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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 41664/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 41664 /2024 promossa da:
n. il 01/02/2003 in Parte_1
EGITTO, CUI LSHBLM0 C.F. , C.F._1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. VENTRILLA GAETANO ed elettivamente domiciliato in Via Giorgio Pitacco, 7, 00177 Roma come da procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25 e 737 cpc,
[...] ha chiesto, previo l'annullamento del Parte_1 decreto Rif.cat.18212A122022 bl Immig del 9 maggio 2024, emesso dal
Questore della Provincia di Roma e notificato il 1 ottobre 2024, il riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
In fatto risulta che, il 17 agosto 2022, Parte_1 ha presentato domanda per il rilascio del permesso di
[...] soggiorno per protezione speciale. La Questura di Roma ha esaminato l'istanza il 9 maggio 2024. La domanda è stata motivata dal fatto che il richiedente era fuggito dal suo paese d'origine per motivi economici e temeva che la situazione sarebbe peggiorata in caso di rimpatrio a causa della pandemia. Nel frattempo, il richiedente ha dichiarato di essere regolarmente impiegato a tempo indeterminato in Italia, dove vivevano i suoi genitori e il fratello minore, tutti regolarmente soggiornanti. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in data 3 maggio 2024, ha espresso parere negativo sulla richiesta di protezione speciale di La Commissione ha osservato che il richiedente ha Pt_1 dichiarato di avere un contratto di lavoro in Italia da circa un anno, di non aver svolto attività lavorativa irregolare e di avere un contratto di locazione. Il richiedente ha affermato di conoscere poco l'italiano e di vivere in Italia con i genitori. Inoltre, ha dichiarato che l'azienda dove lavora ha assunto anche suo padre. La Commissione, prese n considerazione le indicazioni interpretative contenute nella nota della Commissione Nazionale per il Diritto
d'Asilo del 19 luglio 2021, ha concluso che non sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione o opinioni politiche, o per altre condizioni personali o sociali. Inoltre, la Commissione ha valutato che non sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente potesse essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti. Di conseguenza, la Commissione ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il 9 maggio 2024, la Questura di Roma, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale, ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.1.2.
La Questura ha evidenziato che non sussistevano motivi per ritenere che l'interessato potesse essere oggetto di persecuzioni e che non vi fossero ragioni per concedere il permesso di soggiorno.
Contro questo diniego, ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario Pt_1 di Roma. Il ricorso, presentato dall'avvocato Gaetano Ventrilla il 10 ottobre
2024, ha contestato la decisione della Questura e il parere della
Commissione, sostenendo che non sono stati presi in considerazione i presupposti introdotti dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130. Nel ricorso si evidenzia che l'interessato ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato e vive con i suoi genitori e il fratello minore. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere fuggito dall'Egitto per motivi economici, e che la situazione sarebbe peggiore in caso di rimpatrio a causa della pandemia. Nel ricorso si citano le sistematiche violazioni dei diritti umani in Egitto e l'emergenza pandemica, evidenziando la situazione economica e sociale precaria del paese e la repressione del dissenso. A corredo del ricorso, sono stati allegati diversi documenti, tra cui il provvedimento di rifiuto della
Questura di Roma del 9 maggio 2024, il passaporto del ricorrente, la ricevuta della richiesta di protezione internazionale, il codice fiscale di e il Pt_1 contratto di lavoro stipulato con EL De NZ Srl, trasformato a tempo indeterminato dal 15 settembre 2023. Il contratto indica che il richiedente è un addetto al carico e scarico merci, di livello 6, con un orario part-time del 75%. Le buste paga di marzo, maggio, giugno, luglio e agosto
2024 riportano i dati anagrafici del lavoratore, il periodo di retribuzione, le voci variabili del mese, le trattenute e le competenze. La Certificazione Unica
Pag. 2 di 5 2024 per i redditi del 2023 di indica un reddito di lavoro dipendente di Pt_1
14.728,38 euro annui. Ha poi prodotto il contratto di affitto dell'abitazione: abita a Guidonia Montecelio, in via Giacomo Leopardi 74, con un Pt_1 canone mensile di 665,00 euro. Il ricorso ha evidenziato l'integrazione lavorativa e familiare del ricorrente in Italia e la sua situazione di vulnerabilità nel paese d'origine. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
In diritto va preliminarmente riqualificato il ricorso proposto, atteso che il richiedente ha impugnato il diniego del questore sulla domanda di protezione speciale e non la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale. Discende che le norme processuali applicabili sono quelle previste dall'art. 281 duodecies e ss cpc sul rito semplificato e non quelle previste dal rito speciale azionato dal ricorrente. Inoltre, non possono essere esaminati i vizi relativi alla mancata concessione della protezione internazionale, posto che il ricorrente non ha formulato una domanda in tal senso.
Ciò premesso, va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando ciò possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando vi sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
(CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono,
Pag. 3 di 5 che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo
8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019,
n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; CK c. Regno Unito, Per_1 Per_2
§ 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e CA c. Italia Per_3 CP_2
[GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § Persona_4 Per_1
29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_5 Per_6
c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Romania [GC], § 71;
[...] Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( Per_8 Per_9 Parte_3
e Satamedia Oy c. Finlandia GC).
[...]
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie il ricorrente, Parte_1 ha lasciato il suo paese d'origine, l'Egitto, in data antecedente al 17 agosto
2022, data in cui ha presentato la domanda di protezione internazionale. Da allora, ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione in
Italia, specialmente in ambito lavorativo.
Come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, il ricorrente ha iniziato a lavorare in Italia con un contratto a tempo determinato il 16 settembre 2022, per poi ottenere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato a partire dal 15 settembre 2023. Nello specifico, lavora come addetto al carico e scarico merci presso la ditta EL De NZ Srl. Le buste paga presentate, relative ai mesi di marzo, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, confermano la continuità del suo impiego. Inoltre, la
Certificazione Unica 2024 attesta un reddito da lavoro dipendente pari a
Pag. 4 di 5 14.728,38 euro per l'anno 2023 del tutto sufficiente a un suo dignitoso mantenimento sul suolo nazionale.
Oltre alla solida integrazione lavorativa, vi è anche un radicamento familiare: il ricorrente vive in Italia insieme ai suoi genitori e al fratello minore, tutti regolarmente soggiornanti.
Questi elementi comprovano non solo un inserimento lavorativo stabile, ma anche una profonda integrazione sociale e familiare nel contesto italiano.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 41664/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di Parte_1 Parte n.il 01/02/2003 a EGITTO, SHBLM0 C.F. , alla C.F._1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 41664/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 41664 /2024 promossa da:
n. il 01/02/2003 in Parte_1
EGITTO, CUI LSHBLM0 C.F. , C.F._1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. VENTRILLA GAETANO ed elettivamente domiciliato in Via Giorgio Pitacco, 7, 00177 Roma come da procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25 e 737 cpc,
[...] ha chiesto, previo l'annullamento del Parte_1 decreto Rif.cat.18212A122022 bl Immig del 9 maggio 2024, emesso dal
Questore della Provincia di Roma e notificato il 1 ottobre 2024, il riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
In fatto risulta che, il 17 agosto 2022, Parte_1 ha presentato domanda per il rilascio del permesso di
[...] soggiorno per protezione speciale. La Questura di Roma ha esaminato l'istanza il 9 maggio 2024. La domanda è stata motivata dal fatto che il richiedente era fuggito dal suo paese d'origine per motivi economici e temeva che la situazione sarebbe peggiorata in caso di rimpatrio a causa della pandemia. Nel frattempo, il richiedente ha dichiarato di essere regolarmente impiegato a tempo indeterminato in Italia, dove vivevano i suoi genitori e il fratello minore, tutti regolarmente soggiornanti. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in data 3 maggio 2024, ha espresso parere negativo sulla richiesta di protezione speciale di La Commissione ha osservato che il richiedente ha Pt_1 dichiarato di avere un contratto di lavoro in Italia da circa un anno, di non aver svolto attività lavorativa irregolare e di avere un contratto di locazione. Il richiedente ha affermato di conoscere poco l'italiano e di vivere in Italia con i genitori. Inoltre, ha dichiarato che l'azienda dove lavora ha assunto anche suo padre. La Commissione, prese n considerazione le indicazioni interpretative contenute nella nota della Commissione Nazionale per il Diritto
d'Asilo del 19 luglio 2021, ha concluso che non sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione o opinioni politiche, o per altre condizioni personali o sociali. Inoltre, la Commissione ha valutato che non sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente potesse essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti. Di conseguenza, la Commissione ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il 9 maggio 2024, la Questura di Roma, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale, ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.1.2.
La Questura ha evidenziato che non sussistevano motivi per ritenere che l'interessato potesse essere oggetto di persecuzioni e che non vi fossero ragioni per concedere il permesso di soggiorno.
Contro questo diniego, ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario Pt_1 di Roma. Il ricorso, presentato dall'avvocato Gaetano Ventrilla il 10 ottobre
2024, ha contestato la decisione della Questura e il parere della
Commissione, sostenendo che non sono stati presi in considerazione i presupposti introdotti dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130. Nel ricorso si evidenzia che l'interessato ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato e vive con i suoi genitori e il fratello minore. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere fuggito dall'Egitto per motivi economici, e che la situazione sarebbe peggiore in caso di rimpatrio a causa della pandemia. Nel ricorso si citano le sistematiche violazioni dei diritti umani in Egitto e l'emergenza pandemica, evidenziando la situazione economica e sociale precaria del paese e la repressione del dissenso. A corredo del ricorso, sono stati allegati diversi documenti, tra cui il provvedimento di rifiuto della
Questura di Roma del 9 maggio 2024, il passaporto del ricorrente, la ricevuta della richiesta di protezione internazionale, il codice fiscale di e il Pt_1 contratto di lavoro stipulato con EL De NZ Srl, trasformato a tempo indeterminato dal 15 settembre 2023. Il contratto indica che il richiedente è un addetto al carico e scarico merci, di livello 6, con un orario part-time del 75%. Le buste paga di marzo, maggio, giugno, luglio e agosto
2024 riportano i dati anagrafici del lavoratore, il periodo di retribuzione, le voci variabili del mese, le trattenute e le competenze. La Certificazione Unica
Pag. 2 di 5 2024 per i redditi del 2023 di indica un reddito di lavoro dipendente di Pt_1
14.728,38 euro annui. Ha poi prodotto il contratto di affitto dell'abitazione: abita a Guidonia Montecelio, in via Giacomo Leopardi 74, con un Pt_1 canone mensile di 665,00 euro. Il ricorso ha evidenziato l'integrazione lavorativa e familiare del ricorrente in Italia e la sua situazione di vulnerabilità nel paese d'origine. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
In diritto va preliminarmente riqualificato il ricorso proposto, atteso che il richiedente ha impugnato il diniego del questore sulla domanda di protezione speciale e non la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale. Discende che le norme processuali applicabili sono quelle previste dall'art. 281 duodecies e ss cpc sul rito semplificato e non quelle previste dal rito speciale azionato dal ricorrente. Inoltre, non possono essere esaminati i vizi relativi alla mancata concessione della protezione internazionale, posto che il ricorrente non ha formulato una domanda in tal senso.
Ciò premesso, va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando ciò possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando vi sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
(CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono,
Pag. 3 di 5 che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo
8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019,
n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; CK c. Regno Unito, Per_1 Per_2
§ 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e CA c. Italia Per_3 CP_2
[GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § Persona_4 Per_1
29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_5 Per_6
c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Romania [GC], § 71;
[...] Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( Per_8 Per_9 Parte_3
e Satamedia Oy c. Finlandia GC).
[...]
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie il ricorrente, Parte_1 ha lasciato il suo paese d'origine, l'Egitto, in data antecedente al 17 agosto
2022, data in cui ha presentato la domanda di protezione internazionale. Da allora, ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione in
Italia, specialmente in ambito lavorativo.
Come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, il ricorrente ha iniziato a lavorare in Italia con un contratto a tempo determinato il 16 settembre 2022, per poi ottenere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato a partire dal 15 settembre 2023. Nello specifico, lavora come addetto al carico e scarico merci presso la ditta EL De NZ Srl. Le buste paga presentate, relative ai mesi di marzo, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, confermano la continuità del suo impiego. Inoltre, la
Certificazione Unica 2024 attesta un reddito da lavoro dipendente pari a
Pag. 4 di 5 14.728,38 euro per l'anno 2023 del tutto sufficiente a un suo dignitoso mantenimento sul suolo nazionale.
Oltre alla solida integrazione lavorativa, vi è anche un radicamento familiare: il ricorrente vive in Italia insieme ai suoi genitori e al fratello minore, tutti regolarmente soggiornanti.
Questi elementi comprovano non solo un inserimento lavorativo stabile, ma anche una profonda integrazione sociale e familiare nel contesto italiano.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 41664/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di Parte_1 Parte n.il 01/02/2003 a EGITTO, SHBLM0 C.F. , alla C.F._1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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