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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1816/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), e (C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DONATO FABRIZIO ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. PARATORE GIUSEPPE C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da foglio depositato il 14.5.25 (“...riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa. Nello specifico ... - in via istruttoria - prende atto che il CTU, nella prima ipotesi di calcolo che si condivide, ha riconosciuto un saldo a favore del correntista pari ad € 37.360,30 e – al contempo - contesta il calcolo secondario alternativo svolto dal CTU – solo a seguito delle osservazioni di controparte - atteso che non possono essere addebitate al correntista spese non previste in contratto e che, per la verifica del superamento del tasso di usura, vanno comunque prese in considerazione tutte le spese applicate al conto. Nel merito, per le ragioni già esposte, si insiste nell'accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto di citazione e, conseguentemente, si chiede la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in esecuzione delle clausole contrattuali dichiarate nulle e in special modo nell'importo di € 37.360,30 già accertato dal CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e comensi di lite.”).
- come da foglio depositato il 13.5.25 (“Nel merito: 1) rigettare tutte le CP_1 domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli scritti difensivi;
In via istruttoria: 2) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte;
3) rigettare le conclusioni espresse nel primo ricalcolo svolto dal CTU, esposte nella versione provvisoria della perizia e riportate nella definitiva, in quanto errate e non pagina 1 di 10 condivisibili, per tutti i motivi indicati nelle osservazioni critiche alla CTU contenute nelle note redatte dal ctp Dott. condivise dallo stesso CTU, e, conseguentemente accogliere il Per_1 ricalcolo alternativo svolto dal perito in accoglimento delle osservazioni di parte della
). CP_4
- e come da note conclusive del 13.5.25 Controparte_2 Controparte_3
(ovverosia “...riportandosi alle domande svolte con l'atto introduttivo, come rinnovate con Memoria di costituzione nel presente giudizio del 18-04-2022 e con comparsa conclusionale del
18-03-2023, depositata il 20-03-2023, con la condanna dell' alla rifusione delle CP_1 spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara avere anticipato le prime e mai riscosso i secondi”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La in bonis, e i fideiussori Sig.ri Controparte_5 Parte_1
e hanno citato in giudizio dinnanzi
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_1 al Tribunale di Messina per chiedere l'accertamento di asserite illegittimità in relazione ad un conto corrente ordinario e ad un conto anticipi fatture, con condanna alla ripetizione dell'indebito, oltre al risarcimento dei danni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 maggio 2014, si è costituita in giudizio , eccependo in via preliminare CP_1 l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo il rigetto nel merito delle domande avversarie. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti hanno depositato le memorie istruttorie ed il Giudice – preso atto dell'eccezione di incompetenza svolta dalla TA – ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24 gennaio 2019 la causa è stata dichiarata interrotta per l'intervenuto fallimento della
[...]
e del Sig. La Curatela ha quindi riassunto il Controparte_5 Parte_1 giudizio con atto depositato il 27 febbraio 2019, insistendo nelle domande precedentemente svolte dalla società fallita e dal suo socio. La si è nuovamente costituita in giudizio in CP_4 data 30.01.2020, eccependo preliminarmente la tardiva riassunzione del giudizio da parte della
Curatela per omesso rispetto dei termini per la notifica del ricorso e ha insistito per la declaratoria di incompetenza territoriale, con rigetto nel merito delle domande avversarie. Dopo la prima udienza, la causa è stata subito rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. in quanto matura per la decisione. All'udienza del 18 novembre 2021, sono state precisate le conclusioni dalle parti e il Giudice ha letto il provvedimento a definizione del giudizio, con il quale: “- ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di Bologna, relativamente al contratto di conto corrente ordinario n. 10098571, e del Tribunale di
Roma o Palermo, relativamente al contratto di conto anticipi n. 101131933: - ha disposto la cancellazione del procedimento dal ruolo e fissato in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Bologna, Roma o Palermo;
- ha condannato il
[...]
nonché del socio illimitatamente Controparte_6 responsabile e a pagare in solido le Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese di lite in favore di che ha liquidato in 10.000,00 euro per compensi oltre CP_1 accessori di legge.”
2. Con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2022 ad e alle signore CP_1
e , la Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e del sig. (procedura n. 46/2018 RGF del Tribunale di
[...] Parte_1 Messina) ha riassunto quindi il giudizio dinnanzi all'odierno Tribunale, ritenuto competente in relazione al solo conto corrente ordinario n. 10098571, acceso in data 25 luglio 2003,
pagina 2 di 10 formulando le stesse conclusioni già oggetto del procedimento precedente (ovverosia, nel merito, “01) ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultra legali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero, nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente ordinario o nella linea di credito per anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
02) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto - e/o come definite dalla TA - commissioni di disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento (in subordine limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserita nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
03) ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e/o nei fogli condizioni;
04) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive ( per il cliente e posticipato per le operazioni attive ( sempre per il cliente) inserite nel contratto di conto corrente ordinario, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; 05) ritenere e dichiarare nulla la capitalizzazione delle competenze sulla linea di credito e sul conto ordinario, che, per effetto dell'anatocismo nascosto, determina l'applicazione di tassi di interesse non pattuiti, non validi e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
06) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo c.m.s, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 07) ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato il superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente che nulla è dovuto a titolo di interessi;
08) accertare la mancanza dei contratti di conto corrente e/o delle linee di credito di cui in premessa, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultra legale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore vigente;
per l'effetto e previa CTU come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultra legale, dalle commissioni di massimo scoperto intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
09) ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
10) condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in esecuzione delle clausole contrattuali dichiarate nulle in relazione a tutto quanto sopra esposto;
11) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto da parte attrice presso la banca, 12) ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime, danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti ed in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività
pagina 3 di 10 economica oggetto d'impresa; 13) all'esito del già menzionato ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna attrice ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca TA di corrispondere detta somma;
14) condannare l'azienda di credito TA al pagamento, in favore della Controparte_5 della soma di € 154.538,70 e/o quella maggiore e/o minore che sarà
[...] quantificata dalla C.T.U. in corso del giudizio, a titolo di restituzione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e/o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità; 15) condannare l'azienda di credito TA al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 80.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
16) ritenere e dichiarare che la banca TA non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti del Sig. Parte_1
in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o, comunque può farlo solo nei limiti
[...] in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione nei conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
17) ritenere e dichiarare, comunque, nulle la fideiussione perché eccessivamente sproporzionata rispetto al debito principale e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
18) ritenere e dichiarare la banca TA obbligata a corrispondere all'attrice tutte le somme spese per periti e consulenti e, conseguentemente, condannare la banca TA a versare in favore della
[...] la somma di € 13.910,80 oltre quelle che verranno Controparte_5 documentate nel corso del giudizio”).
3. In particolare, parte attrice ha sollevato le seguenti censure: 1) la nullità della documentazione contrattuale per omessa pattuizione scritta;
2) l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti;
3) l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; 4) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
5) l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi usurari (c.d. usura sopravvenuta); 6) l'illegittimità dell'applicazione del metodo di determinazione delle valute;
7) l'illegittima applicazione di spese non pattuite;
8) la nullità delle fideiussioni. Sulla scorta di tali premesse e richiamandosi esclusivamente alle risultanze della propria perizia di parte, parte attrice ha chiesto l'accertamento delle illegittimità con condanna della alla restituzione di tutte le somme, a suo dire, indebitamente percepite. In via CP_4 istruttoria, parte attrice ha poi chiesto l'ammissione di CTU tecnico contabile e ha formulato istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
4. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <<...Nel merito: 1) rigettare CP_1 tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto>>.
5. e si sono costituite integralmente riportandosi Controparte_2 Controparte_3 all'atto introduttivo, alla memoria di costituzione in sostituzione del 06-2-2018 e ai successivi atti e verbali di causa.
6. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU tecnico contabile e le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 15.5.25.
7. Nel merito, preliminarmente si deve premettere che l'odierno magistrato non si occupa delle doglianze relative al conto corrente 101131933 ed al contratto di affidamento su tale conto in quanto di competenza di altro Tribunale alla luce dell'ordinanza del Giudice messinese rimettente ma solo di quelle relative all'apertura di conto n. 10098571 ed al successivo affidamento.
8. L'espletata CTU ha accertato quanto segue:
pagina 4 di 10 <<in merito al contratto di apertura conto n. 10098571, sono presenti le seguenti condizioni:
- Tasso creditore 0,01% tasso effettivo annuo 0,01%,
- tasso debitore 13,375% le tasso effettivo annuo 14,06091%,
- aliquota massimo scoperto 1,5%,
- periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione degli interessi trimestrali,
- spese per operazione euro 1,60,
- Spesa tenuto conto/chiusura no euro 13,
- commissione invio estratto conto euro 1,60
All'articolo 7 del contratto ”-chiusura periodica del conto- regolamento degli interessi commissioni spese- recesso del contratto di conto corrente- solidarietà obbligazioni”, il comma 2 recita: “i rapporti di dare (e avere) relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (cioè fine Marzo, giugno, settembre dicembre di ogni anno), portando in conto- con valuta data di regolamento dell'operazione- gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali telegrafiche simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre nonché applicando le trattenute fiscali di legge punto il saldo risultante della chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”
Riguardo al contratto di affidamento sul conto corrente 10098571, sono presenti le seguenti condizioni:
- affidamento complessivo per euro 100.000,00 valido fino a revoca, interesse debitore nominale annuo pari al 10,75% (11,192% effettivo annuo);
- per l'utilizzi oltre il limite del fido e per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento interesse debitore pari al 13,4% nominale annuo (14,450% effettivo annuo);
- CMS 0,750%;...Le specifiche doglianze prospettate nell'atto di citazione sono le seguenti: interessi ultra-legali, CMS, spese valute bancarie, spese di istruzione pratica e spese infratrimestre prive di specifica pattuizione scritta e anatocismo, Interessi superiori ai tassi soglia.
Per quanto concerne il conto corrente ordinario numero 10098571 non risultano pattuite le valute, pertanto, il CTU ha provveduto a sistemare le singole scritture in ordine alla data contabile.
Il CTU ha, poi, provveduto ad eliminare dal conto corrente le spese non correttamente pattuite e specificatamente:
-Commissioni infra-trimestre prive di specifica pattuizione scritta per euro 1.202,60
(ALLEGATO 1)
In merito alle competenze trimestrali, sono state espunti euro 13.916,13 di competenze addebitate, in quanto assenti le relative analisi delle competenze dalle quali si evincono le modalità di addebito delle singole commissioni e interessi;
euro 5.116,30 di Commissione
Disponibilità Fondi non pattuita;
euro 5.850,00 di Commissione Istruzione Veloce non pattuita, ed euro 25.441,90 di C.M.S. in quanto, seppur pattuita, non è stata sufficientemente indicata la metodologia di calcolo della stessa. Il totale delle spese trimestrali espunte è di euro 50.324,33 (ALLEGATO 2)
pagina 5 di 10 In merito alla verifica della correttezza della clausola anatocistica, il CTU ha accertato la presenza della medesima capitalizzazione del tasso debitore e creditore indicandone anche il relativo il tasso effettivo annuo e la periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrali.
Come sopra citato, è correttamente pattuita nel contratto di conto corrente la clausola che prevede la medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori.
In merito alla pattuizione degli interessi ultra legali, il CTU ha accertato la corretta pattuizione nel contratto di apertura di conto corrente di interessi creditori pari allo 0,01% e di interessi debitori pari al 13,375%.
Il Ctu ha, inoltre, verificato la pattuizione di un affidamento di euro 100.000,00 sul conto corrente 10098571 in data 31/08/2005 con le seguenti condizioni:
- per utilizzi entro fido tasso debitore 10,75% nominale annuo
- per utilizzi o oltre il limite del fido e per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento tasso debitore del 13,45%.
Dall'analisi degli estratti conto agli atti, si evidenzia un affidamento di euro 100.000,00 a far data dal 1° agosto 2003 al quale non corrisponde alcun contratto di affidamento.
La sanzione per la indeterminatezza, e quindi per la violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB e del comma 6 (rinvio agli usi), è prevista dal comma 7 del medesimo articolo che prevede “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione“.
Essendo assente il contratto di affidamento con i relativi tassi debitori si evidenzia la indeterminabilità del tasso di interesse. La giurisprudenza ha costantemente affermato la necessità che il contratto indichi in modo prestabilito ed esplicito le modalità per la determinazione del tasso;
pertanto, il CTU ha provveduto a ricalcolare il conto per i saldi debitori entro fido al tasso previsto dall'art 117 TUB e per i saldi oltre fido ai tassi debitori correttamente pattuiti fino alla data del 30/08/2005 e successivamente applicando i tassi regolarmente pattuiti o i minori applicati.
I tassi applicati entro fido sono indicati nella tabella sottostante....
In caso di saldi attivi il CTU ha applicato i tassi creditori così come pattuiti nel contratto di apertura di conto corrente pari allo 0;010%. Ai tassi debitori e creditori è stata applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto regolarmente pattuita. Ad esito di tale ricalcolo il saldo del conto risulta pari ad euro 34.411,50 a favore del correntista (Allegato 3). La tabella sottostante riassume i ricalcoli effettuati ed i risultati ottenuti... Si evidenzia che il TEG ha superato il TSU nel II e IV trimestre del 2007 nel II trimestre del
2008. Il CTU non è in grado di stabilire le eventuali successive pattuizioni, in quanto non vi è documentazione in merito agli atti. Mentre la CMS ha superato la cms nel I trimestre del Pt_2
2009. Il CTU evidenzia che l'esubero della CMS trova comunque capienza nei minori interessi addebitati come si evince nella tabella sottostante...>>
9. Essendo l'atto di citazione (originale innanzi al Tribunale di Messina rimettente) del 23/05/2013 e il contratto in esame del 25/07/2003, nessuna annotazione risulta prescritta nonostante l'eccezione di parte TA.
pagina 6 di 10 10. In replica alle osservazioni della parte TA afferma il ctu: <per quanto concerne il conto corrente n. 10098571:
- riguardo le osservazioni circa l'ordinamento delle registrazioni per “data Valuta”, in assenza di puntuali e specifiche doglianza;
il CTU ritiene che nell'atto di citazione a pag. 3 vi sia doglianza specifica, ovvero, che la banca abbia applicato valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta ed avendo il CTU verificato l'assenza della pattuizione delle valute sul relativo contratto di conto corrente, ritiene corretto il proprio operato (lo scrivente magistrato concorda con la valutazione del CTU).
- riguardo la seconda osservazione di non espungere le commissioni infra-trimestrali per euro 1.202,60, anche in questo caso essendo una specifica doglianza contenuta nell'atto di citazione a pag. 3, ma senza specifica elencazione delle spese da espungere, il CTU ha provveduto ad effettuare i calcoli mantenendo le spese infra-trimestrali, ritiene, comunque, corretto presentare anche l'alternativa con il mantenimento delle competenze addebitate, a causa della mancata produzione in atti della documentazione contabile amministrativa, di cui era onere esclusivamente di parte attrice ai fini del sostenimento della domanda.
-In merito all'applicazione dei soli tassi debitori regolarmente pattuiti, il CTU procederà ad effettuare il calcolo mantenendo i tassi regolarmente pattuiti, fornendo al Giudice anche questa ipotesi.
-In ordine all'osservazione sul mantenimento della cms della misura TA, il CTU ritiene di non condividere l'osservazione, in quanto la cms era carente nella modalità di calcolo, nell'oggetto e nella causa (lo scrivente magistrato concorda con la valutazione del CTU).
Il CTU infine provvederà ad eliminare la verifica del superamento del TEG per ciascun trimestre come richiesto da parte TA.
Ad esito di tale ricalcolo il saldo del conto risulta pari a 4.754,29 euro a favore della
....>>. CP_4
In base alla disciplina in materia di anatocismo bancario ratione temporis applicabile (D.lvo n.
342/99; Delibera CICR 9/2/2000) il CTU, come sopra esposto, non ha riscontrato, nel caso in esame, vista la pattuizione inter partes risultante per tabulas, alcuna illegittimità della capitalizzazione infra annuale pariperiodica, anche se a tassi debitori e creditori non uguali, non essendo la coincidenza della misura dei tassi debitori con quella dei tassi creditori requisito richiesto dalla normativa per la legittimità del fenomeno di capitalizzazione che ci occupa.
Per quanto attiene alle sopracitate osservazioni della CA TA in punto di c.d. usura sopravvenuta, lo scrivente magistrato ritiene corretto il ricalcolo di cui alla superiore seconda ipotesi in quanto le SSUU, con la nota sentenza 24675/17, hanno chiarito, in fattispecie che giurisprudenza anche di merito ritiene applicabile anche al contratto di conto corrente, che <nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 1996, non si verifica nullità o l'inefficacia clausola contrattuale determinazione stipulata anteriormente all'entrata vigore predetta successivamente per un eccedente tale quale risultante al momento stipula, né pretesa mutuante, riscuotere gli secondo validamente concordato, può essere qualificata, solo fatto sopraggiunto superamento detta soglia, contraria dovere buona fede nell'esecuzione contratto>> (conf. Cass.24743/23).
Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa ad asserita usura ”soggettiva” in quanto, oltre alla pagina 7 di 10 “sproporzione” con il costo medio del servizio, in tale ipotesi, ha rilevanza soprattutto l'eventuale approfittamento delle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” del conduttore o del cliente (v. Cass. Penale 18778/14, secondo cui “I…Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione'. II. 'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) la 'condizione di difficoltà economica' della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana;
la 'condizione di difficoltà finanziaria' investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni'. III. 'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo 'stato di bisogno' (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)'. IV. 'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post'. V. 'In tema di cd. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione”): nel caso in esame, lo stato di difficoltà economica o finanziaria, non specificamente allegato, non risulta evincibile oggettivamente dalle difese delle parti e dagli atti.
Visto il contratto di affidamento del 2005 in atti (doc.2 di parte TA e la CP_1 pattuizione degli interessi passivi contenuti nel conto corrente in misura maggiore rispetto a quello dell'8% per lo più applicato nel periodo tra il 2003 ed il 2005 per importi inferiori ad euro 100.000,00 [per tale periodo avendo, pertanto, rinvenuto il CTU un fido c.d. di fatto ed una tolleranza da parte della CA a favore del correntista;
peraltro, ai sensi, da ultimo, di
Cass.29794/24 <il contratto di apertura credito, se già previsto e disciplinato da un conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del c.i.c.r. 4 marzo 2003, essere iscritto pena nullità e, conseguentemente, qualora diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali principale>>: nel caso in esame v. art.6 del contratto di conto corrente oggetto di causa che prevede, tramite richiamo ad altra clausola, interessi passivi di oltre il 13%, con conseguente -più che indeterminatezza della pattuizione- difetto di interesse ad invocarne la piena applicazione, dunque, vista la precitata giurisprudenza;
v. anche Cass. 27836/17 secondo cui << In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la CP_4 pagina 8 di 10 d'Italia, su conforme delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta,"in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Nella specie, la S.C. ha - confermando la sentenza di appello - respinto il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica, chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per "facta concludentia")>>], come da saldo conseguentemente ricalcolato dal CTU nella seconda ipotesi (v. Allegato 7 della CTU), a seguito delle sopracitate osservazioni dei ctp della TA, ritiene l'odierno giudicante di aderire a tale ultima ipotesi, ovverosia CP_4
“saldo del conto risulta pari a 4.754,29 euro a favore della ”, seppur applicandovi CP_4 l'ulteriore detrazione delle spese infratrimestrali risultate indebite per euro 1.202,60 (in mancanza di prova di loro specifica pattuizione e ritenendo eccepita la loro non debenza in termini sufficientemente specifici tenuto conto del tenore complessivo delle difese e doglianze di parte attrice-in parte come sopra accolte- e considerata la tecnicità della materia, in ossequio alle linee guida di giudizio e accertamento contenute nell'insegnamento della nota sentenza delle SSUU n.3082/22), oltre che per CMS, come visto applicate nonostante la nullità della relativa clausola, clausole valute e non pattuite.
Viste le conclusioni da ultimo rassegnate dalla CA TA (e sopra riportate immediatamente di seguito all'epigrafe), che ha aderito al secondo ricalcolo del CTU, deve ritenersi che quest'ultima abbia rinunciato alla richiesta di rigetto delle doglianze attoree in parte qua: alla luce di quanto sopra esposto, infatti, vista la modalità di formulazione in concreto nella fattispecie in esame della clausola relativa alla cms (che anche il CTU ha ritenuto indeterminata nella modalità di calcolo, nell'oggetto e, quindi, in ragione di ciò, anche nella causa) essa deve ritenersi nulla.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, da un lato, in parziale accoglimento delle domande attoree, deve ritenersi accertato un minor saldo debitore a favore della pari a euro CP_4 3,551,69; dall'altro, non possono essere accolte né la domanda restitutoria, nè la domanda di risarcimento del danno formulate da parte attrice per difetto di idonea prova in punto di quantum del danno [v., ex multis, Cass. 3689/25, secondo cui <nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per risarcimento del danno, in virtù principio persistenza diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla responsabilità contrattuale di per il mancato recapito di Controparte_7 numerose raccomandate assicurate, contenenti altrettante smart card)>>]. 12. Non si rinviene in atti la fideiussione oggetto di doglianze attoree, allegata all'atto di citazione originale, ma non allegata agli atti del presente giudizio, con potenziale violazione dell'art. 2697 c.c.. Peraltro, e la circostanza è assorbente, in mancanza di domanda di condanna al pagamento del suddetto saldo da parte della CA nei confronti dei fideiussori, si ritiene che la domanda de qua difetti di interesse e, quindi, sia inammissibile. 13. Le spese di CTU, visto l'esito della stessa, che ha parzialmente accolto le contrapposte ricostruzioni delle parti, devono essere compensate tra di esse, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
pagina 9 di 10 Parimenti, vista la reciproca parziale soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento delle domande attoree, per le ragioni di cui alla parte motiva, accerta un minor saldo debitore a favore della TA pari ad euro 3,551,69; rigetta la domanda restitutoria e la CP_4 domanda di risarcimento del danno formulate da parte attrice.
Dichiara inammissibile la domanda di nullità della fideiussione.
Compensa tra le parti le spese di lite e di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota di queste ultime maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1816/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), e (C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DONATO FABRIZIO ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. PARATORE GIUSEPPE C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da foglio depositato il 14.5.25 (“...riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa. Nello specifico ... - in via istruttoria - prende atto che il CTU, nella prima ipotesi di calcolo che si condivide, ha riconosciuto un saldo a favore del correntista pari ad € 37.360,30 e – al contempo - contesta il calcolo secondario alternativo svolto dal CTU – solo a seguito delle osservazioni di controparte - atteso che non possono essere addebitate al correntista spese non previste in contratto e che, per la verifica del superamento del tasso di usura, vanno comunque prese in considerazione tutte le spese applicate al conto. Nel merito, per le ragioni già esposte, si insiste nell'accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto di citazione e, conseguentemente, si chiede la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in esecuzione delle clausole contrattuali dichiarate nulle e in special modo nell'importo di € 37.360,30 già accertato dal CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e comensi di lite.”).
- come da foglio depositato il 13.5.25 (“Nel merito: 1) rigettare tutte le CP_1 domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli scritti difensivi;
In via istruttoria: 2) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte;
3) rigettare le conclusioni espresse nel primo ricalcolo svolto dal CTU, esposte nella versione provvisoria della perizia e riportate nella definitiva, in quanto errate e non pagina 1 di 10 condivisibili, per tutti i motivi indicati nelle osservazioni critiche alla CTU contenute nelle note redatte dal ctp Dott. condivise dallo stesso CTU, e, conseguentemente accogliere il Per_1 ricalcolo alternativo svolto dal perito in accoglimento delle osservazioni di parte della
). CP_4
- e come da note conclusive del 13.5.25 Controparte_2 Controparte_3
(ovverosia “...riportandosi alle domande svolte con l'atto introduttivo, come rinnovate con Memoria di costituzione nel presente giudizio del 18-04-2022 e con comparsa conclusionale del
18-03-2023, depositata il 20-03-2023, con la condanna dell' alla rifusione delle CP_1 spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara avere anticipato le prime e mai riscosso i secondi”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La in bonis, e i fideiussori Sig.ri Controparte_5 Parte_1
e hanno citato in giudizio dinnanzi
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_1 al Tribunale di Messina per chiedere l'accertamento di asserite illegittimità in relazione ad un conto corrente ordinario e ad un conto anticipi fatture, con condanna alla ripetizione dell'indebito, oltre al risarcimento dei danni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 maggio 2014, si è costituita in giudizio , eccependo in via preliminare CP_1 l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo il rigetto nel merito delle domande avversarie. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti hanno depositato le memorie istruttorie ed il Giudice – preso atto dell'eccezione di incompetenza svolta dalla TA – ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24 gennaio 2019 la causa è stata dichiarata interrotta per l'intervenuto fallimento della
[...]
e del Sig. La Curatela ha quindi riassunto il Controparte_5 Parte_1 giudizio con atto depositato il 27 febbraio 2019, insistendo nelle domande precedentemente svolte dalla società fallita e dal suo socio. La si è nuovamente costituita in giudizio in CP_4 data 30.01.2020, eccependo preliminarmente la tardiva riassunzione del giudizio da parte della
Curatela per omesso rispetto dei termini per la notifica del ricorso e ha insistito per la declaratoria di incompetenza territoriale, con rigetto nel merito delle domande avversarie. Dopo la prima udienza, la causa è stata subito rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. in quanto matura per la decisione. All'udienza del 18 novembre 2021, sono state precisate le conclusioni dalle parti e il Giudice ha letto il provvedimento a definizione del giudizio, con il quale: “- ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di Bologna, relativamente al contratto di conto corrente ordinario n. 10098571, e del Tribunale di
Roma o Palermo, relativamente al contratto di conto anticipi n. 101131933: - ha disposto la cancellazione del procedimento dal ruolo e fissato in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Bologna, Roma o Palermo;
- ha condannato il
[...]
nonché del socio illimitatamente Controparte_6 responsabile e a pagare in solido le Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese di lite in favore di che ha liquidato in 10.000,00 euro per compensi oltre CP_1 accessori di legge.”
2. Con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2022 ad e alle signore CP_1
e , la Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e del sig. (procedura n. 46/2018 RGF del Tribunale di
[...] Parte_1 Messina) ha riassunto quindi il giudizio dinnanzi all'odierno Tribunale, ritenuto competente in relazione al solo conto corrente ordinario n. 10098571, acceso in data 25 luglio 2003,
pagina 2 di 10 formulando le stesse conclusioni già oggetto del procedimento precedente (ovverosia, nel merito, “01) ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultra legali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero, nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente ordinario o nella linea di credito per anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
02) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto - e/o come definite dalla TA - commissioni di disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento (in subordine limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserita nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
03) ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e/o nei fogli condizioni;
04) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive ( per il cliente e posticipato per le operazioni attive ( sempre per il cliente) inserite nel contratto di conto corrente ordinario, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; 05) ritenere e dichiarare nulla la capitalizzazione delle competenze sulla linea di credito e sul conto ordinario, che, per effetto dell'anatocismo nascosto, determina l'applicazione di tassi di interesse non pattuiti, non validi e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
06) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo c.m.s, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 07) ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato il superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente che nulla è dovuto a titolo di interessi;
08) accertare la mancanza dei contratti di conto corrente e/o delle linee di credito di cui in premessa, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultra legale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore vigente;
per l'effetto e previa CTU come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultra legale, dalle commissioni di massimo scoperto intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
09) ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
10) condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in esecuzione delle clausole contrattuali dichiarate nulle in relazione a tutto quanto sopra esposto;
11) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto da parte attrice presso la banca, 12) ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime, danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti ed in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività
pagina 3 di 10 economica oggetto d'impresa; 13) all'esito del già menzionato ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna attrice ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca TA di corrispondere detta somma;
14) condannare l'azienda di credito TA al pagamento, in favore della Controparte_5 della soma di € 154.538,70 e/o quella maggiore e/o minore che sarà
[...] quantificata dalla C.T.U. in corso del giudizio, a titolo di restituzione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e/o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità; 15) condannare l'azienda di credito TA al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 80.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
16) ritenere e dichiarare che la banca TA non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti del Sig. Parte_1
in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o, comunque può farlo solo nei limiti
[...] in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione nei conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
17) ritenere e dichiarare, comunque, nulle la fideiussione perché eccessivamente sproporzionata rispetto al debito principale e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
18) ritenere e dichiarare la banca TA obbligata a corrispondere all'attrice tutte le somme spese per periti e consulenti e, conseguentemente, condannare la banca TA a versare in favore della
[...] la somma di € 13.910,80 oltre quelle che verranno Controparte_5 documentate nel corso del giudizio”).
3. In particolare, parte attrice ha sollevato le seguenti censure: 1) la nullità della documentazione contrattuale per omessa pattuizione scritta;
2) l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti;
3) l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; 4) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
5) l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi usurari (c.d. usura sopravvenuta); 6) l'illegittimità dell'applicazione del metodo di determinazione delle valute;
7) l'illegittima applicazione di spese non pattuite;
8) la nullità delle fideiussioni. Sulla scorta di tali premesse e richiamandosi esclusivamente alle risultanze della propria perizia di parte, parte attrice ha chiesto l'accertamento delle illegittimità con condanna della alla restituzione di tutte le somme, a suo dire, indebitamente percepite. In via CP_4 istruttoria, parte attrice ha poi chiesto l'ammissione di CTU tecnico contabile e ha formulato istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
4. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <<...Nel merito: 1) rigettare CP_1 tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto>>.
5. e si sono costituite integralmente riportandosi Controparte_2 Controparte_3 all'atto introduttivo, alla memoria di costituzione in sostituzione del 06-2-2018 e ai successivi atti e verbali di causa.
6. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU tecnico contabile e le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 15.5.25.
7. Nel merito, preliminarmente si deve premettere che l'odierno magistrato non si occupa delle doglianze relative al conto corrente 101131933 ed al contratto di affidamento su tale conto in quanto di competenza di altro Tribunale alla luce dell'ordinanza del Giudice messinese rimettente ma solo di quelle relative all'apertura di conto n. 10098571 ed al successivo affidamento.
8. L'espletata CTU ha accertato quanto segue:
pagina 4 di 10 <<in merito al contratto di apertura conto n. 10098571, sono presenti le seguenti condizioni:
- Tasso creditore 0,01% tasso effettivo annuo 0,01%,
- tasso debitore 13,375% le tasso effettivo annuo 14,06091%,
- aliquota massimo scoperto 1,5%,
- periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione degli interessi trimestrali,
- spese per operazione euro 1,60,
- Spesa tenuto conto/chiusura no euro 13,
- commissione invio estratto conto euro 1,60
All'articolo 7 del contratto ”-chiusura periodica del conto- regolamento degli interessi commissioni spese- recesso del contratto di conto corrente- solidarietà obbligazioni”, il comma 2 recita: “i rapporti di dare (e avere) relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (cioè fine Marzo, giugno, settembre dicembre di ogni anno), portando in conto- con valuta data di regolamento dell'operazione- gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali telegrafiche simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre nonché applicando le trattenute fiscali di legge punto il saldo risultante della chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”
Riguardo al contratto di affidamento sul conto corrente 10098571, sono presenti le seguenti condizioni:
- affidamento complessivo per euro 100.000,00 valido fino a revoca, interesse debitore nominale annuo pari al 10,75% (11,192% effettivo annuo);
- per l'utilizzi oltre il limite del fido e per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento interesse debitore pari al 13,4% nominale annuo (14,450% effettivo annuo);
- CMS 0,750%;...Le specifiche doglianze prospettate nell'atto di citazione sono le seguenti: interessi ultra-legali, CMS, spese valute bancarie, spese di istruzione pratica e spese infratrimestre prive di specifica pattuizione scritta e anatocismo, Interessi superiori ai tassi soglia.
Per quanto concerne il conto corrente ordinario numero 10098571 non risultano pattuite le valute, pertanto, il CTU ha provveduto a sistemare le singole scritture in ordine alla data contabile.
Il CTU ha, poi, provveduto ad eliminare dal conto corrente le spese non correttamente pattuite e specificatamente:
-Commissioni infra-trimestre prive di specifica pattuizione scritta per euro 1.202,60
(ALLEGATO 1)
In merito alle competenze trimestrali, sono state espunti euro 13.916,13 di competenze addebitate, in quanto assenti le relative analisi delle competenze dalle quali si evincono le modalità di addebito delle singole commissioni e interessi;
euro 5.116,30 di Commissione
Disponibilità Fondi non pattuita;
euro 5.850,00 di Commissione Istruzione Veloce non pattuita, ed euro 25.441,90 di C.M.S. in quanto, seppur pattuita, non è stata sufficientemente indicata la metodologia di calcolo della stessa. Il totale delle spese trimestrali espunte è di euro 50.324,33 (ALLEGATO 2)
pagina 5 di 10 In merito alla verifica della correttezza della clausola anatocistica, il CTU ha accertato la presenza della medesima capitalizzazione del tasso debitore e creditore indicandone anche il relativo il tasso effettivo annuo e la periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrali.
Come sopra citato, è correttamente pattuita nel contratto di conto corrente la clausola che prevede la medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori.
In merito alla pattuizione degli interessi ultra legali, il CTU ha accertato la corretta pattuizione nel contratto di apertura di conto corrente di interessi creditori pari allo 0,01% e di interessi debitori pari al 13,375%.
Il Ctu ha, inoltre, verificato la pattuizione di un affidamento di euro 100.000,00 sul conto corrente 10098571 in data 31/08/2005 con le seguenti condizioni:
- per utilizzi entro fido tasso debitore 10,75% nominale annuo
- per utilizzi o oltre il limite del fido e per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento tasso debitore del 13,45%.
Dall'analisi degli estratti conto agli atti, si evidenzia un affidamento di euro 100.000,00 a far data dal 1° agosto 2003 al quale non corrisponde alcun contratto di affidamento.
La sanzione per la indeterminatezza, e quindi per la violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB e del comma 6 (rinvio agli usi), è prevista dal comma 7 del medesimo articolo che prevede “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione“.
Essendo assente il contratto di affidamento con i relativi tassi debitori si evidenzia la indeterminabilità del tasso di interesse. La giurisprudenza ha costantemente affermato la necessità che il contratto indichi in modo prestabilito ed esplicito le modalità per la determinazione del tasso;
pertanto, il CTU ha provveduto a ricalcolare il conto per i saldi debitori entro fido al tasso previsto dall'art 117 TUB e per i saldi oltre fido ai tassi debitori correttamente pattuiti fino alla data del 30/08/2005 e successivamente applicando i tassi regolarmente pattuiti o i minori applicati.
I tassi applicati entro fido sono indicati nella tabella sottostante....
In caso di saldi attivi il CTU ha applicato i tassi creditori così come pattuiti nel contratto di apertura di conto corrente pari allo 0;010%. Ai tassi debitori e creditori è stata applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto regolarmente pattuita. Ad esito di tale ricalcolo il saldo del conto risulta pari ad euro 34.411,50 a favore del correntista (Allegato 3). La tabella sottostante riassume i ricalcoli effettuati ed i risultati ottenuti... Si evidenzia che il TEG ha superato il TSU nel II e IV trimestre del 2007 nel II trimestre del
2008. Il CTU non è in grado di stabilire le eventuali successive pattuizioni, in quanto non vi è documentazione in merito agli atti. Mentre la CMS ha superato la cms nel I trimestre del Pt_2
2009. Il CTU evidenzia che l'esubero della CMS trova comunque capienza nei minori interessi addebitati come si evince nella tabella sottostante...>>
9. Essendo l'atto di citazione (originale innanzi al Tribunale di Messina rimettente) del 23/05/2013 e il contratto in esame del 25/07/2003, nessuna annotazione risulta prescritta nonostante l'eccezione di parte TA.
pagina 6 di 10 10. In replica alle osservazioni della parte TA afferma il ctu: <per quanto concerne il conto corrente n. 10098571:
- riguardo le osservazioni circa l'ordinamento delle registrazioni per “data Valuta”, in assenza di puntuali e specifiche doglianza;
il CTU ritiene che nell'atto di citazione a pag. 3 vi sia doglianza specifica, ovvero, che la banca abbia applicato valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta ed avendo il CTU verificato l'assenza della pattuizione delle valute sul relativo contratto di conto corrente, ritiene corretto il proprio operato (lo scrivente magistrato concorda con la valutazione del CTU).
- riguardo la seconda osservazione di non espungere le commissioni infra-trimestrali per euro 1.202,60, anche in questo caso essendo una specifica doglianza contenuta nell'atto di citazione a pag. 3, ma senza specifica elencazione delle spese da espungere, il CTU ha provveduto ad effettuare i calcoli mantenendo le spese infra-trimestrali, ritiene, comunque, corretto presentare anche l'alternativa con il mantenimento delle competenze addebitate, a causa della mancata produzione in atti della documentazione contabile amministrativa, di cui era onere esclusivamente di parte attrice ai fini del sostenimento della domanda.
-In merito all'applicazione dei soli tassi debitori regolarmente pattuiti, il CTU procederà ad effettuare il calcolo mantenendo i tassi regolarmente pattuiti, fornendo al Giudice anche questa ipotesi.
-In ordine all'osservazione sul mantenimento della cms della misura TA, il CTU ritiene di non condividere l'osservazione, in quanto la cms era carente nella modalità di calcolo, nell'oggetto e nella causa (lo scrivente magistrato concorda con la valutazione del CTU).
Il CTU infine provvederà ad eliminare la verifica del superamento del TEG per ciascun trimestre come richiesto da parte TA.
Ad esito di tale ricalcolo il saldo del conto risulta pari a 4.754,29 euro a favore della
....>>. CP_4
In base alla disciplina in materia di anatocismo bancario ratione temporis applicabile (D.lvo n.
342/99; Delibera CICR 9/2/2000) il CTU, come sopra esposto, non ha riscontrato, nel caso in esame, vista la pattuizione inter partes risultante per tabulas, alcuna illegittimità della capitalizzazione infra annuale pariperiodica, anche se a tassi debitori e creditori non uguali, non essendo la coincidenza della misura dei tassi debitori con quella dei tassi creditori requisito richiesto dalla normativa per la legittimità del fenomeno di capitalizzazione che ci occupa.
Per quanto attiene alle sopracitate osservazioni della CA TA in punto di c.d. usura sopravvenuta, lo scrivente magistrato ritiene corretto il ricalcolo di cui alla superiore seconda ipotesi in quanto le SSUU, con la nota sentenza 24675/17, hanno chiarito, in fattispecie che giurisprudenza anche di merito ritiene applicabile anche al contratto di conto corrente, che <nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 1996, non si verifica nullità o l'inefficacia clausola contrattuale determinazione stipulata anteriormente all'entrata vigore predetta successivamente per un eccedente tale quale risultante al momento stipula, né pretesa mutuante, riscuotere gli secondo validamente concordato, può essere qualificata, solo fatto sopraggiunto superamento detta soglia, contraria dovere buona fede nell'esecuzione contratto>> (conf. Cass.24743/23).
Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa ad asserita usura ”soggettiva” in quanto, oltre alla pagina 7 di 10 “sproporzione” con il costo medio del servizio, in tale ipotesi, ha rilevanza soprattutto l'eventuale approfittamento delle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” del conduttore o del cliente (v. Cass. Penale 18778/14, secondo cui “I…Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione'. II. 'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) la 'condizione di difficoltà economica' della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana;
la 'condizione di difficoltà finanziaria' investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni'. III. 'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo 'stato di bisogno' (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)'. IV. 'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post'. V. 'In tema di cd. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione”): nel caso in esame, lo stato di difficoltà economica o finanziaria, non specificamente allegato, non risulta evincibile oggettivamente dalle difese delle parti e dagli atti.
Visto il contratto di affidamento del 2005 in atti (doc.2 di parte TA e la CP_1 pattuizione degli interessi passivi contenuti nel conto corrente in misura maggiore rispetto a quello dell'8% per lo più applicato nel periodo tra il 2003 ed il 2005 per importi inferiori ad euro 100.000,00 [per tale periodo avendo, pertanto, rinvenuto il CTU un fido c.d. di fatto ed una tolleranza da parte della CA a favore del correntista;
peraltro, ai sensi, da ultimo, di
Cass.29794/24 <il contratto di apertura credito, se già previsto e disciplinato da un conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del c.i.c.r. 4 marzo 2003, essere iscritto pena nullità e, conseguentemente, qualora diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali principale>>: nel caso in esame v. art.6 del contratto di conto corrente oggetto di causa che prevede, tramite richiamo ad altra clausola, interessi passivi di oltre il 13%, con conseguente -più che indeterminatezza della pattuizione- difetto di interesse ad invocarne la piena applicazione, dunque, vista la precitata giurisprudenza;
v. anche Cass. 27836/17 secondo cui << In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la CP_4 pagina 8 di 10 d'Italia, su conforme delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta,"in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Nella specie, la S.C. ha - confermando la sentenza di appello - respinto il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica, chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per "facta concludentia")>>], come da saldo conseguentemente ricalcolato dal CTU nella seconda ipotesi (v. Allegato 7 della CTU), a seguito delle sopracitate osservazioni dei ctp della TA, ritiene l'odierno giudicante di aderire a tale ultima ipotesi, ovverosia CP_4
“saldo del conto risulta pari a 4.754,29 euro a favore della ”, seppur applicandovi CP_4 l'ulteriore detrazione delle spese infratrimestrali risultate indebite per euro 1.202,60 (in mancanza di prova di loro specifica pattuizione e ritenendo eccepita la loro non debenza in termini sufficientemente specifici tenuto conto del tenore complessivo delle difese e doglianze di parte attrice-in parte come sopra accolte- e considerata la tecnicità della materia, in ossequio alle linee guida di giudizio e accertamento contenute nell'insegnamento della nota sentenza delle SSUU n.3082/22), oltre che per CMS, come visto applicate nonostante la nullità della relativa clausola, clausole valute e non pattuite.
Viste le conclusioni da ultimo rassegnate dalla CA TA (e sopra riportate immediatamente di seguito all'epigrafe), che ha aderito al secondo ricalcolo del CTU, deve ritenersi che quest'ultima abbia rinunciato alla richiesta di rigetto delle doglianze attoree in parte qua: alla luce di quanto sopra esposto, infatti, vista la modalità di formulazione in concreto nella fattispecie in esame della clausola relativa alla cms (che anche il CTU ha ritenuto indeterminata nella modalità di calcolo, nell'oggetto e, quindi, in ragione di ciò, anche nella causa) essa deve ritenersi nulla.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, da un lato, in parziale accoglimento delle domande attoree, deve ritenersi accertato un minor saldo debitore a favore della pari a euro CP_4 3,551,69; dall'altro, non possono essere accolte né la domanda restitutoria, nè la domanda di risarcimento del danno formulate da parte attrice per difetto di idonea prova in punto di quantum del danno [v., ex multis, Cass. 3689/25, secondo cui <nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per risarcimento del danno, in virtù principio persistenza diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla responsabilità contrattuale di per il mancato recapito di Controparte_7 numerose raccomandate assicurate, contenenti altrettante smart card)>>]. 12. Non si rinviene in atti la fideiussione oggetto di doglianze attoree, allegata all'atto di citazione originale, ma non allegata agli atti del presente giudizio, con potenziale violazione dell'art. 2697 c.c.. Peraltro, e la circostanza è assorbente, in mancanza di domanda di condanna al pagamento del suddetto saldo da parte della CA nei confronti dei fideiussori, si ritiene che la domanda de qua difetti di interesse e, quindi, sia inammissibile. 13. Le spese di CTU, visto l'esito della stessa, che ha parzialmente accolto le contrapposte ricostruzioni delle parti, devono essere compensate tra di esse, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
pagina 9 di 10 Parimenti, vista la reciproca parziale soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento delle domande attoree, per le ragioni di cui alla parte motiva, accerta un minor saldo debitore a favore della TA pari ad euro 3,551,69; rigetta la domanda restitutoria e la CP_4 domanda di risarcimento del danno formulate da parte attrice.
Dichiara inammissibile la domanda di nullità della fideiussione.
Compensa tra le parti le spese di lite e di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota di queste ultime maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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