Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
Le domande risarcitorie proposte a norma dell'art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. sono devolute alla competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche nelle ipotesi in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica(nel senso che la medesima sia mal costruita o non tenuta in efficienza), poiché in tale ipotesi vi è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A. in relazione alla tutela di interessi correlati al regime delle acque pubbliche. Le dette domande sono, invece, riservate al giudice ordinario nelle ipotesi in cui si ricollegano in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7420 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrente -
contro
VALLEDIL SNC, BONIFATI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 220/97 del Tribunale di CAMPOBASSO, emessa il 20/11/97 e depositata il 27/11/97 (R.G. 1440/92);
udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio il 30/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha chiesto si rigetti il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Campobasso in composizione ordinaria, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17.11.1992 la Valledil s.n.c. conveniva innanzi al Tribunale di Campobasso l'ANAS, nei cui confronti svolgeva azione risarcitoria sull'assunto che, a seguito della costruzione di un pilone nel collettore di raccolta e scarico delle acque piovane denominato "Fosso S.Vito", era stato praticato un raccordo con un tubo di 60 centimetri e che, essendo tale raccordo insufficiente, in occasione delle piogge abbattutesi nella zona il 9 ed il 10.4.1992 le acque si erano riversate sui piazzali e sul capannone di essa società, danneggiandoli.
Costituitasi in giudizio, l'ANAS eccepiva -tra l'altro- l'incompetenza del giudice adito, sostenendo che la competenza spettava al tribunale delle acque pubbliche di Napoli in quanto, secondo l'assunto della società attrice, il danno era derivato dall'ostruzione -per negligenza od omessa manutenzione- di un canale naturale di raccolta delle acque piovane, da considerare opera idraulica, ed era, quindi, direttamente dipendente da fatti attinenti al governo delle acque pubbliche.
Con sentenza non definitiva resa il 20.11.1997 il tribunale rigettava l'eccezione, considerando che non era nella specie ravvisabile attività di manutenzione di opera idraulica, implicante scelte ed apprezzamenti discrezionali della p.a. volti alla tutela di interessi generali con riferimento al regime delle acque pubbliche, bensì attività puramente materiale inidonea a radicare la speciale competenza del tribunale delle acque.
Avverso tale sentenza l'ANAS ha proposto istanza di regolamento di competenza, di cui il P.G. ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'ANAS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 140 lett. e) R.D. 11.12.1933 n. 1775, sostenendo che, secondo la prospettazione della società istante, il danno è derivato dall'esondazione di un collettore delle acque piovane, dovuta all'ideazione e realizzazione di un raccordo -costituente opera idraulica inidoneo a contenere le acque stesse, per cui si deve ritenere che il danno non è collegato solo occasionalmente al modo di essere dell'opera idraulica.
Il motivo è privo di fondamento.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 28.5.1997 n. 4725; 26.8.1997 n. 8054; 13.5.1996 n. 4469) che le domande risarcitorie, proposte a norma dell'art. 2043 c.c. nei confronti della p.a., sono devolute alla competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche nelle ipotesi, in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (nel senso che la medesima sia mal costruita o mal tenuta in efficienza), poiché, in tali ipotesi, vi è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della p.a. in relazione alla tutela di interessi correlati al regime delle acque pubbliche;
le dette domande sono, invece, riservate al giudice ordinario nelle ipotesi, in cui si ricollegano in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque. Ora, nella specie l'attività, dalla quale si fanno discendere i danni, non attiene alla realizzazione o manutenzione di opera idraulica ne' costituisce espressione di una scelta indirizzata alla tutela di interessi generali connessi al regime delle acque pubbliche;
la detta attività presenta, invece, carattere puramente materiale ed è solo occasionalmente collegata all'opera idraulica. E, pertanto, il Tribunale di Campobasso ha correttamente disatteso l'eccezione di incompetenza ed il ricorso va rigettato. Non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese, essendo mancata la costituzione delle intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999