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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3952/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3952/2025, promossa con ricorso depositato il 08/10//2025 da:
1) Parte_1
Nata in Montreal (Canada) il 25/10/1978
Cittadina: Canadese Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Interno 3U con l'Avv. Laura Marzetta
e
2) Parte_2
Nato in Chiari (BS) il 27/12/1973
Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Interno 3U con l'Avv. Laura Marzetta
i quali hanno contratto matrimonio civile in Coccaglio (BS) il 28 giugno 2008
(anno 2008 atto n.7 parte I)
Con il seguente figlio minorenne
, nato il [...] in [...]_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Coccaglio (BS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000;
Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa, abitazione nel reciproco rispetto;
2) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e residenza in 21100 Varese – Via Procaccini, 8 Interno 3U.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé;
3) La casa coniugale condotta in locazione sita in 21100 Varese – Via Procaccini, 8 Interno 3U resta assegnata alla Sig.ra quale genitore collocatario del figlio minorenne Parte_3 Per_1 non economicamente indipendente, con quanto ivi contenuto;
4) Il padre, in considerazione degli impegni lavorativi dello stesso e degli impegni scolastici ed extra- scolastici del figlio avrà diritto a tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
Week-end alternati con la madre dalle ore 18:30 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica.
Per quanto riguarda i tempi di permanenza infrasettimanali, i ricorrenti si accorderanno di volta in volta;
5) La permanenza del minore presso uno o l'altro genitore durante le festività e nel corso delle vacanze natalizie e pasquali dovrà avvenire nel rispetto del principio dell'alternanza.
A titolo esemplificativo, per il periodo natalizio 2025 a partire dal 24/12/2025 al
31/12/2025 il minore starà con la madre e dalle ore 11:00 del 01/01/2026 sino alle ore 20:30 del
06/01/2026 il minore starà con il padre, e così alternandosi per gli anni successivi;
6) Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà un periodo, anche non consecutivo, di 20 giorni con la madre e 20 giorni con il padre, con avviso reciproco delle parti da farsi per iscritto anche per il tramite di servizi sms, WhatsApp, ecc., entro la fine di giugno, riguardo il luogo e il periodo di vacanza e compatibilmente con il periodo delle ferie dei ricorrenti;
7) I genitori potranno sempre concordare e prevedere ritmi di visita diversi da quanto sopra stabilito e concordato, purché comunicati reciprocamente con congruo anticipo;
8) Ciascuno dei genitori assicura regolari contatti telefonici all'altro con il minore, specie nei periodi di permanenza continuativa presso l'uno o l'altro.
In caso di malattia del minore, ciascuno dei genitori si impegna espressamente a comunicarlo all'altro, fornendo informazioni dettagliate con riguardo al motivo del malessere del minore;
9) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il 15 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 2.000,00 (Euro duemila/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2026. Detto versamento dovrà essere corrisposto sino a quando il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente;
10) Il Sig. si farà carico nella misura del 100% delle spese mediche (punti A e B) in quanto Pt_2 rimborsabili dalla Cassa Malattia della Commissione Europea e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche (punti C,D,E,F), così come indicate nelle
Linee Guida del Tribunale di Varese, intese per tali:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, effettuate presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico di base
/specialista, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatria di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti/ non dilazionabili;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) visite specialistiche private e cure private;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici.
I ricorrenti, sulle spese mediche non mutuabili non urgenti che si renderanno necessarie per il figlio, dovranno di volta in volta concordare la scelta, il costo e le modalità di pagamento;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e contributi scolastici richiesti da istituti pubblici ivi compresa l'università pubblica;
b) libri di testo ( anche universitari ) e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato ( BES ); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite ed uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano ( Bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) rette di iscrizione, di frequenza, tasse e contributi scolastici richiesti da istituti privati e/o università private;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione ( corsi di lingue, di musica e strumenti musicali ); b) ulteriori attività sportive e pertinenti attrezzature ( oltre a quella indicata nel punto E) e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese di iscrizione a gare e tornei ); sport elitari tipo golf ed equitazione
; c) spese di attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout ); d) baby-sitter; e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f)spese di conseguimento della patente
( corsi e lezioni ); g) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio;
h) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio..
Riguardo le spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 (dieci) giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie dovrà inviare (mediante email, sms, WhatsApp, raccomandata o altri mezzi equipollenti) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta;
11) Qualora, a seguito della separazione, gli assegni familiari venissero corrisposti direttamente dal
Parlamento Europeo alla Sig.ra l'importo di detti assegni verrà decurtato dall'assegno di Pt_1 mantenimento previsto in favore del figlio di cui al punto 9) di detto ricorso;
Per_1
12) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il 15 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso per il di lei mantenimento, la somma mensile di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2026; 13) L'autovettura modello BMW Tg. FD729RH intestata al Sig. viene lasciata in uso alla Pt_2 moglie Pt_1
Il Sig. si impegna a pagare le rate del finanziamento relativo all'acquisto della surriferita Pt_2 autovettura.
Allo spirare del finanziamento (aprile 2026), i ricorrenti si impegnano ad effettuare il trapasso di proprietà in favore della Sig.ra Parte_1
Il costo del trapasso sarà a carico della Sig.ra Parte_1
14) I ricorrenti si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 28/06/2008 in Coccaglio (BS) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Coccaglio (BS) (anno 2008 n. 7 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3952/2025, promossa con ricorso depositato il 08/10//2025 da:
1) Parte_1
Nata in Montreal (Canada) il 25/10/1978
Cittadina: Canadese Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Interno 3U con l'Avv. Laura Marzetta
e
2) Parte_2
Nato in Chiari (BS) il 27/12/1973
Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Interno 3U con l'Avv. Laura Marzetta
i quali hanno contratto matrimonio civile in Coccaglio (BS) il 28 giugno 2008
(anno 2008 atto n.7 parte I)
Con il seguente figlio minorenne
, nato il [...] in [...]_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Coccaglio (BS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000;
Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa, abitazione nel reciproco rispetto;
2) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e residenza in 21100 Varese – Via Procaccini, 8 Interno 3U.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé;
3) La casa coniugale condotta in locazione sita in 21100 Varese – Via Procaccini, 8 Interno 3U resta assegnata alla Sig.ra quale genitore collocatario del figlio minorenne Parte_3 Per_1 non economicamente indipendente, con quanto ivi contenuto;
4) Il padre, in considerazione degli impegni lavorativi dello stesso e degli impegni scolastici ed extra- scolastici del figlio avrà diritto a tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
Week-end alternati con la madre dalle ore 18:30 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica.
Per quanto riguarda i tempi di permanenza infrasettimanali, i ricorrenti si accorderanno di volta in volta;
5) La permanenza del minore presso uno o l'altro genitore durante le festività e nel corso delle vacanze natalizie e pasquali dovrà avvenire nel rispetto del principio dell'alternanza.
A titolo esemplificativo, per il periodo natalizio 2025 a partire dal 24/12/2025 al
31/12/2025 il minore starà con la madre e dalle ore 11:00 del 01/01/2026 sino alle ore 20:30 del
06/01/2026 il minore starà con il padre, e così alternandosi per gli anni successivi;
6) Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà un periodo, anche non consecutivo, di 20 giorni con la madre e 20 giorni con il padre, con avviso reciproco delle parti da farsi per iscritto anche per il tramite di servizi sms, WhatsApp, ecc., entro la fine di giugno, riguardo il luogo e il periodo di vacanza e compatibilmente con il periodo delle ferie dei ricorrenti;
7) I genitori potranno sempre concordare e prevedere ritmi di visita diversi da quanto sopra stabilito e concordato, purché comunicati reciprocamente con congruo anticipo;
8) Ciascuno dei genitori assicura regolari contatti telefonici all'altro con il minore, specie nei periodi di permanenza continuativa presso l'uno o l'altro.
In caso di malattia del minore, ciascuno dei genitori si impegna espressamente a comunicarlo all'altro, fornendo informazioni dettagliate con riguardo al motivo del malessere del minore;
9) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il 15 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 2.000,00 (Euro duemila/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2026. Detto versamento dovrà essere corrisposto sino a quando il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente;
10) Il Sig. si farà carico nella misura del 100% delle spese mediche (punti A e B) in quanto Pt_2 rimborsabili dalla Cassa Malattia della Commissione Europea e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche (punti C,D,E,F), così come indicate nelle
Linee Guida del Tribunale di Varese, intese per tali:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, effettuate presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico di base
/specialista, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatria di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti/ non dilazionabili;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) visite specialistiche private e cure private;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici.
I ricorrenti, sulle spese mediche non mutuabili non urgenti che si renderanno necessarie per il figlio, dovranno di volta in volta concordare la scelta, il costo e le modalità di pagamento;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e contributi scolastici richiesti da istituti pubblici ivi compresa l'università pubblica;
b) libri di testo ( anche universitari ) e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato ( BES ); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite ed uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano ( Bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) rette di iscrizione, di frequenza, tasse e contributi scolastici richiesti da istituti privati e/o università private;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione ( corsi di lingue, di musica e strumenti musicali ); b) ulteriori attività sportive e pertinenti attrezzature ( oltre a quella indicata nel punto E) e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese di iscrizione a gare e tornei ); sport elitari tipo golf ed equitazione
; c) spese di attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout ); d) baby-sitter; e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f)spese di conseguimento della patente
( corsi e lezioni ); g) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio;
h) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio..
Riguardo le spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 (dieci) giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie dovrà inviare (mediante email, sms, WhatsApp, raccomandata o altri mezzi equipollenti) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta;
11) Qualora, a seguito della separazione, gli assegni familiari venissero corrisposti direttamente dal
Parlamento Europeo alla Sig.ra l'importo di detti assegni verrà decurtato dall'assegno di Pt_1 mantenimento previsto in favore del figlio di cui al punto 9) di detto ricorso;
Per_1
12) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il 15 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso per il di lei mantenimento, la somma mensile di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2026; 13) L'autovettura modello BMW Tg. FD729RH intestata al Sig. viene lasciata in uso alla Pt_2 moglie Pt_1
Il Sig. si impegna a pagare le rate del finanziamento relativo all'acquisto della surriferita Pt_2 autovettura.
Allo spirare del finanziamento (aprile 2026), i ricorrenti si impegnano ad effettuare il trapasso di proprietà in favore della Sig.ra Parte_1
Il costo del trapasso sarà a carico della Sig.ra Parte_1
14) I ricorrenti si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 28/06/2008 in Coccaglio (BS) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Coccaglio (BS) (anno 2008 n. 7 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.