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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1222/2024 instaurata congiuntamente da Pt_1
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Scalzi
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Michele Loprete
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto, depositato il 12.11.2024 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio a OC di TO (KR) il 20.2.2010 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2010 parte II numero 1 serie A) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti i figli, (nata l'[...]) e Per_1 Persona_2
(nato il [...]), nonché i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 All'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte effettuato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 12.2.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 5.12.2024 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Crotone nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, dichiarata con sentenza n. 282/2021, depositata il
22.3.2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OC di TO (KR) il
20.2.2010 tra e trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 Controparte_1
del predetto Comune, anno 2010 parte II numero 1 serie A;
2. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
5. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 13 febbraio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1222/2024 instaurata congiuntamente da Pt_1
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Scalzi
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Michele Loprete
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto, depositato il 12.11.2024 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio a OC di TO (KR) il 20.2.2010 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2010 parte II numero 1 serie A) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti i figli, (nata l'[...]) e Per_1 Persona_2
(nato il [...]), nonché i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 All'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte effettuato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 12.2.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 5.12.2024 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Crotone nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, dichiarata con sentenza n. 282/2021, depositata il
22.3.2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OC di TO (KR) il
20.2.2010 tra e trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 Controparte_1
del predetto Comune, anno 2010 parte II numero 1 serie A;
2. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
5. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 13 febbraio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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