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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4349 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 [...]
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Avetrana, alla via Schiavoni n. 16, presso lo studio dell'avv. Enzo Tarantino che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E in persona del procuratore Controparte_1
speciale, dott.ssa , elettivamente domiciliata in Roma, alla Controparte_2
via Emanuele Gianturco, n. 6, presso lo studio dell'avv. Filippo Sciuto che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Corrado Barile, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli opponenti: “… IN VIA PRELIMINARE:
considerato che
l'elaborato peritale risulta chiaramente affetto da gravi vizi formali e procedurali chiede che lo stesso venga dichiarato nullo e, per l'effetto, insiste a che il Giudice
1 adito Voglia, accertata la non autenticità delle firme oggetto di verifica, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. , in Parte_1
proprio, con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio. 1.2) in subordine, chiede ai sensi dell'art. 196 c.p.c. che il Giudice adito Voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali affidando l'incarico ad altro
CTU. 1.3) in via gradata, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inesistenza dell'atto di coobbligazione in appendice alla polizza fideiussoria n. 00A0407426 e per
l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Parte_1
in proprio con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio;
[...]
2.1) NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 16857/2020 del 27.10.2020 - R.G.N.
50243/2020 notificato in data 12.11.2020 adottando ogni ed altro provvedimento conseguente;
2.2) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli istanti per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
3.1) il tutto con condanna della Società (P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in P.IVA_1
Roma Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado
Barile, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Genova alla Via
Assarotti n. 36/8 al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Per l'opposta: “… in via principale respingere l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni caso dichiarare tenuti e condannare Parte_1
(Cod. Fisc.: , in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, (Cod. Fisc.: ), e Parte_2 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc.: ), in solido tra loro, a pagare Parte_1 C.F._2 al la somma capitale di € 137.500,00 ovvero Controparte_1
la doversa somma meglio ritenuta, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs
231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e sino al
2 soddisfo […] con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2020, la
(di seguito anche Parte_1
“ ), e hanno Parte_1 Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16857/2020, emesso da questo Tribunale in data 27 ottobre 2020 su istanza della con il quale era stato loro ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di €137.500,00#, oltre interessi ex d.lgs. n.
231/02 e spese della procedura monitoria, a titolo di regresso di quanto pagato dall'ingiungente in conseguenza dell'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata in favore della Controparte_3
e nell'interesse della società opponente (a garanzia delle
[...]
obbligazioni derivanti da un finanziamento), i cui obblighi discendenti dalla polizza erano stati assunti anche da e Parte_1 Parte_2
in apposita appendice di polizza (cd. dichiarazione di
[...]
coobbligazione);
• che a sostegno dell'opposizione gli attori hanno in sintesi dedotto che: a) non aveva mai sottoscritto l'atto di coobbligazione, e Parte_1
le firme a lui apparentemente riconducibili apposte su quell'atto dovevano considerarsi apocrife;
b) la polizza era stata escussa oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il pagamento eseguito dalla compagnia assicurativa, configurando un indebito, era inidoneo a dar titolo alla stessa ad agire in regresso nei confronti della debitrice principale e dei suoi ulteriori garanti;
• che la costituitasi in giudizio, ha Controparte_1
dedotto l'infondatezza dell'opposizione sotto tutti i profili;
• considerato che il consulente tecnico d'ufficio al quale è stato affidato il compito di accertare la genuinità del disconosciuto atto di coobbligazione, con relazione chiara, precisa e priva di contraddizioni ha
3 concluso affermando che le firme in verifica, apposte sul documento contrattuale di cui trattasi, presentano significative similarità di forma e di gestualità rispetto agli scritti autografi di utilizzati Parte_1
per la comparazione, così effettivamente confermando la riconducibilità dell'atto al predetto opponente;
• che le conclusioni del consulente, dott.ssa possono Persona_1
essere assunte a base della decisione del Tribunale in quanto sono il frutto di un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessive dell'esame peritale;
• che invece le osservazioni critiche mosse dall'opponente alla relazione del CTU (sia sul piano giuridico-procedurale che sul piano tecnico- calligrafico) non convincono e vanno disattese giacché: i) il contestato invio al CTU, da parte del consulente tecnico nominato dalla società opposta, di una nota di osservazioni preliminari antecedente all'invio alle parti della relazione dell'ausiliario del magistrato, pur essendo un elemento inusuale che sembra deviare rispetto all'iter procedurale tracciato dall'art. 195 c.p.c., non inficia la validità della consulenza, sia perché non è stato in alcun modo leso il contraddittorio tra le parti (la parte opponente ha infatti avuto modo di inviare al CTU le proprie osservazioni critiche), sia perché lo stesso art. 194 c.p.c. consente alle parti, anche nel corso delle operazioni peritali, di presentare al consulente nominato dall'Ufficio osservazioni e istanze sia a voce che per iscritto;
ii) contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, il CTU ha regolarmente depositato, sia pure in allegato alla propria istanza di liquidazione depositata il 18 marzo 2023, la nota di osservazioni e controdeduzioni redatta dall'avv. Enzo Tarantino nell'interesse di
iii) le critiche di carattere grafologico formulate Parte_1
dalla parte opponente sono state puntualmente disattese dal CTU alle pagg. da 30 a 53 della propria relazione tecnica, con argomentazioni ampie ed estremamente convincenti, che in questa sede si richiamano integralmente;
iv) ad ogni modo la somiglianza tra le firme in verifica e
4 quelle utilizzate come scritture comparative – somiglianza apprezzabile sia sul piano morfologico, sia sul piano dello stile e del dinamismo complessivo delle scritture – è chiaramente evincibile ictu oculi e appare evidente anche a chi non abbia specifiche competenze nelle discipline calligrafiche;
• considerato inoltre che, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, la compagnia assicuratrice non avrebbe potuto sottrarsi al pagamento in favore della invocando il superamento del termine CP_3
decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. giacché il regolamento negoziale recava un'espressa rinuncia del garante (cioè della
[...]
ad avvalersi dell'eccezione di cui al ridetto art. Controparte_1
1957 (v. l'art. 8 delle condizioni generali della garanzia di cui al doc. 4 fascicolo opposta);
• che, alla luce di quanto testé chiarito, va radicalmente esclusa l'adombrata mala gestio della compagnia assicuratrice nella gestione della polizza e della sua escussione, e il pagamento da essa eseguito, senz'altro dovuto, la legittima ora ad esercitare, ai sensi dell'art. 1950
c.c., l'azione di regresso nei confronti della società debitrice principale
( e degli ulteriori soggetti che si sono con essa Parte_3
obbligati (per quanto rileva in questa sede, e Parte_1 [...]
; Parte_2
• ritenuto pertanto che l'opposizione sia infondata e debba essere respinta;
• che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato esecutivo;
• che le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
• e che, infine, le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, debbano definitivamente porsi a carico dell'opponente soccombente;
P . Q . M .
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nonché da Parte_1 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n. 16857/2020, Parte_1 Parte_2
così provvede:
1. - rigetta l'opposizione;
2. - dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3. - condanna la Parte_1
e al pagamento in solido, in favore Parte_1 Parte_2
della soc. delle spese legali del giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi €9.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
4. - pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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