TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT CA, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 709/2022 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in C/da San Piero, Controparte_1 cod. fisc. , elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n. C.F._1
179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, presso il domicilio digitale del difensore
Avv. NT Araca (cod. fisc. , fax al n. 0941/703714, PEC CodiceFiscale_2
e giusta procura in atti. Email_1 Email_2
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: riliquidazione-pensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25/02/2022, parte ricorrente esponeva di avere prestato servizio militare obbligatorio dal 14/04/1951 al 9/09/1952, come da foglio matricolare allegato.
Successivamente di essere stato assunto dal Comune di Militello Rosmarino nel mese di agosto
1971, cessando dal servizio per limiti di età nel febbraio 1996. A decorrere dal marzo 1996, iniziava a percepire la pensione VOCPDEL n. 05003071.
In data 26/09/2019, il ricorrente presentava all' domanda di accredito figurativo del periodo di CP_2 servizio militare ai fini della riliquidazione della pensione in godimento. La domanda, identificata con protocollo domus n. 2091830500263, non è mai stata definita dall' , risultando ancora “in CP_2 lavorazione” a distanza di anni.
A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, parte ricorrente inviava diffida formale tramite PEC in data 22/10/2021, sollecitando la definizione della pratica. Non avendo ricevuto alcuna risposta, ricorreva dinanzi al Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo:
-l'accertamento del diritto all'accredito del servizio militare prestato;
-la riliquidazione della pensione VOCPDEL con pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione;
-il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'omessa definizione della domanda.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 04/07/2023, eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda, sostenendo che il ricorrente, in quanto iscritto alla , avrebbe dovuto CP_3 presentare la domanda entro 90 giorni dalla cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 274/1991, e che la posizione contributiva era già stata interamente utilizzata CP_3 per la liquidazione della pensione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, ed all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda presentata con il proposto ricorso va accolta, nei limiti di seguito indicati.
La questione oggetto del presente giudizio concerne il diritto del ricorrente all'accredito figurativo del periodo di servizio militare obbligatorio prestato dal 14/04/1951 al 9/09/1952, ai fini della riliquidazione della pensione VOCPDEL già in godimento.
Ai sensi dell'art. 49 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, i periodi di servizio militare obbligatorio sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della misura della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). Tale previsione è stata confermata e integrata dall'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che riconosce come utili i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario che obbligatorio, purché non eccedano la durata del servizio di leva.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il servizio militare obbligatorio, anche se prestato anteriormente all'iscrizione all'AGO, può essere valorizzato ai fini pensionistici, purché non sia già stato utilizzato per altro trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato servizio militare in epoca antecedente all'assunzione presso il Comune di Militello Rosmarino (1971), ed è cessato dal servizio nel 1996, percependo pensione VOCPDEL. Non risulta che il periodo di leva sia stato già valorizzato ai fini pensionistici,
e pertanto la richiesta di accredito è legittima.
L' eccepisce la decadenza della domanda ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 274/1991, CP_2 che impone la presentazione della domanda di riscatto entro 90 giorni dalla cessazione del servizio.
Tuttavia, tale termine si riferisce alle domande di riscatto e non può essere applicato rigidamente alle domande di accredito figurativo, che non comportano oneri a carico dell'assicurato.
La nota operativa n. 56/2010, recepita dall' , chiarisce che il soggetto cessato dal CP_4 CP_2 servizio può presentare domanda di valorizzazione (riscatto, ricongiunzione, accredito figurativo) anche oltre il termine dei 90 giorni, purché la posizione contributiva non abbia già dato titolo a trattamento di quiescenza. In tal caso, la domanda produce effetti ex nunc, ossia dalla data di presentazione.
Nel caso del ricorrente, la domanda è stata presentata il 26/09/2019, e la posizione CPDEL, pur essendo stata utilizzata per la liquidazione della pensione, non include il periodo di servizio militare, che pertanto può essere ancora valorizzato.
Va osservato inoltre che ai sensi della Legge 241/1990, art. 2, e della Legge 69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni, salvo termini diversi. L'inerzia dell' nel definire la domanda del ricorrente costituisce CP_2 violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, con conseguente responsabilità per danno da ritardo.
La giurisprudenza della Cassazione riconosce il risarcimento del danno da silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, ma il danneggiato deve provare il danno, l'ingiustizia del silenzio ed il nesso di causalità tra il ritardo e il danno stesso, non potendo essere il danno presunto in modo esclusivo dal solo silenzio o ritardo. (Cfr Consiglio di Stato n. 7621/2024).
Occorre al riguardo precisare che parte ricorrente non ha in alcun modo provato il danno subito dal CP_ ritardo dell' resistente né il nesso di causalità, pertanto, la relativa domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale non può trovare accoglimento.
Alla luce del quadro normativo, della giurisprudenza e delle indicazioni contenute nella Nota
Operativa
INPDAP n. 56/2010, il ricorrente ha diritto all'accredito figurativo del servizio militare obbligatorio prestato, con conseguente riliquidazione della pensione VOCPDEL ma non anche al risarcimento del danno derivante dall'omessa definizione della domanda, per carenza di prova.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza.
Tenuto conto della natura della controversia e, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 55/14
(valore della causa, complessità bassa, assenza di istruzione) si liquidano in € 1.500,00, per compensi, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Araca, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_1 così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso;
2) Accerta il diritto del ricorrente all'accredito figurativo del periodo di servizio militare obbligatorio prestato dal 14/04/1951 al 9/09/1952, ai fini della riliquidazione della pensione
VOCPDEL;
3) Condanna l' a procedere alla riliquidazione della pensione in godimento, tenendo conto del CP_2 periodo di servizio militare accreditato;
4) Rigetta la domanda di risarcimento danni del ricorrente perché destituita di ogni prova.
5) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_2
1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario Avv. Antonio Araca.
Così deciso in Patti, 24/10/2025
Il Giudice on.
NT CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT CA, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 709/2022 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in C/da San Piero, Controparte_1 cod. fisc. , elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n. C.F._1
179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, presso il domicilio digitale del difensore
Avv. NT Araca (cod. fisc. , fax al n. 0941/703714, PEC CodiceFiscale_2
e giusta procura in atti. Email_1 Email_2
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: riliquidazione-pensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25/02/2022, parte ricorrente esponeva di avere prestato servizio militare obbligatorio dal 14/04/1951 al 9/09/1952, come da foglio matricolare allegato.
Successivamente di essere stato assunto dal Comune di Militello Rosmarino nel mese di agosto
1971, cessando dal servizio per limiti di età nel febbraio 1996. A decorrere dal marzo 1996, iniziava a percepire la pensione VOCPDEL n. 05003071.
In data 26/09/2019, il ricorrente presentava all' domanda di accredito figurativo del periodo di CP_2 servizio militare ai fini della riliquidazione della pensione in godimento. La domanda, identificata con protocollo domus n. 2091830500263, non è mai stata definita dall' , risultando ancora “in CP_2 lavorazione” a distanza di anni.
A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, parte ricorrente inviava diffida formale tramite PEC in data 22/10/2021, sollecitando la definizione della pratica. Non avendo ricevuto alcuna risposta, ricorreva dinanzi al Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo:
-l'accertamento del diritto all'accredito del servizio militare prestato;
-la riliquidazione della pensione VOCPDEL con pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione;
-il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'omessa definizione della domanda.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 04/07/2023, eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda, sostenendo che il ricorrente, in quanto iscritto alla , avrebbe dovuto CP_3 presentare la domanda entro 90 giorni dalla cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 274/1991, e che la posizione contributiva era già stata interamente utilizzata CP_3 per la liquidazione della pensione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, ed all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda presentata con il proposto ricorso va accolta, nei limiti di seguito indicati.
La questione oggetto del presente giudizio concerne il diritto del ricorrente all'accredito figurativo del periodo di servizio militare obbligatorio prestato dal 14/04/1951 al 9/09/1952, ai fini della riliquidazione della pensione VOCPDEL già in godimento.
Ai sensi dell'art. 49 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, i periodi di servizio militare obbligatorio sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della misura della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). Tale previsione è stata confermata e integrata dall'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che riconosce come utili i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario che obbligatorio, purché non eccedano la durata del servizio di leva.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il servizio militare obbligatorio, anche se prestato anteriormente all'iscrizione all'AGO, può essere valorizzato ai fini pensionistici, purché non sia già stato utilizzato per altro trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato servizio militare in epoca antecedente all'assunzione presso il Comune di Militello Rosmarino (1971), ed è cessato dal servizio nel 1996, percependo pensione VOCPDEL. Non risulta che il periodo di leva sia stato già valorizzato ai fini pensionistici,
e pertanto la richiesta di accredito è legittima.
L' eccepisce la decadenza della domanda ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 274/1991, CP_2 che impone la presentazione della domanda di riscatto entro 90 giorni dalla cessazione del servizio.
Tuttavia, tale termine si riferisce alle domande di riscatto e non può essere applicato rigidamente alle domande di accredito figurativo, che non comportano oneri a carico dell'assicurato.
La nota operativa n. 56/2010, recepita dall' , chiarisce che il soggetto cessato dal CP_4 CP_2 servizio può presentare domanda di valorizzazione (riscatto, ricongiunzione, accredito figurativo) anche oltre il termine dei 90 giorni, purché la posizione contributiva non abbia già dato titolo a trattamento di quiescenza. In tal caso, la domanda produce effetti ex nunc, ossia dalla data di presentazione.
Nel caso del ricorrente, la domanda è stata presentata il 26/09/2019, e la posizione CPDEL, pur essendo stata utilizzata per la liquidazione della pensione, non include il periodo di servizio militare, che pertanto può essere ancora valorizzato.
Va osservato inoltre che ai sensi della Legge 241/1990, art. 2, e della Legge 69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni, salvo termini diversi. L'inerzia dell' nel definire la domanda del ricorrente costituisce CP_2 violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, con conseguente responsabilità per danno da ritardo.
La giurisprudenza della Cassazione riconosce il risarcimento del danno da silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, ma il danneggiato deve provare il danno, l'ingiustizia del silenzio ed il nesso di causalità tra il ritardo e il danno stesso, non potendo essere il danno presunto in modo esclusivo dal solo silenzio o ritardo. (Cfr Consiglio di Stato n. 7621/2024).
Occorre al riguardo precisare che parte ricorrente non ha in alcun modo provato il danno subito dal CP_ ritardo dell' resistente né il nesso di causalità, pertanto, la relativa domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale non può trovare accoglimento.
Alla luce del quadro normativo, della giurisprudenza e delle indicazioni contenute nella Nota
Operativa
INPDAP n. 56/2010, il ricorrente ha diritto all'accredito figurativo del servizio militare obbligatorio prestato, con conseguente riliquidazione della pensione VOCPDEL ma non anche al risarcimento del danno derivante dall'omessa definizione della domanda, per carenza di prova.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza.
Tenuto conto della natura della controversia e, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 55/14
(valore della causa, complessità bassa, assenza di istruzione) si liquidano in € 1.500,00, per compensi, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Araca, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_1 così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso;
2) Accerta il diritto del ricorrente all'accredito figurativo del periodo di servizio militare obbligatorio prestato dal 14/04/1951 al 9/09/1952, ai fini della riliquidazione della pensione
VOCPDEL;
3) Condanna l' a procedere alla riliquidazione della pensione in godimento, tenendo conto del CP_2 periodo di servizio militare accreditato;
4) Rigetta la domanda di risarcimento danni del ricorrente perché destituita di ogni prova.
5) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_2
1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario Avv. Antonio Araca.
Così deciso in Patti, 24/10/2025
Il Giudice on.
NT CA