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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/11/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69-2/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente Est. dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
EX ART. 57 E 61 C.C.I. nel procedimento per l'omologa degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti proposto da:
(C.F. ), con sede in Soncino (CR), Via Controparte_1 P.IVA_1 IV Novembre 23, assistita dall'avv. MICHELE BRUNELLI ed ELENA PERRICONE;
premesso che:
- con ricorso ex art. 57 e 61 CCI, depositato in data 30.06.2025, la società
[...]
(C.F. ), ha presentato domanda di omologa degli Controparte_1 P.IVA_1 accordi di ristrutturazione, chiedendone l'estensione anche ai creditori non aderenti. Questo nel corso di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da e dopo la chiusura di Controparte_2 quello di negoziazione assistita precedentemente instaurato;
- con provvedimento datato 9.10.2025, il Tribunale ha richiesto la produzione di documentazione non presente in allegato all'originario ricorso;
rilevato che:
- il ricorso per l'omologa è stato tempestivamente depositato (tenuto conto dell'assenza di reale attività istruttoria o difensiva nel corso delle udienze celebrate nel procedimento unitario prima del deposito del ricorso stesso) ed è stato rivolto a Tribunale competente per territorio (stante la sede legale in Soncino);
- il ricorso (specie dopo l'integrazione documentale effettuata su richiesta di questo collegio in data 9.10.2025) è corredato di tutta la documentazione richiesta dal combinato disposto degli articoli 39, 57 e 61 CCI, ed in particolare, un piano economico-finanziario che consenta l'esecuzione degli accordi ivi richiamati, le scritture contabili, le certificazioni, l'elenco dei creditori e la relazione aggiornata sulla situazione economica previste dall'art. 39, commi 1 e 3 CCI, la prova della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di omologa, la determina notarile con cui l'Amministratore unico ha deciso la proposizione di uno strumento di regolazione della crisi ex art. 120 bis CCI,
1 l'attestazione di professionista indipendente relativamente alla veridicità dei dati e fattibilità del piano, nonché infine l'adesione alla proposta di accordo da parte dei creditori aderenti;
- è stata regolarmente notificata ai creditori non aderenti la domanda di omologa e l'accordo raggiunto con quelli aderenti;
- l'accordo prevede, mediante la cessione d'azienda alla
[...] l'acquisizione di un attivo pari ad € Controparte_3 340.000,00, destinato alla soddisfazione dei creditori della prima classe nelle percentuali indicate nella proposta di accordo ad essi inviato, a cui aggiungere l'apporto di finanza esterna da parte del socio per € 4.000,00 (finalizzato a dare una seppur simbolica soddisfazione ai creditori della categoria 2) e l'accollo, sempre ad opera del socio unico
, del debito accumulato verso l'erario per mancato versamento dell'IVA, CP_4 pari ad € 27.990,04, sì da rendere inutile l'acquisizione dell'adesione di per quanto CP_5 riguarda il proprio credito, integralmente soddisfatto;
- inoltre, viene chiesta l'estensione degli effetti dell'accordo (ai sensi dell'art. 61 CCI) anche ai creditori e Controparte_6 Controparte_7 inseriti nella classe 1 con INVITALIA s.p.a. e che non hanno fatto pervenire il proprio assenso all'accordo; ritenuto che:
- sotto un profilo di legalità sostanziale (sub specie in particolare di corretta informazione dei creditori, sia quelli aderenti che quelli estranei, nonché di rispetto delle tempistiche previste dal codice per la presentazione di opposizioni da parte degli eventuali dissenzienti) e di garanzia di fattibilità concreta, sono state rispettate le disposizioni procedimentali (con tempestiva notifica anche ai creditori non aderenti, come risulta dalle ricevute delle PEC prodotte in data 30.06.2025), e non vi sono particolari incertezze circa l'effettiva acquisizione della provvista indicata nella proposta di accordo come messa a disposizione per la soddisfazione del ceto creditorio, stanti la modalità di acquisizione dell'intero attivo (cessione d'azienda a soggetto che già ha presentato proposta di acquisto ad un prezzo che l'attestatore dott. ha dichiarato essere congruo); Per_1
- è stata prodotta l'attestazione richiesta dall'art. 57, comma 4, CCI, con cui il dott.
[...]
con considerazioni particolarmente convincenti e basandosi su dati di non Per_2 difficile interpretazione, ha attestato sia la veridicità dei dati aziendali (accertamento particolarmente credibile se si consideri che la proposta di accordo è stata preceduta da una procedura di composizione negoziata, in cui naturalmente la veridicità dei dati e la corrispondenza dello stato di fatto dell'impresa con i dati formali di bilancio e le altre scritture già aveva ricevuto un vaglio), sia la fattibilità del piano, per come sopra già anticipato;
- la soluzione della crisi qui prospettata si manifesta sotto forma di continuità indiretta, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 61, comma 2, lett. b);
- è corretta la formazione delle classi (o “categorie”, secondo l'espressa definizione dell'art. 61 CCI), in quanto i creditori sono stati raggruppati per categorie omogenee (1- enti pubblici finanziatori;
2-fornitori strategici;
3-fornitori non strategici;
4-Erario, peraltro integralmente soddisfatto mediante accollo del debito da parte del socio unico della società), attraverso la considerazione sia della loro natura giuridica (pubblica o privata) che dell'origine del credito (finanziamenti o meri rapporti commerciali) che dell'interesse comune veicolato attraverso il presente procedimento;
2 - l'accordo proposto ha trovato l'adesione di oltre il 60% dei creditori, avendo raggiunto una quota di adesioni pari all'incirca all'82%;
- detto della corretta informazione dei creditori ai sensi della lett. a) del comma 1 (si ricorda che questa proposta segue il mancato raggiungimento di un accordo complessivo nell'ambito della composizione negoziata della crisi) e della natura non liquidatoria dell'accordo ai sensi della lett. b) dello stesso comma, sussistono infine tutti i requisiti richiesti dall'art. 61 CCI per poter estendere gli effetti dell'accordo concluso anche ai creditori non aderenti, che nella specie sono solo e Controparte_6 [...]
Controparte_7
- infatti, in primo luogo il credito del creditore aderente appartenente alla categoria in cui sono stati inseriti i due creditori non aderenti è superiore al settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, avendo INVITALIA s.p.a. un credito di 1.439.525,56 € su 1.792.806,43 € (pari all'80% dei crediti della categoria 1);
- i creditori non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo troveranno soddisfazione certamente in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dato che l'unico asset realmente liquidabile è proprio il ramo d'azienda che verrà ceduto ad un prezzo che difficilmente potrebbe essere ottenuto in sede concorsuale, in cui peraltro dovrebbero considerarsi la perdita di valore a causa della cessione parcellizzata dei beni e valori aziendali, i costi di procedura ben maggiori di quelli assunti in questa sede e la partecipazione all'attivo distribuibile di che quindi concorrerebbe con gli altri creditori privilegiati, Controparte_8 riducendone la soddisfazione finale. Inoltre, la particolare tutela accordata ad INVITALIA dalla legge con riguardo al diritto di preferenza sui beni per il cui acquisto è stato accordato il finanziamento pubblico lascia presumere una soddisfazione pressoché nulla degli altri creditori in caso di scenario liquidatorio concorsuale. Tutto ciò è stato anche dettagliatamente e condivisibilmente riportato dal dott. nella propria relazione Per_1 di attestazione;
- nessun creditore ha proposto opposizione né nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, né quelli non aderenti l'hanno fatta pervenire nel termine di 30 giorni dalla notifica diretta agli stessi;
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Controparte_1
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, alle condizioni indicate nella proposta e nel piano approvati dai creditori;
- dispone ai sensi dell'art. 61 CCI l'estensione degli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti e Controparte_6 Controparte_7
- dichiara la chiusura del procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, nonché per le pubblicazioni di cui all'art. 48, comma 5, CCI.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente Est. dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
EX ART. 57 E 61 C.C.I. nel procedimento per l'omologa degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti proposto da:
(C.F. ), con sede in Soncino (CR), Via Controparte_1 P.IVA_1 IV Novembre 23, assistita dall'avv. MICHELE BRUNELLI ed ELENA PERRICONE;
premesso che:
- con ricorso ex art. 57 e 61 CCI, depositato in data 30.06.2025, la società
[...]
(C.F. ), ha presentato domanda di omologa degli Controparte_1 P.IVA_1 accordi di ristrutturazione, chiedendone l'estensione anche ai creditori non aderenti. Questo nel corso di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da e dopo la chiusura di Controparte_2 quello di negoziazione assistita precedentemente instaurato;
- con provvedimento datato 9.10.2025, il Tribunale ha richiesto la produzione di documentazione non presente in allegato all'originario ricorso;
rilevato che:
- il ricorso per l'omologa è stato tempestivamente depositato (tenuto conto dell'assenza di reale attività istruttoria o difensiva nel corso delle udienze celebrate nel procedimento unitario prima del deposito del ricorso stesso) ed è stato rivolto a Tribunale competente per territorio (stante la sede legale in Soncino);
- il ricorso (specie dopo l'integrazione documentale effettuata su richiesta di questo collegio in data 9.10.2025) è corredato di tutta la documentazione richiesta dal combinato disposto degli articoli 39, 57 e 61 CCI, ed in particolare, un piano economico-finanziario che consenta l'esecuzione degli accordi ivi richiamati, le scritture contabili, le certificazioni, l'elenco dei creditori e la relazione aggiornata sulla situazione economica previste dall'art. 39, commi 1 e 3 CCI, la prova della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di omologa, la determina notarile con cui l'Amministratore unico ha deciso la proposizione di uno strumento di regolazione della crisi ex art. 120 bis CCI,
1 l'attestazione di professionista indipendente relativamente alla veridicità dei dati e fattibilità del piano, nonché infine l'adesione alla proposta di accordo da parte dei creditori aderenti;
- è stata regolarmente notificata ai creditori non aderenti la domanda di omologa e l'accordo raggiunto con quelli aderenti;
- l'accordo prevede, mediante la cessione d'azienda alla
[...] l'acquisizione di un attivo pari ad € Controparte_3 340.000,00, destinato alla soddisfazione dei creditori della prima classe nelle percentuali indicate nella proposta di accordo ad essi inviato, a cui aggiungere l'apporto di finanza esterna da parte del socio per € 4.000,00 (finalizzato a dare una seppur simbolica soddisfazione ai creditori della categoria 2) e l'accollo, sempre ad opera del socio unico
, del debito accumulato verso l'erario per mancato versamento dell'IVA, CP_4 pari ad € 27.990,04, sì da rendere inutile l'acquisizione dell'adesione di per quanto CP_5 riguarda il proprio credito, integralmente soddisfatto;
- inoltre, viene chiesta l'estensione degli effetti dell'accordo (ai sensi dell'art. 61 CCI) anche ai creditori e Controparte_6 Controparte_7 inseriti nella classe 1 con INVITALIA s.p.a. e che non hanno fatto pervenire il proprio assenso all'accordo; ritenuto che:
- sotto un profilo di legalità sostanziale (sub specie in particolare di corretta informazione dei creditori, sia quelli aderenti che quelli estranei, nonché di rispetto delle tempistiche previste dal codice per la presentazione di opposizioni da parte degli eventuali dissenzienti) e di garanzia di fattibilità concreta, sono state rispettate le disposizioni procedimentali (con tempestiva notifica anche ai creditori non aderenti, come risulta dalle ricevute delle PEC prodotte in data 30.06.2025), e non vi sono particolari incertezze circa l'effettiva acquisizione della provvista indicata nella proposta di accordo come messa a disposizione per la soddisfazione del ceto creditorio, stanti la modalità di acquisizione dell'intero attivo (cessione d'azienda a soggetto che già ha presentato proposta di acquisto ad un prezzo che l'attestatore dott. ha dichiarato essere congruo); Per_1
- è stata prodotta l'attestazione richiesta dall'art. 57, comma 4, CCI, con cui il dott.
[...]
con considerazioni particolarmente convincenti e basandosi su dati di non Per_2 difficile interpretazione, ha attestato sia la veridicità dei dati aziendali (accertamento particolarmente credibile se si consideri che la proposta di accordo è stata preceduta da una procedura di composizione negoziata, in cui naturalmente la veridicità dei dati e la corrispondenza dello stato di fatto dell'impresa con i dati formali di bilancio e le altre scritture già aveva ricevuto un vaglio), sia la fattibilità del piano, per come sopra già anticipato;
- la soluzione della crisi qui prospettata si manifesta sotto forma di continuità indiretta, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 61, comma 2, lett. b);
- è corretta la formazione delle classi (o “categorie”, secondo l'espressa definizione dell'art. 61 CCI), in quanto i creditori sono stati raggruppati per categorie omogenee (1- enti pubblici finanziatori;
2-fornitori strategici;
3-fornitori non strategici;
4-Erario, peraltro integralmente soddisfatto mediante accollo del debito da parte del socio unico della società), attraverso la considerazione sia della loro natura giuridica (pubblica o privata) che dell'origine del credito (finanziamenti o meri rapporti commerciali) che dell'interesse comune veicolato attraverso il presente procedimento;
2 - l'accordo proposto ha trovato l'adesione di oltre il 60% dei creditori, avendo raggiunto una quota di adesioni pari all'incirca all'82%;
- detto della corretta informazione dei creditori ai sensi della lett. a) del comma 1 (si ricorda che questa proposta segue il mancato raggiungimento di un accordo complessivo nell'ambito della composizione negoziata della crisi) e della natura non liquidatoria dell'accordo ai sensi della lett. b) dello stesso comma, sussistono infine tutti i requisiti richiesti dall'art. 61 CCI per poter estendere gli effetti dell'accordo concluso anche ai creditori non aderenti, che nella specie sono solo e Controparte_6 [...]
Controparte_7
- infatti, in primo luogo il credito del creditore aderente appartenente alla categoria in cui sono stati inseriti i due creditori non aderenti è superiore al settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, avendo INVITALIA s.p.a. un credito di 1.439.525,56 € su 1.792.806,43 € (pari all'80% dei crediti della categoria 1);
- i creditori non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo troveranno soddisfazione certamente in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dato che l'unico asset realmente liquidabile è proprio il ramo d'azienda che verrà ceduto ad un prezzo che difficilmente potrebbe essere ottenuto in sede concorsuale, in cui peraltro dovrebbero considerarsi la perdita di valore a causa della cessione parcellizzata dei beni e valori aziendali, i costi di procedura ben maggiori di quelli assunti in questa sede e la partecipazione all'attivo distribuibile di che quindi concorrerebbe con gli altri creditori privilegiati, Controparte_8 riducendone la soddisfazione finale. Inoltre, la particolare tutela accordata ad INVITALIA dalla legge con riguardo al diritto di preferenza sui beni per il cui acquisto è stato accordato il finanziamento pubblico lascia presumere una soddisfazione pressoché nulla degli altri creditori in caso di scenario liquidatorio concorsuale. Tutto ciò è stato anche dettagliatamente e condivisibilmente riportato dal dott. nella propria relazione Per_1 di attestazione;
- nessun creditore ha proposto opposizione né nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, né quelli non aderenti l'hanno fatta pervenire nel termine di 30 giorni dalla notifica diretta agli stessi;
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Controparte_1
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, alle condizioni indicate nella proposta e nel piano approvati dai creditori;
- dispone ai sensi dell'art. 61 CCI l'estensione degli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti e Controparte_6 Controparte_7
- dichiara la chiusura del procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, nonché per le pubblicazioni di cui all'art. 48, comma 5, CCI.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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