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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 597/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 597/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) - avv. MONTUORI NAZARENA
[...] C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTI
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
RUSSO LUIGI ( ); C.F._4
Controparte_2
( ) - avv. DE MAIO BRUNELLA ( ); P.IVA_2 C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 05.02.2024, le parti ricorrenti di cui in epigrafe proponevano opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
10020220025070036501 e n. 10020220025070036502, notificate il
15.01.2024, aventi per oggetto il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali in favore della per l'importo totale di € CP_2
21.936,80. Eccepivano, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che i crediti reclamati dall'ente previdenziale vedevano quale diretto contribuente un soggetto rispetto al quale loro non avevano rivestito la qualifica di eredi.
Instauratosi il contraddittorio, ciascuna parte resistente si costituiva in giudizio con separate memorie difensive, concludendo come in atti.
Nel corso del processo, atteso che la Cassa Forense aveva documento di aver già incardinato un apposito giudizio di volontaria giurisdizione avverso gli stessi ricorrenti, al fine di stabilire se gli stessi volessero o meno accettare l'eredità di e che tale Persona_1 giudizio si presentava come presupposto fattuale e giuridico necessario per la definizione della presente causa, il Tribunale sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c.. Successivamente, con atto del 26.11.2024, gli odierni ricorrenti riassumevano il presente giudizio dando atto di aver rinunciato all'eredità come da decreto del 13.11.2024.
Le opposizioni si sono rivelate fondate e meritevoli di accoglimento, alla luce delle risultanze processuali acquisite nel corso del processo.
Invero, avendo gli odierni ricorrenti rinunciato all'eredità di
[...]
, le cartelle impugnate - notificate ai ricorrenti proprio nella Persona_1 qualità di eredi del suddetto - vanno ritenute illegittime per difetto di titolarità passiva dei soggetti obbligati alla prestazione previdenziale.
Ogni ulteriore questione prospettata dalle parti può ritenersi assorbita, così come la situazione di obiettiva incertezza esistente priva della formale rinuncia all'eredità dei ricorrenti va considerata come circostanza eccezione per la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti.
P. Q. M.
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1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle esattoriali di cui ai nn.
10020220025070036501 e 10020220025070036502;
2) compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Nocera Inferiore, 09.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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