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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9617 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 37924/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'udienza dell'1.10.2025 emette con contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv.ti Ilaria Fiore e Stefanie Crapolicchio e convenuta CP_1
Con ricorso depositato telematicamente il 18.10.2024 la ricorrente chiede l'accertamento della nullità/invalidità/annullabilità del contratto di apprendistato per impossibilità della formazione - o in subordine per inadempimento dell'obbligo formativo - ed il riconoscimento dell'inquadramento nel IV livello CCNL Terziario Confcommercio dal 15.2.2021 al 14.2. 2024 e la condanna della convenuta al pagamento di euro 10165,92 per differenze retributive oltre interessi o in ulteriore subordina l'emissione di sentenza di condanna in via equitativa per le medesime o diverse causali. All'odierna prima odierna udienza nessuno è comparso. Questo Giudice , in considerazione che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c, non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ritiene che la mancanza di impulso di parte abbia costituito rinuncia implicita al giudizio. Infatti, nel rito del lavoro non si ritiene di poter fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio (vedi sull'argomento, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”). Il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara improcedibile la domanda depositata il 12.9.2022 nell'interesse di nei confronti di ed estinto il processo. Parte_1 CP_1
Roma, 1.10.2025
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 37924/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'udienza dell'1.10.2025 emette con contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv.ti Ilaria Fiore e Stefanie Crapolicchio e convenuta CP_1
Con ricorso depositato telematicamente il 18.10.2024 la ricorrente chiede l'accertamento della nullità/invalidità/annullabilità del contratto di apprendistato per impossibilità della formazione - o in subordine per inadempimento dell'obbligo formativo - ed il riconoscimento dell'inquadramento nel IV livello CCNL Terziario Confcommercio dal 15.2.2021 al 14.2. 2024 e la condanna della convenuta al pagamento di euro 10165,92 per differenze retributive oltre interessi o in ulteriore subordina l'emissione di sentenza di condanna in via equitativa per le medesime o diverse causali. All'odierna prima odierna udienza nessuno è comparso. Questo Giudice , in considerazione che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c, non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ritiene che la mancanza di impulso di parte abbia costituito rinuncia implicita al giudizio. Infatti, nel rito del lavoro non si ritiene di poter fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio (vedi sull'argomento, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”). Il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara improcedibile la domanda depositata il 12.9.2022 nell'interesse di nei confronti di ed estinto il processo. Parte_1 CP_1
Roma, 1.10.2025
Il Giudice