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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro IZeri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1594/2024 r.g., promossa con atto di citazione da
P.IVA ) con sede in Cerea (Vr), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Giulio Pasquini
e AV AL del Foro di Verona e dall'avv. Alvise Biscontin del Foro di
Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo (appellante) nei confronti di
P.IVA ) con sede in AN (Vr), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Alessandra
GO e FE OR del Foro di Verona e con domicilio eletto presso il loro lo studio
(appellata e appellante incidentale)
1 e di ing. (C.F. ), difeso dall'avv. Natale CP_2 C.F._1
Callipari del Foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso il difensore
(appellato e appellante incidentale) nonché di
P.IVA ) con sede legale Controparte_3 P.IVA_3
in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv.
RA EG del Foro di Verona e presso lo stesso domiciliata
(appellata e appellante incidentale)
e di già (P.IVA Controparte_4 Controparte_5
) con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore, difesa dall'avv. Alessandro Rigoli del Foro di Verona e presso lo stesso domiciliata
(appellata)
e di
, quale titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_6
(P.IVA , con sede legale in Cerea (VR) P.IVA_5
(appellato contumace) nonché di
P.IVA ) con sede in AN (Pd), in persona Controparte_7 P.IVA_6
del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Sergio Parte_2
del Foro di Padova e con domicilio telematico eletto presso il primo
[...]
difensore
(appellata e appellante incidentale)
e di
2 P.IVA ), con sede in Mogliano Veneto Controparte_8 P.IVA_7
(Tv), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Alessandra
Cinalli del Foro di Verona e con domicilio eletto presso la stessa
(appellata)
e di
C.F. ) con sede in Milano, Controparte_9 P.IVA_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Salvatore Rizza del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo stesso
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante Parte_1
“In riforma dell'appellata sentenza n. 1897/2024 pubblicata in data 08.08.2024 dal
Tribunale di Verona, piaccia alla Ecc.ma Corte ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e pertanto
A. In via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in corso di causa, l'intervenuta prescrizione di tutte le domande avanzate con il presente giudizio dalla CP_1
nei confronti della ai sensi e per gli effetti di cui
[...] Parte_1
all'art. 1669 c.c., con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.
B. Sempre in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in corso di causa, l'intervenuta prescrizione di tutte le domande avanzate con il presente giudizio dalla CP_1
nei confronti della ai sensi e per gli effetti di cui
[...] Parte_1
all'art.1495 c.c., con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.
3 C. Nel merito, in via principale: respingersi, per le ragioni esposte in corso di causa, le domande tutte proposte dalla nei confronti della in quanto Controparte_1 Parte_1
infondate in fatto ed in diritto.
D. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte dalla nei confronti della CP_1 CP_1 Parte_1
dichiararsi, per le ragioni esposte in corso di causa, Controparte_10
tenuta integralmente a manlevare e tenere indenne la medesima Parte_1
da ogni richiesta, domanda e pretesa della
[...] Controparte_1
E. Nel merito, sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte dalla nei confronti della accertarsi Controparte_1 Pt_1 Parte_1
il grado di responsabilità della stessa anche ai fini dell'esercizio delle eventuali azioni di regresso nei confronti degli altri soggetti ritenuti solidalmente responsabili.
F. Nel merito, in ogni caso: respingersi, per le motivazioni esposte in corso di causa, gli appelli incidentali proposti dalla e dall'ing. in quanto infondati. Controparte_1 CP_2
G. In via istruttoria: si chiede che venga disposta la rinnovazione e/o l'integrazione delle indagini peritali svolte nel precedente grado di giudizio in ordine a tutti i profili evidenziati nel motivo di appello sub 4.3.
Con specifica riserva di svolgere ulteriori deduzioni, istanze e conclusioni, nonché di provvedere a produzioni documentali, nei termini eventualmente concessi.
H. In ogni caso: con rifusione, in favore della di spese e competenze di Parte_1
causa, nonché di ATP ante causam e di CTU in corso di causa, sia di primo che di
4 secondo grado, il tutto in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
10.03.2014 e successive modifiche, oltre IVA e C.p.a., rimborso forfettario 15%, contributo unificato e spese di registrazione, sia di primo che di secondo grado.”
per l'appellata Controparte_1
“1) rigettare tutti i motivi di appello principale proposti da e di appello Pt_1
incidentale proposti da in particolare l'eccezione di CP_2
prescrizione/decadenza perché infondata.
2) Si presta acquiescenza al motivo n. 8 dell'appello principale sul fatto Pt_1
che l'importo dell'iva non sia dovuto come danno, conseguentemente, in accoglimento dell'appello incidentale di questa difesa, confermare la sentenza impugnata n.1897/2024 condannando l'ing. (C.F. CP_2
) e la società (C.F. e P.IVA: C.F._2 Parte_1
), in solido tra loro a risarcire tutti i danni cagionati alla società P.IVA_1
che si quantificano in euro 2.060.169 (di cui euro Controparte_1
1.091.286,86 già liquidati in primo grado al netto dell'iva non dovuta, oltre al maggior costo per lo smaltimento rifiuti di euro 968.883,00, come attestato dai preventivi dimessi in causa delle ditte incaricate dello smaltimento docc. 7, 8, 9) o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche mediante nuova
CTU, per maggiori i costi rispetto a quanto quantificato dal CTU nel primo grado per lo smaltimento dei rifiuti In.Ar.Co e per lo smontaggio ed il rimontaggio dei prefabbricati.
3) Condannare ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'ing. (C.F. CP_2
) e la società (C.F. e P.IVA: C.F._2 Parte_1
), in solido tra loro a risarcire tutti i danni sofferti dopo la presa in P.IVA_1
decisione della causa di primo grado, pari ad euro 8.969 per il rifacimento parziale della pavimentazione come da fatture che si dimettono.
5 4) Condannare l'appellante ed il sig. in solido al pagamento delle CP_2
spese legali di appello e di CTU e di CTP.
In via istruttoria
Qualora la Corte non ritenga di attenersi per il ricalcolo dei costi ai preventivi dimessi nella causa di appello docc. 7, 8, 9, ammettere un supplemento di CTU al solo scopo di riquantificare il maggior danno, rispetto alle somme quantificate dal
CTU ing. in primo grado, per i costi di smaltimento dei rifiuti In.Ar.Co 0-8 e i Per_1
costi per lo smontaggio ed il rimontaggio dei prefabbricati previa acquisizione dei preventivi di costo reale.
In via istruttoria subordinata:
Nella non creduta ipotesi si accogliesse la domanda dell'appellante di riaprire la
CTU al fine dell'accertamento delle cause dei danni, si ribadisce l'istanza di questa difesa riportata nelle conclusioni di primo grado ovvero che ” il CTU prenda posizione sui rilievi mossi dal CTP di Parte Prof. (pag. 1 osservazioni Per_2
perito di parte ing. che dimostrano, contrariamente a quanto affermato Per_2
dal perito ing. a pag. 17 della CTU originaria, che il doc. 3 di Per_1 CP_2
non certifica l'idoneità del materiale utilizzato come sottofondo, in quanto il doc. 3 fa riferimento alla capacità espansiva di un diverso materiale ( in.Ar.Co.0-80, non utilizzato in cantiere) e non al materiale utilizzato in cantiere come sottofondo (che
è In.Ar.Co 0-8)”.
In via istruttoria subordinata:
Qualora il Giudice, in accoglimento degli appelli delle TRparti, dovesse tornare ad esaminare l'eccezione di prescrizione/decadenza o il merito della responsabilità sia della ditta che dell'ing. , si insiste nell'ammissione delle Pt_1 CP_2
prove orali e nella richiesta di acquisizione documentale ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria di primo grado della società ex art. 183 n. 2 c.p.c. sotto CP_1
integralmente riportate:
6 PROVA TESTIMONIALE dei sig.ri di AN via G.Betti, Controparte_11
sig.ra , via Ronchetrin, la sig.ra di Parte_3 CP_12 Parte_4
AN, via Luigi Zaffani n. 16, il geom. geom. Controparte_13 CP_14
[...]
a) Sull'eccezione di decadenza e prescrizione: manifestazione del vizio nel decennio, esecuzione delle opere, minimizzazione dei difetti da parte del D.L.
1. Vero che, nel 2010 la società ha segnalato a mezzo di mail sia a CP_1 Pt_1
che a che al Direttore dei lavori che si erano create crepe sui muri Controparte_6
e sulla pavimentazione (doc. 11)
2. Vero che dopo la segnalazione dei vizi del 2010 a , Controparte_6
e al Direttore Lavori, questi ultimi hanno dato luogo ad Parte_1
interventi per la loro eliminazione.
3. Vero che nel 2013, il Direttore Lavori e Tavellin hanno incaricato una ditta da loro scelta di applicare “a rinforzo” della struttura del capannone e della zona uffici piastre e ancoraggi al fine di dare stabilità all'immobile.
4. Vero che tale intervento del 2013 è stato pagato da . Pt_1
5. Vero che nel 2015 si sono resi necessari interventi sui carriponte che erano andati fuori traiettoria.
6. Vero che i costi degli interventi di ripristino di volta in volta eseguiti sono sempre stati sostenuti dalla società (doc. 12). Pt_1
7. Vero che nel corso degli interventi effettuati del 2010, 2013, 2015 sull'immobile di cui è causa per la rimozione dei vizi, l'ing. individuava i lavori da CP_2
eseguire per l'eliminazione dei vizi e presiedeva alla loro esecuzione da parte delle ditte incaricate.
8. Vero che rispetto ai vizi che si manifestavano progressivamente sull'immobile,
l'ing. tranquillizzava il sig. , legale rappresentante della CP_2 CP_1
società attrice, affermando che si trattava di vizi di poco conto, compatibili con
7 l'ordinaria movimentazione del terreno sottostante e facilmente e definitivamente riparabili.
b) sulla responsabilità dell'appaltatore e del D.L. Pt_1 CP_2
Al fine di dimostrare che il materiale di sottofondo è stato modificato in corso
d'opera su proposta di presentato alla società attrice da si Pt_1 CP_2
chiede di essere ammessi alla prova testimoniale della sig.ra di Controparte_11
AN via G.Betti; della sig.ra ; geom. e Testimone_1 Controparte_14
all'interrogatorio formale (sui cap. 10,11,12, 13,14). Controparte_15
Capitoli
9. Vero che la tipologia del materiale adoperato per il sottofondo è stata modificata in corso d'opera e nel progetto originario il sottofondo doveva essere eseguito con materiale classico costituito da “…mistone o materiale frantumato di roccia, con sabbia legante, eseguito con mezzi meccanici, opportunamente vibrato come da doc.
3”.
10. Vero che nel febbraio 2008 il geom/ing. ha proposto alla società CP_2
di utilizzare come sottofondo dell'edificando capannone il materiale CP_1
composito che veniva proposto dalla società , dicendo che era ugualmente Pt_1
idoneo allo scopo.
11. Vero che agli inizi di febbraio 2008 si è svolto un inTR nell'ufficio del
Geom./ing. alla presenza di quest'ultimo, dei due soci della società CP_2
della figlia , del Sig. , per discutere se CP_1 Controparte_11 Controparte_15
cambiare il materiale di sottofondo.
12. Vero che nel corso dell'inTR i sig.ri e hanno CP_1 Testimone_1
espressamente chiarito che la stabilità della pavimentazione per il loro tipo di lavoro era la cosa più importante, perché i macchinari devono lavorare su binari rettilinei effettuando lavorazioni di alta precisione.
8 13. Vero che il Sig. ha ribattuto che non c'erano dubbi sulla tenuta del Pt_1
pavimento e che una volta posato avrebbe avuto le caratteristiche di uno strato di cemento.
14. Vero che il Geom. ha, a propria volta, precisato che il materiale in CP_2
questione, una volta compattato sarebbe stato un tutt'uno con il terreno sottostante, perché l'avevano già testato in altri cantieri e che l'unico inconveniente poteva essere rappresentato dalla comparsa di macchie di umidità che non incidevano assolutamente sulla tenuta delle strutture, ma avrebbero avuto valenza esclusivamente estetica.
c) Sui rapporti di collaborazione tra e Pt_1 CP_2
Di seguito saranno dedotte circostanze dirette a provare che non era CP_2
indifferente alla scelta del materiale da utilizzare in quanto intratteneva una intensa collaborazione lavorativa con la ditta . Pt_1
Testimoni: , geom. , Testimone_2 Controparte_14 Testimone_3
, Geologo geom. Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Controparte_13
Interrogatorio formale di (cap. 15,18, 26) Controparte_15
Capitoli:
15. Vero che l'ing. dal 2008 al 2015 intratteneva rapporti di CP_2
collaborazione con la procurandogli commesse su molti Parte_5
cantieri,
16. Vero che ai sopralluoghi per la verifica dei vizi presso l'azienda el 2009 CP_1
(assestamento pavimentazione del capannone), nel 2010 (impianto riscaldamento), nel 2014 (lavori sul piazzale) si recavano insieme il sig. e il Sig. CP_2
(dipendente della ditta Tavellin), Persona_3
17. Vero che in più di un'occasione, il Sig. ha dichiarato apertamente: Per_3
“Quando parlate con noi (intendendo lui ed il geom ) è come se CP_2
parlaste con . CP_15 Parte_1
9 18. Vero che nel 2012 e nel 2016 la sig.ra e Controparte_11 Testimone_1
erano andate a parlare col Sig. per lamentarsi dei danni che Controparte_15
stavano subendo e lui disse che il Geom. era come suo fratello, che gli CP_1
seguiva molte pratiche e lavori.
19. Vero che spesso è stato visto sui cantieri dove lavorava CP_2 Pt_1
(rotonde-calcavia..strade) e sempre in coppia col Sig. dipendente della Per_3
. Pt_1
20. Vero che il sig. ha dovuto introdurre una causa per i danni Testimone_3
causati dal sottofondo In a lui fornito dalla CP_16 Pt_1
21. Vero che ad effettuare i rilievi sulle problematiche intercorse all' immobile del sig. si recavano l'ing. insieme con l'ing. . Testimone_3 CP_2 Tes_7
22. Vero che sig.ri ed hanno avuto un problema di Testimone_4 Tes_5
rigonfiamento a causa del materiale In.ArCo di sottofondo fornito dalla ditta
Tavellin per lavori eseguiti presso i loro immobili nel 2011 e ultimati nel gennaio
2012 su commissione della loro società (IZ infissi s.n.c.).
23. Vero che ai vari sopralluoghi presso la IZ FI ha partecipato CP_2
per conto di , Pt_1
24. Vero che nella causa RG è il n.2407/18, G.I. Dott.ssa Rizzuto instaurata dalla
IZ FI TR , il sig. è stato ascoltato tra i testimoni e si Pt_1 CP_2
qualificava quale tecnico incaricato dalla per verificare eventuali danni e Pt_1
consulente della stessa società.
25. Vero che il Geologo era presente ad un accordo tra un suo Testimone_6
cliente di Asparetto di Cerea ed la , a seguito di disputa sui danni causati Pt_1
dal materiale di sottofondo di , dove l'ing. , che partecipava Pt_1 CP_2
all'inTR, era stato direttore dei lavori e consulente di Pt_1
26. Vero che , nell'accordo transattivo raggiunto alla presenza di CP_2
pagava, unitamente a , una parte dei danni. Tes_6 Pt_1
ACQUISIZIONI EX ART. 210 C.P.C.
10 • Al fine di provare i rapporti di collaborazione tra la e e Pt_1 CP_2
quindi rafforzare la tesi che fu a proporre a l'utilizzo del CP_2 CP_1
materiale alternativo e la presunzione che non fosse indifferente alla scelta del materiale si chiede che sia disposta l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. delle fatture pagate dalla a partire dal 2006 fino ad oggi al geom./ing. o Pt_1 CP_2
alle eventuali società /studi da lui gestiti nella specie allo “Studio Tecnico G&B di
e . Le fatture pagate a , o al suo studio, dalla CP_1 CP_13 CP_2
, dimostreranno la frequenza dei rapporti di lavoro tra i due soggetti e Pt_1
quindi rafforzeranno la presunzione che il contatto tra e la è CP_1 Pt_1
da attribuire a Trattasi di documentazione che non è nella CP_2
disponibilità di parte attrice.
• Al fine di acquisire il verbale di casa dove il sig. si qualifica quale CP_2
tecnico incaricato dalla , si chiede di acquisire il verbale di causa del Pt_1
Tribunale di Verona, RG è il n.2407/18, G.I. Dott.ssa Rizzuto.
• l'ing. (tecnico di parte della ) evidenzia nel suo elaborato Persona_4 Pt_1
(doc.) come “già nella scheda tecnica (si evince) una potenziale espansione successiva alla posa che si doveva considerare e che invece è stata ignorata”. Al riguardo si chiede che venga acquisita in causa la sheda tecnica del prodotto
In.Ar.Co.”
per l'appellato ing. CP_2
“Contrariis reiectis
1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'esecutorietà della sentenza n.
1897/2024 pubblicata in data 08.08.2024 dal Tribunale di Verona, dott.ssa
C.Bottazzi, notificata in data 04.09.2024
2) in via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto e le domande dell'appellante quanto ai motivi specificatamente contestati sub 5-6, con estensione di efficacia anche nei confronti della posizione dell'ing. della CP_2
11 eventuale pronuncia di riforma dei capi di sentenza in accoglimento dei motivi dell'appellante esposti sub. 1,2,3,4,7,8 nel proprio atto di citazione in appello, nonché respingersi gli appelli – anche incidentali - formulati dalle parti appellate
, Controparte_1 Controparte_3 CP_9
e;
3) in via incidentale, in parziale riforma della
[...] CP_7
sentenza n. 1897/2024 pubblicata in data 08.08.2024 dal Tribunale di Verona, dott.ssa C.Bottazzi, notificata in data 04.09.2024, accogliere le domande incidentali spiegate e per l'effetto accogliere la seguente conclusione, rassegnata nel corpo degli atti di causa di parte e che ivi si provvedono a riportare: CP_2
“accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di parte attrice ex art. 1669 c.c. di agire nei confronti dell'Ing. e, per l'effetto, CP_2
rigettare tutte le pretese attoree nei suoi confronti;
rigettare le domande di parte attrice in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attorea, CONDANNARE IL TERZO CHIAMATO
[...]
, (c.f./p.iva. , con sede in Corso Controparte_17 P.IVA_3
Garibaldi n.86, 20121 Milano a tenere indenne l'odierno convenuto da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare all' odierna attrice in virtù dell'atto di citazione per cui è causa e a rifondere così al convenuto medesimo quanto sopra nonché a pagare e/o rimborsare allo stesso le spese legali per la difesa nel presente giudizio
e del procedimento per ATP, R.G. n.5791/2019, svoltosi innanzi al Tribunale di
Verona, ai sensi dell'art. 1917, co. III, c.c., il tutto nei termini e alle condizioni di cui ai contratti di assicurazione sulla responsabilità civile professionale agli atti di causa, per i motivi in fatto e in diritto esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda subordinata, accertata l'eventuale responsabilità dell'Ing. , LIMITARE IL RISARCIMENTO da egli dovuto nella misura CP_2
determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che
12 ne sono derivate, anche secondo quanto emergerà in corso di causa, anche in considerazione della condotta e del concorso del creditore”.
4) in ogni caso, con domanda di ripetizione di quanto già corrisposto e che venisse in corso di causa ulteriormente versato alle TRparti, in forza della sentenza di primo grado, al solo fine di evitare azioni esecutive e senza acquiescenza, e che risultasse non dovuto in ipotesi di riforma della stessa pronuncia di primo grado.
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via istruttoria
Si insiste altresì, ove la causa non fosse già trattenuta in decisione, per
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse in memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n.
2-3 c.p.c.”
per l'appellata Controparte_3
“nel merito, principalmente in via incidentale: previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, in parziale riforma della sentenza impugnata (n. 1897/2024, pubblicata in data 08.08.2024 del Tribunale di
Verona, notificata a cura di in data 04.09.2024), per i motivi Controparte_1
e le ragioni esposte in fatto e diritto nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale accogliersi le eccezioni di inoperatività della polizza formulate da e conseguentemente condannarsi Controparte_3 CP_1
alla restituzione delle eventuali somme versate da
[...] Controparte_3
in forza dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
[...]
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettarsi l'appello principale limitatamente ai motivi 5 e 6 e in caso di riforma della sentenza impugnata e di riformulazione da parte dell'ing. della domanda di CP_2
manleva avanzata in primo grado, si ripropone la seguente domanda:
13 -nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti di quegli che hanno assunto Parte_6
il rischio del certificato n. A8MBSLGAAAA, accertarsi la quota di responsabilità e di danno riferibile alle prestazioni rese dall'assicurato ing. CP_2
e, nei soli limiti di tale accertata responsabilità, dichiararsi i suddetti
[...]
Assicuratori tenuti a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza -in ogni caso: condannarsi alla Controparte_1
restituzione delle eventuali somme versate da in Controparte_3
forza dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
in ogni caso:
-con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di rimb. forf. spese generali, contributo unificato e spese di registrazione, C.P.A. ed
I.V.A. così come determinati in forza del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, con espressa applicazione del punto di cui all'art. 4 comma 1 bis del medesimo decreto.”
per l'appellata già Controparte_4 Controparte_5
“In via preliminare: ci si rimette sulla istanza di sospensiva e si precisa che CP_4
comunque non intende eseguire la sentenza di primo grado in punto spese legali liquidate in suo favore, se non all'esito del presente procedimento d'appello.
Nel merito in via principale: respingersi l'appello proposto TR CP_18
(motivo n. 9) confermando la sentenza di primo grado per ciò che attiene la
[...]
inoperatività della polizza assicurativa evocata dalla appellante.
Nel merito in via meramente subordinata: nel denegatissimo caso di accoglimento del motivo di appello di cui sopra e di conseguente ritenuta operatività anche parziale della polizza evocata dalla chiamante e nella ipotesi in cui venga riaccertata e riaffermata una qualsivoglia responsabilità di Parte_7
per fatti non dolosi nella determinazione dell'evento per cui è causa, dichiararsi
14 tenuta a manlevare l'assicurata esclusivamente solo entro i limiti del CP_4
sottomassimale della polizza invocata, e comunque entro i limiti di polizza e detratte le franchigie e gli scoperti contrattualmente stabiliti, ferme le esclusioni, ed unicamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurata in ragione della gravità della sua colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, essendo escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di responsabilità. In ogni caso limitarsi la eventuale esposizione della chiamata solo entro il rigoroso limite (alternativamente) degli indicati CP_5
sottomassimali di polizza, ferme le franchigie, gli scoperti e le esclusioni.
In ogni caso spese e compensi professionali di causa rifusi, oltre IVA e CPA ed accessori di legge, nonché rimborso di costi ed anticipazioni per eventuali CTU e
CTP.”
per l'appellata Controparte_7
“che l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, voglia, contrariis rejectis:
Nel merito,
• in principalità, rigettare integralmente l'appello interposto da tranne i Pt_1
motivi 1, 2 e 9 sui quali ci si rimette perché è ad essi estranea;
e rigettare CP_7
i motivi di appello di n. 3 e 4 anche nella richiesta estensione a proprio Pt_1
vantaggio da , per l'effetto rigettando ogni domanda nei confronti di CP_2
; CP_7
• in via subordinata, anche in accoglimento del primo motivo di appello incidentale spiegato da , comunque rigettare ogni domanda nei confronti di CP_7 CP_7
• in via ulteriormente subordinata, anche in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale di , nonché delle difese tutte svolte da nel CP_7 CP_7
primo grado di giudizio qui da intendersi riproposte:
- dichiarare l'intervenuta decadenza/prescrizione di ogni diritto dedotto in giudizio nei confronti di;
CP_7
15 - in via di ulteriore subordine, rigettare ogni domanda nei confronti di CP_7
perché destituita di ogni fondamento per quanto esposto in atti;
- in via ulteriormente gradata, limitare il risarcimento a carico di nei CP_7
limiti di quanto sarà rigorosamente provato in corso di causa e in ogni caso nei limiti della sua responsabilità, esclusa ogni solidarietà;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento in qualsivoglia misura della domanda attrice e della terza chiamata, condannare tenuta a Controparte_8
manlevare di ogni somma che dovesse essere condannata a pagare in CP_7
ragione dei fatti di causa.
• In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria, per massimo scrupolo defensionale si insiste senza voler in alcun modo invertire
l'onere della prova, fermo tutto quanto dedotto in atti e pur ritenendo la TRversia documentale, nella richiesta di essere ammessi alla prova per interpello dell'attrice e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la società sottoscriveva l'ordine n. 070116 del Controparte_1
15/12/2007 di Velo di fornitura e posa di elementi prefabbricati (cfr. doc. 1)? CP_7
2) Vero che la predetta fornitura veniva realizzata sul terreno di proprietà dei Sig. ito in AN (VR), Via Spagna n. 18? CP_1
3) Vero che in data 18/09/2008 il collaudatore, Ing. , effettuava Persona_5
visita di sopralluogo presso il fabbricato oggetto di collaudo sito in AN
(VR), Via Spagna n. 18?
4) Vero che il collaudatore, Ing. , verificate le opere eseguite da Persona_5
, collaudava le opere in conglomerato cementizio armato normale e CP_7
precompresso impiegato nella costruzione del fabbricato sito in AN (VR),
Via Spagna n. 18 da , rilasciando certificato di collaudo statico depositato CP_7
in data 1/10/2008 presso il Comune di AN (cfr. doc. 8 parte attrice)
16 5) Vero che l'ultimo contatto tra e è intervenuto nel CP_7 Controparte_1
2008?
Si indica come teste l'Ing. c/o . Testimone_8 CP_7
E in ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con il teste indicato a prova diretta, ovvero l'Ing. . Testimone_8
Ci si oppone a qualsiasi nuova o integrazione di CTU, in quanto inutilmente gravatoria.”
per l'appellata Controparte_8
“in via preliminare di rito e di merito ci si rimette sulle conclusioni di cui alle lettere A, B e C svolte dall'Appellante; nel merito in via principale: passati in giudicato i capi della sentenza del Tribunale di Verona, pubblicata l'otto agosto 2024 con il numero 1897, relativi a e CP_7
, ci si rimette all' sui motivi d'appello di Controparte_8 CP_19 [...]
Parte_1
in via subordinata: nella sola denegata ipotesi in cui l'appello di Parte_1
fosse giudicato esteso a , dichiararsi immune di vizi l'impugnata
[...] CP_7
sentenza nella parte in cui esclude ogni responsabilità a carico di e CP_7
condanna l'odierna appellante a rifondere le spese processuali a e a CP_7
e per l'effetto rigettare ogni domanda nei confronti di entrambe;
Controparte_8
in via ancor più subordinata: nella non creduta ipotesi in cui venisse CP_7
condannata, rigettarsi comunque la domanda di manleva dalla stessa svolta nei confronti di per intervenuta decadenza ex art. 11 CGA e Controparte_8
prescrizione ex art. 2952 cc. o, in estremo subordine, circoscrivere la manleva nei limiti e alle condizioni di polizza senza vincolo di solidarietà; in ogni caso:
17 con rifusione delle spese di secondo grado, compresi accessori di legge;
in via istruttoria: relativamente alla posizione di ci si oppone alla CP_7
rinnovazione/integrazione CTU per tutte le ragioni esplicitate in primo grado.”
per l'appellata Controparte_9
“A) in via preliminare estromettere, per tutti i motivi esposti negli atti di causa, Controparte_9
dal presente giudizio d'appello;
[...]
B) nel merito accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza del Tribunale di Verona n. 1897/2024 pubblicata in data 08/08/2024 relativamente alla legittimazione attiva della (c.f. Controparte_1
) e alle correlate spese legali liquidate in favore di P.IVA_2 CP_9
con la conseguente estraneità di quest'ultima al presente giudizio
[...]
d'appello;
C) in ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello;
- ferma e impregiudicata ogni eventuale ulteriore e/o diversa ragione e/o pretesa anche connessa, conseguente e relativa al rapporto di leasing da parte di nei confronti di (c.f. )”. CP_9 Controparte_1 P.IVA_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25 gennaio 2021, conveniva in Controparte_1
giudizio, avanti il Tribunale di Verona, l'ing. CP_20 Parte_1
perché venissero condannati in solido tra loro a risarcirle, il primo quale progettista e direttore dei lavori e la seconda quale società incaricata della fornitura e posa del materiale di sottofondo, i danni derivanti dall'utilizzo di materiale inidoneo, impiegati per la realizzazione del sottofondo del capannone dalla stessa utilizzato, in
18 forza di contratto di locazione finanziaria, quale sede produttiva. L'ammontare del risarcimento veniva quantificato dall'attrice in euro 930.000,00 oltre i.v.a. per il ripristino, oltre ai costi da sostenere, nelle more, per affittare un altro capannone e per trasferirvi i macchinari produttivi.
L'attrice deduceva di avere concluso un contratto di leasing immobiliare con
Palladio Leasing s.p.a., poi divenuta per finanziare la Controparte_9
costruzione, tra il 2007 e il 2008, di un capannone produttivo ad uso artigianale dove svolgere la propria attività. Era stato incaricato del progetto architettonico e della direzione dei lavori l'ing. il quale aveva suggerito di accogliere la CP_1
proposta di di fornitura e posa in opera di “sottofondo” con Parte_1
materiale diverso da quello originariamente previsto nel progetto (doc. 3 attoreo di primo grado), descritto come migliorativo e più economico.
L'immobile era stato completato e consegnato il 30 dicembre 2008, ma già nel 2010 si erano manifestati dei dissesti, in particolare crepe su muri e pavimentazione, che immediatamente aveva segnalato all'impresa edile CP_1 CP_6 [...]
, a e al direttore lavori, per rimediare ai quali CP_6 Parte_1
venivano eseguiti diversi interventi dal costruttore e dalla stessa (doc. 11 Pt_1
attoreo di primo grado). Gli interventi ripristinatori non erano stati risolutivi, tanto che nel 2013, persistendo i movimenti della struttura, una diversa impresa, incaricata dalla e dal direttore dei lavori, provvedeva ad applicare Pt_1
ancoraggi e piastre a rinforzo alla struttura.
Con comunicazione del 5 dicembre 2018 (doc. 13 attoreo di primo grado), non essendo stati risolti i riscontrati problemi strutturali, che anzi si erano aggravati, la società attrice aveva denunciato formalmente al direttore dei lavori e alla società
tutte le difettosità riscontrate. Era seguita l'acquisizione di una relazione Pt_1
tecnica di parte e il procedimento per a.t.p. R.G. 5791/2019, all'esito del quale il c.t.u. aveva accertato che i danni strutturali riscontrati derivavano dall'utilizzo, per il sottofondo dell'immobile, di materiale non idoneo poiché instabile e tendente ad
19 espandersi con l'umidità e il calore, e quindi erano riferibili alla fornitura e posa del materiale di sottofondo da parte di Parte_1
Il perito – che aveva stimato in euro 930.000,00 i costi per l'eliminazione dei vizi e in quattro mesi la durata dei relativi lavori, con un costo stimato di euro 12.800,00 per l'affitto di un altro capannone per la durata degli stessi – aveva, tuttavia, escluso la responsabilità del direttore dei lavori, ritenendo che la lavorazione fosse stata commissionata direttamente dalla società e che la fornitura fosse stata CP_1
accompagnata dalle necessarie certificazioni. L'attrice sosteneva, invece, che era stato proprio il direttore dei lavori, ing. a suggerire l'utilizzo del materiale CP_1
proposto dalla , senza avvertire il committente dei rischi, senza Pt_1
adeguatamente valutarne l'idoneità e avendo un interesse economico personale alla fornitura in ragione della collaborazione tra lui e in altri cantieri. Pt_1
Si costituiva in giudizio contestando le domande attoree ed Parte_1
eccependo: i) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in mancanza della procura della società di leasing;
ii) la prescrizione dell'azione ai sensi degli artt.
1669, 2043 e 1495 c.c. poiché i lavori si erano conclusi nel novembre 2008 e le prime contestazioni erano state mosse dall'attrice solo il 22 giugno 2010; iii)
l'inattendibilità della c.t.u., in quanto affetta da anomalie procedurali e tecniche che ne avrebbero falsato gli esiti;
iv) l'esclusiva responsabilità del progettista e direttore dei lavori per non avere considerato le caratteristiche del materiale e le conseguenti cautele nel suo utilizzo, per di più aggravando la situazione con interventi di consolidamento inadeguati.
La convenuta chiedeva, inoltre, di potere chiamare in causa Controparte_10
per essere da questa manlevata, nonché e
[...] Controparte_6 CP_7
potenzialmente corresponsabili dei danni lamentati.
[...]
Si costituiva in giudizio l'ing. eccependo: i) che erano decorsi i CP_2
termini di decadenza e prescrizione dell'azione poiché i vizi, conosciuti già nel
2010, erano stati denunciati formalmente solo il 5 dicembre 2018 e anche la perizia di parte era stata redatta oltre il termine di prescrizione;
ii) che anche la c.t.u. aveva
20 escluso la sua responsabilità per inadempimento, affermando l'idoneità del materiale utilizzato come sottofondo del capannone, peraltro scelto dalla stessa attrice, dopo che il direttore dei lavori aveva analizzato la scheda tecnica;
l'attrice aveva, successivamente e autonomamente, mutato lo stato dei luoghi con interventi effettuati su indicazione di diverso professionista;
iii) che i danni erano stati quantificati senza tenere conto del concorso del fatto colposo dell'attrice, che non aveva seguito le indicazioni del direttore dei lavori in merito alla necessità di creare dei giunti di assorbimento/espansione. Chiedeva, inoltre, di essere estromessa dal giudizio in seguito alla chiamata in garanzia dell'assicuratrice Controparte_3
[...] [...]
interveniva ad adiuvandum, facendo proprie le difese Controparte_21
dell'attrice, legittimata al processo in quanto l'art. 18 delle condizioni generali di contratto la onerava di agire per la tutela dell'immobile; inoltre, l'azione ex art. 1669 c.c. spettava anche all'utilizzatore, che era per di più committente dei lavori.
Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati dalla società convenuta:
[...]
, eccependo la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza CP_6
della domanda, la prescrizione e la decadenza dell'azione e, comunque, la propria estraneità ai fatti, avendo eseguito le opere commissionate a regola d'arte e solo dopo che la convenuta aveva già realizzato il sottofondo, senza ricevere Pt_1
alcuna contestazione sino all'a.t.p. del 2019; affermando Controparte_7
l'inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. in riferimento alle opere dalla stessa eseguite e ultimate il 18 settembre 2008, nonché la prescrizione tanto dell'azione ex art. 1495
c.c., quanto di quella ex art. 1669 c.c., non essendo stata formalizzata alcuna denuncia prima del 2019; eccepiva, inoltre, la propria estraneità alla vicenda, anche alla luce degli esiti della c.t.u. resa nel procedimento per a.t.p. e contestava la quantificazione dei danni stimati dal perito in ragione del contegno dell'attrice, rimasta a lungo inerte e rifiutatasi, poi, di estendere gli interventi di consolidamento. chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa per Controparte_7
manleva Controparte_8
21 chiamata dalla convenuta , si costituiva eccependo la non CP_5 Pt_1
operatività della polizza poiché limitata ai danni verificatisi entro l'anno dal completamento dei lavori e non riferita alla responsabilità civile da prodotto difettoso. In via subordinata, si associava alle difese della conventa assicurata.
Anche chiamata in causa dal direttore dei lavori Controparte_3
eccepiva l'inoperatività della polizza a causa dell'omessa CP_2
dichiarazione, al momento della stipula, delle contestazioni già ricevute e comunque mancando la prova della responsabilità dell'assicurato. Si associava, per il resto, alle difese dell'assicurato, alla cui estromissione si opponeva chiedendo, in subordine, ne fosse accertata la quota di responsabilità, salvi i richiamati limiti di polizza.
Si costituiva anche chiamata in causa da Controparte_8 Controparte_7
eccependo l'inoperatività della polizza, essendo l'assicurata incorsa, ex art. 2952
c.c., nella decadenza e prescrizione dei propri diritti per avere denunciato il sinistro solo dopo la notifica dell'atto di citazione e non invece al momento della notifica del ricorso per a.t.p. In subordine, condivideva le difese Controparte_8
dell'assicurata e richiamava i limiti di polizza qualora fosse stata accolta la domanda di manleva.
Alla prima udienza la società attrice e l'intervenuta dichiaravano di CP_9
estendere la domanda nei confronti di e , chiamate dalla CP_7 CP_6
convenuta, mentre questa dichiarava di rinunciare all'eccezione di difetto di legittimazione dell'attrice essendo intervenuta in giudizio la società di leasing;
il
Tribunale rigettava l'istanza di estromissione del direttore dei lavori e CP_1
l'eccezione di nullità della chiamata in causa di , assegnando i termini per CP_6
il deposito delle memorie istruttorie.
Quindi, il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'a.t.p. e l'integrazione della perizia, rigettando le ulteriori istanze istruttorie e rinviando per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche, e quindi decisa con sentenza n. 1897/2024 dell'8 agosto 2024. Il Tribunale di Verona,
22 ricondotta la domanda attorea nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e riconosciuta la legittimazione attiva della società attrice – in quanto committente dell'opera nonché in forza del contratto di locazione finanziaria – e quella passiva di tutti coloro che, a vario titolo, avevano partecipato alla realizzazione dell'immobile, accoglieva le domande di Controparte_1
Il Tribunale riteneva che fosse applicabile l'art. 1669 c.c. poiché, a fronte della conclusione dei lavori il 30 dicembre 2008 (doc. 10 attoreo), la contestazione dei vizi era stata compiuta con missiva del direttore dei lavori del 5 dicembre 2018 (doc.
11 attoreo), quindi entro il decennio;
che neppure fosse decorso il termine annuale di decadenza poiché il dies a quo doveva collocarsi nel momento della scoperta dei vizi, ossia al momento dell'acquisizione della relazione tecnica di parte del 2 maggio 2019 (doc.18 attoreo), poiché prima di questa non poteva dirsi sussistere, in capo alla società attrice, un adeguato grado di conoscenza dei vizi, né della loro causa.
Il Tribunale giudicava tempestiva non solo la denuncia, ma anche l'introduzione del giudizio per a.t.p. con ricorso depositato il 26 giugno 2019, cioè meno di due mesi dopo la perizia di parte, e quella del giudizio di merito iscritto a ruolo il 10 febbraio
2021, quindi entro l'anno dal deposito della c.t.u., avvenuto il 24 settembre 2020.
Il giudice condivideva e faceva proprie le valutazioni rese dal perito nel procedimento per a.t.p. e successivamente integrate, dalle quali non solo risultavano accertati gravi vizi strutturali e di finitura, ma anche che essi non erano ancora stabilizzati e quindi erano suscettibili di aggravamento, fino al possibile cedimento strutturale.
La causa dei riscontrati vizi era stata dal c.t.u. individuata nell'espansione del materiale (denominato In.Ar.Co.) utilizzato, quale variante all'originario progetto che prevedeva un tradizionale “mistone” di roccia e sabbia, per il sottofondo dell'immobile e che avrebbe richiesto uno specifico trattamento, prima della sua posa in opera, consistente “nella movimentazione, arieggiamento, idratazione e altre specifiche attività di settore per detto materiale, fino all'esaurimento della sua
23 capacità espansiva, data prevalentemente. dal contenuto di AS (MgO). Il trattamento di arieggiamento e idratazione deve essere ripetuto più volte e interessare tutta la massa di materiale. Si tratta, infatti, di un materiale derivato da processi industriali di diversa tipologia e natura, di conseguenza che presenta caratteristiche fisiche e chimiche disomogenee, anche all'interno della massa trattata”.
Per i suddetti vizi il giudice riteneva in eguale misura responsabili l'impresa
, che tale materiale aveva fornito e posato senza dare prova di avere Pt_1
provveduto alla necessaria inertizzazione dello stesso, e il direttore dei lavori nonché progettista che, avallando l'utilizzo del materiale In.Ar.Co. in luogo CP_1
del tradizionale “mistone”, non aveva chiesto specifiche attestazioni sul materiale all'appaltatrice, né aveva vigilato sulla posa del materiale stesso, utilizzato in quantità eccessiva e inopportunamente confinato tra elementi rigidi della struttura.
Il Tribunale rigettava, invece, le domande nei confronti di e CP_7 CP_6
perché tardivamente proposte, in mancanza di una formale denuncia dei vizi
[...]
rivolta agli stessi e comunque infondate, non rilevandosi alcun nesso di causalità tra le opere da questi realizzate e i vizi dell'immobile.
Il Tribunale condannava e in solido tra loro, Parte_1 CP_2
al risarcimento dei danni liquidati in euro 1.331.370,00 (compresa iva al 22%), oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, nonché a rimborsare a parte attrice le spese di lite del procedimento per a.t.p. e di quello di merito, ponendo a carico degli stessi le spese di c.t.u. nonché le spese processuali dell'intervenuta Controparte_9
Il giudice accoglieva, poi, la richiesta di manleva avanzata dall'ing. nei CP_1
confronti di disponendo che questa lo tenesse Controparte_3
indenne dagli esborsi oggetto di condanna e dalle spese di lite per la chiamata in causa, mentre rigettava la domanda proposta nei confronti di
[...]
e condannava, infine, la convenuta a Controparte_10 Parte_1
24 rifondere le spese di lite ai terzi chiamati , Controparte_7 Controparte_6
e Controparte_10 Controparte_8
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 30 settembre 2024, formulando dieci motivi d'impugnazione: i) per non aver accolto il giudice l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c.; ii) per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c.; iii) per avere aderito alle conclusioni del c.t.u. rese ante causam e in sede di integrazione della relazione, con violazione e/o errata applicazione degli artt. 61, 115, 116 e 196 c.p.c.; iv) per avere considerato causa dei vizi l'impiego del materiale fornito e posato dalla stessa , con violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e Pt_1
2967 c.c.; v) per avere ritenuto l'appellante responsabile dei vizi in ragione della fornitura e posa del materiale di sottofondo, con violazione e/o errata applicazione degli artt. 1223, 1667, 1668 e 2697 c.c.; vi) per averla condannata in solido col direttore dei lavori al risarcimento dei danni quantificati dal c.t.u., con violazione e/o errata applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., nonché degli artt. 1223, 1667,
1668 e 2697 c.c.; vii) per avere aderito alle conclusioni del c.t.u. in merito alla quantificazione dei danni, con violazione e/o errata applicazione degli artt. 115, 116
e 196 c.p.c. e 2058 c.c.; viii) per avere applicato alle somme oggetto di condanna l'IVA al 22%, con violazione e/o errata applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. e degli artt. 4 e 19 del DPR n. 633 del 1972; ix) per avere respinto la domanda di manleva proposta da nei confronti di e per Pt_1 Controparte_10
aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di invalidità e/o nullità della clausola definita “postuma attività completa” di cui all'art. 7 del contratto di assicurazione, con violazione e/o errata applicazione degli artt. 1322, 1341 e 2965 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.; x) per avere, di conseguenza, erroneamente liquidato le spese di lite e c.t.u.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
ad eccezione del motivo n. 8 (relativo all'aliquota IVA applicata all'importo oggetto di condanna) al quale dichiarava di aderire. La società proponeva, altresì, appello
25 incidentale (con eventuale integrazione di c.t.u.) sulla quantificazione dei danni per avere il c.t.u. erroneamente determinato in complessivi euro 209.716,86 i costi di smaltimento del materiale In.Ar.Co., mentre, alla luce dei preventivi acquisiti successivamente alla sentenza, l'effettivo costo si posizionava in una forbice tra euro 1.064.00,00 (preventivo ditta Valli, doc.7) ed euro 802.872,00 (preventivo ditta
Ecoveneta, doc. 8). Il c.t.u. avrebbe anche sottostimato, in euro 50.400, i costi per lo smontaggio e il rimontaggio degli elementi prefabbricati, a fronte di preventivi ottenuti dopo la sentenza per un costo di euro 165.000,00 (preventivo ditta Codifava
Claves & C. s.a.s., doc.9).
Si costituiva in giudizio anche chiedendo l'estensione nei propri CP_2
confronti dell'eventuale pronuncia di riforma per accoglimento dei motivi sub 1, 2,
3, 4, 7, 8 dell'appellante principale. Proponeva, poi, appello incidentale articolato in tre diversi motivi: i) erronea condanna per i vizi dell'immobile quale esito di erronea valutazione e qualificazione delle risultanze della c.t.u., con violazione e errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1667 e 1218 c.c.; ii) erronea condanna
(conseguente alla precedente censura) in via solidale con l'appaltatrice, con violazione ed errata applicazione degli artt. 1292-1294 c.c., 1223 c.c., 2055 c.c. e
1667 c.c.; iii) erronea valutazione delle eccezioni di prescrizione e decadenza in capo alla con violazione ed errata applicazione degli artt. Controparte_1
1669 e 2945 c.c. Chiedeva, infine, espressa conferma della manleva nei propri confronti da parte dell'assicuratrice Controparte_3
Si costituiva anche proponendo appello incidentale Controparte_3
per avere il Tribunale respinto le eccezioni d'inoperatività della polizza per conoscenza pregressa ed esclusione del rischio, erroneamente applicando gli artt.
1892 e 2697 c.c. e gli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. In via subordinata, in caso di rigetto dell'appello incidentale, chiedeva rigettarsi l'appello principale limitatamente ai motivi 5 e 6 e, per il caso di riforma della sentenza impugnata e di riproposizione da parte dell'ing. della domanda di manleva, chiedeva fosse accertata la CP_2
26 quota di responsabilità e di danno riferibile alle prestazioni rese dall'assicurato e che in tali limiti fosse ricondotta la garanzia assicurativa.
Si costituiva in giudizio (già Controparte_4 Controparte_5
chiedendo il rigetto dell'appello principale nella parte che la riguardava (motivo n.9), e quindi la conferma dell'inoperatività della polizza. In via subordinata, per il caso di operatività di detta polizza, chiedeva che fossero applicati i limiti del sottomassimale della stessa e comunque i limiti di polizza, le franchigie e gli scoperti.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_7
appello incidentale, condizionato all'eventuale riconoscimento di profili di responsabilità in capo ad essa, articolato in due motivi: i) il Tribunale aveva erroneamente considerato la quale destinataria diretta della Controparte_7
domanda attorea, trascurando che la domanda risarcitoria, pur se in un primo momento estesa nei suoi confronti in seguito alla chiamata in causa da parte della convenuta , non era stata coltivata in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1
dovendosi intendere perciò rinunciata;
ii) la sentenza aveva sovrastimato il danno quantificandolo in euro 1.100.000,00 e così ingiustificatamente arricchendo l'attrice senza tenere conto, oltretutto, della grave inerzia di quest'ultima che attese quasi dieci anni dalla comparsa dei vizi prima di attivarsi e che rifiutò l'esecuzione di opere analoghe a quelle che sul lato Nord si erano rivelate efficaci. Concordava, invece, sul rilievo che l'IVA non dovesse essere inclusa nella somma dovuta per il risarcimento e riproponeva, ex art. 346 c.p.c., i temi difensivi già esposti in primo grado e, quindi: la prescrizione e decadenza dell'azione nei suoi confronti;
l'inopponibilità ad essa dello stato dell'immobile in ragione dei diversi interventi di soggetti terzi prima della denuncia dei vizi;
l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionatele e, comunque, la limitazione della responsabilità nei limiti di quanto eventualmente accertato;
l'estensione delle contestazioni anche nei confronti di e;
le contestazioni alle eccezioni Controparte_1 Controparte_9
27 opposte da sull'operatività della polizza;
le istanze istruttorie a prova CP_8
diretta e contraria.
Si costituiva in giudizio anche deducendo la mancata Controparte_8
impugnazione e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui escludeva la responsabilità di e quindi della sua assicuratrice Controparte_7
dovendo quindi essere confermata anche la liquidazione delle spese di lite CP_8
in loro favore. Riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese ed eccezioni esposte in primo grado, per il caso di una riforma della sentenza in senso sfavorevole.
Si costituiva, infine, chiedendo la propria Controparte_9
estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto dell'appello principale con integrale conferma della sentenza o, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza,
l'accoglimento delle domande formulate dalla Controparte_1
Non si costituiva in causa e, con ordinanza del 7-11 marzo Controparte_6
2025, ne era dichiarata la contumacia.
Con la medesima ordinanza, in accoglimento delle istanze dell'appellante
[...]
e degli appellanti incidentali e Parte_1 CP_2 Controparte_3
era disposta la sospensione parziale della provvisoria esecutorietà della
[...]
sentenza impugnata.
Precisate le conclusioni e scambiate le conclusionali e le repliche nei termini fissati con ordinanza ex art. 352 c.p.c., la causa era rimessa in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1897/2024, pronunciata dal
Tribunale di Verona, è divenuta definitiva relativamente al rigetto delle domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_7 [...]
, con conseguente condanna della prima alla rifusione delle spese CP_6
processuali dei secondi, nonché di Controparte_8
28 Infatti, tali statuizioni non state impugnate da Parte_1
2. Con il primo motivo di appello principale, si duole che il Parte_1
Tribunale abbia rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., indicando nell'acquisizione della relazione tecnica del 2 maggio 2019 il dies a quo per il decorso del termine annuale entro il quale compiere la denunzia dei vizi.
Il Tribunale ha ritenuto che, solo con il deposito della relazione dell'accertatore tecnico preventivo, aveva conseguito “un sufficiente grado Controparte_1
di conoscenza oggettiva dei difetti e soprattutto della loro derivazione causale”; il deposito del ricorso per a.t.p., in data 26 giugno 2019, aveva poi interrotto il decorso del termine di prescrizione. Conclusosi il procedimento ante causam col deposito della relazione del 24 settembre 2020, l'iscrizione a ruolo del giudizio di merito era avvenuta tempestivamente il 10 febbraio 2021.
Secondo la società appellante, il giudice avrebbe dovuto fare decorrere il termine prescrizionale dalla data della prima denuncia dei vizi, formalizzata con raccomandata del 22 giugno 2010, tanto più che le lavorazioni commissionatele erano state completate già nel novembre del 2008. Con la formale contestazione dei vizi avvenuta nel 2010, la società aveva dimostrato di avere Controparte_1
contezza dei difetti, della gravità e della loro causa (il sottofondo), ma anche del soggetto responsabile (la che tale sottofondo aveva realizzato). Parte_1
Se il Tribunale avesse individuato nel 22 giugno 2010 il dies a quo per il decorso del termine annuale di cui all'art. 1669, ult. comma, c.c., avrebbe dichiarato l'estinzione dell'azione per intervenuta prescrizione.
L'appellata costituendosi nel giudizio di appello, ha Controparte_1
affermato che il vizio si era manifestato progressivamente nel tempo e solo con l'espletamento della c.t.u. era stato possibile comprendere la gravità dei problemi determinati dal progressivo rigonfiamento del materiale. Come aveva affermato il perito, il problema era ancora in atto e non sarebbe cessato fino alla rimozione totale del materiale utilizzato come sottofondo: “solo a seguito dell'esecuzione della CTU in sede di ATP si è compreso che la causa dei danni era riconducibile
29 all'espansione del materiale posato come sottofondo e che l'unica soluzione risolutiva consisteva nello smontare il capannone, bonificare il sottosuolo e ricostruire il capannone”.
Con ordinanza che accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, la Corte ha affermato che “la raccomandata del 22 giugno
2010 già conteneva una denuncia dei vizi e perciò l'azione risarcitoria è prescritta;
se quella del giugno 2010 non rappresentasse una denuncia di vizi, la fattispecie dell'art. 1669 c.c. non sarebbe applicabile, essendo trascorsi più di dieci anni dalla lavorazione commissionata a (completata al più tardi nel Parte_1
mese di novembre 2008) al ricevimento della lettera del 5 dicembre 2018”
(ordinanza 7-10 marzo 2025).
L'appellata, con comparsa conclusionale, ha così argomentato:
“Innanzitutto, la posizione del D.L. in merito alla prescrizione è diversa da quella dell'appaltatore. Per il direttore dei lavori ) vale il termine di CP_2
prescrizione ordinario decennale e non quello di cui all'art. 1669 c.c. Detto termine
è stato interrotto nel decennio e l'azione è stata introdotta nel decennio dall'interruzione.
In ogni caso, sia per l'appaltatore che per il direttore dei lavori l'azione ex art.
1669 c.c. non è prescritta perché nella lettera del 2010 si contestava unicamente la comparsa di difetti dell'opera ma la reale causa del vizio è emersa solo con la CTP dell'ing. del 2019 e il fatto che l'immobile non fosse riparabile con Per_6
interventi parziali ed estemporanei (gravità del vizio) è risultata evidente solo con il deposito della CTU che ha accertato che il materiale di sottofondo fornito e posato da , accettato dal D.L. è ancora in fase espansiva per cui va Pt_1 CP_1
eliminato.
Inoltre, va considerato il riconoscimento del vizio per cui l'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatore e del D.L. non è prescritta. Per ben due volte nel decennio la , in accordo con e sotto la sua vigilanza, ha Pt_1 CP_2
30 eseguito a proprie spese opere riparatorie, con ciò riconoscendo il vizio e facendo decorrere il nuovo termine di prescrizione.
Infine, i documenti prodotti in causa provano che la seconda denuncia effettuata il
5.12.2018 è intervenuta a meno di 10 anni dall'ultimazione dell'opera, pertanto la conclusione contenuta nell'ordinanza di sospensiva sulla tardività della seconda denuncia, si basa su un presupposto di fatto errato”.
Ciò premesso, il motivo d'impugnazione è fondato e merita accoglimento.
Alla denuncia dei vizi, avvenuta nel 2010, non è seguito il tempestivo esercizio dell'azione giudiziale.
3. Con lettera raccomandata del 22 giugno 2010, ricevuta il 29 giugno 2010, la committente denunciava i difetti della pavimentazione (“Oggetto: Pavimentazione non conforme A.R. n. 13688234543-4”).
Si legge nella lettera: “La presente per puntualizzare la situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi. In seguito a ns. segnalazioni tutti i partecipanti ai lavori sono a conoscenza dei problemi relativi alla pavimentazione dello stabile sito in via
Spagna 16 a AN. Ciò che contestiamo sono le innumerevoli crepe visibili ad occhio nudo sulla pavimentazione e il vuoto sottostante che si sente chiaramente semplicemente battendo con il piede [..]”.
Tale missiva è indubbiamente una denuncia dei vizi della pavimentazione per un difetto di realizzazione dell'opera. La lettera fu specificatamente indirizzata alla fornitrice e posatrice della pavimentazione ( e, per Parte_1
conoscenza, al direttore dei lavori e all'impresa edile . CP_6
riscontrando la formazione di “innumerevoli crepe” nella Controparte_1
pavimentazione, aveva già conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti della pavimentazione e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera da parte di Parte_1
Altrimenti detto, la suddetta denuncia rivela una conoscenza sufficientemente completa del vizio e del soggetto responsabile.
31 non ha dovuto attendere la relazione dell'a.t.p. (di ben dieci Controparte_1
anni successiva) per venire a conoscenza dell'esistenza dei vizi e della loro riferibilità causale a e difatti già con la predetta denuncia, Parte_1
ossia nel 2010, aveva individuato il difetto della pavimentazione e la responsabile, cui per l'appunto indirizzò la lettera di contestazione.
Se poi la consapevolezza della gravità dei vizi non era completa nel 2010, sicuramente lo divenne nel 2013, quando commissionò a Controparte_1
terze imprese opere di consolidamento strutturale (della cui realizzazione dà conto il c.t.u. ing. a pag. 13 della relazione del 18 luglio 2020), proprio per ovviare ai Per_1
problemi statici causati dalla dilatazione del sottofondo della pavimentazione.
L'ulteriore aggravamento della manifestazione dei vizi (sempre degli stessi e non di altri), conseguenza del progredire della dilatazione del sottofondo, non pospone indefinitivamente il termine annuale entro cui effettuare la denuncia e non consente di compiere ulteriori denunce, onde fare decorrere nuovi termini prescrizionali.
3. L'affermazione dell'appellata, secondo cui la conoscenza della causa dei vizi sarebbe avvenuta solo con la relazione dell'a.t.p. (oltre dieci anni dall'ultimazione delle opere), è smentita dal fatto che la seconda denuncia [la stessa appellata l'indica in tal modo] è stata compiuta il 5 dicembre 2018, quindi prima della relazione del consulente di parte ing. che è datata 2 maggio 2019, e prima della Persona_7
relazione di a.t.p. dell'8 luglio 2020. aveva già da tempo consapevolezza che il problema era Controparte_1
costituito dalla dilatazione del materiale di sottofondo: ciò si desume proprio dalla mail del 5 dicembre 2018 (seconda denuncia): “abbiamo notato che a causa del solito problema causato dal sottofondo non idoneo i pilastri si sono ulteriormente piegati…”.
4. Quanto all'asserito riconoscimento dei vizi (“Per ben due volte nel decennio la
, in accordo con e sotto la sua vigilanza, ha eseguito a proprie Pt_1 CP_2
spese opere riparatorie, con ciò riconoscendo il vizio e facendo decorrere il nuovo termine di prescrizione”), si osserva quanto segue.
32 4.1. Ipotizzato che gli interventi di o dell'ing. Parte_1 CP_1
compiuti nel 2013 e 2015 e volti a rimediare ai difetti denunciati, avessero avuto il significato di riconoscimento dei vizi, ciò avrebbe reso superflua la denuncia (come si è detto già comunque compiuta), ma non impedito il decorso del termine annuale di prescrizione. avrebbe allora dovuto provare che il termine Controparte_1
di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. era stato tempestivamente e più volte interrotto da tali asseriti riconoscimenti fino al momento della notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
4.2. ha poi affermato che “ancora più coerente con i fatti di Controparte_1
causa si è espressa la Suprema Corte “in tema di appalto, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere
"ex novo" dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni” (Cass., 2 n. 20853 del 29/09/2009: ced 610290). Quindi, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2024, n.
19979) quel riconoscimento del vizio ha fatto sorgere una nuova obbligazione di garanzia, diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario” (pag. 7 della comparsa conclusionale).
L'argomento è piuttosto confuso, in quanto sovrappone discipline diverse.
4.2.1. Il termine prescrizionale dell'azione ex art. 1669 c.c. è di un anno e non può diventare in nessun caso di dieci anni.
La decisione della Corte di Cassazione n. 20853 del 29 settembre 2009 non ha avuto alcun seguito nella giurisprudenza di legittimità, atteso che confonde, con tutta
33 evidenza, il termine prescrizionale dell'azione contemplata dall'art. 1669 c.c. con la durata decennale della responsabilità per rovina e difetti degli immobili
(presupposto obiettivo della fattispecie di responsabilità).
4.2.2. Non vi è prova che, all'ipotetico riconoscimento dei vizi, si sia accompagnata l'assunzione dell'impegno ad eliminare i difetti. La circostanza è sfornita di risTR probatorio (le prove testimoniali, per la cui ammissione l'appellata insiste, pur senza formulare un motivo d'impugnazione avverso la decisione del giudice che non le ha ammesse, non vertono su tale ipotetico impegno).
Come si è più volte affermato, “il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto” (Cass. civ., ord., 16 giugno 2022,
n. 19343).
4.2.3. L'attrice ha fatto valere in giudizio la responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex art. 1669 c.c. e non una responsabilità contrattuale (ex art. 1667 c.c.). Il giudice veronese ha qualificato la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1669
c.c., e in proposito l'appellata nulla ha osservato (e tantomeno ha impugnato incidentalmente tale decisione, anche solo condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale).
Se dunque la responsabilità invocata in causa era di natura extracontrattuale, il riconoscimento dell'esistenza di vizi, anche se lo s'intendesse come riconoscimento del diritto risarcitorio con gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., comporterebbe, ai sensi dell'art. 2945, 1° co., c.c., l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione annuale, con la conseguenza - già vista - che la prescrizione è poi maturata, poiché sono trascorsi più anni prima che agisse in giudizio. Controparte_1
34 5. Alla suddetta conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'ing. CP_2
[...]
non ha infatti dedotto l'inadempimento contrattuale del Controparte_1
progettista e direttore dei lavori, bensì il suo concorso nella responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatrice Pertanto, il regime della Parte_1
prescrizione è il medesimo.
Ma anche se si volesse qualificare la responsabilità dell'ing. in termini CP_1
contrattuali, si dovrebbe comunque dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio.
Infatti, le denunce del 2010 e del 2018 non valevano ad interrompere la prescrizione
(né l'una né l'altra contenevano richieste risarcitorie e dunque non erano idonee a costituire in mora il debitore con l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, 4° co., c.c.).
Il primo atto interruttivo, la notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo, è intervenuto dodici anni dopo l'ultimazione dei lavori e l'ipotetico inadempimento. L'ing. per quanto si sia adoperato per rimediare ai problemi CP_1
causati dall'opera realizzata da non ha mai riconosciuto Parte_1
una sua personale responsabilità per i vizi della pavimentazione (i capitoli di prova dell'appellata non vertono su tale circostanza), sicché non può neppure sostenersi che il termine prescrizionale del diritto risarcitorio di nei Controparte_1
confronti del professionista incaricato sia stato interrotto ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Dev'essere pertanto accolto anche l'appello incidentale di inteso ad CP_2
ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione da lui tempestivamente sollevata.
6. L'accoglimento dell'appello principale di e dell'appello Parte_1
incidentale di in punto prescrizione comporta l'assorbimento dei CP_2
rimanenti motivi d'impugnazione (quello di concernente il Parte_1
rapporto processuale con viene esaminato al punto che Controparte_4
35 segue al solo fine della regolamentazione delle spese del relativo rapporto processuale).
7. In conclusione, in riforma della sentenza n. 1897/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da e Parte_1
da devono rigettarsi le domande risarcitorie proposte da CP_2 CP_1
[...]
e anche che ha aderito alle Controparte_1 Controparte_9
domande della prima e pertanto è ugualmente soccombente, devono essere condannate a rifondere a e Parte_1 CP_2 Controparte_3
e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
deve invece rifondere, anche nel presente grado di giudizio, Parte_1
le spese processuali sostenute da chiamata in causa Controparte_4
malgrado l'assenza di copertura assicurativa (deve infatti escludersi la nullità della clausola del contratto di assicurazione c.d. “Postuma (Attività Completa)”, che limitava temporalmente la garanzia all'anno successivo al completamento dei lavori, mentre nella specie la prima denuncia di sinistro avvenne due anni dopo: trattasi, per l'appunto, di clausola che delimitava l'oggetto della garanzia, sul quale venne commisurato il premio assicurativo, e non era qualificabile come vessatoria).
Sono invece compensate le spese processuali tra e Parte_1 [...]
ed anche chiamate nel giudizio di appello per CP_7 Controparte_8
l'integrità del contraddittorio processuale, ma senza che fosse avanzata alcuna pretesa nei loro confronti (si è detto al punto 1 che la sentenza del Tribunale di
Verona è divenuta definitiva circa il rigetto delle domande proposte da
[...]
nei confronti dei terzi chiamati). Parte_1
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/22 per il giudizio di primo grado (tenuto altresì conto del procedimento per a.t.p.) e un compenso corrispondente ai parametri minimi per il giudizio di appello, risoltosi con l'esame della sola eccezione di prescrizione.
36 Le spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale, sono poste interamente a carico di
Rimangono a carico della predetta società anche le spese di Controparte_1
a.t.p. da essa anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1594/2024 r.g., promossa da Parte_1
(appellante principale) nei confronti di (appellata e Controparte_1
appellante incidentale), ing. (appellato e appellante incidentale), CP_2
(appellata e appellante incidentale), Controparte_3 [...]
già (appellata), Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
(appellato contumace), (appellata e appellante incidentale),
[...] Controparte_7
(appellata) e (appellata), ogni Controparte_8 Controparte_9
diversa eccezione e domanda respinta, così ha deciso:
1) in accoglimento dell'appello principale di e Parte_1
dell'appello incidentale di e in parziale riforma della sentenza n. CP_2
1897/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona, accoglie l'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio esercitato da CP_1
e conseguentemente rigetta le domande da quest'ultima proposte nei
[...]
confronti degli appellanti suddetti;
2) condanna e in solido Controparte_1 Controparte_9
tra loro, a rifondere a e le spese Parte_1 CP_2
processuali che liquida per ciascuno come segue: per il primo grado di giudizio in Euro 26.000 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di appello in Euro 12.033 per compensi ed in Euro 2.529 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna e in solido Controparte_1 Controparte_9
tra loro, a rifondere a le spese processuali Controparte_3
che liquida come segue: per il primo grado di giudizio in Euro 20.000 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di
37 appello in Euro 12.033 per compensi ed in Euro 2.529 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone a carico di le spese di c.t.u. come già liquidate Controparte_1
dal Tribunale di Verona;
5) condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_4
le spese processuali del grado, che liquida in Euro 12.033 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6) compensa le spese processuali del grado tra e Parte_1 [...]
ed anche CP_7 Controparte_8
Venezia, 5 dicembre 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro IZeri
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