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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3251/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
01/09/1968, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
GIACOMO MACRI' 10 98123 98123 MESSINA ITALIA presso lo studio dell'Avv. VENUTO NATALE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/10/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 31/05/2022, domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile in misura pari al 74% ai fini dell'assegno mensile di assistenza;
che, sottoposta a visita medica, la competente Commissione la riconosceva invalida con riduzione della capacità lavorativa al 55%; che pertanto aveva depositato in data 19/09/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il nominato C.T.U., Dott.
, aveva confermato il parere reso dalla Commissione , Persona_1 CP_1 riconoscendo l'invalidità nella misura del 55%.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno mensile di assistenza sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09/04/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno mensile di assistenza, con riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari al 74%(giudizio iscritto al n. 3343/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli
2 accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 55% (cinquantacinque per cento)
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'assegno mensile di assistenza.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, sostenendo che la ricorrente è affetta da: “1. Fibromialgia per analogia (cod. 9303 50%);
2. Spondilo artrosi diffusa a lieve incidenza funzionale (cod. 7008 12%)” e che “Tali infermità nel loro complesso morboso e nell'attuale espressione clinica comportano un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55% […]
Nel caso in esame la Ricorrente È , con riduzione permanente della CP_2
capacità lavorativa nella misura del 55%, a decorrere dalla domanda amministrativa. In concordanza con il giudizio di Messina. Non si può CP_1
concedere assegno mensile di invalidità civile. Pertanto si conferma il giudizio della fase di ATP.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
In assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP, che si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
Sono definitivamente poste a carico della ricorrente le spese relative alle CTU, liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 18/10/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
3 - Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
liquidandole in euro 2.800,00, oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge
- Pone a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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