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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42195/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42195/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 febbraio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. BIANCULLI DOMENICO Parte_1
( VIALE DELLE MILIZIE, 96 00192 ROMA;
C.F._1 CP_2
( ) VIALE DELLE MILIZIE 96 00192 ROMA;
,
[...] C.F._2 oggi sostituito dall'avv. Nicla Castelluccio
Per Controparte_1 Controparte_1 CP_1
l'avv. NALINI CRISTINA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42195/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._3 dell'avv. BIANCULLI DOMENICO ( VIALE DELLE C.F._1
MILIZIE, 96 00192 ROMA;
( ) VIALE Controparte_2 C.F._2
DELLE MILIZIE 96 00192 ROMA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. NALINI CRISTINA elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE, 8 20121 presso il difensore avv. NALINI CP_1
CRISTINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata pagina 2 di 5 esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha azionato atto di impugnazione di delibera assembleare del Parte_1
sito in limitatamente ai punti Controparte_3 CP_1 Controparte_1
7 e 8 dell'o.d.g. della delibera del 21/04/2021( doc 2) e della delibera del 27/09/2021 ( doc 3 ). Ha chiesto, quindi, la condanna del della somma di € Controparte_3
10.000,00 “ o di quella maggiore o minore che codesta giustizia riterrà liquidare” a titolo di risarcimento danni per la condotta illegittima tenuta nei suoi confronti”.
Il condominio sito in si è costituito CP_3 CP_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo domanda riconvenzionale richiedendo che il Tribunale accerti che l'attrice “ ha realizzato un manufatto che comporta una modificazione vietata dalla legge e dal regolamento condominiale contrattuale…disporre la rimozione e l'abbattimento a spese dell'attrice”.
Istruita la causa con consulenza tecnica, si passa ora alla decisione.
La sigra nel gennaio del 2021 ha realizzato sul terrazzo di sua Parte_1
proprietà un manufatto, secondo la prospettazione attorea, “ una copertura completamente apribile su tutti i lati”, cioè una pergotenda , secondo la prospettazione del convenuto “ un manufatto consistente in una struttura metallica di CP_1
colore bianco affrancata al perimetro del terrazzo e dotata di una copertura in metallo bianco formata da lamelle mobili e chiusa lungo tutto il perimetro del terrazzo con teli di plastica”
Il condominio, con delibera del 21/04/2021 ( oggi impugnata, doc. 7) , invitata l'attrice a rimuovere la struttura e le tende da sole in quanto con caratteristiche strutturale ed estetiche non conformi a quanto stabilito nel regolamento di condominio e nella delibera del 30/03/2015; con successiva delibera del 27/09/2021 il respingeva altresì CP_1
la proposta dell'attrice di “ modifica della struttura installata ( doc 10 attore).
L'attrice ritiene le delibere nulle, invalide, inefficaci per erronea applicazione del regolamento di condominio e della normativa di settore.
pagina 3 di 5 Le domande attoree non possono essere accolte.
Il punto centrale, innanzitutto, è chiarire che tipo di struttura sia stata realizzata sul terrazzo dall'attrice; la consulenza, ben motivate ed immune da vizi, ha accertato che il manufatto installato è composto da robuste piantane e travi in legno ed è completato da accessori quali cassonetti superiori e guide laterali per le chiusure delle luci con teli plastici trasparenti, descrivendo poi, come la struttura sia stata realizzata con “pilastrini e travi in legno , nelle specchiature perimetrali sono stati inseriti guide laterali e cassonetti superiori e i relativi teli in materiale plastico trasparente con fasce di colore bianco alle estremità” ( pag 20 )
Il manufatto installato, attese le suddette caratteristiche, non può essere considerato quindi di carattere mobile, viste, come indicato dal ctu, le piastre di ancoraggio ( pag.
29) la consistenza e il peso conseguente, l'ancoraggio della tettoia al parapetto ( tramite incollaggio) e alla muratura del fabbricato ( tramite fissaggio) ( pag. 32).
Orbene, la struttura, così come descritta dalla ctu e dalle risultanze anche fotografiche prodotte, non può essere definita una “ pergotenda” , come sostiene l'attrice, ma piuttosto una tettoia, presentando le caratteristiche di copertura rigida , fissa e stabile non rientrando negli interventi di semplice arredo “ finalizzato a creare ombra mediante piante ornamentali o teli cui offre sostegno ( pag 7 citaz).
Ritenuto il suddetto manufatto una struttura fissa, una tettoia, si deve considerare se tale opera viola il regolamento di condominio.
Orbene, il Reg cond. all'art 2 prevede che sia vietata la “ costruzione di tettoie pensili, pensiline, verande e simili sui balconi e terrazzi..” e alla lettera n indica che “ le tende solari o grate debbano essere oggetto di delibera assembleare per la forma e il colore..
Tenuto conto degli elementi di fatto sopra riassunti e accertati in atti, la struttura realizzata dall'attrice, viola la norma regolamentare non solo laddove vieta la costruzione di tettoie, ma anche in ragione dell'art. 1 del suddetto regolamento che prevede che “ sia bene comune dei condomini anche il decoro estetico ed architettonico delle facciate, sia verso strada che verso il cortile..”
pagina 4 di 5 E' indubbio che il manufatto, per dimensioni, colore e impatto visivo viola il decoro estetico e architettonico della facciata, ricordando che ai fini della tutela prevista dal regolamento e dall'art 1120 c.c e 1122 c.c. non è necessario ne che il fabbricato presenti un particolare pregio artistico ne che vi siano precedenti interventi lesivi dello stesso.
Nel caso che ci occupa non solo il manufatto posto sul terrazzo attoreo ma anche le tende in plastica comportano un riscontrato danno estetico dell'insieme.
Posto quindi che il manufatto installato dall'attrice viola le disposizioni del regolamento condominiale e quindi è illegittimo, ne consegue che deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal condominio di rimozione della suddetta struttura.
Le delibere impugnate risultano, pertanto, valide ed efficaci
Rigettate le domande attoree, le spese del presente giudizio e di consulenza devono essere poste a carico di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree
Accerta che l'attrice ha illegittimamente installato un manufatto sul terrazzo del proprio appartamento, per l'effetto, condanna alla rimozione del manufatto a Parte_1 propria cura e spese.
Condanna a rimborsare al condominio Parte_1 CP_3 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 30.00 per spese, € 4.500,00 per
[...] CP_1 compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu e di ctp.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42195/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 febbraio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. BIANCULLI DOMENICO Parte_1
( VIALE DELLE MILIZIE, 96 00192 ROMA;
C.F._1 CP_2
( ) VIALE DELLE MILIZIE 96 00192 ROMA;
,
[...] C.F._2 oggi sostituito dall'avv. Nicla Castelluccio
Per Controparte_1 Controparte_1 CP_1
l'avv. NALINI CRISTINA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42195/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._3 dell'avv. BIANCULLI DOMENICO ( VIALE DELLE C.F._1
MILIZIE, 96 00192 ROMA;
( ) VIALE Controparte_2 C.F._2
DELLE MILIZIE 96 00192 ROMA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. NALINI CRISTINA elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE, 8 20121 presso il difensore avv. NALINI CP_1
CRISTINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata pagina 2 di 5 esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha azionato atto di impugnazione di delibera assembleare del Parte_1
sito in limitatamente ai punti Controparte_3 CP_1 Controparte_1
7 e 8 dell'o.d.g. della delibera del 21/04/2021( doc 2) e della delibera del 27/09/2021 ( doc 3 ). Ha chiesto, quindi, la condanna del della somma di € Controparte_3
10.000,00 “ o di quella maggiore o minore che codesta giustizia riterrà liquidare” a titolo di risarcimento danni per la condotta illegittima tenuta nei suoi confronti”.
Il condominio sito in si è costituito CP_3 CP_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo domanda riconvenzionale richiedendo che il Tribunale accerti che l'attrice “ ha realizzato un manufatto che comporta una modificazione vietata dalla legge e dal regolamento condominiale contrattuale…disporre la rimozione e l'abbattimento a spese dell'attrice”.
Istruita la causa con consulenza tecnica, si passa ora alla decisione.
La sigra nel gennaio del 2021 ha realizzato sul terrazzo di sua Parte_1
proprietà un manufatto, secondo la prospettazione attorea, “ una copertura completamente apribile su tutti i lati”, cioè una pergotenda , secondo la prospettazione del convenuto “ un manufatto consistente in una struttura metallica di CP_1
colore bianco affrancata al perimetro del terrazzo e dotata di una copertura in metallo bianco formata da lamelle mobili e chiusa lungo tutto il perimetro del terrazzo con teli di plastica”
Il condominio, con delibera del 21/04/2021 ( oggi impugnata, doc. 7) , invitata l'attrice a rimuovere la struttura e le tende da sole in quanto con caratteristiche strutturale ed estetiche non conformi a quanto stabilito nel regolamento di condominio e nella delibera del 30/03/2015; con successiva delibera del 27/09/2021 il respingeva altresì CP_1
la proposta dell'attrice di “ modifica della struttura installata ( doc 10 attore).
L'attrice ritiene le delibere nulle, invalide, inefficaci per erronea applicazione del regolamento di condominio e della normativa di settore.
pagina 3 di 5 Le domande attoree non possono essere accolte.
Il punto centrale, innanzitutto, è chiarire che tipo di struttura sia stata realizzata sul terrazzo dall'attrice; la consulenza, ben motivate ed immune da vizi, ha accertato che il manufatto installato è composto da robuste piantane e travi in legno ed è completato da accessori quali cassonetti superiori e guide laterali per le chiusure delle luci con teli plastici trasparenti, descrivendo poi, come la struttura sia stata realizzata con “pilastrini e travi in legno , nelle specchiature perimetrali sono stati inseriti guide laterali e cassonetti superiori e i relativi teli in materiale plastico trasparente con fasce di colore bianco alle estremità” ( pag 20 )
Il manufatto installato, attese le suddette caratteristiche, non può essere considerato quindi di carattere mobile, viste, come indicato dal ctu, le piastre di ancoraggio ( pag.
29) la consistenza e il peso conseguente, l'ancoraggio della tettoia al parapetto ( tramite incollaggio) e alla muratura del fabbricato ( tramite fissaggio) ( pag. 32).
Orbene, la struttura, così come descritta dalla ctu e dalle risultanze anche fotografiche prodotte, non può essere definita una “ pergotenda” , come sostiene l'attrice, ma piuttosto una tettoia, presentando le caratteristiche di copertura rigida , fissa e stabile non rientrando negli interventi di semplice arredo “ finalizzato a creare ombra mediante piante ornamentali o teli cui offre sostegno ( pag 7 citaz).
Ritenuto il suddetto manufatto una struttura fissa, una tettoia, si deve considerare se tale opera viola il regolamento di condominio.
Orbene, il Reg cond. all'art 2 prevede che sia vietata la “ costruzione di tettoie pensili, pensiline, verande e simili sui balconi e terrazzi..” e alla lettera n indica che “ le tende solari o grate debbano essere oggetto di delibera assembleare per la forma e il colore..
Tenuto conto degli elementi di fatto sopra riassunti e accertati in atti, la struttura realizzata dall'attrice, viola la norma regolamentare non solo laddove vieta la costruzione di tettoie, ma anche in ragione dell'art. 1 del suddetto regolamento che prevede che “ sia bene comune dei condomini anche il decoro estetico ed architettonico delle facciate, sia verso strada che verso il cortile..”
pagina 4 di 5 E' indubbio che il manufatto, per dimensioni, colore e impatto visivo viola il decoro estetico e architettonico della facciata, ricordando che ai fini della tutela prevista dal regolamento e dall'art 1120 c.c e 1122 c.c. non è necessario ne che il fabbricato presenti un particolare pregio artistico ne che vi siano precedenti interventi lesivi dello stesso.
Nel caso che ci occupa non solo il manufatto posto sul terrazzo attoreo ma anche le tende in plastica comportano un riscontrato danno estetico dell'insieme.
Posto quindi che il manufatto installato dall'attrice viola le disposizioni del regolamento condominiale e quindi è illegittimo, ne consegue che deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal condominio di rimozione della suddetta struttura.
Le delibere impugnate risultano, pertanto, valide ed efficaci
Rigettate le domande attoree, le spese del presente giudizio e di consulenza devono essere poste a carico di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree
Accerta che l'attrice ha illegittimamente installato un manufatto sul terrazzo del proprio appartamento, per l'effetto, condanna alla rimozione del manufatto a Parte_1 propria cura e spese.
Condanna a rimborsare al condominio Parte_1 CP_3 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 30.00 per spese, € 4.500,00 per
[...] CP_1 compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu e di ctp.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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