Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA opposizione ad ordinanza ingiunzione, pagamento ritenute nel trimestre
In nome del Popolo italiano dalla contestazione, prescrizione
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nelle cause civili riunite iscritte ai n.ri 825, 826 e 827 2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promosse da
(avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Michela Rocchi) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
1.4.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con tre separati ricorsi Parte_1
originariamente incardinati presso il Giudice civile e successivamente riassegnati allo scrivente a seguito di provvedimento adottato dal Presidente della III sezione civile,
per sentir dichiarare di non potere essere assoggettato a sanzione amministrativa per avere saldato le ritenute previdenziali dovute nel termine trimestrale assegnatogli
CP_ dall' in sede di contestazione dell'illecito che ha determinato l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione n. 002283836 (RG 825/2024) e l'estinzione per intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze-ingiunzioni n.ri
001301288 e 001301285 (RG n. 826 e 827/2024).
CP_ Costituendosi in giudizio, l' – al netto di dissertazioni non conferenti con i motivi di ricorso (a titolo esemplificativo si cita la difesa sulla denuncia di violazione dell'art.
quanto al secondo e al terzo che il termine di prescrizione sia spirato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983,
nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif. nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio
con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le
somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso
versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione.”
CP_ Dall'atto di accertamento e contestazione (prot. n. 5800 13.10.2021.0466595
notificato all'interessato il 4.11.2021) si evince che al è stato contestato l'omesso Pt_1
versamento di ritenute previdenziali per le mensilità di giugno, luglio, agosto e ottobre
2018 per un totale di € 2.376,27 e dal doc. 3 fasc. opponente RG 825/2024 si apprende che il medesimo ha versato all'Agente per la riscossione le ritenute dovute mediante
CP_ quattro diversi bonifici bancari effettuati il 3.1.2022 (l'affermazione dell secondo cui il bonifico relativo al versamento per la mensilità di ottobre sarebbe stato effettuato fuori termine, insondabile per genericità non trova riscontro) e cioè entro il termine di tre mesi che consente di ritenere l'omissione non punibile. Ne consegue che l'ordinanza-ingiunzione n. 002283836 è illegittima e va annullata.
22 Le eccezioni di prescrizione sollevate con riferimento alle altre due ordinanze opposte sono, invece, infondate. L'art. 28 della legge n. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della
prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”, ma il termine è rimasto sospeso dal 23
febbraio al 30 maggio 2020 per effetto del comma 6 bis dell'art. 103 del d.l. 18/2020,
conv. con modif. nella legge 27/2020, oltre che, in base al comma 1-quater del già citato art. 2 del d.l. 463/1983, durante il trimestre dalla contestazione dell'omesso versamento entro il quale l'interessato è ammesso a sanare l'illecito.
Ciò posto, sia per quanto concerne l'accertamento 5800.12/09/2018.0227215, CP_1
relativo ad omesso versamento di ritenute per il periodo dicembre 2016-luglio 2017,
esitato nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001301288 (RG 826/24), che per quanto attiene,
invece, all'accertamento 5800.12/09/2018.0227212, riferito al periodo dicembre CP_1
2015-novembre 2016, esitato nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001301285 (RG 827/24),
la notifica delle contestazioni si è perfezionata il 2.10.2018 ed ha interrotto una prima volta il decorso del termine, che è rimasto sospeso nel successivo trimestre in cui l'interessato aveva facoltà di sanare l'illecito, riprendendo il proprio decorso il 3.1.2019,
sicché, tenuto conto della sospensione emergenziale sopra indicata per 99 giorni,
sarebbe spirato l'11.4.2024 mentre le ordinanze-ingiunzioni sono state notificate,
rispettivamente, il 27.2.2024 e il 29.2.2024.
Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale accoglimento del ricorso, va annullata l'ordinanza-ingiunzione n. 002283836, mentre per il resto l'opposizione va respinta, con conseguente revoca dei provvedimenti di sospensione dell'esecutività
delle ordinanze-ingiunzioni n.ri 001301288 e 001301285.
Stante la reciprocità della soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3, mentre l'opponente va condannato a rimborsare all'opposto i residui 2/3. La
liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il
D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia
(dato dal valore delle sanzioni complessivamente irrogate, scaglione compreso fra €
33 5.200,01 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 002283836;
- respinge nel resto l'opposizione e, per l'effetto, revoca i provvedimenti di sospensione dell'esecutività delle ordinanze-ingiunzioni opposte n.ri 001301288
e 001301285;
- compensa le spese di lite tra le parti per 1/3 e condanna l'opponente a rifondere all'opposto i residui 2/3, che qui si liquidano nell'importo di € 1.600,00
per compenso professionale, oltre r.f. 15%.
Perugia, lì 1.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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