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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3791 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CAMPAGNOLI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avvocati CALENZO BARBARA e VALENTI MARCELLO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
15/01/2025
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1.Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nati i figli Per_1
in data 24/11/2018 ed in data 25/08/2020. Per_2
2. Con ricorso del 22/07/2024, la madre ha domandato la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori e i figli minori.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il padre, chiedendo una differente regolamentazione dei medesimi aspetti.
4. All'esito dell'udienza del 15/01/2025, i genitori si sono accordati nei seguenti termini:
“ - affidamento condiviso dei figli minori, con loro collocazione prevalente presso la madre, come allo stato;
- frequentazioni con il padre, come già avviene, sulla base del calendario proposto in modo identico nelle conclusioni di entrambi i genitori;
[ossia: - prima settimana: il lunedi dalle 17:30 sino al giorno seguente, con il padre, che li riaccompagna a scuola il martedi mattina;
il martedi dalle 17:30 sino al giorno seguente con il padre che li riaccompagna a scuola il mercoledi mattina;
il mercoledi, il giovedi ed il venerdi invece sono trascorsi a casa della madre;
il sabato e la domenica, invece, presso il padre;
b) seconda settimana: il lunedi i minori all'uscita da scuola sono prelevati dalla madre con la quale restano sino alle 17:30 del martedi per poi essere prelevati dal padre con il quale pernottano per poi essere, dallo stesso, riportati a scuola il giorno seguente;
il mercoledi sono invece prelevati da scuola dalla ricorrente ed ivi riportati il giorno seguente ed il giovedi, invece, il padre li preleva presso la madre alle 17:30 per poi riportarli a scuola il venerdi mattina;
infine, il venerdi all'uscita da scuola sono prelevati dalla madre che li tiene con sé tutto il fine settimana per poi riportarli a scuola il lunedi mattina;
- Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno col padre dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
- Durante le festività pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni alternando ogni anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti.
pagina 2 di 3 - Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli, al pari della madre, quindici giorni durante le vacanze estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.]
- contributo per il mantenimento ordinario della prole a carico del padre, a far data dalla domanda (22/07/2024), di complessivi euro 350,00 mensili (euro 175,00 mensili a figlio), rivalutabili annualmente secondo ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico per la prole erogato dall'INPS di integrale spettanza della madre;
- impegno di entrambi i genitori a rimettere immediatamente le querele reciprocamente sporte;
- spese di lite in toto compensate.”
§
Il Tribunale recepisce l'accordo dei genitori sopra trascritto, poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, recepisce l'accordo dei genitori trascritto in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 1570172025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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