CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OB RI AR (CUI 04Z8QZ7) nata in [...] in data [...] avverso la sentenza del 5/03/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR CA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Bari ha condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. alla pena di euro 150 di ammenda, per essersi rifiutata di fornire indicazioni circa le proprie qualità personali a un pubblico ufficiale, con assoluzione dalla residua imputazione di cui all’art. 495 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso il provvedimento citato il difensore ha proposto appello, affidando l’impugnazione a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si invoca l’intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputata, commesso in data 5 marzo 2020, per decorso del termine massimo, trattandosi di contravvenzione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 414 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 09/10/2025 2 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio. L'imputata, di nazionalità rumena, non comprende la lingua italiana e, durante il procedimento, è stata detenuta in carcere. La difesa eccepisce la mancata traduzione nella lingua rumena sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia del decreto di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. Si deduce che si tratta di eccezione sollevata alla prima udienza dibattimentale nei termini di cui all'art. 491 del codice di rito e che il giudice non ha considerato che, durante l'intero procedimento e al momento delle notifiche, l'imputata era ristretta in carcere e che, quindi, non può trovare applicazione il principio, richiamato nella sentenza impugnata, considerato che le notifiche vanno eseguite nel luogo di detenzione a prescindere dal domicilio eletto. Peraltro, la presenza dell'imputata in aula non è stata sufficiente a sanare la nullità perché questa era presente al solo fine di promuovere l’eccezione. 2.3. Con il terzo motivo si invoca l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. La polizia giudiziaria ha concentrato le proprie attenzioni esclusivamente sulla persona con la quale l’imputata si accompagnava e che teneva dei comportamenti sospetti nei confronti di una persona anziana. Nessun atteggiamento sospetto è stato riscontrato, invece, a carico dell'odierna ricorrente. Dunque, del tutto illegittima è stata la richiesta di declinare le proprie generalità, obbligo che sussiste a condizione che si tratti di persona pericolosa o sospetta. In ogni caso, l'imputata non era a conoscenza della lingua italiana e, quindi, non aveva compreso le richieste, per cui andrebbe assolta per difetto di dolo. Infatti, soltanto negli uffici del locale Commissariato, ove era stata condotta, l’imputata aveva compreso le richieste e, quindi, aveva declinato le proprie generalità, dopo aver compreso che erano state avviate nei suoi confronti le attività di identificazione. 2.4. Con il quarto motivo si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L’imputata non ha pronunciato frasi ingiuriose nei confronti dei poliziotti in quanto non conosce la lingua italiana. Invece, la pronuncia ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una considerazione che è erronea. Comunque, il fatto è di particolare tenuità perché la donna non è delinquente abituale e non è socialmente pericolosa. 3 3. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 26 maggio 2025, reputata non appellabile la sentenza di condanna a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen., ha riqualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte per il giudizio di impugnazione. 4. Il Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Il reato contravvenzionale è stato commesso in data 5 marzo 2020. Sicché, in relazione alla condotta non è invocabile la prescrizione, tenuto conto del tempus commissi delicti, ma è applicabile la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. Termine che per il giudizio di cassazione non è decorso. 1.2. Il secondo motivo è infondato. L’esame degli atti trasmessi, necessitato dalla qualità dell’eccezione, ha consentito di acclarare che l’interprete di lingua rumena è stato nominato in udienza dibattimentale, dopo un primo rinvio dell’udienza del 13 settembre 2023 (v. verbale dell’udienza del 28 novembre 2023) e che all’udienza preliminare, celebrata in data 21 giugno 2022, l’omessa traduzione dell’avviso non è stata eccepita. Quanto all’omessa traduzione del decreto che dispone il giudizio, la sentenza impugnata evidenzia (v. p. 3) che l’interprete è stato nominato per la traduzione degli atti di cui al comma 2 dell’art. 143 cod. proc. pen., quindi, evidentemente, anche del decreto che dispone il giudizio che contiene la contestazione degli addebiti. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272861 – 01), peraltro, ha avuto modo di affermare che l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato determina una nullità generale di tipo intermedio che resta sanata dalla comparizione della parte e che, in ogni caso, ove tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. Quindi, le nullità risultano sanate non risultando l’eccezione né dal verbale dell’udienza preliminare né da quello della prima udienza dibattimentale, del 13 settembre 2023; la nullità per mancata traduzione del decreto che dispone il 4 giudizio risulta comunque sanata dall’avvenuta nomina dell’interprete non seguita da alcuna eccezione circa la necessaria rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. Già Sez. U, n. 12 del 2000, Jakani, Rv. 216259 ha affermato che la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotto del decreto di citazione a giudizio configura una nullità generale di tipo intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., sanabile dalla comparizione della parte, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, Rv. 265186 – 01). Ne segue che la soluzione, cui è giunto il Tribunale nel respingere la prospettata eccezione, si conforma a un principio generale già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui resta sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. per accettazione degli effetti dell’atto, la nullità da omessa traduzione dell'avviso e della richiesta di rinvio a giudizio. Tale soluzione supera la deduzione difensiva che, in realtà, rispetto a parte della motivazione resa dal Tribunale, segnala come non sia pacifico che, in caso in cui il decreto non tradotto sia notificato al domiciliatario difensore di fiducia, non vi sia obbligo di traduzione. Infatti, su tale questione parte della giurisprudenza sostiene che la nomina fiduciaria implica l'insorgere di «un rapporto di continua e doverosa informazione da parte del difensore nei confronti del suo cliente, che riguarda, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa». E, proprio sul presupposto di tale volontario rapporto fiduciario, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di escludere l'obbligo di tradurre gli atti, laddove questi vengano ritualmente notificati all'imputato alloglotto presso il proprio difensore domiciliatario che sia difensore di fiducia (tra le altre: Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860; Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 1, n. 37955 del 18/07/2013, Wagne, Rv. 256767). Tuttavia, è noto altro orientamento (Sez. 1, n. 28562 dell’08/03/2022, Rv. 283355 – 01) secondo il quale, in tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. 1.3. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili, perché contengono censure non consentite in sede di legittimità. La ricorrente, in punto di elemento soggettivo, propone doglianze versate in fatto, reiterative di deduzioni già svolte in sede di merito, cui il Tribunale ha dato risposta con lineare e logica motivazione. 5 Con la sentenza impugnata è stata pronunciata assoluzione per parte della condotta contestata (capo b) art. 495 cod. pen.) ma si è espressamente motivato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, nel senso che l’imputata ripetutamente si era rifiutata, sia al momento del controllo, sia successivamente all'interno del Commissariato, di declinare le proprie generalità. Tanto, nonostante fosse evidente l’avvenuto controllo in corso da parte di agenti di Polizia di Stato. In modo ineccepibile, poi, il Tribunale non ha dato alcun rilievo al fatto che, peraltro a distanza di circa tre ore, l'imputata si fosse decisa a declinare le sue generalità. Infatti, la previsione di cui all’art. 651 cod. pen. integra un reato istantaneo che si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285884 – 01; Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262644 – 01). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. trova coerente e adeguata motivazione nella sentenza impugnata, immune da vizi logici (v. p. 7 e ss.) e, comunque, avversata con argomenti generici e in fatto, non rivedibili, dunque, nella presente sede per i noti limiti del sindacato di legittimità. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR CA SE SA
udita la relazione svolta dal Consigliere AR CA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Bari ha condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. alla pena di euro 150 di ammenda, per essersi rifiutata di fornire indicazioni circa le proprie qualità personali a un pubblico ufficiale, con assoluzione dalla residua imputazione di cui all’art. 495 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso il provvedimento citato il difensore ha proposto appello, affidando l’impugnazione a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si invoca l’intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputata, commesso in data 5 marzo 2020, per decorso del termine massimo, trattandosi di contravvenzione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 414 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 09/10/2025 2 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio. L'imputata, di nazionalità rumena, non comprende la lingua italiana e, durante il procedimento, è stata detenuta in carcere. La difesa eccepisce la mancata traduzione nella lingua rumena sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia del decreto di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. Si deduce che si tratta di eccezione sollevata alla prima udienza dibattimentale nei termini di cui all'art. 491 del codice di rito e che il giudice non ha considerato che, durante l'intero procedimento e al momento delle notifiche, l'imputata era ristretta in carcere e che, quindi, non può trovare applicazione il principio, richiamato nella sentenza impugnata, considerato che le notifiche vanno eseguite nel luogo di detenzione a prescindere dal domicilio eletto. Peraltro, la presenza dell'imputata in aula non è stata sufficiente a sanare la nullità perché questa era presente al solo fine di promuovere l’eccezione. 2.3. Con il terzo motivo si invoca l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. La polizia giudiziaria ha concentrato le proprie attenzioni esclusivamente sulla persona con la quale l’imputata si accompagnava e che teneva dei comportamenti sospetti nei confronti di una persona anziana. Nessun atteggiamento sospetto è stato riscontrato, invece, a carico dell'odierna ricorrente. Dunque, del tutto illegittima è stata la richiesta di declinare le proprie generalità, obbligo che sussiste a condizione che si tratti di persona pericolosa o sospetta. In ogni caso, l'imputata non era a conoscenza della lingua italiana e, quindi, non aveva compreso le richieste, per cui andrebbe assolta per difetto di dolo. Infatti, soltanto negli uffici del locale Commissariato, ove era stata condotta, l’imputata aveva compreso le richieste e, quindi, aveva declinato le proprie generalità, dopo aver compreso che erano state avviate nei suoi confronti le attività di identificazione. 2.4. Con il quarto motivo si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L’imputata non ha pronunciato frasi ingiuriose nei confronti dei poliziotti in quanto non conosce la lingua italiana. Invece, la pronuncia ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una considerazione che è erronea. Comunque, il fatto è di particolare tenuità perché la donna non è delinquente abituale e non è socialmente pericolosa. 3 3. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 26 maggio 2025, reputata non appellabile la sentenza di condanna a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen., ha riqualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte per il giudizio di impugnazione. 4. Il Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Il reato contravvenzionale è stato commesso in data 5 marzo 2020. Sicché, in relazione alla condotta non è invocabile la prescrizione, tenuto conto del tempus commissi delicti, ma è applicabile la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. Termine che per il giudizio di cassazione non è decorso. 1.2. Il secondo motivo è infondato. L’esame degli atti trasmessi, necessitato dalla qualità dell’eccezione, ha consentito di acclarare che l’interprete di lingua rumena è stato nominato in udienza dibattimentale, dopo un primo rinvio dell’udienza del 13 settembre 2023 (v. verbale dell’udienza del 28 novembre 2023) e che all’udienza preliminare, celebrata in data 21 giugno 2022, l’omessa traduzione dell’avviso non è stata eccepita. Quanto all’omessa traduzione del decreto che dispone il giudizio, la sentenza impugnata evidenzia (v. p. 3) che l’interprete è stato nominato per la traduzione degli atti di cui al comma 2 dell’art. 143 cod. proc. pen., quindi, evidentemente, anche del decreto che dispone il giudizio che contiene la contestazione degli addebiti. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272861 – 01), peraltro, ha avuto modo di affermare che l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato determina una nullità generale di tipo intermedio che resta sanata dalla comparizione della parte e che, in ogni caso, ove tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. Quindi, le nullità risultano sanate non risultando l’eccezione né dal verbale dell’udienza preliminare né da quello della prima udienza dibattimentale, del 13 settembre 2023; la nullità per mancata traduzione del decreto che dispone il 4 giudizio risulta comunque sanata dall’avvenuta nomina dell’interprete non seguita da alcuna eccezione circa la necessaria rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. Già Sez. U, n. 12 del 2000, Jakani, Rv. 216259 ha affermato che la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotto del decreto di citazione a giudizio configura una nullità generale di tipo intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., sanabile dalla comparizione della parte, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, Rv. 265186 – 01). Ne segue che la soluzione, cui è giunto il Tribunale nel respingere la prospettata eccezione, si conforma a un principio generale già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui resta sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. per accettazione degli effetti dell’atto, la nullità da omessa traduzione dell'avviso e della richiesta di rinvio a giudizio. Tale soluzione supera la deduzione difensiva che, in realtà, rispetto a parte della motivazione resa dal Tribunale, segnala come non sia pacifico che, in caso in cui il decreto non tradotto sia notificato al domiciliatario difensore di fiducia, non vi sia obbligo di traduzione. Infatti, su tale questione parte della giurisprudenza sostiene che la nomina fiduciaria implica l'insorgere di «un rapporto di continua e doverosa informazione da parte del difensore nei confronti del suo cliente, che riguarda, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa». E, proprio sul presupposto di tale volontario rapporto fiduciario, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di escludere l'obbligo di tradurre gli atti, laddove questi vengano ritualmente notificati all'imputato alloglotto presso il proprio difensore domiciliatario che sia difensore di fiducia (tra le altre: Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860; Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 1, n. 37955 del 18/07/2013, Wagne, Rv. 256767). Tuttavia, è noto altro orientamento (Sez. 1, n. 28562 dell’08/03/2022, Rv. 283355 – 01) secondo il quale, in tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. 1.3. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili, perché contengono censure non consentite in sede di legittimità. La ricorrente, in punto di elemento soggettivo, propone doglianze versate in fatto, reiterative di deduzioni già svolte in sede di merito, cui il Tribunale ha dato risposta con lineare e logica motivazione. 5 Con la sentenza impugnata è stata pronunciata assoluzione per parte della condotta contestata (capo b) art. 495 cod. pen.) ma si è espressamente motivato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, nel senso che l’imputata ripetutamente si era rifiutata, sia al momento del controllo, sia successivamente all'interno del Commissariato, di declinare le proprie generalità. Tanto, nonostante fosse evidente l’avvenuto controllo in corso da parte di agenti di Polizia di Stato. In modo ineccepibile, poi, il Tribunale non ha dato alcun rilievo al fatto che, peraltro a distanza di circa tre ore, l'imputata si fosse decisa a declinare le sue generalità. Infatti, la previsione di cui all’art. 651 cod. pen. integra un reato istantaneo che si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285884 – 01; Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262644 – 01). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. trova coerente e adeguata motivazione nella sentenza impugnata, immune da vizi logici (v. p. 7 e ss.) e, comunque, avversata con argomenti generici e in fatto, non rivedibili, dunque, nella presente sede per i noti limiti del sindacato di legittimità. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR CA SE SA