Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2978/2024 promosso da: nato l'[...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. MAGISTRELLI Parte_1
MARINA;
e nata il [...] a [...]_1
(ROMANIA), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRINI MARCO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a CO M.ma (AN) in Via Giovanni Boccaccio n. 3, di proprietà di
, rimane assegnata allo stesso Sig. ; Parte_1 Parte_1
3) la GN , come da accordo di separazione, si è già trasferita unitamente alla Controparte_1
figlia a CO M.ma (AN), in Via della Liberazione n. 11, dove ha trasferito anche la Per_1
propria residenza e quella della figlia;
Per_1
4) entrambi i coniugi, in caso di cambio di residenza, si obbligano a comunicarsi tempestivamente il nuovo indirizzo, fino alla maggiore età della figlia;
1
Per_1
6) tutti i beni mobili di proprietà comune sono già stati divisi tra i divorziandi mediante accordo privato, mentre tutto l'arredo relativo alla casa ove i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale
è rimasto in uso al Sig. ; Parte_1
7) entrambi i coniugi, poiché percepiscono redditi propri, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque diritto e/o pretesa di carattere patrimoniale, l'uno verso l'altra, e in particolare a qualunque forma di contributo per il mantenimento, salvo modificazioni dell'attuale stato reddituale;
8) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'obbligo, in Per_1
capo agli stessi, di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione;
9) la figlia minore avrà la sua collocazione principale presso la GN;
Per_1 Controparte_1
10) il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: Parte_1
- i genitori si alterneranno tra loro i fine settimana: il padre, quindi, una volta ogni 15 giorni potrà tenere con sé la figlia dall'uscita da scuola del venerdì e, comunque, nel caso in cui non ci fosse scuola, dalle ore 8,30 del venerdì, fino alla domenica sera ore 19,30 quando avrà cura di riaccompagnare la figlia dalla madre;
- nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con il padre starà con lui anche il pomeriggio di lunedì, dall'uscita da scuola fino alle 19,30, prorogato alle 22,00 nel periodo estivo dal 15.06 al
15.09;
- nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il week-end con il padre starà con lui anche tre pomeriggi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alle 19,30, prorogato alle 22,00 nel periodo estivo dal 15.06 al 15.09. In questa settimana la bambina potrà anche pernottare una notte dal padre in uno dei giorni previsti per la visita (lunedì, mercoledì o venerdì) previo accordo con la madre;
- al fine di evitare, nell'interesse di entrambi i genitori, le spese relative all'ausilio di una baby-sitter, anche nei giorni in cui non è prevista la permanenza di presso il padre, la stessa potrà Per_1
recarsi dai nonni paterni per rimanervi fino al ritorno dal lavoro della madre alle Controparte_1
ore 16,30. In ogni caso la predetta ipotesi è solo una possibilità e non un obbligo, sicché se CP_1
dovesse essere libera da impegni lavorativi o altro, fatti salvi i periodi di permanenza della
[...]
bambina presso il padre, starà con la madre, che sarà libera di tenerla con sé senza doverla Per_1
portare obbligatoriamente dai nonni paterni;
- considerato che il Sig. lavora su turni che possono impegnarlo anche nei fine Parte_1
settimana e anche di notte, il pernottamento di presso di lui è condizionato alla sua presenza Per_1
a casa, sicché, se nel fine settimana in cui dovrebbe rimanere col padre nel week-end egli Per_1
2 si trovasse impegnato con i turni di lavoro avrà cura di riaccompagnare la figlia a casa dalle madre negli stessi termini orari sopra specificati (ore 19,30 termine ordinario;
ore 22,00 nel periodo estivo).
Se il turno lavorativo del Sig. non dovesse consentire il rispetto neppure di tali orari avrà cura Pt_1
di informare la Sig.ra almeno il giorno prima al fine di concordare con lei le modalità di CP_1
visita.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per tre settimane non consecutive.
Sempre durante il periodo delle vacanze estive anche la madre potrà tenere con sé la figlia per tre settimane non consecutive senza le visite del padre.
Nei periodi estivi nei quali è prevista la permanenza continuativa della bambina presso l'uno o l'altro genitore entrambi garantiscono contatti telefonici almeno ogni giorno.
I predetti periodi di permanenza consecutiva presso ciascun genitore dovranno essere concordati ogni anno entro il 31 maggio, compatibilmente con le ferie di ciascun genitore.
Per le vacanze Natalizie ciascun genitore alternerà ogni anno la giornata del 24/12 con il 25/12 e quella del 31/12 con il giorno di capodanno. Previo accordo tra le parti da concordare entro l'8.12 di ogni anno, la figlia potrà trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24/12 al
30/12 o quello dal 31/12 al 06/01, salvi diversi accordi.
Durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà con entrambi i genitori tre giorni che comprendano, alternativamente ogni anno, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
I genitori, inoltre, alterneranno ogni anno il giorno del 25.04 e il primo maggio, il 2 giugno e l'8 maggio festa del patrono.
Considerato che i nonni materni sono residenti a [...](Romania), potrà presentarsi occasione di far loro visita, al riguardo il Sig. manifesta espressamente il suo consenso al rilascio Parte_1
e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero anche in favore della figlia minore . In caso Per_1
di tali viaggi la Sig.ra dovrà informare il Sig. almeno 15 giorni prima Controparte_1 Parte_1
della partenza e durante il viaggio garantirà contatti telefonici almeno ogni due giorni.
Le predette modalità (preavviso di 15 giorni;
contatti telefonici almeno ogni due giorni durante il viaggio) saranno seguiti da entrambi i genitori in ogni caso di viaggi all'estero con la figlia.
11) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 e 148 c.c. i coniugi continueranno a provvedere al mantenimento della figlia fino a che la stessa ne avrà diritto. Il Signor si obbliga a Parte_1
corrispondere alla GN , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Controparte_1
tenuto conto dei redditi di ciascun genitore e del fatto che la casa familiare viene a lui assegnata, la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) - rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat con esclusione dei primi 2 anni successivi all'omologa - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese,
3 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra alle seguenti Controparte_1
coordinate IBAN: IT 47 G 0305801604100571205287.
12) Le spese straordinarie necessarie per la figlia verranno divise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle elencate all'art. 10 del protocollo del Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 16.09.13, allegato al presente ricorso a formarne parte integrante, e che si elencano di seguito:
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
B) spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo—scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Per il rimborso delle spese straordinarie (siano esse concordate oppure rientranti nelle categorie per le quali non è richiesto il preventivo accordo) sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato gli scontrini fiscali, le ricevute, le fatture o, comunque, i documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento.
La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
13) Le detrazioni d'imposta per figli a carico saranno beneficiate al 50% da ciascun genitore mentre gli assegni familiari e/o assegni unici, comunque denominati, saranno percepiti integralmente dalla
Sig.ra ”. Controparte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
4 Con ricorso depositato congiuntamente in data 11.07.2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
[...]
CO MA (AN) il 29.05.2016.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza del 13.12.2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta con sentenza del 04.08.2023, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione personale dei coniugi, in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CO
MA (AN) il 29.05.2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di CO
MA (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2016.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a CO MA (AN) il 29/05/2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di CO MA (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2016; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
5 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO MA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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