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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7471/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7471 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
con l'avv. Orazio S. Savia. Parte_1
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., con l'avv. Mariano di Lorenzo. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente procedimento la parte attrice ha chiesto in contraddittorio con la convenuta in epigrafe:
“Accertare e dichiarare l'inefficacia della contestazione disciplinare del 1 settembre
2021;
Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità e l'inesistenza della sanzione disciplinare comminata dalla resistente con lettera del 19.11.2021 e per
l'effetto annullarla;
Condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 662,98 pari a dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, oltre rivalutazione ed interessi dalle date delle illegittime trattenute al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o che emergerà in corso di causa;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi restituita l'indebita trattenuta dell'importo di € 662,98 quale indebita sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno di immagine del ricorrente mediante versamento di una
1 somma di denaro, determinata dal Giudice secondo equità.
Con vittoria di spese, e competenze di giudizio, oltre rimborso contributo unificato e spese borsuali, oltre spese forfettarie, c.pa ed i.v.a.”.
Costituitasi con memoria difensiva, la parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
***
1. Con il presente ricorso, l'attore ha impugnato il provvedimento disciplinare con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, poiché aveva disatteso le procedure aziendali, avendo nello specifico effettuato un cambio di moneta, per euro
450,00, da un cliente di filiale presso il registratore fiscale n. 3 del punto vendita di Pregnana Milanese, mentre era impegnato nelle operazioni di cassa al registratore fiscale n. 4, senza aver prima ottenuto alcuna autorizzazione da parte del responsabile.
2. Il lavoratore non ha negato la sussistenza delle condotte addebitate, ma ne ha sostenuto l'irrilevanza disciplinare in quanto era prassi del punto vendita effettuare cambio banconote – monete nelle varie casse e tale operazione era autorizzata ed anche avallata dai responsabili del punto vendita.
3. Tuttavia, le risultanze testimoniali impediscono di accogliere la prospettazione attorea, atteso che: Tes
- mentre la teste (collega dell'attore) ha confermato che è prassi del negozio accettare monete da clienti e commercianti per il cambio monete-banconote e che è un'operazione da sempre autorizzata dai responsabili del punto vendita;
al contrario, la teste (responsabile del punto vendita) ha Tes_2 escluso l'esistenza di tale prassi e, in particolare, ha negato di aver autorizzato l'attore ad effettuare l'operazione di cambio monete il giorno oggetto di addebito;
- il teste ha negato che lui o alcuna delle sue collaboratrici abbiano mai utilizzato le monetine Tes_3 delle offerte della chiesa per il cambio con banconote presso il supermercato di causa;
- la teste , pur confermando di aver portato in più occasioni delle monete all'attore per Tes_4 effettuare il cambio, non ha saputo dire se si trattava di operazione autorizzata dai responsabili del punto vendita, tenuto conto che il tutto avveniva solo tramite contatto con l'attore;
- il teste ha detto di non aver mai portato nel supermercato delle monete da cambiare in Tes_5 banconote, ma solamente delle banconote da 5 o da 10 euro per cambiare banconote di più grosso taglio (50 o 100 euro).
4. Le riportate testimonianze appaiono, per un verso, in contrasto tra loro e, comunque, per un altro verso, non risultano nemmeno tali da fornire un adeguato corroboro in ordine al fatto che l'operazione di cambio oggetto di addebito disciplinare fosse stata effettivamente autorizzata da un responsabile del punto vendita.
In difetto di tale prova, si è indotti a ritenere che l'iniziativa di effettuare il cambio di monete sia stata presa dall'attore, in assenza di una specifica prassi.
2 5. Le accertate condotte paiono dunque sufficienti, per il disvalore che le connota, a giustificare la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro per 10 giorni con privazione della retribuzione, apparendo tale sanzione proporzionata alla gravità dei fatti, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.
6. Priva di pregio è poi l'eccezione attorea relativa alla tardività dell'applicazione della sanzione disciplinare.
Ed invero, il procedimento disciplinare si è svolto correttamente ed è esitato nel provvedimento di cui alla lettera del 19.11.2021, nella quale era stato indicato che i giorni di sospensione sarebbero stati individuati con una successiva comunicazione.
In tal senso, l'intervallo temporale trascorso tra l'irrogazione della sanzione e la sua esecuzione, tenuto conto delle esigenze datoriali, non pare poter inficiare la validità della sanzione.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 26.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7471 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
con l'avv. Orazio S. Savia. Parte_1
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., con l'avv. Mariano di Lorenzo. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente procedimento la parte attrice ha chiesto in contraddittorio con la convenuta in epigrafe:
“Accertare e dichiarare l'inefficacia della contestazione disciplinare del 1 settembre
2021;
Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità e l'inesistenza della sanzione disciplinare comminata dalla resistente con lettera del 19.11.2021 e per
l'effetto annullarla;
Condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 662,98 pari a dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, oltre rivalutazione ed interessi dalle date delle illegittime trattenute al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o che emergerà in corso di causa;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi restituita l'indebita trattenuta dell'importo di € 662,98 quale indebita sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno di immagine del ricorrente mediante versamento di una
1 somma di denaro, determinata dal Giudice secondo equità.
Con vittoria di spese, e competenze di giudizio, oltre rimborso contributo unificato e spese borsuali, oltre spese forfettarie, c.pa ed i.v.a.”.
Costituitasi con memoria difensiva, la parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
***
1. Con il presente ricorso, l'attore ha impugnato il provvedimento disciplinare con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, poiché aveva disatteso le procedure aziendali, avendo nello specifico effettuato un cambio di moneta, per euro
450,00, da un cliente di filiale presso il registratore fiscale n. 3 del punto vendita di Pregnana Milanese, mentre era impegnato nelle operazioni di cassa al registratore fiscale n. 4, senza aver prima ottenuto alcuna autorizzazione da parte del responsabile.
2. Il lavoratore non ha negato la sussistenza delle condotte addebitate, ma ne ha sostenuto l'irrilevanza disciplinare in quanto era prassi del punto vendita effettuare cambio banconote – monete nelle varie casse e tale operazione era autorizzata ed anche avallata dai responsabili del punto vendita.
3. Tuttavia, le risultanze testimoniali impediscono di accogliere la prospettazione attorea, atteso che: Tes
- mentre la teste (collega dell'attore) ha confermato che è prassi del negozio accettare monete da clienti e commercianti per il cambio monete-banconote e che è un'operazione da sempre autorizzata dai responsabili del punto vendita;
al contrario, la teste (responsabile del punto vendita) ha Tes_2 escluso l'esistenza di tale prassi e, in particolare, ha negato di aver autorizzato l'attore ad effettuare l'operazione di cambio monete il giorno oggetto di addebito;
- il teste ha negato che lui o alcuna delle sue collaboratrici abbiano mai utilizzato le monetine Tes_3 delle offerte della chiesa per il cambio con banconote presso il supermercato di causa;
- la teste , pur confermando di aver portato in più occasioni delle monete all'attore per Tes_4 effettuare il cambio, non ha saputo dire se si trattava di operazione autorizzata dai responsabili del punto vendita, tenuto conto che il tutto avveniva solo tramite contatto con l'attore;
- il teste ha detto di non aver mai portato nel supermercato delle monete da cambiare in Tes_5 banconote, ma solamente delle banconote da 5 o da 10 euro per cambiare banconote di più grosso taglio (50 o 100 euro).
4. Le riportate testimonianze appaiono, per un verso, in contrasto tra loro e, comunque, per un altro verso, non risultano nemmeno tali da fornire un adeguato corroboro in ordine al fatto che l'operazione di cambio oggetto di addebito disciplinare fosse stata effettivamente autorizzata da un responsabile del punto vendita.
In difetto di tale prova, si è indotti a ritenere che l'iniziativa di effettuare il cambio di monete sia stata presa dall'attore, in assenza di una specifica prassi.
2 5. Le accertate condotte paiono dunque sufficienti, per il disvalore che le connota, a giustificare la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro per 10 giorni con privazione della retribuzione, apparendo tale sanzione proporzionata alla gravità dei fatti, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.
6. Priva di pregio è poi l'eccezione attorea relativa alla tardività dell'applicazione della sanzione disciplinare.
Ed invero, il procedimento disciplinare si è svolto correttamente ed è esitato nel provvedimento di cui alla lettera del 19.11.2021, nella quale era stato indicato che i giorni di sospensione sarebbero stati individuati con una successiva comunicazione.
In tal senso, l'intervallo temporale trascorso tra l'irrogazione della sanzione e la sua esecuzione, tenuto conto delle esigenze datoriali, non pare poter inficiare la validità della sanzione.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 26.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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