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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 1362/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. MARONE GUIDO) (avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, Parte_1
COGLIANDRO SS, CEROTTO SC, RINALDI GIOVANNI)
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 22 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023, si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale al fine di sentire dichiarare il proprio diritto di percepire la retribuzione professionale docenti (acronimo RPD), prevista dall'art. 7 CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti di insegnamento a tempo determinato stipulati con il
[...]
, per incarichi di supplenza c.d. breve, nell'intervallo cronologico 9.10.2020 - Controparte_1
1.10.2021 (per complessivi 252 giorni ossia dal 9.10.2020 al 9.6.2021 nonché dal 24.9.2021 al
1.10.2021) e, per l'effetto, ottenere condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in €598,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La ricorrente, docente con ultima sede di servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Franchetti-Salviani” di Città di Castello (PG), nel periodo indicato nella narrativa del ricorso, ha affermato di non aver ricevuto dal convenuto l'emolumento in questione (per CP_1
€174,50 lordi mensili dal 1.03.2018 e per €184,50 lordi mensili dal 1.01.2022), come previsto dall'articolo 7 del CCNL 15.03.2001 cit., poiché esclusivamente riconosciuto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Lamentava dunque l'illegittimità dell'esclusione, avendo svolto, nel periodo di interesse, incarichi di docenza, con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Ad udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
L'art. 25 del d.lgs. 81/2015 prevede che “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.”
Tale disposizione applica (come avveniva con il precedente art. 6 del d.lgs. 368/2001) la clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva CE 70/1999, che stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per
l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”
Con una giurisprudenza da tempo consolidata (fra le tante si fa rinvio alle sentenze del
20.6.2019, del 5.6.2018, del 18.10.2012, , Persona_1 Persona_2 Per_3
dell'8.9.2011, del 22.12.2010 e del Persona_4 Persona_5 Persona_6
13.9.2007, ), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che: Persona_7
- il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e, quindi, immediatamente operativo;
- trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico;
- il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzata da astratte disposizioni di legge o di CCNL, in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente, non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato. In attuazione di tali criteri ermeneutici, per quanto di interesse, la Corte di Cassazione ha statuito che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cass., sez. lavoro 20015/2018; cfr anche Cass., sez. lavoro, 6293/2020).
L'amministrazione convenuta, nonostante la rituale vocatio in ius non si è costituita, non consentendo così delibazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di alcun fatto modificativo, impeditivo, estintivo del credito retributivo vantato.
Accertato dunque il diritto della ricorrente a percepire, al pari dei docenti a tempo indeterminato, ed al fine di evitare alcuna forma di disparità di trattamento nella diversa tipologia di rapporto di lavoro, come sancito dai canoni eurounitari, la retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di docenza c.d. breve svolti in ragione dei contratti a tempo determinato descritti nella narrativa del ricorso, con riferimento al periodo
09.10.2020 – 1.10.2021, l'amministrazione convenuta va condannata a pagare alla ricorrente importo complessivo, al lordo delle ritenute, di €598,00 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 maturato dall'esigibilità delle singole poste di credito mensili al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, di natura latu sensu seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: - accerta che la ricorrente ha diritto, ad ogni effetto di legge e di CCNL, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati nel periodo 9.10.2020
– 1.10.2021, indicati nella narrativa del ricorso e in atti documentati, di percepire la retribuzione professionale docenti nella misura prevista per l'intero anno scolastico per la corrispondente categoria di colleghi di ruolo e, per l'effetto, condanna
l'amministrazione scolastica convenuta a corrispondere alla ricorrente medesima, a titolo di differenze retributive per il titolo indicato, la somma lorda di €598,00 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 724/1994 , dall'esigibilità delle singole poste di credito mensili al saldo;
- condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di €380,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,
Francesco Cerotto, Giovanni Rinaldi, dichiaratisi procuratori antistatari ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
Perugia 22 luglio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 1362/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. MARONE GUIDO) (avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, Parte_1
COGLIANDRO SS, CEROTTO SC, RINALDI GIOVANNI)
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 22 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023, si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale al fine di sentire dichiarare il proprio diritto di percepire la retribuzione professionale docenti (acronimo RPD), prevista dall'art. 7 CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti di insegnamento a tempo determinato stipulati con il
[...]
, per incarichi di supplenza c.d. breve, nell'intervallo cronologico 9.10.2020 - Controparte_1
1.10.2021 (per complessivi 252 giorni ossia dal 9.10.2020 al 9.6.2021 nonché dal 24.9.2021 al
1.10.2021) e, per l'effetto, ottenere condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in €598,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La ricorrente, docente con ultima sede di servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Franchetti-Salviani” di Città di Castello (PG), nel periodo indicato nella narrativa del ricorso, ha affermato di non aver ricevuto dal convenuto l'emolumento in questione (per CP_1
€174,50 lordi mensili dal 1.03.2018 e per €184,50 lordi mensili dal 1.01.2022), come previsto dall'articolo 7 del CCNL 15.03.2001 cit., poiché esclusivamente riconosciuto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Lamentava dunque l'illegittimità dell'esclusione, avendo svolto, nel periodo di interesse, incarichi di docenza, con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Ad udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
L'art. 25 del d.lgs. 81/2015 prevede che “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.”
Tale disposizione applica (come avveniva con il precedente art. 6 del d.lgs. 368/2001) la clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva CE 70/1999, che stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per
l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”
Con una giurisprudenza da tempo consolidata (fra le tante si fa rinvio alle sentenze del
20.6.2019, del 5.6.2018, del 18.10.2012, , Persona_1 Persona_2 Per_3
dell'8.9.2011, del 22.12.2010 e del Persona_4 Persona_5 Persona_6
13.9.2007, ), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che: Persona_7
- il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e, quindi, immediatamente operativo;
- trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico;
- il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzata da astratte disposizioni di legge o di CCNL, in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente, non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato. In attuazione di tali criteri ermeneutici, per quanto di interesse, la Corte di Cassazione ha statuito che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cass., sez. lavoro 20015/2018; cfr anche Cass., sez. lavoro, 6293/2020).
L'amministrazione convenuta, nonostante la rituale vocatio in ius non si è costituita, non consentendo così delibazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di alcun fatto modificativo, impeditivo, estintivo del credito retributivo vantato.
Accertato dunque il diritto della ricorrente a percepire, al pari dei docenti a tempo indeterminato, ed al fine di evitare alcuna forma di disparità di trattamento nella diversa tipologia di rapporto di lavoro, come sancito dai canoni eurounitari, la retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di docenza c.d. breve svolti in ragione dei contratti a tempo determinato descritti nella narrativa del ricorso, con riferimento al periodo
09.10.2020 – 1.10.2021, l'amministrazione convenuta va condannata a pagare alla ricorrente importo complessivo, al lordo delle ritenute, di €598,00 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 maturato dall'esigibilità delle singole poste di credito mensili al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, di natura latu sensu seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: - accerta che la ricorrente ha diritto, ad ogni effetto di legge e di CCNL, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati nel periodo 9.10.2020
– 1.10.2021, indicati nella narrativa del ricorso e in atti documentati, di percepire la retribuzione professionale docenti nella misura prevista per l'intero anno scolastico per la corrispondente categoria di colleghi di ruolo e, per l'effetto, condanna
l'amministrazione scolastica convenuta a corrispondere alla ricorrente medesima, a titolo di differenze retributive per il titolo indicato, la somma lorda di €598,00 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 724/1994 , dall'esigibilità delle singole poste di credito mensili al saldo;
- condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di €380,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,
Francesco Cerotto, Giovanni Rinaldi, dichiaratisi procuratori antistatari ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
Perugia 22 luglio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo