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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 26/08/2019, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/08/2019
N. 00551/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Quadrato Edilizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. TH RI, quest’ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Corrado Curzi in Ancona, via Menicucci, 1;
contro
il Comune di Matelica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il di lui studio in Ancona, via Matteotti, 99;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
- dell’ordinanza 17.11.2007 di rimessa in pristino di opere eseguite in difformità dai titoli abitativi nonché della determinazione 7 febbraio 2008 avente ad oggetto l’archiviazione del procedimento diretto all’annullamento del permesso di costruire n. 141 del 2004;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, notificati a istanza dalla ricorrente in data 6 marzo 2008,
- del provvedimento prot. 2978 del 7 febbraio 2008, con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento finalizzato all’annullamento del permesso di costruire n. 141/2004 rilasciato a favore della Società Quadrato Edilizia S.r.l.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, notificati a istanza dalla ricorrente in data 3 luglio 2008,
- della determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 290 del 22 marzo 2008, con il quale è stata rigettata l’istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, presentata dalla Società Quadrato Edilizia S.r.l. il 7 gennaio 2008.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Matelica;
Vista la memoria del 13 maggio 2019, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica per lo smaltimento dell’arretrato del giorno 14 giugno 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- la parte ricorrente, con memoria depositata il 13 maggio 2019, ha rappresentato che non sussiste l’interesse alla prosecuzione del giudizio e alla pronuncia di merito, essendo stata conseguita nelle more la sanatoria delle opere (eseguite in difformità dell’originario titolo edilizio – n. 141/2004), oggetto dell’ingiunzione a demolire impugnata in sede di ricorso introduttivo;
- la difesa dell’Amministrazione ha confermato l’intervenuto rilascio del permesso di costruire n. 42/2014, con il quale è stata accordata la sanatoria dell’originario permesso di costruire n. 141/2004 e irrogata la correlata sanzione amministrativa;
- l’adozione del provvedimento di sanatoria ha privato il gravame del proprio precipuo oggetto, senza che possano insorgere ulteriori utilità collaterali, non suscettibili di allegazione nel presente giudizio.
Ritenuto che:
- a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
- vanno compensate le spese del giudizio, sussistendone giusti motivi, potendosi apprezzare, in tal senso, le ragioni che hanno sorretto l’accoglimento dell’istanza cautelare promossa avverso l’ordine di demolizione e la particolare complessità del procedimento esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico De Falco, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO