TAR
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00109 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00571/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NO Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, Questura di
Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in
Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a) del decreto avente prot. Interno n. -OMISSIS- del 15.01.2025 della Prefettura di
Salerno con il quale il Dirigente di Staff dell'Area I – Ordine e Sicurezza pubblica e N. 00571/2025 REG.RIC.
Tutela della Legalità territoriale ha fatto divieto al sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente in [...]alla -OMISSIS-, di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti;
b) del decreto n. Cat. -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del 21.01.2025 della Questura di
Salerno, notificato in data 23 gennaio 2025, con il quale è stato revocato al predetto ricorrente la licenza di porto di fucile per uso sportivo a lui rilasciata dal Commissario di P.S. di -OMISSIS- in data 26.07.2023 avente n. -OMISSIS-;
c) di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenziali nonché degli atti istruttori non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio
Territoriale del Governo Salerno e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NA TO e uditi per le parti i difensori Bianco NO;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 19 marzo 2025 parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, i provvedimenti in epigrafe indicati
(recanti rispettivamente divieto di detenzione di armi e revoca della licenza di porto di fucile) formulando a sostegno del gravame, a mezzo di tre motivi, censure di violazione di legge (97 Cost., artt. 7, 8, 10 e 10 bis l.n. 241/1990, artt. 11, 39 e 43
T.U.L.P.S) e di eccesso di potere (carenza di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, abnormità, sviamento).
2. Si sono costituiti il Ministero dell'Interno, la Questura di Salerno e la Prefettura di
Salerno, deducendo l'infondatezza dell'avverso gravame. N. 00571/2025 REG.RIC.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- dell'8 maggio 2025 è stata respinta la domanda cautelare per carenza del periculum in mora.
4. In difetto di ulteriore attività processuale delle parti, all'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
5. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, non giustificata da motivi di urgenza considerato che l'unica arma detenuta era stata già ritirata cautelativamente.
5.1. La doglianza non coglie nel segno, considerato il principio giurisprudenziale, ormai consolidato e da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo il quale i provvedimenti in materia di armi, in coerenza con la loro natura precauzionale e preventiva - essendo volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità - sono portatori ex se di un'esigenza di celerità del provvedere la quale consente, in applicazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, di omettere la comunicazione di avvio del procedimento (così, ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre
2022, n. 8389).
6. Con il secondo e con il terzo motivo, strettamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, il ricorrente deduce carenze istruttorie e motivazionali dei provvedimenti gravati i quali, in difetto di ogni valutazione della personalità del soggetto, risultano incentrati unicamente su un presunto diverbio verbale tra il ricorrente ed il figlio, che - oltre a rappresentare fatto isolato, non degenerato in condotte aggressive o violente né accompagnato da minacce reciproche - è stato poi immediatamente ripianato, sussistendo allo stato piena concordia in ambito familiare, come comprovato anche dalla dichiarazione della moglie e del figlio in atti.
6.1. Le doglianze devono essere disattese.
6.2. Come ribadito a più riprese dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 440 del 1993
e 24 del 1981) "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi". N. 00571/2025 REG.RIC.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in subiecta materia l'amministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto gode, a presidio delle prioritarie esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, di lata discrezionalità la cui ampiezza deriva, sotto un primo profilo, dalla ricordata assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975); sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi (in tal senso cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 5 agosto 2022, n. 677).
Nell'esercizio della discrezionalità demandatale l'Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi, collocandosi i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, aventi natura cautelare e preventiva, in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità (ex multis,
Consiglio di Stato, sezione III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'articolo 39, R.D. n. 773 del 1931, laddove, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne", considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato. N. 00571/2025 REG.RIC.
Ai fini dell'adozione del provvedimento inibitorio ex art. 39 TULPS non è dunque necessario un accertato impiego improprio delle armi, ma è sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, ma comunque significativi, non necessariamente di rilevanza penale, per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell'ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977).
6.3. Tanto premesso, nel caso di specie il divieto di detenzione è stato adottato sulla base della proposta formulata dal Comando Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in seguito ad una lite, verificatasi presso l'abitazione del ricorrente, tra questi e il figlio, per motivi legati alla volontà di quest'ultimo di dimettersi dal lavoro. In particolare, come emerge dalla citata proposta, nell'ambito dell'alterco il ricorrente
“aveva minacciato di prendere la pistola”; entrambi i contendenti “riferivano di aver discusso per futili motivi di essere venuti alle mani e che il -OMISSIS- avesse detto
“non tornare a casa sennò poi stasera si mette male”.
6.4. Orbene, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto argomentato in ricorso, i fatti in contestazione non possano essere degradati ad un mero irrilevante alterco verbale (considerato quanto dichiarato dagli stessi soggetti coinvolti, nell'immediatezza del fatto, in ordine alla presenza sia di una colluttazione fisica sia di minacce, riferite pure all'uso delle armi) ma siano indicatori di una spiccata conflittualità in ambito familiare (cfr. anche quanto riferito nella proposta in ordine alla circostanza per cui “i rapporti tra i due sono sempre stati normali, ma nell'ultimo periodo, a seguito del licenziamento volontario del figlio discutono spesso”) che, come noto, ben può giustificare, per consolidata giurisprudenza, anche di questa
Sezione, il divieto di detenzione.
In base al quadro normativo di riferimento, infatti, il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi N. 00571/2025 REG.RIC.
negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (TAR Sicilia, Palermo, I, 23 agosto 2021, n. 2424); di modo che la situazione di conflittualità nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi, anche a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dai connotati violenti della condotta (cfr. ex plurimis, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. IV, 18 luglio 2024, n. 934: “la legittimità dell'adozione di un provvedimento di revoca del porto d'armi, in presenza di una situazione di conflittualità nell'ambito familiare, ovvero nei rapporti di condominio o di vicinato, a prescindere da episodi aggressivi o violenti e nell'irrilevanza di chi sia la vittima o l'autore di detta situazione”; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 ottobre
2023, n. 2969: “il requisito dell'affidabilità, in una materia delicata come quella afferente all'uso delle armi, deve infatti sussistere in maniera piena e limpida e persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all'impulsività con reazioni incontrollate”).
6.5. Quanto poi al decreto questorile, basti osservare che esso costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione delle armi (essendo di tutta evidenza che non possa essere mantenuta l'autorizzazione al trasporto delle armi in capo ad un soggetto al quale sia stato vietato persino di detenerle perché ritenuto inaffidabile); in tal senso è stato affermato che “l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi [….] Il venir meno della predetta autorizzazione, dunque, comporta [….] la revoca della licenza di porto
d'armi (e analogo principio vale, ovviamente, nel caso di diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi, trattandosi di atto meramente consequenziale rispetto al divieto di detenere armi [….]” ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 8 luglio 2022, n.1831)
e che “tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 N. 00571/2025 REG.RIC.
T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi”
(T.A.R. Basilicata, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 154).
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00571/2025 REG.RIC.
VA ME, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA TO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA TO VA ME
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00109 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00571/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NO Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, Questura di
Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in
Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a) del decreto avente prot. Interno n. -OMISSIS- del 15.01.2025 della Prefettura di
Salerno con il quale il Dirigente di Staff dell'Area I – Ordine e Sicurezza pubblica e N. 00571/2025 REG.RIC.
Tutela della Legalità territoriale ha fatto divieto al sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente in [...]alla -OMISSIS-, di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti;
b) del decreto n. Cat. -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del 21.01.2025 della Questura di
Salerno, notificato in data 23 gennaio 2025, con il quale è stato revocato al predetto ricorrente la licenza di porto di fucile per uso sportivo a lui rilasciata dal Commissario di P.S. di -OMISSIS- in data 26.07.2023 avente n. -OMISSIS-;
c) di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenziali nonché degli atti istruttori non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio
Territoriale del Governo Salerno e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NA TO e uditi per le parti i difensori Bianco NO;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 19 marzo 2025 parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, i provvedimenti in epigrafe indicati
(recanti rispettivamente divieto di detenzione di armi e revoca della licenza di porto di fucile) formulando a sostegno del gravame, a mezzo di tre motivi, censure di violazione di legge (97 Cost., artt. 7, 8, 10 e 10 bis l.n. 241/1990, artt. 11, 39 e 43
T.U.L.P.S) e di eccesso di potere (carenza di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, abnormità, sviamento).
2. Si sono costituiti il Ministero dell'Interno, la Questura di Salerno e la Prefettura di
Salerno, deducendo l'infondatezza dell'avverso gravame. N. 00571/2025 REG.RIC.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- dell'8 maggio 2025 è stata respinta la domanda cautelare per carenza del periculum in mora.
4. In difetto di ulteriore attività processuale delle parti, all'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
5. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, non giustificata da motivi di urgenza considerato che l'unica arma detenuta era stata già ritirata cautelativamente.
5.1. La doglianza non coglie nel segno, considerato il principio giurisprudenziale, ormai consolidato e da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo il quale i provvedimenti in materia di armi, in coerenza con la loro natura precauzionale e preventiva - essendo volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità - sono portatori ex se di un'esigenza di celerità del provvedere la quale consente, in applicazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, di omettere la comunicazione di avvio del procedimento (così, ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre
2022, n. 8389).
6. Con il secondo e con il terzo motivo, strettamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, il ricorrente deduce carenze istruttorie e motivazionali dei provvedimenti gravati i quali, in difetto di ogni valutazione della personalità del soggetto, risultano incentrati unicamente su un presunto diverbio verbale tra il ricorrente ed il figlio, che - oltre a rappresentare fatto isolato, non degenerato in condotte aggressive o violente né accompagnato da minacce reciproche - è stato poi immediatamente ripianato, sussistendo allo stato piena concordia in ambito familiare, come comprovato anche dalla dichiarazione della moglie e del figlio in atti.
6.1. Le doglianze devono essere disattese.
6.2. Come ribadito a più riprese dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 440 del 1993
e 24 del 1981) "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi". N. 00571/2025 REG.RIC.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in subiecta materia l'amministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto gode, a presidio delle prioritarie esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, di lata discrezionalità la cui ampiezza deriva, sotto un primo profilo, dalla ricordata assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975); sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi (in tal senso cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 5 agosto 2022, n. 677).
Nell'esercizio della discrezionalità demandatale l'Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi, collocandosi i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, aventi natura cautelare e preventiva, in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità (ex multis,
Consiglio di Stato, sezione III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'articolo 39, R.D. n. 773 del 1931, laddove, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne", considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato. N. 00571/2025 REG.RIC.
Ai fini dell'adozione del provvedimento inibitorio ex art. 39 TULPS non è dunque necessario un accertato impiego improprio delle armi, ma è sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, ma comunque significativi, non necessariamente di rilevanza penale, per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell'ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977).
6.3. Tanto premesso, nel caso di specie il divieto di detenzione è stato adottato sulla base della proposta formulata dal Comando Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in seguito ad una lite, verificatasi presso l'abitazione del ricorrente, tra questi e il figlio, per motivi legati alla volontà di quest'ultimo di dimettersi dal lavoro. In particolare, come emerge dalla citata proposta, nell'ambito dell'alterco il ricorrente
“aveva minacciato di prendere la pistola”; entrambi i contendenti “riferivano di aver discusso per futili motivi di essere venuti alle mani e che il -OMISSIS- avesse detto
“non tornare a casa sennò poi stasera si mette male”.
6.4. Orbene, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto argomentato in ricorso, i fatti in contestazione non possano essere degradati ad un mero irrilevante alterco verbale (considerato quanto dichiarato dagli stessi soggetti coinvolti, nell'immediatezza del fatto, in ordine alla presenza sia di una colluttazione fisica sia di minacce, riferite pure all'uso delle armi) ma siano indicatori di una spiccata conflittualità in ambito familiare (cfr. anche quanto riferito nella proposta in ordine alla circostanza per cui “i rapporti tra i due sono sempre stati normali, ma nell'ultimo periodo, a seguito del licenziamento volontario del figlio discutono spesso”) che, come noto, ben può giustificare, per consolidata giurisprudenza, anche di questa
Sezione, il divieto di detenzione.
In base al quadro normativo di riferimento, infatti, il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi N. 00571/2025 REG.RIC.
negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (TAR Sicilia, Palermo, I, 23 agosto 2021, n. 2424); di modo che la situazione di conflittualità nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi, anche a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dai connotati violenti della condotta (cfr. ex plurimis, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. IV, 18 luglio 2024, n. 934: “la legittimità dell'adozione di un provvedimento di revoca del porto d'armi, in presenza di una situazione di conflittualità nell'ambito familiare, ovvero nei rapporti di condominio o di vicinato, a prescindere da episodi aggressivi o violenti e nell'irrilevanza di chi sia la vittima o l'autore di detta situazione”; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 ottobre
2023, n. 2969: “il requisito dell'affidabilità, in una materia delicata come quella afferente all'uso delle armi, deve infatti sussistere in maniera piena e limpida e persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all'impulsività con reazioni incontrollate”).
6.5. Quanto poi al decreto questorile, basti osservare che esso costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione delle armi (essendo di tutta evidenza che non possa essere mantenuta l'autorizzazione al trasporto delle armi in capo ad un soggetto al quale sia stato vietato persino di detenerle perché ritenuto inaffidabile); in tal senso è stato affermato che “l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi [….] Il venir meno della predetta autorizzazione, dunque, comporta [….] la revoca della licenza di porto
d'armi (e analogo principio vale, ovviamente, nel caso di diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi, trattandosi di atto meramente consequenziale rispetto al divieto di detenere armi [….]” ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 8 luglio 2022, n.1831)
e che “tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 N. 00571/2025 REG.RIC.
T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi”
(T.A.R. Basilicata, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 154).
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00571/2025 REG.RIC.
VA ME, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA TO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA TO VA ME
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.