardo da Vinci n. 6, presso lo studio dell'Avv. IA Simona Lezza, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-Ricorrente- E
(c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Raffaele Fiore, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
-Resistente- NONCHÉ
, , , provvisoriamente ammesse al CP_2 CP_3 Controparte_4 patrocinio a spese dello Stato, rappresentate e difese dal curatore speciale Avv. IA Cristina Capurso;
-Intervenute- E Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege- CONCLUSIONI
Per la ricorrente: - l'omologazione della separazione senza indugio, in quanto nella stessa ogni pattuizione relativa alle minori è sottoposta al rientro in famiglia dalle comunità educative e in prospettiva di riottenere l'espansione di tutte le facoltà relative alla responsabilità genitoriale;
- revoca del collocamento delle minori in comunità e delle limitazioni relative alla responsabilità genitoriale;
Per il resistente: omologare la separazione tra i coniugi, con le statuizioni ivi rassegnate ed affidare congiuntamente agli stessi le figlie minori;
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Per la curatrice: - previamente a ogni altra decisione, auspicando che i genitori delle minori si rendano consapevoli di iniziare un percorso di autoresponsabilità genitoriale, come già suggerito dal Giudice, con precisa assunzione di responsabilità per le condotte precedentemente tenute onde evitare che si ripetano, sia ribadito l'invito ad affrontare un percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione della capacità genitoriale presso il consultorio familiare competente, previa sottoposizione a visita con accertamento del profilo di personalità presso il D.S.M. territoriale competente. Salvo, all'esito eventualmente negativo, di chiedere l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 330 c.c.;
- sia confermato l'affidamento delle minori al Servizio Sociale del Comune di Molfetta, con esclusivo potere del responsabile dei Servizi sociali del Comune di Molfetta di adottare tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la salute, l'istruzione e il tempo libero della tre minori;
- siano sospesi gli incontri del padre con le figlie e ogni contatto anche telefonico, con previsione di divieto di avvicinamento ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati e ciò anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 333 c.c. e 473-bis.69 c.p.c.;
- sia revocata l'ordinanza del 09.05.2025 inerente alla disposizione di iscrizione e frequenza di Rosa del Liceo artistico di Molfetta;
- con secretazione della nuova comunità, nonché della scuola e delle strutture che hanno in carico le minori e CP_2 CP_4
- sia disposto che il servizio Giada di Bari presso il servizio di Psicologia dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari prenda in carico le minori e e, previa psicodiagnosi per la CP_2 Controparte_4 valutazione di eventuale funzionamento psicologico correlato a eventi traumatici e stressanti, metta in atto nei loro confronti ogni più opportuna terapia e cura. Con rimessione della causa sul ruolo e fissazione di nuova udienza al fine di verificare gli ulteriori progressi della situazione. Nel caso in cui il Giudice ritenga la causa matura per la decisione, si chiede che siano accolte le domande sopra formulate e che sia disposta la sospensione dalle responsabilità genitoriali dei sig.ri e . Vinte le spese e onorari del procedimento e dei subprocedimenti, Parte_1 Controparte_1 oltre a RSG, IVA e CPA, da distrarre in favore dell'erario per intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.1.2023, ha chiesto dichiararsi la separazione dal coniuge, Parte_1
. Controparte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente, in Bitonto il 4.12.2006 (atto n. 243, parte II, serie A, anno 2006); che dall'unione coniugale sono nate tre figlie, il 13/07/2008, il 19/05/2010, e il CP_2 CP_3 Controparte_4
02/05/2013; di aver saltuariamente lavorato come insegnante, con contratti di lavoro a tempo determinato, presso scuole, anche paritarie, e cooperative sociali, non riuscendo a conseguire una piena indipendenza economica;
che il , ingegnere iscritto all'albo, svolge, con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato, il lavoro di insegnante di sostegno presso un istituto di Molfetta;
di aver subito nel corso del matrimonio violenze verbali e psicologiche da parte del marito;
che in più di un'occasione è stata allontanata - ovvero costretta ad allontanarsi- dalla casa coniugale in seguito alle aggressioni subite;
di aver dovuto interrompere l'attività lavorativa per i comportamenti assunti dal;
che CP_1 quest'ultimo esercita nei suoi confronti un costante controllo impedendole di svolgere la sua attività professionale e di intrattenere rapporti con i propri genitori e fratelli;
che a causa delle condotte poste in essere dal marito la prosecuzione della vita coniugale è divenuta da tempo intollerabile.
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Tanto premesso, la ha chiesto al Tribunale: - di dichiarare la separazione personale dei coniugi, Pt_1 con pronuncia di addebito al marito;
- di stabilire l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Molfetta alla via Alessandro Manzoni n. 31; - di disporre l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori, con collocamento delle stesse presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita del coniuge non collocatario;
- di porre a carico del un contributo al mantenimento in proprio favore, sia a titolo CP_1 di mantenimento per il coniuge che di concorso del padre al mantenimento ordinario delle minori;
- di prevedere altresì l'obbligo del di contribuire alle spese straordinarie per le figlie nella misura del CP_1
50%. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, il Presidente f.f., dato atto della regolare notifica al resistente e sentita la ricorrente comparsa personalmente all'udienza del 28.2.2023, con ordinanza del 9.3.2023, ha disposto l'ascolto delle minori ultra-dodicenni, e IA, rinviando per CP_2 tale adempimento all'udienza del 28.3.2023. Alla successiva udienza, preso atto della sottoposizione del resistente alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia e ritenuto superfluo, in considerazione delle sopravvenienze, l'ascolto delle minori, il Presidente delegato ha riservato la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori. Con successiva ordinanza del 29.3.2023, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: - i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente;
- le figlie minori sono state affidate in modo esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa;
- la casa coniugale è stata assegnata alla;
Pt_1
- è stato disposto a carico del un assegno mensile pari ad € 600,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle tre figlie minori, in ragione di € 200,00 ciascuna, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- è stato posto a carico del resistente il versamento di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la , Pt_1 somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat. Quindi, il Presidente ha nominato il giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione della pendenza del procedimento al P.M., avvenuta in data 30.3.2023, e l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Sociali di Molfetta sull'andamento degli interventi assunti a sostegno delle minori. All'udienza del 5.7.2023, stante la mancata costituzione del , nonostante la regolarità della CP_1 notifica, il Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia ed ha nominato quale curatrice speciale delle minori IA e l'Avv. IA Cristina Capurso, rinviando a successiva CP_2 Controparte_4 udienza per consentire la costituzione in giudizio della curatrice. All'udienza dell'11.10.2023, integrato il contraddittorio nei confronti della curatrice, il resistente è comparso personalmente, quindi il Giudice, preso atto dei provvedimenti del Tribunale dei Minorenni nelle more intervenuti, ha rinviato all'udienza del 22.11.2023, per consentire la formale costituzione del
, disponendo altresì la convocazione delle assistenti sociali del Comune di Molfetta. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 16.11.2023, si è costituito
, il quale ha contestato le allegazioni della ricorrente, non opponendosi alla pronuncia Controparte_1 di separazione e chiedendo il rigetto delle ulteriori domande. Ciò posto, il resistente ha chiesto: la pronuncia di separazione personale dal coniuge e l'affidamento condiviso delle figlie minori IA e CP_2 CP_4
All'esito dell'udienza del 22.11.2023, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione e il resistente non si è opposto. Conseguentemente la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
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Con sentenza parziale n. 1874/2023 del 26.12.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza resa in pari data, il Collegio ha preso atto della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bari dell'11.10.2023 - con la quale è stata dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni in favore del Tribunale Ordinario e disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento delle minori al Servizio Sociale del Comune di Molfetta, nonché limitata la responsabilità genitoriale di e “stabilendo che le scelte maggiormente rilevanti per la vita delle Controparte_1 Parte_1 minori vengano effettuate nel loro esclusivo interesse dal responsabile del Servizio Sociale del comune di Molfetta con riferimento alle decisioni di maggiore rilievo inerenti alla scuola, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza della sola madre che potrà assumere decisioni nell'interesse delle proprie figlie, senza acquisire il consenso della figura paterna, sotto la vigilanza del servizio affidatario” (cfr. deposito del 16.10.2023)- disponendo l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del Consultorio Familiare di Molfetta e dei Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta, in ordine alle attività disposte dal T.M. All'udienza del 17.1.2024 la curatrice speciale delle minori ha chiesto di disporre l'inserimento in comunità di IA con riserva di estendere il provvedimento anche alla terzogenita richiesta a CP_4 cui si è associata per quanto riguarda la prima, anche la difesa della madre, mentre parte resistente si è rimessa alle valutazioni del Tribunale per l'adozione dei provvedimenti più opportuni per la ripresa della frequentazione scolastica, rappresentando la disponibilità della nonna paterna nel seguire le minori per un percorso di recupero. Con successiva ordinanza, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. ha: - limitato la responsabilità genitoriale di e con riguardo a tutte le scelte di maggiore interesse Controparte_1 Parte_1 riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la residenza abituale e quelle inerenti agli interventi di sostegno e/o terapeutici per le minori IA e stabilendo che dovranno essere assunte, CP_2 CP_4 previa convocazione della madre, dal responsabile dei Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta;
- disposto che le decisioni di ordinaria amministrazione vengano assunte dalla sola , sotto la Pt_1 vigilanza del servizio;
- disposto il collocamento delle minori unitamente alla , in una comunità Pt_1 educativa madre-bambino ad indirizzo riservato, la cui individuazione è stata rimessa ai Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta;
- sollecitato la presa in carico delle minori da parte del servizio di NPIA territorialmente competente;
- disposto il prosieguo dell'attività di sostegno alla genitorialità intrapresa da presso il Consultorio Familiare;
- stabilito il divieto di incontri e comunicazioni tra Parte_1 padre e figlie;
- disposto che i Servizi Sociali, il Consultorio Familiare ed il Servizio di NPIA relazionino in ordine alle condizioni psico-fisiche ed alle abitudini di vita delle minori, nonché con riguardo agli interventi assunti a sostegno delle stesse ed al loro andamento. A seguito dell'istanza della curatrice speciale delle minori, con cui v'è stata richiesta di disporre le modalità di attuazione del provvedimento, avendo la comunicato la propria indisponibilità ad Pt_1 entrare in comunità con le figlie, ad integrazione del provvedimento del 26.1.2024, il G.I ha disposto che anche le decisioni di ordinaria amministrazione per le minori IA e devono essere CP_2 CP_4 assunte dal responsabile dei Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta, autorizzando altresì i Servizi ad avvalersi dell'ausilio della Forza Pubblica e dei Servizi Specializzati NPI, ove necessario, per il collocamento delle minori in comunità ad indirizzo riservato, invitando la Forza Pubblica a prestare la massima collaborazione per l'esecuzione immediata del provvedimento. Nel corso del giudizio, sono stati promossi plurimi procedimenti in corso di causa su istanza del resistente, volti ad ottenere la modifica del regime della responsabilità genitoriale, la modifica del collocamento delle minori presso di lui ovvero, in subordine, presso la nonna paterna, le autorizzazioni a trascorrere periodi di vacanza presso l'abitazione di quest'ultima e l'adozione di provvedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale ritenuti nell'interesse dei minori.
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Disposta la C.T.U. al fine di verificare le condizioni psico-fisiche delle minori, la loro relazione con i genitori e la capacità genitoriale delle parti, queste ultime non hanno inteso partecipare all'accertamento, conclusosi con il deposito dell'elaborato avvenuto in data 13.4.2025. Nelle more del procedimento, con provvedimenti interinali sono stati ripristinati gli incontri tra il padre e le minori, in modalità presenziata, in seguito all'assoluzione del resistente ed alla conseguente revoca della misura della custodia cautelare in carcere e, per il periodo delle vacanze pasquali del 2025, le minori hanno fatto rientro in famiglia presso l'abitazione della nonna paterna. Con ordinanza del 9.5.2025, è stata autorizzata l'iscrizione di nata a [...] il [...], CP_2 presso il Liceo Artistico Mons. a Molfetta per l'anno scolastico 2025/2026, all'esito del Parte_2 procedimento in corso di causa, in cui è stato disposto l'ascolto della minore. In data 16.8.2025, il G.I. ha disposto l'archiviazione dei procedimenti in corso di causa pendenti, rimettendo ogni decisione al Collegio, stante l'imminente rimessione della causa in decisione, disposta in pari data con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. In pendenza dei predetti termini, sono state dichiarate inammissibili le istanze depositate dalle parti volte ad ottenere l'adozione di provvedimenti prima della pronuncia definitiva. Alcun pregiudizio processuale è derivato alle parti dal deposito delle relazioni dei Servizi Sociali nelle more intervenute, con cui è stato comunicato il necessario cambio di comunità per le minori e CP_2
e l'iscrizione presso altro istituto scolastico della prima, a causa delle criticità verificatesi nel CP_4 luglio del 2025, avendo avuto le parti ugualmente modo di contraddire con le memorie di replica. Tanto premesso, preliminarmente deve evidenziarsi che essendo stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente con riguardo ai provvedimenti da adottare nell'interesse delle minori, atteso che la domanda di addebito della separazione al e di mantenimento per il coniuge, promosse dalla ricorrente, non sono state CP_1 riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, in caso di mancato accoglimento dell'omologa, e devono quindi ritenersi implicitamente rinunciate. Quanto alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo formulata dalla curatrice speciale delle minori con la comparsa conclusionale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 17903/2023 secondo cui la finalità di realizzare la maturazione personale delle parti è estranea al giudizio ed è rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. Difatti, “la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l'art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2” (cfr. Cass. n. 17903/2023). Pertanto, essendo stata espletata l'attività istruttoria, non ricorrono i presupposti per rimettere la causa sul ruolo affinché sia ribadito ai genitori “l'invito ad affrontare un percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione della capacità genitoriale presso il consultorio familiare competente, previa sottoposizione a visita con accertamento del profilo di personalità presso il D.S.M. territoriale competente. Salvo, all'esito eventualmente negativo, di chiedere l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 330 c.c.” (cfr. comparsa conclusionale curatrice).
Ciò posto, nel merito va in primo luogo esaminata la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale di e promossa dalla curatrice, in subordine Parte_1 Controparte_1 alle predette conclusioni, per l'ipotesi in cui il Collegio ritenga la causa matura per la decisione. Invero, trattandosi di provvedimento da adottare all'esito del giudizio, la predetta domanda va riqualificata, ai sensi dell'art. 330 c.c., in decadenza dalla responsabilità genitoriale, il cui esame costituisce il necessario antecedente per la pronuncia relativa al regime della responsabilità genitoriale per cui hanno concluso entrambi i genitori, i quali hanno chiesto di revocare ogni forma di limitazione della responsabilità genitoriale e di disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi, con residenza privilegiata presso l'abitazione paterna.
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Orbene, ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio. Sul punto va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145)” (cfr. Cassazione, ord. n. 24708/2024). Nel corso del giudizio sono stati adottati provvedimenti sospensivi della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambe le parti. In particolare, il Tribunale per i Minorenni di Bari, con i provvedimenti urgenti assunti nel corso del giudizio n. 126/2023 – conclusosi con una pronuncia di incompetenza funzionale a favore del T.O.- ha ritenuto di limitare la responsabilità genitoriale del padre, , e della madre, Controparte_1 Pt_1
con riguardo alle scelte di maggiore interesse inerenti alla vita delle minori, IA e
[...] CP_2
stabilendo che le decisioni di maggior rilievo relative alla scuola dovessero essere compiute dal CP_4 responsabile del servizio sociale del Comune di Molfetta, prevedendo tuttavia che le decisioni di ordinaria amministrazione potessero essere assunte dalla sola , sotto la vigilanza del servizio. Pt_1
Tale provvedimento è stato assunto in seguito alla nota del dirigente scolastico dell'istituto presso cui era iscritta la minore IA, con cui veniva segnalata la decisione della madre di ritirare dalla scuola la figlia per dare seguito all'istruzione parentale, scelta ritenuta nel caso concreto pregiudizievole per gli interessi della minore, in quanto già a rischio di dispersione scolastica e fortemente provata dalle vicende familiari. La limitazione della responsabilità genitoriale è stata ulteriormente estesa alle altre decisioni da assumere nell'interesse delle minori, con ordinanza del G.I. del 26.1.2024, essendo emerse, in seguito all'attività di sostegno domiciliare attivata sin dall'introduzione del giudizio, gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Ed invero, dalle relazioni riguardanti le attività domiciliari disposte a sostegno del nucleo è emerso che: - dopo gli interventi di assistenza domiciliare posti in essere da fine febbraio è stato ravvisato “un grosso rischio di pregiudizio” per le minori IA e rispettivamente di quindici, tredici e dieci anni;
CP_2 CP_4
- con riguardo alle prospettate condotte commesse dal nei confronti della moglie e per le quali il CP_1 resistente è stato sottoposto a misura cautelare, “la maggiore squalificazione con conseguenze critiche (…) è avvenuta rispetto alle competenze genitoriali [della madre], la quale ha compromesso la sua autostima e la relazione con le figlie”, in particolare con la secondogenita IA che più delle altre tende a non riconoscere alla il Pt_1 ruolo di madre;
- il Servizio, anche prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori adottati in fase presidenziale, è stato destinatario di segnalazioni di inadempienza scolastica da parte della scuola, relative a IA e e successivamente anche alla primogenita e che, nonostante l'intervento CP_4 CP_2 domiciliare, la minore IA non è rientrata a scuola, assumendo atteggiamenti oppositivi nei confronti degli operatori, comportamenti aggressivi e screditanti nei confronti della madre ed impositivi con riguardo alla sorella alla quale ha impedito di andare a scuola o di frequentare il centro diurno;
- CP_4 pur emergendo dei “piccoli ma significativi cambiamenti” della vita della sussistono “notevoli problematicità Pt_1 rispetto al suo ruolo materno e al rapporto con le figlie, le cui condizioni psicologiche appaiono critiche” e v'è necessità di una guida per la stessa che le consenta di riprendere il suo ruolo genitoriale.
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La relazione del Consultorio Familiare del 12.1.2024, pur dando atto dell'avvio del percorso di sostegno alla genitorialità da parte della e del sua “discreta” disponibilità ad effettuare il percorso Pt_1 psicologico, evidenzia che “un aspetto relazionale critico e piuttosto evidente del sistema madre-figlie è caratterizzato dalle grandi difficoltà e problematiche che questa madre ha nei momenti in cui deve svolgere il suo ruolo normativo (…) di frequente accade che le sue azioni non producono risultati efficaci e costruttivi o addirittura ella vi rinunci perché emotivamente ferita e stanca per le intemperanze delle figlie” e che nelle situazioni in cui la madre cerca di imporre limiti e regole alle figlie, queste ultime si rivolgono alla stessa con atteggiamenti di ribellione “talvolta anche con agiti aggressivi fisici e verbali e con l'utilizzo di frasi molto pesanti e per nulla rispettose della figura genitoriale” (circostanze emerse anche dalla relazione dei Servizi Sociali depositata il 21 novembre 2023 e dall'ascolto delle assistenti sociali che si occupano del caso avvenuto all'udienza del 22 novembre 2023). Nello specifico, i Servizi Sociali, anche in seguito all'interlocuzione con gli operatori del servizio ADE, hanno rappresentato che: - gli ambienti domestici sono risultati disordinati, poco puliti, trasandati e male odoranti, anche a causa dei numerosi animali presenti (due cani, un coniglio ed un canarino); - la madre ha dichiarato di sentirsi costretta ad accompagnare la sera la minore IA a Giovinazzo, dove quest'ultima ha una rete amicale, di rincasare tardi perché la figlia vuole intrattenersi con gli amici e di non riuscire ad opporsi alle richieste della minore, temendo azioni violente da parte della stessa, già verificatesi in passato;
- il , pur essendo in quel momento agli arresti domiciliari, continuava ad CP_1 intrattenere rapporti telefonici con tutte e tre le minori, compromettendo ulteriormente la relazione madre-figlie (atti trasmessi al P.M. in sede per le valutazioni di competenza con ordinanza del 12.12.23);
- IA e adducendo vari problemi di salute, non si sono recate presso i Servizi Sociali ed in CP_4 occasione delle visite domiciliari delle assistenti sociali hanno assunto atteggiamenti oppositivi, chiudendosi in camera e insultando gli operatori intervenuti, sicché è stato impossibile instaurare qualsiasi forma di dialogo con le stesse. Emerge dalle circostanze esposte un'indubbia carenza della nell'esercizio dei propri doveri Pt_1 genitoriali, che - pur a fronte delle attività disposte a sostegno del nucleo- non appare sanata e non consente, dunque, una prognosi positiva circa l'assenza di eventuali condizioni di pregiudizio per le minori conseguenti ad un ripristino della responsabilità genitoriale. Difatti, la nel prosieguo del giudizio: - non ha inteso partecipare alla C.T.U. disposta dal Pt_1
Tribunale; - ha dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere presso di sé le minori;
- ha rappresentato che la scelta di non richiedere in prima persona l'affido delle tre figlie, deriva dalla paura che il ricominci a gestire tutti gli aspetti della sua vita (vd. relazione SS del 7.7.2025); - utilizza i CP_1 momenti di contatto con le figlie come momenti di sfogo personale, esprimendo le proprie difficoltà emotive e familiari;
- esprime timori circa eventuali prospettive di ricongiungimento familiare, specificando di non desiderare future interferenze o obblighi di condivisione tra lei ed il padre delle minori (vd. relazione SS dell'11.11.2025). Quanto alla figura genitoriale paterna, occorre in primo luogo dare atto dell'assoluzione del dal CP_1 reato di maltrattamenti in famiglia pronunciata dalla sezione penale del Tribunale di Trani con sentenza n. 1980/2024 del 9.9.2024 . Tuttavia, tale circostanza non costituisce elemento di per sé sufficiente per disporre la revoca delle misure che in via provvisoria hanno limitato la responsabilità genitoriale della parte. Ciò in quanto,“ in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti;
nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché
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l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile” (cfr. Cass. ord. n. 4595/2025). A ciò si aggiunga che non necessariamente i comportamenti rilevanti ai fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale integrano gli estremi di condotte penalmente rilevanti, acquisendo centralità, ai fini della predetta pronuncia, gli effetti lesivi che la violazione dei doveri genitoriali o l'abuso dei poteri possono determinare per i minori. Ebbene, occorre evidenziare che il nucleo era noto ai Servizi Sociali prima dell'introduzione del procedimento a causa dei lunghi periodi di inadempienza scolastica delle minori, per i quali i Servizi Sociali sono riusciti a stabilire un contatto con la famiglia, con molte difficoltà e dopo diverso tempo, solo per via telefonica, a causa della mancata collaborazione del e solo dopo è stato possibile CP_1 per le assistenti sociali conoscere di persona quest'ultimo in un ufficio diverso da quello dei Servizi, in quanto fortemente restio ad accedervi (cfr. p. 2, relazione del 20.6.2023). I CC.TT.UU. nella relazione conclusiva, pur premettendo che la volontà dei genitori di non partecipare alle attività disposte dall'A.G. ha impedito una valutazione clinica diretta, hanno rappresentato che
“l'analisi delle comunicazioni pervenute e delle interazioni con le figure che a vario titolo (Servizi sociali, curatrice, operatori scolastici, operatori sanitari) ruotano intorno alle minori, offre comunque, (…), importanti elementi per un inquadramento personologico e della genitorialità” (p. 2 della relazione). In particolare, i consulenti hanno evidenziato che “Dalla lettura degli atti e dall'incontro con i Servizi che hanno in carico le minori, si è potuto evincere la posizione critica che il sig. ha pressocché sistematicamente assunto nei CP_1 confronti delle diverse figure che attualmente hanno la responsabilità della cura e della soddisfazione dei bisogni delle minori:- Nei confronti della scuola: il sig. ha messo in discussione la qualità degli apprendimenti offerti, CP_1 proponendo in caso di una eventuale dimissione dalle comunità l'educazione parentale, come riferito dal Servizio Sociale affidatario;
- Nei confronti della assistenza sanitaria: il sig. richiedeva alla pediatra di libera scelta visite delle CP_1 figlie, sulla base di non si sa quale percezione personale, per valutare stati di malessere che si rivelavano inesistenti;
- Negli incontri da remoto con le figlie: ripetutamente, gli incontri (descritti come privi di empatia e centrati su aspetti didattici) venivano interrotti dagli operatori presenti nel momento in cui il contenuto degli scambi comunicativi conduceva a turbamento delle minori (recentemente, il sig. avrebbe “promesso” alle figlie che avrebbero trascorso le festività CP_1 pasquali fuori dalle comunità perché così aveva promesso il Giudice). - Ultimamente, il sig. , sempre in base a CP_1 valutazioni personali, ha negato il consenso per l'asportazione di un dente “da latte” della figlia minore presso l'odontoiatra che lui stesso aveva scelto, determinando, da parte del Servizio affidatario, la richiesta di un tutore per poter tempestivamente intervenire nei bisogni sanitari delle minori. A ciò si aggiunge: - La tendenza a compulsare il Tribunale con istanze continue;
- La presunzione di diffidare gli scriventi a non eseguire quanto richiesto dal Tribunale, ad esempio nelle valutazioni delle figlie”. Nelle proprie conclusioni i consulenti hanno evidenziato che è “emersa, nel sig. , una chiara tendenza CP_1 alla diffidenza generalizzata che può configurare un quadro di interpretatività ma che, comunque, risulta di intensità tale da condizionare le scelte dell'individuo nel momento in cui tale diffidenza investe il giudizio nei confronti di presidi sanitari, organi giudiziari e figure tecniche, scolastiche o riabilitative, rispetto ai quali tende ad alzare difese di tipo proiettivo”. Tali conclusioni trovano riscontro nei racconti delle minori durante le conversazioni con la madre relativi a ricordi della vita familiare passata, da cui sono emersi comportamenti paterni caratterizzati da eccessivo controllo e rigidità. Nello specifico IA ha riferito: - che quando vi erano spettacoli pirotecnici il padre tendeva a chiudere gli infissi ed invitava le figlie a rifugiarsi negli armadi per evitare che il rumore potesse avere conseguenze negative sulla loro salute;
- che il padre monitorava quotidianamente la loro alimentazione e le funzioni fisiologiche, attraverso un calendario annotato per assicurarsi che mantenessero una regolarità intestinale;
- che aveva una costante attenzione verso la loro
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salute fisica che si traduceva nella richiesta di indossare determinati abiti pur in assenza di necessità climatiche (vd. relazione S.S. dell'11.11.2025). Parimenti la sentenza resa all'esito del procedimento penale dà atto di plurime condotte assunte dal che hanno determinato difficoltà relazionali delle minori: - causava contrasti con le maestre e i CP_1 compagni di classe di mettendole tutti
contro
; - era solito contattare le allenatrici di atletica della CP_2 minore perché contrario alle tecniche di allenamento adoperate e dava indicazioni su quelle ritenute corrette;
- in talune occasioni entrava nell'aula frequentata dalla minore, determinando l'interruzione delle lezioni e pretendeva determinate cose, come ad esempio il cambio posto. A fronte di tali comportamenti deve evidenziarsi che: - alle minori non sono stati somministrati i richiami vaccinali, a cui hanno provveduto i S.S. dopo l'inserimento in comunità; - solo in seguito all'intervento dei Servizi Sociali le minori che ne avevano necessità sono state seguite dagli insegnanti di sostegno;
- il ha reso sempre più complessa la gestione delle problematiche relative all'aspetto CP_1 sanitario e all'istruzione, a causa delle continue intromissioni ed ingerenze nell'operato dei Servizi Sociali e del personale delle comunità; - la nel luglio del 2025 si è mostrata in forte apprensione Pt_1 per le sorti delle figlie, a suo dire in balìa delle ingerenze del padre che le contatta continuamente sminuendo l'operato del personale educativo;
- in seguito ai contatti avvenuti senza la presenza e mediazione dei Servizi Sociali le minori e hanno mutato il proprio atteggiamento nei CP_2 CP_4 confronti del personale della Comunità che ne ha chiesto le dimissioni per l'impossibilità di proseguire nel percorso intrapreso;
- ha accusato il padre di aver causato con i suoi comportamenti, il loro CP_2 trasferimento in altra comunità, pur essendo lei tranquilla e ben integrata in quella di Barletta. La relazione conclusiva della comunità presso cui erano inizialmente collocate e ha CP_2 CP_4 rappresentato che dai primi contatti con le figlie è emersa la devozione delle minori nei confronti della figura paterna “che ha cominciato ad insinuare le proprie idee e convinzioni nelle stesse, ripetendo più volte come le medesime avrebbero dovuto comportarsi in determinate circostanze e cosa avrebbero dovuto dire, senza però ascoltare le vere suggestioni delle minori e restando fortemente ancorato alle proprie idee”, giungendo altresì a suggerire alla minore di scrivere una lettera al Tribunale (vd. relazione del 16.9.2025). CP_2
La medesima relazione dà atto delle continue ingerenze del genitore nel controllare e monitorare le condizioni di salute di attraverso informazioni acquisite dalla figlia durante contatti non CP_4 protetti e solleciti indirizzati alla pediatra ed al personale della comunità. Indubbio rilievo assume, infine, la sistematica svalutazione della figura materna, emersa sia dalle relazioni dei S.S. relative al periodo in cui le minori sono state collocate presso la madre che dal quadro probatorio oggetto della pronuncia penale ove si evidenzia che “non v'è dubbio, infatti, che le ingerenze nella vita professionale e nella sfera relazionale del coniuge, le denunce sporte (anche nei confronti di parenti, amici e conoscenti della e l'accentramento del potere decisionale per la risoluzione di ogni rilevante problema sorto nel ristretto Pt_1 ambito familiare hanno determinato, quale effetto mediato ma ben riconoscibile, una palese forma di delegittimazione e svilimento della e di offesa alla sua dignità (nelle qualità di donna, lavoratrice, coniuge e madre) dinanzi ai figli, Pt_1 agli altri prossimi congiunti e ai soggetti esterni al nucleo familiare” (pag. 44 della sentenza). Alla luce delle circostanze emerse sussiste un effetto lesivo delle condotte poste in essere dal , CP_1 riconducibili ad un abuso dei poteri genitoriali che ha di fatto ingenerato plurime forme di condizionamento delle minori e compromesso in modo significativo il rapporto delle stesse con la figura genitoriale materna, pregiudicando sensibilmente il diritto alla bigenitorialità delle minori. Per le ragioni esposte, va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Parte_1
con conseguente nomina del tutore provvisorio ed invio del presente Controparte_1 provvedimento al competente giudice tutelare per la nomina del tutore definitivo.
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Quanto al collocamento, l'inserimento delle minori in comunità ha consentito la ripresa delle attività scolastiche ed extrascolastiche delle stesse. Dalla relazione dei CC.TT.UU. è emerso che lo stato psicofisico delle minori è attualmente sufficientemente adeguato ed il collegio peritale ha concluso per la prosecuzione del percorso comunitario confermando l'affidamento ai Servizi Sociali. Il Collegio ritiene di fare proprie tali conclusioni, esenti da vizi logici ed a cui i consulenti sono giunti all'esito di un approfondito esame relativo alle minori con ascolto di tutti i servizi coinvolti nella gestione del caso, fatta eccezione per l'affidamento al Servizio Sociale, rendendosi necessaria la nomina di un tutore per l'esercizio della responsabilità genitoriale, all'esito della pronuncia di decadenza di entrambi i genitori. Alla luce delle predette condotte pregiudizievoli assunte dalla figura paterna, non sussistono le condizioni per il collocamento delle minori presso la madre del che, oltre alle presumibili CP_1 difficoltà che incontrerebbe nell'accudimento e nell'educazione delle tre nipoti adolescenti, in ragione della propria età, ottantacinque anni, non appare idonea ad arginare le ingerenze del figlio. Tuttavia, al fine di consentire la frequentazione del nucleo familiare di origine ed in ragione del positivo percorso intrapreso dalle minori, il Collegio ritiene opportuno consentire il rientro di queste ultime per brevi periodi presso la nonna paterna. Tale modalità, già consentita per il periodo delle vacanze pasquali dell'anno 2025, è stata positivamente valutata dai Servizi Sociali, avendo rappresentato un importante momento di ritrovo per la famiglia e gli affetti e non ha dato di per sé luogo a particolari criticità, invero riconducibili, per quanto precedentemente evidenziato, dai contatti telefonici incontrollati che il ha tenuto con le minori, CP_1 pur in mancanza della modifica dei provvedimenti assunti in corso di causa che consentivano videochiamate ed incontri presenziati dai Servizi Sociali. Dunque, fermo restando il collocamento delle minori presso la comunità individuata dai Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta, ove attualmente si trovano IA e va disposta la CP_2 CP_4 permanenza delle minori presso l'abitazione della nonna paterna, : - dal 30 dicembre al Persona_1
1° gennaio;
- dal sabato antecedente alla domenica di Pasqua al lunedì successivo;
- nei giorni del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre;
- dal 10 al 16 agosto;
- dal 24 al 26 dicembre;
onerando i genitori di prelevare le minori dalla comunità dalle ore 09:30 del primo giorno per condurle presso l'abitazione della nonna paterna e di riaccompagnarle entro le ore 20:00 dell'ultimo giorno. Pur essendo emerse gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene che non sussistano concrete condizioni di pregiudizio nel consentire il prosieguo dei contatti tra le minori ed i genitori, purché gli stessi avvengano con modalità che assicurino la presenza e la supervisione dei Servizi Sociali, secondo il calendario che sarà dagli stessi predisposto, atteso che il mutato comportamento delle minori, che ha inficiato il setting comunitario, come emerso dalle relazioni dei S.S. del luglio 2025, è dipeso dalla sostanziale inosservanza dei provvedimenti, a cui i genitori sono tenuti ad attenersi. Con riguardo alla doglianza relativa all'omesso ascolto delle minori, è opportuno premettere che non ignora il Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio,
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determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta” (cfr. Cass. ord. n. 32359/2024; nello stesso senso anche con riguardo al minore che abbia compiuto i dodici anni, Cass. ord. n. 4561/2025). Tuttavia, ricorrono nel caso di specie i presupposti per non dare luogo a tale adempimento, atteso che per le ragioni esposte non sussistono concrete alternative alla permanenza delle minori in comunità, il cui interesse non corrisponde necessariamente con le aspirazioni delle stesse, e l'ascolto va inoltre ritenuto nel caso di specie manifestamente superfluo, poiché in ragione del condizionamento paterno e del desiderio delle minori di rientrare presso la famiglia di origine deve ritenersi che le stesse non siano in grado di esprimere opinioni consapevoli in ordine al loro vissuto nel corso del richiesto ascolto, diversamente da quanto avvenuto nel relazionarsi ai Servizi terzi intervenuti, al personale educativo delle comunità e nel corso della consulenza. Va disposto il prosieguo di tutte le attività di monitoraggio e sostegno presso il Consultorio Familiare ed i Servizi Sociali che le hanno in carico. Occorre, infine, disporre la revoca dell'ordinanza resa dal G.I. in data 9.5.2025, inerente alla disposizione di iscrizione e frequenza di del Liceo artistico di Molfetta, atteso che la stessa è stata CP_2 assunta su presupposti in fatto sensibilmente mutati nel periodo successivo alla pronuncia del provvedimento, rappresentati dalla mancata adesione della minore al percorso comunitario, che ha comportato la richiesta di dimissioni dalla comunità ospitante ed il collocamento in altra struttura, situata ad una distanza tale da rendere difficoltosa la frequentazione del predetto istituto scolastico. In ragione di tali elementi il Servizio Sociale, a cui sono state demandate le scelte relative all'istruzione con i provvedimenti assunti in corso di causa, ha opportunamente iscritto la minore presso altro istituto ad indirizzo corrispondente a quello oggetto del provvedimento, a far data dal settembre 2025. Pur permanendo l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, anche in seguito alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nulla può disporsi in ordine al mantenimento delle minori nel presente procedimento. In merito va richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio” (cfr. Cass. n. 22536/2021). In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra e va disposta l'integrale Parte_1 Controparte_1 compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c., in ragione del rigetto delle domande congiunte proposte all'esito del giudizio, mediante il richiamo alla convenzione depositata in atti. Nei rapporti con il curatore speciale, le spese di lite sono poste in via solidale a carico del ricorrente e della resistente, attesa la soccombenza di entrambi conseguente all'adozione dei provvedimenti ex art. 330 c.c. ed al collocamento delle minori. Le spese di lite vanno determinate in ragione dell'oggetto, della fase del procedimento in cui è intervenuta la nomina del curatore e dell'attività concretamente svolta, anche in considerazione dell'elevato numero di procedimenti in corso di causa promossi, in € 7.616,00 per compensi professionali, in applicazione dei parametri medi della seconda tabella allegata al decreto, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge. Essendo il curatore ammesso al patrocinio a spese dello Stato ne va disposto il pagamento a favore dell'erario, salvo revoca.
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Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto del 16.12.2025, vengono poste definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolta nell'esclusivo interesse delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel procedimento introdotto da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Curatore Speciale delle minori e Controparte_1 CP_2 CP_3
garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_4
1) Dichiara e decaduti dalla responsabilità genitoriale sulle Parte_1 Controparte_1 minori e CP_2 CP_3 Controparte_4
2) Nomina tutore provvisorio delle minori l'Avv. Angelamaria Cannone che eserciterà tutti i poteri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per i provvedimenti per i quali è richiesta ex lege l'autorizzazione del G.T.;
3) Dispone l'invio del presente provvedimento al Giudice tutelare di Trani per la nomina del tutore definitivo;
4) Dispone che il tutore riferisca al G.T. l'andamento dei percorsi a sostegno delle minori ed i rapporti mantenuti dalle minori con i genitori con cadenza semestrale;
5) Conferma il collocamento delle minori nella Comunità individuata dal Servizio Sociale presso il Comune di Molfetta;
6) Revoca l'ordinanza del 9.5.2025 inerente alla disposizione di iscrizione e frequenza del Liceo artistico di Molfetta da parte di CP_2
7) Dispone la permanenza delle minori presso l'abitazione della nonna paterna
[...]
, secondo il calendario indicato in motivazione;
Persona_1
8) Dispone che i contatti tra i genitori e le minori avvengano secondo quanto previsto in parte motiva;
9) Dispone il prosieguo delle attività di monitoraggio e sostegno attivate dai Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare nell'interesse delle minori;
10) Compensa integralmente le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
11) Condanna e al pagamento, in solido fra loro, in favore del Parte_1 Controparte_1 curatore speciale delle minori, parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario, salvo revoca del beneficio;
12) Pone definitivamente le spese di C.T.U. come già liquidate con decreto del 16.12.2025 nella misura del 50% ciascuno a carico di e . Parte_1 Controparte_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, al tutore provvisorio, al G.T. di Trani, ai Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta ed al Consultorio Familiare.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 16.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Concetta Race Dr. Francesco Pellecchia
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N. 36/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sezione civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dr. Francesco Pellecchia Presidente
- Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dr.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36 /2023 R.G., riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 16.8.2025 ed avente ad oggetto: Separazione giudiziale, vertente TRA (cf. ) elettivamente domiciliata in Molfetta, alla via Parte_1 C.F._1
Leonardo da Vinci n. 6, presso lo studio dell'Avv. IA Simona Lezza, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-Ricorrente- E
(c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Raffaele Fiore, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
-Resistente- NONCHÉ
, , , provvisoriamente ammesse al CP_2 CP_3 Controparte_4 patrocinio a spese dello Stato, rappresentate e difese dal curatore speciale Avv. IA Cristina Capurso;
-Intervenute- E Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege- CONCLUSIONI
Per la ricorrente: - l'omologazione della separazione senza indugio, in quanto nella stessa ogni pattuizione relativa alle minori è sottoposta al rientro in famiglia dalle comunità educative e in prospettiva di riottenere l'espansione di tutte le facoltà relative alla responsabilità genitoriale;
- revoca del collocamento delle minori in comunità e delle limitazioni relative alla responsabilità genitoriale;
Per il resistente: omologare la separazione tra i coniugi, con le statuizioni ivi rassegnate ed affidare congiuntamente agli stessi le figlie minori;
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Per la curatrice: - previamente a ogni altra decisione, auspicando che i genitori delle minori si rendano consapevoli di iniziare un percorso di autoresponsabilità genitoriale, come già suggerito dal Giudice, con precisa assunzione di responsabilità per le condotte precedentemente tenute onde evitare che si ripetano, sia ribadito l'invito ad affrontare un percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione della capacità genitoriale presso il consultorio familiare competente, previa sottoposizione a visita con accertamento del profilo di personalità presso il D.S.M. territoriale competente. Salvo, all'esito eventualmente negativo, di chiedere l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 330 c.c.;
- sia confermato l'affidamento delle minori al Servizio Sociale del Comune di Molfetta, con esclusivo potere del responsabile dei Servizi sociali del Comune di Molfetta di adottare tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la salute, l'istruzione e il tempo libero della tre minori;
- siano sospesi gli incontri del padre con le figlie e ogni contatto anche telefonico, con previsione di divieto di avvicinamento ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati e ciò anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 333 c.c. e 473-bis.69 c.p.c.;
- sia revocata l'ordinanza del 09.05.2025 inerente alla disposizione di iscrizione e frequenza di Rosa del Liceo artistico di Molfetta;
- con secretazione della nuova comunità, nonché della scuola e delle strutture che hanno in carico le minori e CP_2 CP_4
- sia disposto che il servizio Giada di Bari presso il servizio di Psicologia dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari prenda in carico le minori e e, previa psicodiagnosi per la CP_2 Controparte_4 valutazione di eventuale funzionamento psicologico correlato a eventi traumatici e stressanti, metta in atto nei loro confronti ogni più opportuna terapia e cura. Con rimessione della causa sul ruolo e fissazione di nuova udienza al fine di verificare gli ulteriori progressi della situazione. Nel caso in cui il Giudice ritenga la causa matura per la decisione, si chiede che siano accolte le domande sopra formulate e che sia disposta la sospensione dalle responsabilità genitoriali dei sig.ri e . Vinte le spese e onorari del procedimento e dei subprocedimenti, Parte_1 Controparte_1 oltre a RSG, IVA e CPA, da distrarre in favore dell'erario per intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.1.2023, ha chiesto dichiararsi la separazione dal coniuge, Parte_1
. Controparte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente, in Bitonto il 4.12.2006 (atto n. 243, parte II, serie A, anno 2006); che dall'unione coniugale sono nate tre figlie, il 13/07/2008, il 19/05/2010, e il CP_2 CP_3 Controparte_4
02/05/2013; di aver saltuariamente lavorato come insegnante, con contratti di lavoro a tempo determinato, presso scuole, anche paritarie, e cooperative sociali, non riuscendo a conseguire una piena indipendenza economica;
che il , ingegnere iscritto all'albo, svolge, con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato, il lavoro di insegnante di sostegno presso un istituto di Molfetta;
di aver subito nel corso del matrimonio violenze verbali e psicologiche da parte del marito;
che in più di un'occasione è stata allontanata - ovvero costretta ad allontanarsi- dalla casa coniugale in seguito alle aggressioni subite;
di aver dovuto interrompere l'attività lavorativa per i comportamenti assunti dal;
che CP_1 quest'ultimo esercita nei suoi confronti un costante controllo impedendole di svolgere la sua attività professionale e di intrattenere rapporti con i propri genitori e fratelli;
che a causa delle condotte poste in essere dal marito la prosecuzione della vita coniugale è divenuta da tempo intollerabile.
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Tanto premesso, la ha chiesto al Tribunale: - di dichiarare la separazione personale dei coniugi, Pt_1 con pronuncia di addebito al marito;
- di stabilire l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Molfetta alla via Alessandro Manzoni n. 31; - di disporre l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori, con collocamento delle stesse presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita del coniuge non collocatario;
- di porre a carico del un contributo al mantenimento in proprio favore, sia a titolo CP_1 di mantenimento per il coniuge che di concorso del padre al mantenimento ordinario delle minori;
- di prevedere altresì l'obbligo del di contribuire alle spese straordinarie per le figlie nella misura del CP_1
50%. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, il Presidente f.f., dato atto della regolare notifica al resistente e sentita la ricorrente comparsa personalmente all'udienza del 28.2.2023, con ordinanza del 9.3.2023, ha disposto l'ascolto delle minori ultra-dodicenni, e IA, rinviando per CP_2 tale adempimento all'udienza del 28.3.2023. Alla successiva udienza, preso atto della sottoposizione del resistente alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia e ritenuto superfluo, in considerazione delle sopravvenienze, l'ascolto delle minori, il Presidente delegato ha riservato la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori. Con successiva ordinanza del 29.3.2023, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: - i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente;
- le figlie minori sono state affidate in modo esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa;
- la casa coniugale è stata assegnata alla;
Pt_1
- è stato disposto a carico del un assegno mensile pari ad € 600,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle tre figlie minori, in ragione di € 200,00 ciascuna, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- è stato posto a carico del resistente il versamento di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la , Pt_1 somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat. Quindi, il Presidente ha nominato il giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione della pendenza del procedimento al P.M., avvenuta in data 30.3.2023, e l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Sociali di Molfetta sull'andamento degli interventi assunti a sostegno delle minori. All'udienza del 5.7.2023, stante la mancata costituzione del , nonostante la regolarità della CP_1 notifica, il Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia ed ha nominato quale curatrice speciale delle minori IA e l'Avv. IA Cristina Capurso, rinviando a successiva CP_2 Controparte_4 udienza per consentire la costituzione in giudizio della curatrice. All'udienza dell'11.10.2023, integrato il contraddittorio nei confronti della curatrice, il resistente è comparso personalmente, quindi il Giudice, preso atto dei provvedimenti del Tribunale dei Minorenni nelle more intervenuti, ha rinviato all'udienza del 22.11.2023, per consentire la formale costituzione del
, disponendo altresì la convocazione delle assistenti sociali del Comune di Molfetta. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 16.11.2023, si è costituito
, il quale ha contestato le allegazioni della ricorrente, non opponendosi alla pronuncia Controparte_1 di separazione e chiedendo il rigetto delle ulteriori domande. Ciò posto, il resistente ha chiesto: la pronuncia di separazione personale dal coniuge e l'affidamento condiviso delle figlie minori IA e CP_2 CP_4
All'esito dell'udienza del 22.11.2023, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione e il resistente non si è opposto. Conseguentemente la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
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Con sentenza parziale n. 1874/2023 del 26.12.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza resa in pari data, il Collegio ha preso atto della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bari dell'11.10.2023 - con la quale è stata dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni in favore del Tribunale Ordinario e disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento delle minori al Servizio Sociale del Comune di Molfetta, nonché limitata la responsabilità genitoriale di e “stabilendo che le scelte maggiormente rilevanti per la vita delle Controparte_1 Parte_1 minori vengano effettuate nel loro esclusivo interesse dal responsabile del Servizio Sociale del comune di Molfetta con riferimento alle decisioni di maggiore rilievo inerenti alla scuola, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza della sola madre che potrà assumere decisioni nell'interesse delle proprie figlie, senza acquisire il consenso della figura paterna, sotto la vigilanza del servizio affidatario” (cfr. deposito del 16.10.2023)- disponendo l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del Consultorio Familiare di Molfetta e dei Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta, in ordine alle attività disposte dal T.M. All'udienza del 17.1.2024 la curatrice speciale delle minori ha chiesto di disporre l'inserimento in comunità di IA con riserva di estendere il provvedimento anche alla terzogenita richiesta a CP_4 cui si è associata per quanto riguarda la prima, anche la difesa della madre, mentre parte resistente si è rimessa alle valutazioni del Tribunale per l'adozione dei provvedimenti più opportuni per la ripresa della frequentazione scolastica, rappresentando la disponibilità della nonna paterna nel seguire le minori per un percorso di recupero. Con successiva ordinanza, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. ha: - limitato la responsabilità genitoriale di e con riguardo a tutte le scelte di maggiore interesse Controparte_1 Parte_1 riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la residenza abituale e quelle inerenti agli interventi di sostegno e/o terapeutici per le minori IA e stabilendo che dovranno essere assunte, CP_2 CP_4 previa convocazione della madre, dal responsabile dei Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta;
- disposto che le decisioni di ordinaria amministrazione vengano assunte dalla sola , sotto la Pt_1 vigilanza del servizio;
- disposto il collocamento delle minori unitamente alla , in una comunità Pt_1 educativa madre-bambino ad indirizzo riservato, la cui individuazione è stata rimessa ai Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta;
- sollecitato la presa in carico delle minori da parte del servizio di NPIA territorialmente competente;
- disposto il prosieguo dell'attività di sostegno alla genitorialità intrapresa da presso il Consultorio Familiare;
- stabilito il divieto di incontri e comunicazioni tra Parte_1 padre e figlie;
- disposto che i Servizi Sociali, il Consultorio Familiare ed il Servizio di NPIA relazionino in ordine alle condizioni psico-fisiche ed alle abitudini di vita delle minori, nonché con riguardo agli interventi assunti a sostegno delle stesse ed al loro andamento. A seguito dell'istanza della curatrice speciale delle minori, con cui v'è stata richiesta di disporre le modalità di attuazione del provvedimento, avendo la comunicato la propria indisponibilità ad Pt_1 entrare in comunità con le figlie, ad integrazione del provvedimento del 26.1.2024, il G.I ha disposto che anche le decisioni di ordinaria amministrazione per le minori IA e devono essere CP_2 CP_4 assunte dal responsabile dei Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta, autorizzando altresì i Servizi ad avvalersi dell'ausilio della Forza Pubblica e dei Servizi Specializzati NPI, ove necessario, per il collocamento delle minori in comunità ad indirizzo riservato, invitando la Forza Pubblica a prestare la massima collaborazione per l'esecuzione immediata del provvedimento. Nel corso del giudizio, sono stati promossi plurimi procedimenti in corso di causa su istanza del resistente, volti ad ottenere la modifica del regime della responsabilità genitoriale, la modifica del collocamento delle minori presso di lui ovvero, in subordine, presso la nonna paterna, le autorizzazioni a trascorrere periodi di vacanza presso l'abitazione di quest'ultima e l'adozione di provvedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale ritenuti nell'interesse dei minori.
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Disposta la C.T.U. al fine di verificare le condizioni psico-fisiche delle minori, la loro relazione con i genitori e la capacità genitoriale delle parti, queste ultime non hanno inteso partecipare all'accertamento, conclusosi con il deposito dell'elaborato avvenuto in data 13.4.2025. Nelle more del procedimento, con provvedimenti interinali sono stati ripristinati gli incontri tra il padre e le minori, in modalità presenziata, in seguito all'assoluzione del resistente ed alla conseguente revoca della misura della custodia cautelare in carcere e, per il periodo delle vacanze pasquali del 2025, le minori hanno fatto rientro in famiglia presso l'abitazione della nonna paterna. Con ordinanza del 9.5.2025, è stata autorizzata l'iscrizione di nata a [...] il [...], CP_2 presso il Liceo Artistico Mons. a Molfetta per l'anno scolastico 2025/2026, all'esito del Parte_2 procedimento in corso di causa, in cui è stato disposto l'ascolto della minore. In data 16.8.2025, il G.I. ha disposto l'archiviazione dei procedimenti in corso di causa pendenti, rimettendo ogni decisione al Collegio, stante l'imminente rimessione della causa in decisione, disposta in pari data con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. In pendenza dei predetti termini, sono state dichiarate inammissibili le istanze depositate dalle parti volte ad ottenere l'adozione di provvedimenti prima della pronuncia definitiva. Alcun pregiudizio processuale è derivato alle parti dal deposito delle relazioni dei Servizi Sociali nelle more intervenute, con cui è stato comunicato il necessario cambio di comunità per le minori e CP_2
e l'iscrizione presso altro istituto scolastico della prima, a causa delle criticità verificatesi nel CP_4 luglio del 2025, avendo avuto le parti ugualmente modo di contraddire con le memorie di replica. Tanto premesso, preliminarmente deve evidenziarsi che essendo stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente con riguardo ai provvedimenti da adottare nell'interesse delle minori, atteso che la domanda di addebito della separazione al e di mantenimento per il coniuge, promosse dalla ricorrente, non sono state CP_1 riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, in caso di mancato accoglimento dell'omologa, e devono quindi ritenersi implicitamente rinunciate. Quanto alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo formulata dalla curatrice speciale delle minori con la comparsa conclusionale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 17903/2023 secondo cui la finalità di realizzare la maturazione personale delle parti è estranea al giudizio ed è rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. Difatti, “la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l'art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2” (cfr. Cass. n. 17903/2023). Pertanto, essendo stata espletata l'attività istruttoria, non ricorrono i presupposti per rimettere la causa sul ruolo affinché sia ribadito ai genitori “l'invito ad affrontare un percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione della capacità genitoriale presso il consultorio familiare competente, previa sottoposizione a visita con accertamento del profilo di personalità presso il D.S.M. territoriale competente. Salvo, all'esito eventualmente negativo, di chiedere l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 330 c.c.” (cfr. comparsa conclusionale curatrice).
Ciò posto, nel merito va in primo luogo esaminata la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale di e promossa dalla curatrice, in subordine Parte_1 Controparte_1 alle predette conclusioni, per l'ipotesi in cui il Collegio ritenga la causa matura per la decisione. Invero, trattandosi di provvedimento da adottare all'esito del giudizio, la predetta domanda va riqualificata, ai sensi dell'art. 330 c.c., in decadenza dalla responsabilità genitoriale, il cui esame costituisce il necessario antecedente per la pronuncia relativa al regime della responsabilità genitoriale per cui hanno concluso entrambi i genitori, i quali hanno chiesto di revocare ogni forma di limitazione della responsabilità genitoriale e di disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi, con residenza privilegiata presso l'abitazione paterna.
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Orbene, ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio. Sul punto va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145)” (cfr. Cassazione, ord. n. 24708/2024). Nel corso del giudizio sono stati adottati provvedimenti sospensivi della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambe le parti. In particolare, il Tribunale per i Minorenni di Bari, con i provvedimenti urgenti assunti nel corso del giudizio n. 126/2023 – conclusosi con una pronuncia di incompetenza funzionale a favore del T.O.- ha ritenuto di limitare la responsabilità genitoriale del padre, , e della madre, Controparte_1 Pt_1
con riguardo alle scelte di maggiore interesse inerenti alla vita delle minori, IA e
[...] CP_2
stabilendo che le decisioni di maggior rilievo relative alla scuola dovessero essere compiute dal CP_4 responsabile del servizio sociale del Comune di Molfetta, prevedendo tuttavia che le decisioni di ordinaria amministrazione potessero essere assunte dalla sola , sotto la vigilanza del servizio. Pt_1
Tale provvedimento è stato assunto in seguito alla nota del dirigente scolastico dell'istituto presso cui era iscritta la minore IA, con cui veniva segnalata la decisione della madre di ritirare dalla scuola la figlia per dare seguito all'istruzione parentale, scelta ritenuta nel caso concreto pregiudizievole per gli interessi della minore, in quanto già a rischio di dispersione scolastica e fortemente provata dalle vicende familiari. La limitazione della responsabilità genitoriale è stata ulteriormente estesa alle altre decisioni da assumere nell'interesse delle minori, con ordinanza del G.I. del 26.1.2024, essendo emerse, in seguito all'attività di sostegno domiciliare attivata sin dall'introduzione del giudizio, gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Ed invero, dalle relazioni riguardanti le attività domiciliari disposte a sostegno del nucleo è emerso che: - dopo gli interventi di assistenza domiciliare posti in essere da fine febbraio è stato ravvisato “un grosso rischio di pregiudizio” per le minori IA e rispettivamente di quindici, tredici e dieci anni;
CP_2 CP_4
- con riguardo alle prospettate condotte commesse dal nei confronti della moglie e per le quali il CP_1 resistente è stato sottoposto a misura cautelare, “la maggiore squalificazione con conseguenze critiche (…) è avvenuta rispetto alle competenze genitoriali [della madre], la quale ha compromesso la sua autostima e la relazione con le figlie”, in particolare con la secondogenita IA che più delle altre tende a non riconoscere alla il Pt_1 ruolo di madre;
- il Servizio, anche prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori adottati in fase presidenziale, è stato destinatario di segnalazioni di inadempienza scolastica da parte della scuola, relative a IA e e successivamente anche alla primogenita e che, nonostante l'intervento CP_4 CP_2 domiciliare, la minore IA non è rientrata a scuola, assumendo atteggiamenti oppositivi nei confronti degli operatori, comportamenti aggressivi e screditanti nei confronti della madre ed impositivi con riguardo alla sorella alla quale ha impedito di andare a scuola o di frequentare il centro diurno;
- CP_4 pur emergendo dei “piccoli ma significativi cambiamenti” della vita della sussistono “notevoli problematicità Pt_1 rispetto al suo ruolo materno e al rapporto con le figlie, le cui condizioni psicologiche appaiono critiche” e v'è necessità di una guida per la stessa che le consenta di riprendere il suo ruolo genitoriale.
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La relazione del Consultorio Familiare del 12.1.2024, pur dando atto dell'avvio del percorso di sostegno alla genitorialità da parte della e del sua “discreta” disponibilità ad effettuare il percorso Pt_1 psicologico, evidenzia che “un aspetto relazionale critico e piuttosto evidente del sistema madre-figlie è caratterizzato dalle grandi difficoltà e problematiche che questa madre ha nei momenti in cui deve svolgere il suo ruolo normativo (…) di frequente accade che le sue azioni non producono risultati efficaci e costruttivi o addirittura ella vi rinunci perché emotivamente ferita e stanca per le intemperanze delle figlie” e che nelle situazioni in cui la madre cerca di imporre limiti e regole alle figlie, queste ultime si rivolgono alla stessa con atteggiamenti di ribellione “talvolta anche con agiti aggressivi fisici e verbali e con l'utilizzo di frasi molto pesanti e per nulla rispettose della figura genitoriale” (circostanze emerse anche dalla relazione dei Servizi Sociali depositata il 21 novembre 2023 e dall'ascolto delle assistenti sociali che si occupano del caso avvenuto all'udienza del 22 novembre 2023). Nello specifico, i Servizi Sociali, anche in seguito all'interlocuzione con gli operatori del servizio ADE, hanno rappresentato che: - gli ambienti domestici sono risultati disordinati, poco puliti, trasandati e male odoranti, anche a causa dei numerosi animali presenti (due cani, un coniglio ed un canarino); - la madre ha dichiarato di sentirsi costretta ad accompagnare la sera la minore IA a Giovinazzo, dove quest'ultima ha una rete amicale, di rincasare tardi perché la figlia vuole intrattenersi con gli amici e di non riuscire ad opporsi alle richieste della minore, temendo azioni violente da parte della stessa, già verificatesi in passato;
- il , pur essendo in quel momento agli arresti domiciliari, continuava ad CP_1 intrattenere rapporti telefonici con tutte e tre le minori, compromettendo ulteriormente la relazione madre-figlie (atti trasmessi al P.M. in sede per le valutazioni di competenza con ordinanza del 12.12.23);
- IA e adducendo vari problemi di salute, non si sono recate presso i Servizi Sociali ed in CP_4 occasione delle visite domiciliari delle assistenti sociali hanno assunto atteggiamenti oppositivi, chiudendosi in camera e insultando gli operatori intervenuti, sicché è stato impossibile instaurare qualsiasi forma di dialogo con le stesse. Emerge dalle circostanze esposte un'indubbia carenza della nell'esercizio dei propri doveri Pt_1 genitoriali, che - pur a fronte delle attività disposte a sostegno del nucleo- non appare sanata e non consente, dunque, una prognosi positiva circa l'assenza di eventuali condizioni di pregiudizio per le minori conseguenti ad un ripristino della responsabilità genitoriale. Difatti, la nel prosieguo del giudizio: - non ha inteso partecipare alla C.T.U. disposta dal Pt_1
Tribunale; - ha dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere presso di sé le minori;
- ha rappresentato che la scelta di non richiedere in prima persona l'affido delle tre figlie, deriva dalla paura che il ricominci a gestire tutti gli aspetti della sua vita (vd. relazione SS del 7.7.2025); - utilizza i CP_1 momenti di contatto con le figlie come momenti di sfogo personale, esprimendo le proprie difficoltà emotive e familiari;
- esprime timori circa eventuali prospettive di ricongiungimento familiare, specificando di non desiderare future interferenze o obblighi di condivisione tra lei ed il padre delle minori (vd. relazione SS dell'11.11.2025). Quanto alla figura genitoriale paterna, occorre in primo luogo dare atto dell'assoluzione del dal CP_1 reato di maltrattamenti in famiglia pronunciata dalla sezione penale del Tribunale di Trani con sentenza n. 1980/2024 del 9.9.2024 . Tuttavia, tale circostanza non costituisce elemento di per sé sufficiente per disporre la revoca delle misure che in via provvisoria hanno limitato la responsabilità genitoriale della parte. Ciò in quanto,“ in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti;
nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché
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l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile” (cfr. Cass. ord. n. 4595/2025). A ciò si aggiunga che non necessariamente i comportamenti rilevanti ai fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale integrano gli estremi di condotte penalmente rilevanti, acquisendo centralità, ai fini della predetta pronuncia, gli effetti lesivi che la violazione dei doveri genitoriali o l'abuso dei poteri possono determinare per i minori. Ebbene, occorre evidenziare che il nucleo era noto ai Servizi Sociali prima dell'introduzione del procedimento a causa dei lunghi periodi di inadempienza scolastica delle minori, per i quali i Servizi Sociali sono riusciti a stabilire un contatto con la famiglia, con molte difficoltà e dopo diverso tempo, solo per via telefonica, a causa della mancata collaborazione del e solo dopo è stato possibile CP_1 per le assistenti sociali conoscere di persona quest'ultimo in un ufficio diverso da quello dei Servizi, in quanto fortemente restio ad accedervi (cfr. p. 2, relazione del 20.6.2023). I CC.TT.UU. nella relazione conclusiva, pur premettendo che la volontà dei genitori di non partecipare alle attività disposte dall'A.G. ha impedito una valutazione clinica diretta, hanno rappresentato che
“l'analisi delle comunicazioni pervenute e delle interazioni con le figure che a vario titolo (Servizi sociali, curatrice, operatori scolastici, operatori sanitari) ruotano intorno alle minori, offre comunque, (…), importanti elementi per un inquadramento personologico e della genitorialità” (p. 2 della relazione). In particolare, i consulenti hanno evidenziato che “Dalla lettura degli atti e dall'incontro con i Servizi che hanno in carico le minori, si è potuto evincere la posizione critica che il sig. ha pressocché sistematicamente assunto nei CP_1 confronti delle diverse figure che attualmente hanno la responsabilità della cura e della soddisfazione dei bisogni delle minori:- Nei confronti della scuola: il sig. ha messo in discussione la qualità degli apprendimenti offerti, CP_1 proponendo in caso di una eventuale dimissione dalle comunità l'educazione parentale, come riferito dal Servizio Sociale affidatario;
- Nei confronti della assistenza sanitaria: il sig. richiedeva alla pediatra di libera scelta visite delle CP_1 figlie, sulla base di non si sa quale percezione personale, per valutare stati di malessere che si rivelavano inesistenti;
- Negli incontri da remoto con le figlie: ripetutamente, gli incontri (descritti come privi di empatia e centrati su aspetti didattici) venivano interrotti dagli operatori presenti nel momento in cui il contenuto degli scambi comunicativi conduceva a turbamento delle minori (recentemente, il sig. avrebbe “promesso” alle figlie che avrebbero trascorso le festività CP_1 pasquali fuori dalle comunità perché così aveva promesso il Giudice). - Ultimamente, il sig. , sempre in base a CP_1 valutazioni personali, ha negato il consenso per l'asportazione di un dente “da latte” della figlia minore presso l'odontoiatra che lui stesso aveva scelto, determinando, da parte del Servizio affidatario, la richiesta di un tutore per poter tempestivamente intervenire nei bisogni sanitari delle minori. A ciò si aggiunge: - La tendenza a compulsare il Tribunale con istanze continue;
- La presunzione di diffidare gli scriventi a non eseguire quanto richiesto dal Tribunale, ad esempio nelle valutazioni delle figlie”. Nelle proprie conclusioni i consulenti hanno evidenziato che è “emersa, nel sig. , una chiara tendenza CP_1 alla diffidenza generalizzata che può configurare un quadro di interpretatività ma che, comunque, risulta di intensità tale da condizionare le scelte dell'individuo nel momento in cui tale diffidenza investe il giudizio nei confronti di presidi sanitari, organi giudiziari e figure tecniche, scolastiche o riabilitative, rispetto ai quali tende ad alzare difese di tipo proiettivo”. Tali conclusioni trovano riscontro nei racconti delle minori durante le conversazioni con la madre relativi a ricordi della vita familiare passata, da cui sono emersi comportamenti paterni caratterizzati da eccessivo controllo e rigidità. Nello specifico IA ha riferito: - che quando vi erano spettacoli pirotecnici il padre tendeva a chiudere gli infissi ed invitava le figlie a rifugiarsi negli armadi per evitare che il rumore potesse avere conseguenze negative sulla loro salute;
- che il padre monitorava quotidianamente la loro alimentazione e le funzioni fisiologiche, attraverso un calendario annotato per assicurarsi che mantenessero una regolarità intestinale;
- che aveva una costante attenzione verso la loro
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salute fisica che si traduceva nella richiesta di indossare determinati abiti pur in assenza di necessità climatiche (vd. relazione S.S. dell'11.11.2025). Parimenti la sentenza resa all'esito del procedimento penale dà atto di plurime condotte assunte dal che hanno determinato difficoltà relazionali delle minori: - causava contrasti con le maestre e i CP_1 compagni di classe di mettendole tutti
contro
; - era solito contattare le allenatrici di atletica della CP_2 minore perché contrario alle tecniche di allenamento adoperate e dava indicazioni su quelle ritenute corrette;
- in talune occasioni entrava nell'aula frequentata dalla minore, determinando l'interruzione delle lezioni e pretendeva determinate cose, come ad esempio il cambio posto. A fronte di tali comportamenti deve evidenziarsi che: - alle minori non sono stati somministrati i richiami vaccinali, a cui hanno provveduto i S.S. dopo l'inserimento in comunità; - solo in seguito all'intervento dei Servizi Sociali le minori che ne avevano necessità sono state seguite dagli insegnanti di sostegno;
- il ha reso sempre più complessa la gestione delle problematiche relative all'aspetto CP_1 sanitario e all'istruzione, a causa delle continue intromissioni ed ingerenze nell'operato dei Servizi Sociali e del personale delle comunità; - la nel luglio del 2025 si è mostrata in forte apprensione Pt_1 per le sorti delle figlie, a suo dire in balìa delle ingerenze del padre che le contatta continuamente sminuendo l'operato del personale educativo;
- in seguito ai contatti avvenuti senza la presenza e mediazione dei Servizi Sociali le minori e hanno mutato il proprio atteggiamento nei CP_2 CP_4 confronti del personale della Comunità che ne ha chiesto le dimissioni per l'impossibilità di proseguire nel percorso intrapreso;
- ha accusato il padre di aver causato con i suoi comportamenti, il loro CP_2 trasferimento in altra comunità, pur essendo lei tranquilla e ben integrata in quella di Barletta. La relazione conclusiva della comunità presso cui erano inizialmente collocate e ha CP_2 CP_4 rappresentato che dai primi contatti con le figlie è emersa la devozione delle minori nei confronti della figura paterna “che ha cominciato ad insinuare le proprie idee e convinzioni nelle stesse, ripetendo più volte come le medesime avrebbero dovuto comportarsi in determinate circostanze e cosa avrebbero dovuto dire, senza però ascoltare le vere suggestioni delle minori e restando fortemente ancorato alle proprie idee”, giungendo altresì a suggerire alla minore di scrivere una lettera al Tribunale (vd. relazione del 16.9.2025). CP_2
La medesima relazione dà atto delle continue ingerenze del genitore nel controllare e monitorare le condizioni di salute di attraverso informazioni acquisite dalla figlia durante contatti non CP_4 protetti e solleciti indirizzati alla pediatra ed al personale della comunità. Indubbio rilievo assume, infine, la sistematica svalutazione della figura materna, emersa sia dalle relazioni dei S.S. relative al periodo in cui le minori sono state collocate presso la madre che dal quadro probatorio oggetto della pronuncia penale ove si evidenzia che “non v'è dubbio, infatti, che le ingerenze nella vita professionale e nella sfera relazionale del coniuge, le denunce sporte (anche nei confronti di parenti, amici e conoscenti della e l'accentramento del potere decisionale per la risoluzione di ogni rilevante problema sorto nel ristretto Pt_1 ambito familiare hanno determinato, quale effetto mediato ma ben riconoscibile, una palese forma di delegittimazione e svilimento della e di offesa alla sua dignità (nelle qualità di donna, lavoratrice, coniuge e madre) dinanzi ai figli, Pt_1 agli altri prossimi congiunti e ai soggetti esterni al nucleo familiare” (pag. 44 della sentenza). Alla luce delle circostanze emerse sussiste un effetto lesivo delle condotte poste in essere dal , CP_1 riconducibili ad un abuso dei poteri genitoriali che ha di fatto ingenerato plurime forme di condizionamento delle minori e compromesso in modo significativo il rapporto delle stesse con la figura genitoriale materna, pregiudicando sensibilmente il diritto alla bigenitorialità delle minori. Per le ragioni esposte, va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Parte_1
con conseguente nomina del tutore provvisorio ed invio del presente Controparte_1 provvedimento al competente giudice tutelare per la nomina del tutore definitivo.
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Quanto al collocamento, l'inserimento delle minori in comunità ha consentito la ripresa delle attività scolastiche ed extrascolastiche delle stesse. Dalla relazione dei CC.TT.UU. è emerso che lo stato psicofisico delle minori è attualmente sufficientemente adeguato ed il collegio peritale ha concluso per la prosecuzione del percorso comunitario confermando l'affidamento ai Servizi Sociali. Il Collegio ritiene di fare proprie tali conclusioni, esenti da vizi logici ed a cui i consulenti sono giunti all'esito di un approfondito esame relativo alle minori con ascolto di tutti i servizi coinvolti nella gestione del caso, fatta eccezione per l'affidamento al Servizio Sociale, rendendosi necessaria la nomina di un tutore per l'esercizio della responsabilità genitoriale, all'esito della pronuncia di decadenza di entrambi i genitori. Alla luce delle predette condotte pregiudizievoli assunte dalla figura paterna, non sussistono le condizioni per il collocamento delle minori presso la madre del che, oltre alle presumibili CP_1 difficoltà che incontrerebbe nell'accudimento e nell'educazione delle tre nipoti adolescenti, in ragione della propria età, ottantacinque anni, non appare idonea ad arginare le ingerenze del figlio. Tuttavia, al fine di consentire la frequentazione del nucleo familiare di origine ed in ragione del positivo percorso intrapreso dalle minori, il Collegio ritiene opportuno consentire il rientro di queste ultime per brevi periodi presso la nonna paterna. Tale modalità, già consentita per il periodo delle vacanze pasquali dell'anno 2025, è stata positivamente valutata dai Servizi Sociali, avendo rappresentato un importante momento di ritrovo per la famiglia e gli affetti e non ha dato di per sé luogo a particolari criticità, invero riconducibili, per quanto precedentemente evidenziato, dai contatti telefonici incontrollati che il ha tenuto con le minori, CP_1 pur in mancanza della modifica dei provvedimenti assunti in corso di causa che consentivano videochiamate ed incontri presenziati dai Servizi Sociali. Dunque, fermo restando il collocamento delle minori presso la comunità individuata dai Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta, ove attualmente si trovano IA e va disposta la CP_2 CP_4 permanenza delle minori presso l'abitazione della nonna paterna, : - dal 30 dicembre al Persona_1
1° gennaio;
- dal sabato antecedente alla domenica di Pasqua al lunedì successivo;
- nei giorni del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre;
- dal 10 al 16 agosto;
- dal 24 al 26 dicembre;
onerando i genitori di prelevare le minori dalla comunità dalle ore 09:30 del primo giorno per condurle presso l'abitazione della nonna paterna e di riaccompagnarle entro le ore 20:00 dell'ultimo giorno. Pur essendo emerse gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene che non sussistano concrete condizioni di pregiudizio nel consentire il prosieguo dei contatti tra le minori ed i genitori, purché gli stessi avvengano con modalità che assicurino la presenza e la supervisione dei Servizi Sociali, secondo il calendario che sarà dagli stessi predisposto, atteso che il mutato comportamento delle minori, che ha inficiato il setting comunitario, come emerso dalle relazioni dei S.S. del luglio 2025, è dipeso dalla sostanziale inosservanza dei provvedimenti, a cui i genitori sono tenuti ad attenersi. Con riguardo alla doglianza relativa all'omesso ascolto delle minori, è opportuno premettere che non ignora il Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio,
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determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta” (cfr. Cass. ord. n. 32359/2024; nello stesso senso anche con riguardo al minore che abbia compiuto i dodici anni, Cass. ord. n. 4561/2025). Tuttavia, ricorrono nel caso di specie i presupposti per non dare luogo a tale adempimento, atteso che per le ragioni esposte non sussistono concrete alternative alla permanenza delle minori in comunità, il cui interesse non corrisponde necessariamente con le aspirazioni delle stesse, e l'ascolto va inoltre ritenuto nel caso di specie manifestamente superfluo, poiché in ragione del condizionamento paterno e del desiderio delle minori di rientrare presso la famiglia di origine deve ritenersi che le stesse non siano in grado di esprimere opinioni consapevoli in ordine al loro vissuto nel corso del richiesto ascolto, diversamente da quanto avvenuto nel relazionarsi ai Servizi terzi intervenuti, al personale educativo delle comunità e nel corso della consulenza. Va disposto il prosieguo di tutte le attività di monitoraggio e sostegno presso il Consultorio Familiare ed i Servizi Sociali che le hanno in carico. Occorre, infine, disporre la revoca dell'ordinanza resa dal G.I. in data 9.5.2025, inerente alla disposizione di iscrizione e frequenza di del Liceo artistico di Molfetta, atteso che la stessa è stata CP_2 assunta su presupposti in fatto sensibilmente mutati nel periodo successivo alla pronuncia del provvedimento, rappresentati dalla mancata adesione della minore al percorso comunitario, che ha comportato la richiesta di dimissioni dalla comunità ospitante ed il collocamento in altra struttura, situata ad una distanza tale da rendere difficoltosa la frequentazione del predetto istituto scolastico. In ragione di tali elementi il Servizio Sociale, a cui sono state demandate le scelte relative all'istruzione con i provvedimenti assunti in corso di causa, ha opportunamente iscritto la minore presso altro istituto ad indirizzo corrispondente a quello oggetto del provvedimento, a far data dal settembre 2025. Pur permanendo l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, anche in seguito alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nulla può disporsi in ordine al mantenimento delle minori nel presente procedimento. In merito va richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio” (cfr. Cass. n. 22536/2021). In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra e va disposta l'integrale Parte_1 Controparte_1 compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c., in ragione del rigetto delle domande congiunte proposte all'esito del giudizio, mediante il richiamo alla convenzione depositata in atti. Nei rapporti con il curatore speciale, le spese di lite sono poste in via solidale a carico del ricorrente e della resistente, attesa la soccombenza di entrambi conseguente all'adozione dei provvedimenti ex art. 330 c.c. ed al collocamento delle minori. Le spese di lite vanno determinate in ragione dell'oggetto, della fase del procedimento in cui è intervenuta la nomina del curatore e dell'attività concretamente svolta, anche in considerazione dell'elevato numero di procedimenti in corso di causa promossi, in € 7.616,00 per compensi professionali, in applicazione dei parametri medi della seconda tabella allegata al decreto, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge. Essendo il curatore ammesso al patrocinio a spese dello Stato ne va disposto il pagamento a favore dell'erario, salvo revoca.
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Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto del 16.12.2025, vengono poste definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolta nell'esclusivo interesse delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel procedimento introdotto da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Curatore Speciale delle minori e Controparte_1 CP_2 CP_3
garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_4
1) Dichiara e decaduti dalla responsabilità genitoriale sulle Parte_1 Controparte_1 minori e CP_2 CP_3 Controparte_4
2) Nomina tutore provvisorio delle minori l'Avv. Angelamaria Cannone che eserciterà tutti i poteri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per i provvedimenti per i quali è richiesta ex lege l'autorizzazione del G.T.;
3) Dispone l'invio del presente provvedimento al Giudice tutelare di Trani per la nomina del tutore definitivo;
4) Dispone che il tutore riferisca al G.T. l'andamento dei percorsi a sostegno delle minori ed i rapporti mantenuti dalle minori con i genitori con cadenza semestrale;
5) Conferma il collocamento delle minori nella Comunità individuata dal Servizio Sociale presso il Comune di Molfetta;
6) Revoca l'ordinanza del 9.5.2025 inerente alla disposizione di iscrizione e frequenza del Liceo artistico di Molfetta da parte di CP_2
7) Dispone la permanenza delle minori presso l'abitazione della nonna paterna
[...]
, secondo il calendario indicato in motivazione;
Persona_1
8) Dispone che i contatti tra i genitori e le minori avvengano secondo quanto previsto in parte motiva;
9) Dispone il prosieguo delle attività di monitoraggio e sostegno attivate dai Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare nell'interesse delle minori;
10) Compensa integralmente le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
11) Condanna e al pagamento, in solido fra loro, in favore del Parte_1 Controparte_1 curatore speciale delle minori, parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario, salvo revoca del beneficio;
12) Pone definitivamente le spese di C.T.U. come già liquidate con decreto del 16.12.2025 nella misura del 50% ciascuno a carico di e . Parte_1 Controparte_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, al tutore provvisorio, al G.T. di Trani, ai Servizi Sociali presso il Comune di Molfetta ed al Consultorio Familiare.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 16.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Concetta Race Dr. Francesco Pellecchia
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