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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5167/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti RO Antonio e Parte_1
RO GO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci, come da procura generale indicata CP_1 nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito assistenziale per motivi sanitari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, in qualità di erede del sig.
conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non Persona_1 CP_1 dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte al proprio dante causa dall'Istituto previdenziale a titolo di prestazione di invalidità civile.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva:
- che con nota del 20.02.2023 l' le aveva comunicato che per il periodo dal 1.12.2012 al CP_1
31.10.2015 era stato erogato un indebito pagamento di euro 17.618,55 sulla prestazione cat.
INVCIV n. 07080796 in titolarità del sig. (eliminata per decesso del titolare) con la Persona_1 seguente motivazione “indebita percezione dell'indennità di accompagnamento”. Con la medesima nota l' comunicava di aver già recuperato parte dell'indebito sino al settembre 2019 su altra CP_2 pensione del sig. cat VO n. 10030049 e che il residuo importo di € 7.982,07 veniva Persona_1 richiesto agli eredi pro quota.
Ciò premesso l'istante deduceva che l'indebito era scaturito da una errata erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Istituto poiché a seguito della comunicazione del verbale di visita CP_ medica, con il quale si revocava il diritto all'indennità di accompagnamento, l' ha continuato a pagare i ratei al sig. Persona_1
1 Sulla scorta di ciò concludeva affinché il Tribunale dichiarasse irripetibile l'intera somma di €
17.618,55 e condannasse l' alla restituzione in favore dell'erede della somma di € 9.636,48 già CP_1 trattenuta dall'istituto sulla pensione cat. VO n. 10030049 del dante causa della ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
L' regolarmente citato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, ribadendo che CP_1
l'indebito scaturiva da revoca della provvidenza per il venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 23.11.2012, il cui esito veniva comunicato al dante causa in data 6.02.2013.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 22.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, in qualità di erede del sig. ha convenuto in giudizio l Persona_1 Controparte_3 al fine di veder riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' sulla pensione cat. INVCIV n. 0780796 del de cuius, per il CP_1 periodo dal 1.12.2012 al 31.10.2015 e la restituzione della somma di € 9.636,48 già trattenuta dall'istituto sulla pensione cat. VO n. 10030049 del dante causa della ricorrente.
A sostegno di quanto richiesto la stessa ha invocato l'illegittimità della pretesa dell avendo CP_1 quest'ultimo continuato ad erogare tale prestazione al pensionato, anche dopo la comunicazione di revoca del requisito sanitario, creando una situazione di affidamento in capo al dante causa.
Tanto premesso va evidenziato che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca della indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 7080796 a causa del venir meno
2 del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 23.11.2012, come meglio specificato nella memoria difensiva.
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Orbene sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento
- e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo
(ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000)” (tra le altre, Cass. n. 6610/2005).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma
3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
La Corte di Cassazione ha poi ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr.
Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Tanto premesso, appare potersi richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione
a mente del quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito
3 di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. Civ. Sez. L. ord. n. 24180/22).
L' ha chiarito nella propria memoria di costituzione che la prestazione indebita trae origine CP_1 dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento (cfr. verbale di visita medica del 23.11.2012 con il quale il sig. veniva Persona_1 riconosciuto invalido al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento allegato alla memoria difensiva).
Nel caso di specie, il predetto verbale di visita veniva regolarmente notificato al sig. in Persona_1 data 6.02.2013 come da ricevuta di attestazione di consegna versata in atti (cfr. ricevuta A./R. CP_ allegata alla memoria di costituzione . CP_ Inoltre, con provvedimento di riliquidazione del 16.09.2015, l comunicava al de cuius la tabella con l'avvenuta variazione dell'importo mensile che a partire dal 12/2012 risulta azzerato a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento (cfr. TE08 allegato alla memoria difensiva).
Ne discende che i ratei di indennità di accompagnamento percepiti successivamente alla visita di verifica, ossia successivamente all'accertamento del venir meno del requisito sanitario necessario ai fini della percezione della prestazione in parola, costituiscono pagamenti indebiti pienamente ripetibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5167/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti RO Antonio e Parte_1
RO GO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci, come da procura generale indicata CP_1 nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito assistenziale per motivi sanitari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, in qualità di erede del sig.
conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non Persona_1 CP_1 dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte al proprio dante causa dall'Istituto previdenziale a titolo di prestazione di invalidità civile.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva:
- che con nota del 20.02.2023 l' le aveva comunicato che per il periodo dal 1.12.2012 al CP_1
31.10.2015 era stato erogato un indebito pagamento di euro 17.618,55 sulla prestazione cat.
INVCIV n. 07080796 in titolarità del sig. (eliminata per decesso del titolare) con la Persona_1 seguente motivazione “indebita percezione dell'indennità di accompagnamento”. Con la medesima nota l' comunicava di aver già recuperato parte dell'indebito sino al settembre 2019 su altra CP_2 pensione del sig. cat VO n. 10030049 e che il residuo importo di € 7.982,07 veniva Persona_1 richiesto agli eredi pro quota.
Ciò premesso l'istante deduceva che l'indebito era scaturito da una errata erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Istituto poiché a seguito della comunicazione del verbale di visita CP_ medica, con il quale si revocava il diritto all'indennità di accompagnamento, l' ha continuato a pagare i ratei al sig. Persona_1
1 Sulla scorta di ciò concludeva affinché il Tribunale dichiarasse irripetibile l'intera somma di €
17.618,55 e condannasse l' alla restituzione in favore dell'erede della somma di € 9.636,48 già CP_1 trattenuta dall'istituto sulla pensione cat. VO n. 10030049 del dante causa della ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
L' regolarmente citato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, ribadendo che CP_1
l'indebito scaturiva da revoca della provvidenza per il venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 23.11.2012, il cui esito veniva comunicato al dante causa in data 6.02.2013.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 22.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, in qualità di erede del sig. ha convenuto in giudizio l Persona_1 Controparte_3 al fine di veder riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' sulla pensione cat. INVCIV n. 0780796 del de cuius, per il CP_1 periodo dal 1.12.2012 al 31.10.2015 e la restituzione della somma di € 9.636,48 già trattenuta dall'istituto sulla pensione cat. VO n. 10030049 del dante causa della ricorrente.
A sostegno di quanto richiesto la stessa ha invocato l'illegittimità della pretesa dell avendo CP_1 quest'ultimo continuato ad erogare tale prestazione al pensionato, anche dopo la comunicazione di revoca del requisito sanitario, creando una situazione di affidamento in capo al dante causa.
Tanto premesso va evidenziato che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca della indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 7080796 a causa del venir meno
2 del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 23.11.2012, come meglio specificato nella memoria difensiva.
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Orbene sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento
- e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo
(ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000)” (tra le altre, Cass. n. 6610/2005).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma
3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
La Corte di Cassazione ha poi ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr.
Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Tanto premesso, appare potersi richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione
a mente del quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito
3 di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. Civ. Sez. L. ord. n. 24180/22).
L' ha chiarito nella propria memoria di costituzione che la prestazione indebita trae origine CP_1 dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento (cfr. verbale di visita medica del 23.11.2012 con il quale il sig. veniva Persona_1 riconosciuto invalido al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento allegato alla memoria difensiva).
Nel caso di specie, il predetto verbale di visita veniva regolarmente notificato al sig. in Persona_1 data 6.02.2013 come da ricevuta di attestazione di consegna versata in atti (cfr. ricevuta A./R. CP_ allegata alla memoria di costituzione . CP_ Inoltre, con provvedimento di riliquidazione del 16.09.2015, l comunicava al de cuius la tabella con l'avvenuta variazione dell'importo mensile che a partire dal 12/2012 risulta azzerato a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento (cfr. TE08 allegato alla memoria difensiva).
Ne discende che i ratei di indennità di accompagnamento percepiti successivamente alla visita di verifica, ossia successivamente all'accertamento del venir meno del requisito sanitario necessario ai fini della percezione della prestazione in parola, costituiscono pagamenti indebiti pienamente ripetibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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