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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4228 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giulietta Loccisano, con la quale è elettivamente domiciliato in
Gioiosa NI (RC) Via Elisabetta n. 42
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: mancato pagamento ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha proposto ricorso per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento;
- che l' , nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, CP_1
non ha contestato l'ammissibilità della domanda;
- che il CTU ha riconosciuto il requisito sanitario richiesto, con decorrenza dal 26/04/2022 al 26/05/2022 e, di conseguenza, il Giudice competente, in assenza di contestazioni, in data 16/09/2022, ha emesso il decreto di omologa, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU;
- che ha regolarmente notificato il decreto di omologa, espletando tutte le procedure amministrative necessarie per ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento;
- che, tuttavia, l resistente ha omesso di liquidare l'indennità CP_2
richiesta;
- che le procedure per la concessione ed il pagamento delle prestazioni assistenziali devono concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della documentazione prevista, decorso inutilmente nel caso di specie;
- che a nulla sono valsi i tentativi volti ad ottenere in via bonaria il pagamento di quanto dovuto e riconosciuto;
- che ha diritto all'erogazione dell'indennità d'accompagnamento, come riconosciuta in sede di A.T.P.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che il Sig. Pt_1
già riconosciuto invalid o nella misura del 100% con necessità di
[...] 3
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal 26/04/2022 al 26/05/2022 con decreto di omologazione dell'accertamento sanitario del Tribunale di Locri del 16/09/22 , possiede tutti requisiti per ottenere la corresponsione dell'indennità
d'accompagnamento dal 26/04/2022 al 26/05/2022 ; 2) Per l'effetto condannare, con qualsiasi statuizione, l' in persona del legale CP_1
rappresentante “pro tempore”, al versamento in favore del ricorrente della corresponsione dell'indennità d'accompagnamento oltre interessi legali come per legge, dal 26/04/2022 al 26/05/2022 ; 3) Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione anche in esito alle prospettazioni difensive avversarie nonché, occorrendo, consulenza tecnica
d'ufficio; 4) Condannare parte resistente al pagamento di spese, compensi ed onorari di Avvocato, relativi al presente procedimento, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' , sebbene ritualmente CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Preliminarmente va ribadita la contumacia dell già dichiarata CP_1
all'udienza del 12/09/2024.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che l'art. 38, comma 1 D.L. mn. 98 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 111/2011, ha inserito, nel codice di procedura civile, l'art. 445 bis, che prevede l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di 4
inabilità e di assegno di invalidità, quale condizione di procedibilità.
Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice, con l'ausilio di un CTU, accerta il possesso del requisito sanitario necessario per il conseguimento delle prestazioni e, ove le parti non contestino le conclusioni del CTU, emette il decreto di omologa.
In caso contrario, se vi sono contestazioni avverso le quali, entro il termine di trenta giorni, è stato depositato formale dissenso, nei successivi trenta giorni la parte interessata può instaurate giudizio di merito, ai sensi del
6 comma dell'art 445 bis.
Come evidenziato più volte dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. ha ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non produce statuizioni sul diritto alla prestazione.
Pertanto, dopo l'emissione del decreto di omologa il procedimento amministrativo riprende il suo corso e l' procede alla verifica dei CP_1
requisiti c.d. “socio-economici”.
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che il decreto di omologa venga notificato all'ente, che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro il termine di 120 giorni, previa verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Ritiene, dunque, il giudicante che tale verifica non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato della richiesta di compilazione del modello “AP70”.
Infatti, una simile interpretazione tradirebbe la ratio legis, posta a fondamento dell'introduzione dell'art. 445 bis, volto a garantire una immediata tutela in materia di invalidità civile, circostanza che impone all'amministrazione di apprestare una tutela effettiva entro il termine di 120 giorni.
Il termine di 120 giorni non può considerarsi sospendibile per il periodo 5
necessario all'acquisizione del modello AP 70, in quanto ciò finirebbe con l'aggravare l'attività istruttoria dell'ente, che dovrebbe procedere, mediante raccomandata a.r. (che non risulta non inviata nel caso che ci occupa) a richiedere la compilazione del predetto modello all'interessato.
Nondimeno, giova rimarcare che il decreto di omologa non costituisce titolo esecutivo, per cui, trascorsi i prescritti 120 giorni, l'interessato non potrebbe intraprendere un'azione esecutiva, ma, al massimo, potrebbe agire con un giudizio di merito o con una ingiunzione di pagamento avente ad oggetto i ratei non pagati.
Pertanto, si ritiene che, una volta emesso il decreto di omologa, si debbano privilegiare indagini d'ufficio, al fine di accertare la sussistenza del requisito socioeconomico, in luogo della richiesta del modello AP 70.
Nel caso che ci occupa, oggetto di accertamento non è un requisito di natura reddituale, considerata la natura della prestazione oggetto di giudizio, ossia l'indennità di accompagnamento, in ordine alla quale, con decreto di omologa del 16/09/2022, che ha recepito le conclusioni del CTU, è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimamente il conseguimento dell'indennità di accompagnamento (unitamente ai benefici di cui all' art 3 c 3 L 104/1992 ), con decorrenza dal 26 Aprile 2021 al 26
Maggio 2021.
Nello specifico, l'indennità di accompagnamento non può essere concessa a coloro che siano ricoverati gratuitamente in istituti, oppure percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Orbene, ormai è pacifico, come emerge dalla giurisprudenza consolidata della suprema Corte di Cassazione, che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., il giudice debba preliminarmente verificare il possesso degli ulteriori requisiti, di natura socio economica, in assenza dei 6
quali la domanda di accertamento tecnico preventivo è inammissibile (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 2587 del 05/02/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del
26/05/2021).
Conseguentemente, il giudicante che si è pronunciato, nell'ambito del giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., ha operato un preliminare controllo sul possesso dei requisiti socioeconomici da parte dell'interessato, il quale procede, di regola, a dichiararli in sede giurisdizionale.
Pertanto, per quel che qui rileva, ritiene il giudicante che, ai fini dell'indennità di accompagnamento, all'esito di un giudizio ai sensi dell'art. 445 bis che abbia accertato il possesso del requisito sanitario, possa prescindersi dalla richiesta del modello AP70 per l'auto certificazione dei ricoveri.
Nel caso che ci occupa, l' non ha neanche allegato di aver CP_1
chiesto l'invio del modello AP 70.
Di contro, parte ricorrente ha allegato di aver trasmesso il modello in parola all' , in data 18/06/2023 (dopo aver notificato il decreto di CP_1
omologa in data 18/05/2023): ciononostante, l' non ha dimostrato di CP_1
aver provveduto alla liquidazione della prestazione.
Nondimeno, parte ricorrente ha allegato la dichiarazione di non ricovero dal momento della presentazione della domanda di accompagnamento, fino al momento della sottoscrizione della dichiarazione stessa.
Ed invero, per quel che qui rileva, ritiene il giudicante che, ai fini dell'indennità di accompagnamento, all'esito di un giudizio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. che abbia accertato il possesso del requisito sanitario, possa prescindersi dalla richiesta del modello AP70 per l'auto certificazione dei ricoveri.
Premettendo che l' , alla luce di quanto argomentato, avrebbe CP_1
potuto procedere alla verifica dei requisiti socio economici e, nella specie, degli eventuali ricoveri in strutture pubbliche, anche senza richiedere il 7
modello AP 70, l' non ha né dimostrato né allegato di aver richiesto CP_2
tale modello al ricorrente, mediante raccomandata a.r., ma semplicemente non ha liquidato la prestazione, in seguito alla notifica del decreto di omologa né in seguito all'introduzione del presente giudizio e alla trasmissione del modello AP 70, come allegata da parte ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei di accompagnamento in favore del ricorrente, dalla data del 26 Aprile 2021 al 26 Maggio 2021.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' applicando i minimi tariffari CP_1
(cause di previdenza, valore della controversia fino a € 1100), in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
La condanna alla refusione delle spese di lite non è esclusa dalla contumacia della parte soccombente, che è una condotta di per sé neutra
(Cassazione civile ordinanza n. 8273 /2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 4228/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'indennità di accompagnamento riconosciuta per invalidi civili, dalla data del 26 Aprile 2021 al 26 Maggio 2021, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 341,00 oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 11/02/2025 8
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci