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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1652/2024 R.G., promossa
DA
, in persona del Parte_1
commissario straordinario , con l'avv. QUARGNENTI VANNA e l'avv. Parte_2
COSSELLU CATERINA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1
, con l'avv. BERTASI ALESSANDRO e l'avv. VILLA Controparte_2
ROBERTA GIUSEPPINA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto 270 del 2024 con cui era stato
[...]
ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 37.110,21, Controparte_1
oltre interessi e spese. Esponeva a tal fine che l'importo preteso era riferito a fatture emesse negli anni 2017-2021 per forniture asseritamente eseguite in suo favore, senza che tuttavia all'epoca di quelle prestazioni fosse intercorso alcun valido rapporto contrattuale con la controparte che neppure in sede monitoria aveva prodotto il titolo del suo credito. In particolare, deduceva come l'avversaria avesse prodotto soltanto la delibera della di Sassari del 20/11/2012 che aveva aggiudicato la fornitura Pt_4
triennale dei service per l'esecuzione di elettroforesi delle sieroproteine e delle proteine nelle urine per i laboratori di analisi di Sassari e di Alghero e per quello generale di base, sicché nel periodo in cui a dire della s.r.l. erano avvenute le forniture il contratto era già scaduto e non ne era stato concluso alcun altro nella necessaria forma scritta, prescritta a pena di nullità anche per determinare con esattezza il contenuto negoziale e rendere possibile la verifica di copertura finanziaria e i controlli dell'autorità tutoria.
Escluso, ancora, che la conclusione del contratto potesse avvenire con comportamenti concludenti, non essendo stato neppure previsto il rinnovo del contratto e non essendo sufficienti le deliberazioni degli organi dell'ente (in quanto atti meramente interni), affermava l'insussistenza del rapporto contrattuale e comunque contestava anche l'esecuzione delle prestazioni. Quanto poi alla fattura 7981/2022 eccepiva il difetto di legittimazione passiva, atteso che il servizio per cui era stata richiesta la remunerazione era stato reso in favore dell'ospedale San Martino di Oristano nell'anno 2022, momento storico nel quale quel presidio sanitario apparteneva già a tutti gli effetti alla
[...]
, ed analoga eccezione spiegava quanto alle fatture 5797, 6577, 7301 e 7894 Pt_5
del 2017 per complessivi Euro 6.506,64, riferendosi le stesse a prestazioni eseguite in favore di altri soggetti (in particolare l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari che dall'1/6/2016 era gestito da altra azienda sanitaria). Concludeva per la revoca o l'annullamento del decreto opposto. Si costituiva la convenuta che affermava che il rapporto contrattuale doveva ritenersi perfezionato con l'aggiudicazione nella gara pubblica e la conseguente ratifica della stessa e degli accordi da parte dell'azienda, destinataria della fattura e tenuta al suo pagamento, come da procedura sempre osservata. Affermava, dunque, di essersi aggiudicata le gare pubbliche per la somministrazione dei sistemi diagnostici e reagenti, ricevendo le formali delibere da parte delle competenti autorità sanitarie locali o provinciali che avevano ratificato e dunque dato forma al rapporto contrattuale, ma anche prorogato i rapporti deliberati negli anni precedenti, stipulando dei veri e propri contratti, costituenti il titolo negoziale delle forniture e degli obblighi di pagamento. In particolare, richiamava i documenti da 3 a 9 a dimostrazione dell'esistenza del titolo contrattuale originario e i documenti da 10 a 16 con i quali era stata espressa la formale volontà di dare prosecuzione ai rapporti. Evidenziava come la controparte avesse negato l'esistenza di un valido contratto, ma non l'effettiva esecuzione delle consegne delle forniture, eseguite senza che fosse mai stata sollevata alcuna contestazione sulla quantità o qualità dei prodotti acquistati ed utilizzati per l'espletamento del servizio sanitario. Quanto al difetto di legittimazione passiva chiariva che la fattura 7981 del
28.12.22 fosse stata emessa in sostituzione di quella 688/S del 23/02/2021 per correggere un semplice errore di forma, sicché anche quella si riferiva a prestazioni eseguite prima del 2022. Quanto alle altre fatture evidenziava la genericità dell'eccezione stessa, rilevando oltretutto come il cambio della gestione dell'ospedale non le fosse mai stato comunicato, come in tutte le delibere di proroga del rapporto contrattuale con ATS fosse stato specificato che la fornitura riguardava un presidio appartenente alla e come con delibera ARES 121 del 2022 il rapporto Parte_6
contrattuale fosse stato prorogato fino al 31/12/2022. Stante la palese infondatezza e strumentalità dei motivi di opposizione, avente unicamente fini dilatori, insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, per la sua conferma e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, previa istruttoria solo documentale, la causa approdava alla decisione ex art 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Anzitutto va esaminato il motivo di opposizione fondato sulla nullità dei contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione per mancanza della forma scritta necessaria sia ad substantiam che ad probationem (così Cass. S.U. ord. 13849 del 2023, Cass. ord.
32337 del 2023 e 253 del 2016). In particolare, il contratto deve essere concluso in forma scritta recante la sottoscrizione del privato e dell'organo dell'amministrazione deputato ad esprimere all'esterno la sua volontà e non può essere sostituita né da modalità di conclusione per comportamento concludente né dalla delibera con cui vengono decise le condizioni contrattuali e viene individuato il contraente, essendo la stessa un atto di carattere meramente interno (Cass. 8574 del 2023 e 11465 del 2020).
Per resistere al motivo di opposizione con cui esordisce l'atto di controparte la ha CP_1
prodotto una serie di documenti. Esclusa la sufficienza (per quanto sopra detto) di quelli di cui ai numeri 3, 5, 7 e 9 che integrano soltanto determine di valenza interna al procedimento amministrativo, escluso anche che costituisca contratto la produzione di cui al n. 16 (che contiene soltanto un invito alla rinegoziazione inoltrato alla società in causa da ATS che nella stessa sede si è riservata la facoltà di non aderire alla proposta se ritenuta non congrua), si deve affermare invece che i documenti di cui ai numeri 4,
6, 8, 10, 11,12, 13,14 e 15 integrano dei veri e propri contratti che soddisfano i requisiti di cui sopra. Ora, il contenuto di ciascun singolo contratto è tale da consentire un facile riscontro della riferibilità o meno delle singole fatture azionate in via monitoria ai vari rapporti di fornitura validamente costituiti. Si legge, infatti, nel contratto di cui al documento 4, con cui è stata prorogata di 9 mesi (e cioè fino al 30/06/2018) la precedente fornitura avente scadenza in data 01/10/2017, che le fatture che CP_1
avrebbe emesso, oltre alla dicitura ATS, ASSL a Olbia n. 2 e al codice IPA TOHUBU, avrebbero dovuto contenere il riferimento alla determina n. 348 del 06/09/2017, così come il contratto di cui al documento 6 per la fornitura in favore di ha Parte_7
precisato che l'oggetto della fattura avrebbe dovuto essere la determina n. 528 del 10/07/2017. Il contratto di cui al documento 8, relativo alla fornitura in favore della
Parte di Oristano e con efficacia dal 20/06/2015 al 26/01/2020, ha ad oggetto il lotto numero 2 CIG numero 525095011 e come sua premessa la delibera n. 650 del
31/07/2013. Ancora, il contratto di cui alla produzione 10 con cui sono state rinegoziate le forniture precedenti e che costituisce formalizzazione dell'accordo negoziale tra le parti con effetto fino al 31/12/2023, come espressamente affermato nel suo corpo, Parte_ richiede l'indicazione nelle fatture intestate alle di competenza della dicitura
“determina dirigenziale 1764 del 2023”. Seguono il contratto di cui al documento 11
(che richiede l'indicazione nelle fatture della determina dirigenziale ATS n. 4 del 2019), il contratto ponte di cui al documento 12, che specifica che le fatture devono richiamare la delibera n. 121 del 2022, il contratto di cui al documento 13 che richiede il riferimento nelle fatture alla delibera ATS n. 144 del 2020, il contratto prodotto sub
14, che prevede l'indicazione della delibera del commissario n. 442 Parte_8
del 2021, e, infine, il contratto di cui al documento 15 che stabilisce che le fatture indichino come oggetto la determinazione dirigenziale dell'ATS n. 4302 del 2019.
A questo punto è necessario esaminare una ad una le fatture azionate in via monitoria e verificare se in forza della loro causale le stesse abbiano la “necessaria copertura negoziale” in uno dei contratti prodotti da parte convenuta.
Il primo gruppo di fatture può essere diviso in due sottogruppi: quello formato dalle fatture 5797 del 2017, 6576 del 2017, 6577 del 2017, 7300 del 2017, 7301 del 2017,
7893 del 2017 e 7894 del 2017 che richiamano tutte nella causale la delibera 804 del
20/11/2012, la cui produzione in giudizio non è stata seguita da quella del contratto che avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma scritta. Il secondo sottogruppo comprende la fattura 5804 del 2017, la fattura 6584 del 2017, la fattura 7306 del 2017
e la fattura 7899 del 2017 che invece tutte recano il riferimento causale alla delibera n.
660 del 06/10/2011 che non è tra quelle richiamate nei contratti sopra esaminati.
Quanto alla nota di debito 10961 del 31/12/2018 detto documento contabile fa riferimento a una serie di fatture la cui causale non è neppure esaminabile sotto il profilo della riconducibilità dei crediti vantati ad un rapporto contrattuale validamente costituito.
Il secondo gruppo di fatture comprende le numero 4207, 4208 e 4209 del 22/06/2021 che fanno riferimento come causale alla delibera n. 442 del 29/06/2021 e riportano come CIG il numero 8226177801; neppure queste tre fatture, dunque, sono riferibili ai contratti prodotti. In particolare, deve escludersi che la loro “copertura” stia nel contratto di cui alla produzione 14 che richiede l'indicazione nell'oggetto della fattura della delibera del commissario straordinario ATS sempre n. 442 ma del 09/06/2021 e riporta un numero di CIG completamente diverso (il n. 8789087808). Anche la fattura
5271 del 28/07/2021 indica come causale la delibera 442 questa volta del 30/07/2021 sempre riferita al CIG 8226 177801; la fattura 6724 del 29/09/2021 richiama la delibera n. 442 dell'1/10/2021 e sempre il numero di CIG 8226177801; la fattura 7501 del
26/10/2021 indica la delibera n. 442 del 29/10/2021; la fattura 8158 del 25/11/2021 pure fa riferimento ad un'altra delibera (la 442 del 26.11.2021) e ad un altro numero di CIG (8226177801), mentre la fattura 8774 del 20/12/2021 richiama la delibera n.
442 del 21/12/2021 e il CIG 8789087808 (che è quello del contratto numero 14 che però richiama una delibera di data diversa) e le fatture 8775 e 8776 del 20/12/2021 indicano nella causale la delibera n. 442 del 21/12/2021 e ancora una volta è diverso numero di CIG 8226177801 che è lo stesso indicato nella fattura 7981 del 28/12/2022 che nel resto fa riferimento all'ordine 5-FA-2021-503 del 15/02/2021.
Come visto, dunque, non è possibile ricondurre nessuna delle fatture di cui si pretende il pagamento ai contratti validamente conclusi da , le cui pretese creditizie CP_1
non possono trovare soddisfazione. Il carattere dirimente di tale criticità rende superfluo esaminare le altre contestazioni di parte attrice.
Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto ingiuntivo 270 del 2024.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 270 del 2024 e rigetta le ulteriori domande di Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Gestione Liquidatoria Sanitaria Controparte_1
Regionale delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 3.900,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella