Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n.4175/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. CARPAGNANO SABINO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 27/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 24/06/2021 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro di esso Istituto le seguenti CP_1 conclusioni:
“a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l' , in CP_1 persona del suo legale rappresentante – il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale previsto dal D. Lgs. n.297/1996 e dalla Legge
n.145/2018, dall'1.5.2020 al momento della maturazione del diritto
1
b) condannare l' , in persona del suo legale rappresentante, a CP_1 corrispondere all'istante l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale previsto dal D. Lgs. n.297/1996 e dalla
Legge n.145/2018, dall'1.5.2020 al momento della maturazione del diritto a pensione, pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell' , CP_1 da determinarsi in separato processo, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
c) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
II. - Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto.
III. - La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - In diritto, occorre premettere che, ai sensi dell'art.1
D. L.vo n.207/1996 (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale): «1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche».
III.1.1. - Al riguardo, occorre rimarcare che la disciplina normativa ha conosciuto una serie di interventi legislativi, che hanno esteso l'indennizzo a soggetti che avevano gli stessi
2 requisiti per ulteriori periodi di tempo [La L. 28 dicembre 2001,
n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004". La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che
"L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre
2007.". Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.". Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che" L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima.". Il D.L.
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n.
3 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima". La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda". Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 1) che "Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018"].
III.2. - Pertanto, la parte ricorrente ha invocato la concessione dell'indennizzo oggetto di causa, facendo sostanzialmente leva sulla disciplina normativa ratione temporis applicabile, secondo cui ai sensi dell'art.1 D. Lgs. n.207/1996, n. 207 (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale), “Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione
4 definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”.
III.3. - In particolare, la parte ricorrente ha dedotto e provato al riguardo che aveva esercitato, in qualità di titolare, attività di commercio di calzature al minuto su aree pubbliche dal
01°/04/1978 al 31/12/2019 (data di cessazione definitiva dell'attività svolta nelle città di Andria, Trani e Giovinazzo); che – iscritto automaticamente nella sezione dei piccoli imprenditori in data 13/09/1996 – era stato cancellato dal registro degli esercenti il commercio (c.d. REC) e delle imprese presso la CCIAA di Bari in data 09/03/2020, a seguito di domanda presentata il 30/01/2020; che aveva ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio di calzature al minuto su aree pubbliche dai Comuni di Andria, Trani e Giovinazzo e, a seguito della cessazione della sua attività, aveva restituito l'autorizzazione ai predetti Enti;
che non era titolare di trattamento pensionistico diretto di vecchiaia e non aveva ancora maturato i requisiti per ottenerlo;
che dal momento della cessazione della sua attività commerciale (31/12/2019) non aveva più svolto alcuna attività lavorativa autonoma, subordinata, parasubordinata e di qualsivoglia altro genere;
che al momento della cessazione della sua attività commerciale era iscritto da oltre 5 anni alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali presso e, precisamente, CP_1 dal 01°/04/1978 al 31/12/2019; che in data 28/04/2020 aveva presentato all' la sua domanda diretta ad ottenere il CP_1 pagamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui al D. Lgs. n.207/1996 ed alla Legge
n.145/2018, utilizzando l'apposito modello telematico ed allegando la relativa documentazione, senza ricevere alcuna risposta da parte dell'Istituto.
5 IV. - Ciò premesso in punto di fatto e di diritto, occorre rimarcare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendete [Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 27675 del 20/12/2011
(Rv. 619937 - 01)], «L'indennizzo in favore dei soggetti che esercitano attività commerciale al minuto anche abbinata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207, spetta unicamente a coloro per i quali tutte le condizioni previste espressamente dalla legge - cessazione definitiva dell'attività commerciale, riconsegna delle autorizzazioni amministrative e cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e da quello delle imprese - si siano realizzate entro la data del 31 dicembre 1998 [n.d.e. nel caso oggetto di causa al 31/12/2019] o, restando salva solo la procedibilità di ottenere, a fronte di una tempestiva anteriore istanza, in epoca successiva la cancellazione del suddetto registro purchè la stessa intervenga anteriormente alla concessione dell'indennizzo medesimo».
In motivazione, la S.C. ha così argomentato la sua decisione:
«2.- Il ricorso è fondato. Non è controverso tra le parti che l'assicurato ha presentato la domanda di concessione dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 1 in data 24.12.1998, dichiarando che l'attività sarebbe cessata il
31.12.1998, ed abbia poi richiesto il 7.1.1999 la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e il 29.1.1999 quella dal registro delle imprese, istanze entrambe accolte (quella relativa alla cancellazione dal registro delle imprese, il
5.2.1999) con decorrenza retroattiva dal 31.12.1998.
Il D.Lgs. n. 207 del 1996 ha previsto la corresponsione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale in favore dei soggetti che esercitano attività commerciale al minuto anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
6 Ai sensi del citato D.Lgs., art. 2 l'indennizzo spetta ai soggetti che "nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre
1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b)
l'iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l' . Ai sensi del citato art. 2, CP_1 comma 2 l'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal primo comma, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ...; c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
3.- La Corte territoriale ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese costituisca solo un requisito per l'erogazione della prestazione e che la richiesta di cancellazione presentata dopo il 31 dicembre 1998 non precluda il diritto all'indennizzo "qualora, come nella specie, essa si sia risolta in una cancellazione successiva alla scadenza di legge, ma comunque con effetti retroattivi al 31.12.1998".
4.- Tale statuizione non può essere condivisa. La legge (D.Lgs.
n.207 del 1996, art. 2) stabilisce, infatti, che l'erogazione dell'indennizzo "è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1"
- e cioè dal 1.1.1996 al 31.12.1998 - "alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ... c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese ... La cancellazione dal registro delle imprese costituisce, quindi, al pari della cessazione definitiva dell'attività commerciale e della cancellazione, dal registro
7 degli esercenti il commercio, una condizione per l'insorgenza del diritto all'indennizzo, che si deve realizzare entro il 31 dicembre 1998. Solo per la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio è stato previsto (L. n. 388 del 2000, art. 149) che possa farsi luogo alla corresponsione dell'indennizzo anche nel caso in cui detta cancellazione "sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso". Una disposizione del genere non è stata, invece, dettata per la cancellazione dal registro delle imprese, che deve comunque intervenire entro il termine del 31 dicembre 1998.
5.- Questa Corte ha, del resto, già precisato che l'indennizzo per cessazione di attività commerciale spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda;
tuttavia, il relativo diritto è condizionato alla cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con la conseguenza che, ove la cancellazione intervenga in un momento successivo alla domanda, a tale momento è differita la decorrenza della prestazione, trattandosi appunto di una condizione per l'insorgenza del diritto alla prestazione (cfr.
Cass. n. 5872/2005; Cass. n. 6530/2003). In sostanza, salvo quanto specificamente previsto per la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio - in linea, del resto, con la progressiva svalutazione della rilevanza di tale iscrizione, già sancita dal
D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 26, comma 6, che ha abrogato, nel suo impianto, la legge istitutiva del registro degli esercenti il commercio - per l'insorgenza del diritto all'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 207 del 1996 è necessario che tutte le condizioni previste dall'art. 2 del citato D.Lgs. si siano verificate entro il termine del 31 dicembre 1998.
Nè varrebbe sostenere che la legge non prevede espressamente un termine entro il quale deve essere presentata la domanda di cancellazione dal registro delle imprese, giacché la previsione del termine è implicita nella disposizione (D.Lgs. n. 207 del
8 1996, art.2, comma 2) che prescrive che tutte le condizioni alle quali è subordinata l'erogazione dell'indennizzo debbano verificarsi nel periodo compreso tra il primo gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, e quindi che le stesse debbano sussistere - o che
(per quanto riguarda la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio) sia stata fatta almeno richiesta della loro realizzazione - entro il termine sopra indicato.
6.- Nella fattispecie in esame, entro il 31.12.1998 non era stata ottenuta - ma neppure richiesta - la cancellazione dal registro delle imprese, sicché, in difetto di una delle condizioni previste per l'insorgenza del diritto all'indennizzo, la domanda doveva essere senz'altro respinta.
7.- Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto della domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell' ». CP_1
V. - Applicando i predetti principi alla domanda avanzata dal ricorrente, si ritiene che quest'ultimo non ha tutti i requisiti per ottenere la concessione dell'indennizzo oggetto di causa, in quanto, come dedotto e documentato dall' e in difformità CP_1 rispetto a quanto prescritto dalla disciplina normativa [che subordina l'erogazione dell'indennizzo alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ... c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese], difetta in capo allo stesso ricorrente il requisito della “cessazione definitiva dell'attività commerciale”, atteso che lo stesso ricorrente aveva ceduto a titolo oneroso, da ultimo, in data 26/06/2019 a un ramo della sua Persona_1 azienda, mentre in data 08/11/2018 aveva già in precedenza ceduto a titolo oneroso un altro ramo della sua azienda a Per_2
(si veda al punto 5 della visura della CCIAA di Bari
[...] prodotta dall' ). CP_1
9 V.1. - Al riguardo, la giurisprudenza di merito è concorde nell'affermare che “l'indennizzo ex art.2 D. Lgs. 207/1996 spetta soltanto agli imprenditori la cui attività commerciale sia definitivamente cessata in senso oggettivo e assoluto e non anche ai soggetti che abbiano venduto la propria attività a titolo oneroso” (Corte di Appello di Milano sentenza 24/01/2020 n. 2077)
e che va escluso il diritto all'indennizzo, in un'ipotesi analoga, in quanto “L'impresa individuale non è cessata definitivamente, ma
è stata ceduta a terzi e non sussiste la condizione della cessazione definitiva di tutte le attività commerciali esercitate”
(Corte di Appello di Salerno sentenza 18/05/2022 n. 258).
In particolare, la Corte di Appello di Milano ha motivato l'esclusione del diritto all'indennizzo in ipotesi di cessione dell'attività a terzi con argomentazioni che, essendo pienamente condivise, vengono di seguito riportate in termini integrali.
«Ritiene il Collegio che la voluntas legis sottesa alla norma vada individuata partendo dalla nozione di “cessazione definitiva” dell'attività commerciale: specificando la necessaria compresenza di tale definitiva cessazione unitamente alla riconsegna della
“licenza” e alla cancellazione dal registro delle imprese, risulta evidente che il legislatore abbia inteso richiedere che la dismissione dell'attività sia oggettiva, ossia che quella specifica attività imprenditoriale abbia cessato di esistere, non essendo più svolta da alcun soggetto.
Qualora si fosse voluto far rientrare nell'ambito della norma anche le ipotesi di cessione a terzi dell'attività non sarebbe stato necessario specificare il requisito della definitività della cessazione, posto che sarebbero stati sufficienti le prescrizioni dei requisiti di natura soggettiva (restituzione della licenza, cancellazione dal registro delle imprese, in uno con il divieto di svolgere attività lavorativa).
L'assunto risulta evidente se si esamina la legge delega (L. n.
549/1995 – “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) che ha istituito l'indennizzo: il comma 44 dell'art. 2, prescrivendo, infatti, che l'emolumento sia incompatibile con lo
10 svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro (autonomo o subordinato) e che sia necessaria, per beneficiarne, la restituzione delle autorizzazioni amministrative non può che intendere che l'attività commerciale venga dismessa, non che continui con un altro soggetto titolare.
Questi rilievi sono coerenti con l'uso del termine “indennizzo”, indicativo della volontà del legislatore di fornire una prestazione patrimoniale che valga a compensare un soggetto a seguito di un pregiudizio patito, ovvero quello del venire meno della fonte di reddito derivante dall'esercizio di attività commerciale, qualche anno prima di poter accedere al trattamento pensionistico.
Consentire l'erogazione dell'indennità anche quando un tale sacrificio non vi è stato, avendo l'imprenditore ricavato un profitto dalla cessione a terzi dell'attività (corrispettivo che potrebbe, in ipotesi, compensare integralmente tale pregiudizio), violerebbe il fine della norma.
Nel caso di specie, al contrario, l'attività commerciale non è cessata definitivamente, essendo stata ceduta a terzi, vieppiù a titolo oneroso, sicchè del tutto correttamente l' non ha CP_1 riconosciuto l'indennizzo qui rivendicato».
V.2. - Per le ragioni innanzi esposte e facendo applicazione dei predetti principi, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
VI. - Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Trani, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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