Versione
25 giugno 1974
25 giugno 1974
Art. 1.
I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , in servizio al 1 dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di eta'.
Il Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Ai suddetti vice pretori onorari e' corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.
Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 , e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 , della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704 , e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1 dicembre 1973.
I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , in servizio al 1 dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di eta'.
Il Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Ai suddetti vice pretori onorari e' corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.
Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 , e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 , della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704 , e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1 dicembre 1973.
Giurisprudenza • 6
- 1. CGUE, n. C-626/17, Ricorso (GU) della Corte, Alberto Rossi e a. / Ministero della Giustizia, 03/11/2017Provvedimento: […] Ciò in assenza di principio fondamentale dell'ordinamento interno o di norma costituzionale che possano legittimare sia la discriminazione sulle condizioni di lavoro, sia il divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato dei giudici di pace, anche alla luce di precedente norma interna (art. 1 della legge n. 217/1974) che aveva già previsto l'equiparazione delle condizioni di lavoro e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi di giudici onorari;Leggi di più...