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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10953/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIBELLI Parte_1 C.F._1
EMILIA, elettivamente domiciliato in CORSO F.LLI BRIGIDA 162/B 86039 TERMOLIpresso il difensore avv. CIBELLI EMILIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIBELLI EMILIA e Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliato in CORSO F.LLI BRIGIDA 162/B 86039 TERMOLIpresso il difensore avv. CIBELLI EMILIA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 26.9.2024
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto proposta con ricorso depositato il 20-9-2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente depositate;
pagina 1 di 2 rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Bologna il 05.10.2013 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bologna al N.457, P. 1, del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2013; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi a legge e frutto di libero accordo e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che sulle spese legali si debba disporre con la sentenza che definisce il giudizio di merito, pertanto in sede di sentenza di divorzio;
che la causa va rimessa con separata ordinanza sul ruolo del giudice relatore, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1. dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_2 e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito Parte_1 civile in Bologna il 05.10.2013 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bologna al N.457, P. 1, del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2013;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3. dà atto che sull'accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
4. la causa è rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio;
5. spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10953/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIBELLI Parte_1 C.F._1
EMILIA, elettivamente domiciliato in CORSO F.LLI BRIGIDA 162/B 86039 TERMOLIpresso il difensore avv. CIBELLI EMILIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIBELLI EMILIA e Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliato in CORSO F.LLI BRIGIDA 162/B 86039 TERMOLIpresso il difensore avv. CIBELLI EMILIA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 26.9.2024
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto proposta con ricorso depositato il 20-9-2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente depositate;
pagina 1 di 2 rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Bologna il 05.10.2013 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bologna al N.457, P. 1, del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2013; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi a legge e frutto di libero accordo e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che sulle spese legali si debba disporre con la sentenza che definisce il giudizio di merito, pertanto in sede di sentenza di divorzio;
che la causa va rimessa con separata ordinanza sul ruolo del giudice relatore, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1. dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_2 e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito Parte_1 civile in Bologna il 05.10.2013 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bologna al N.457, P. 1, del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2013;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3. dà atto che sull'accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
4. la causa è rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio;
5. spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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