Art. 149. (Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale) 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.
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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2024, n. 32Provvedimento: […] 3) premesso che la cancellazione costituisce non un requisito del diritto azionato in giudizio, bensì una mera condizione della erogazione dell'indennizzo (art. 149 legge 388/2000), secondo cui la cancellazione dal REC può intervenire anche dopo la domanda vòlta a conseguire l'indennizzo purchè prima della concessione di esso, consegue che la erogazione della prestazione, nel limite della durata massima di legge e comunque sino al conseguimento della pensione di vecchiaia da parte dell'assicurata, compete dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento della cancellazione, ovvero dal 1 febbraio 2017.Leggi di più...
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- art. 149 legge 388/2000·
- D.Lgs. 207/1996·
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