Articolo 11 della Legge 24 dicembre 1988, n. 542
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 gennaio 1989
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del ministero dei trapsorti, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10) 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei traposti occorenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 . 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporiti occorenti per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1989