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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 726/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RACCA FEDERICO (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura C.F._2
in atti, unitamente e disgiuntamente con il (c.f. ); Controparte_1 C.F._3
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_2 C.F._4
03/07/1987;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fossano in data 14/01/2012 con il sig. (n. CP_2 Persona_1
il 03/07/1987 C.F.: ).
[...] C.F._4
Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta: rimasta contumace;
Per il Pubblico Ministero
“Si accolga il ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 1.4.2025 a esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile in FOSSANO il giorno 14/01/2012 con il sig. cittadino
Marocchino sig. (n. Sidi il 03/07/1987 C.F.: CP_2 Persona_1
) allo stato cancellato dall'anagrafe del Comune di (12045) FOSSANO C.F._4
(CN) ove aveva l'ultima residenza, scegliendo il regime della separazione dei beni ex art. 162
c.2 c.c. ;
- che dal matrimonio non sono nati figli nè tanto meno sono sorti interessi comuni di tipo patrimoniale;
- che il Presidente del Tribunale di Cuneo Dr. A. TETAMO, in sede di separazione giudiziale RG
n. 1014/2021, con sentenza n. 1025/2021 pubbl. Il 03/12/2021 RG n. 1014/2021 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- che da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza;
- che la sig.a -dipendente a tempo indeterminato con mansione di COLF c/o Parte_1
fam.a RAVERA di FOSSANO- risulta economicamente autosufficiente.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, essendosi peraltro il convenuto reso irreperibile.
La presente domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
Spese di lite
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_2
in FOSSANO il 14/01/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di
[...]
quel Comune al n. 1, parte I, dell'anno 2012;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 726/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RACCA FEDERICO (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura C.F._2
in atti, unitamente e disgiuntamente con il (c.f. ); Controparte_1 C.F._3
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_2 C.F._4
03/07/1987;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fossano in data 14/01/2012 con il sig. (n. CP_2 Persona_1
il 03/07/1987 C.F.: ).
[...] C.F._4
Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta: rimasta contumace;
Per il Pubblico Ministero
“Si accolga il ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 1.4.2025 a esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile in FOSSANO il giorno 14/01/2012 con il sig. cittadino
Marocchino sig. (n. Sidi il 03/07/1987 C.F.: CP_2 Persona_1
) allo stato cancellato dall'anagrafe del Comune di (12045) FOSSANO C.F._4
(CN) ove aveva l'ultima residenza, scegliendo il regime della separazione dei beni ex art. 162
c.2 c.c. ;
- che dal matrimonio non sono nati figli nè tanto meno sono sorti interessi comuni di tipo patrimoniale;
- che il Presidente del Tribunale di Cuneo Dr. A. TETAMO, in sede di separazione giudiziale RG
n. 1014/2021, con sentenza n. 1025/2021 pubbl. Il 03/12/2021 RG n. 1014/2021 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- che da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza;
- che la sig.a -dipendente a tempo indeterminato con mansione di COLF c/o Parte_1
fam.a RAVERA di FOSSANO- risulta economicamente autosufficiente.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, essendosi peraltro il convenuto reso irreperibile.
La presente domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
Spese di lite
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_2
in FOSSANO il 14/01/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di
[...]
quel Comune al n. 1, parte I, dell'anno 2012;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3