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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso , la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.5074/2024 R.G. Lavoro, promosso
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antoci Giuseppe giusta procura in atti;
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lucia Orsingher del Foro di
ZA e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura generale alle liti n.
37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM), anche quali Persona_1 mandatari della in virtù di mandato del 3.7.2014, con domicilio eletto, ai fini del CP_2 presente giudizio, presso l'Ufficio legale distrettuale, Piazza della Repubblica 26, Catania
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'AVV Veber Rossella , elettivamente domiciliato come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Disposta la sostituzione dell'udienza del 26.09.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
____________
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249016875512, notificata in data
16/05/2024, cui è sotteso l'avviso di addebito N. 59320140000114966, portante un carico per CP_ contributi somme aggiuntive, interessi ed accessori di € 1.396,91 – anno 2005.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito portato dall' avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituivano i convenuti che spiegavano difese volte al rigetto del ricorso. La causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza nel rispetto della normativa suddetta.
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Occorre premettere che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Va preliminarmente evidenziato che, tenuto conto dell'oggetto della causa, appare sussistere la legittimazione passiva di entrambi i soggetti evocati in giudizio tenuto conto che il ricorso mira ad accertare la prescrizione del credito, di competenza dell'ente impositore, e l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento di pertinenza del concessionario.
Nel merito va osservato quanto segue.
Dall'esame della documentazione in atti la notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 20.03.2014 mentre l'intimazione di pagamento medio tempore , notificata il 20.03.2019 ha interrotto il termine prescrizionale quinquennale (cfr. in riferimento all'applicazione del termine quinquennale Cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016).
Ed invero dalla ricevuta di notifica dell'intimazione di pagamento prodotto in atti la riferibilità con l'avviso di addebito va individuata dal numero ivi riportato n 2932018/90259781-0000 e dal numero della raccomandata 61459809572-4 che coincide con il numero della raccomandata spedita e ricevuta da familiare convivente.
In applicazione della sospensione dei termini prescrizionali disposta per legge per emergenza
COVID pari a 542 giorni, alla data di notifica dell' intimazione di pagamento impugnata il termine quinquennale non era spirato, pertanto alcuna prescrizione successiva alla notifica è maturata.
L'opposizione viene quindi rigettata.
Le spese processuali tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in tema di prescrizione successiva vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 5074/2024 rg , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa ogni contraria eccezione e difesa:
rigetta l'opposizione;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, li 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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