Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 414
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione del reato

    Il reato è stato commesso in data 5 marzo 2020. Non è invocabile la prescrizione, ma è applicabile la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. Termine che per il giudizio di cassazione non è decorso.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa traduzione degli atti

    L'interprete di lingua rumena è stato nominato in udienza dibattimentale. All'udienza preliminare non è stata eccepita l'omessa traduzione dell'avviso. La nullità per mancata traduzione del decreto che dispone il giudizio risulta sanata dall'avvenuta nomina dell'interprete non seguita da alcuna eccezione circa la necessaria rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. Le nullità sono sanate non risultando l'eccezione né dal verbale dell'udienza preliminare né da quello della prima udienza dibattimentale. La giurisprudenza di legittimità afferma che l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato determina una nullità generale di tipo intermedio che resta sanata dalla comparizione della parte e che, in ogni caso, ove tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di escludere l'obbligo di tradurre gli atti, laddove questi vengano ritualmente notificati all'imputato alloglotto presso il proprio difensore domiciliatario che sia difensore di fiducia.

  • Inammissibile
    Assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato

    La sentenza impugnata ha motivato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, nel senso che l'imputata ripetutamente si era rifiutata, sia al momento del controllo, sia successivamente all'interno del Commissariato, di declinare le proprie generalità. La previsione di cui all'art. 651 cod. pen. integra un reato istantaneo che si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente.

  • Inammissibile
    Mancata concessione delle circostanze attenuanti e della causa di non punibilità

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. trova coerente e adeguata motivazione nella sentenza impugnata, immune da vizi logici e, comunque, avversata con argomenti generici e in fatto, non rivedibili nella presente sede per i noti limiti del sindacato di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 414
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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