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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9068 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n.40208/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in persona del Giudice dott.ssa Susanna Terni, visto l'art 281 sexies cpc ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40208 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
39, e con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 82, Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Attilio Giulio, del Foro di Milano, domiciliate presso il Suo Studio in
Seregno (MB), via Leonardo da Vinci, n. 14;
ricorrenti
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Roma, via Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Colitti;
resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“respinta ogni avversa istanza, chiedono a codesto Tribunale:
pagina 1 di 5
1. In via preliminare e cautelare, la sospensione dell'esecuzione promossa dall ai sensi Controparte_1 dell'art. 615 c.p.c., con riguardo all'iscrizione ipotecaria effettuata il 21/12/2021 ai nn. 182317/34026.
2. In via definitiva, l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall Controparte_1
in violazione dell'art. 19, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 46/1999, dell'art. 50, comma 2, e dell'art. 77 del
[...]
D.P.R. n. 602/1973, con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di Parte_1
sito in Segrate (MI), Via della Camelia n. 39 il 21/12/2021 ai nn. 182317/34026.
[...]
3. La condanna dell' al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa. Controparte_1
Salvezze illimitate.”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto della domanda cautelare di sospensione, respingere l'opposizione promossa dalla sig.ra , ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'iscrizione ipotecaria effettuata il Parte_1
21/12/2021 ai nn. 182317/34026 in quanto inammissibile e comunque infondata, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies, e la Parte_1 Parte_2 hanno adito questo Tribunale, chiedendo di dichiarare l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione
[...] ipotecaria per complessivi € 235.312,26 effettuata dall' sull'immobile Controparte_1 sito in Segrate (MI), Via della Camelia n. 39 di proprietà di ed acquistato da Parte_1 data la presentazione da parte di quest'ultima – prima della Parte_2 vendita dell'immobile – di un'istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali, regolarmente pendente e mai rigettata.
A fondamento della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto che l'ipoteca è stata iscritta illegittimamente in violazione dell'art. 19, comma 1-quinquies, del D.lgs. n. 46/1999, che prevede che in pendenza di un'istanza di rateizzazione l' non possa procedere a misure Controparte_1 esecutive, tra cui l'iscrizione ipotecaria. Infatti, la aveva Parte_2 presentato l'istanza di rateizzazione in data 12/02/2021, senza mai ricevere un formale rigetto da parte dell' . Dunque, all'atto dell'acquisto, era Controparte_1 Parte_1 consapevole dell'esistenza di un'ipoteca iscritta sull'immobile a favore dell Controparte_1
, ma ha concluso l'acquisto sulla base della ritenuta illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
[...]
pagina 2 di 5 effettuata il 21/12/2021 successivamente alla presentazione istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali da parte della on rigettata dall'Agenzia. Infine, Parte_2 [...]
ha dedotto che, avendo destinato l'immobile acquistato a prima casa, si applicherebbe Parte_1
l'art. 76, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973 che vieta l'espropriazione immobiliare per debiti tributari, salvo in casi eccezionali non ricorrenti nel caso di specie.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione e nel merito, in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
*** *** ***
Tanto premesso, la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per complessivi € 235.287,93 per difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario è fondata.
Infatti, l'iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio è relativa una pluralità di pretese creditorie, alcune delle quali di natura tributaria (imposte erariali IRES, IVA e IRAP di cui alle cartelle nn.
06820180051625011000, 06820190011828165000, 06820190028376711000, 06820190063341976000,
06820180002978529000 e 06820180037297448000) ed altre invece di natura non tributaria (la sola somma relativa alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada per € 24,33 di cui alla cartella n.
06820190051158673000). L'impugnazione è stata proposta in questa sede, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare.
Il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 19, comma 1, lett. ebis) d.lgs. 546/92, a seguito della modifica dovuta all'entrata in vigore dell'art. 35, comma26quinquies del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, applicabile al caso in esame ratione temporis, prevede che l'iscrizione dell'ipoteca è incluso tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia.
Anche l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento oggetto di doglianza, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero a entrambi se il pagina 3 di 5 provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass. Sez. Un., ord. n.
14831/2008).
Dunque, seguendo tale orientamento, il giudice ordinario deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (cfr. Cass. Sez. Un., ord. n. 17111 del 2017, essendo irrilevante la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca si veda Cass., sez.
V, sent. n. 20055 del 2015).
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito, con riferimento alle pretese di natura tributaria, ossia quelle relative alle imposte erariali IRES, IVA e IRAP di cui alle cartelle nn.
06820180051625011000, 06820190011828165000, 06820190028376711000, 06820190063341976000,
06820180002978529000 e 06820180037297448000 per complessivi € 235.287,93, a favore della giurisdizione del giudice tributario.
La giurisdizione del giudice adito permane esclusivamente con riferimento alla sola somma di € 24,33 relativa alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada di cui alla cartella n.
06820190051158673000.
Tuttavia, come già rilevato nell'ordinanza del 09.10.2025, l'art. 7 c.p.c. attribuisce alla competenza del giudice di pace le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Pertanto il giudice adito alla prima udienza ha rilevato la propria incompetenza per valore ex art. 38, comma 3 c.p.c. per la somma di € 24,33 relativa alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada di cui alla cartella n. 06820190051158673000 attesa la competenza del giudice di pace (Cass., sez.
2. Ord. 20987/ 2025).
Le spese di lite relative al rapporto processuale tra la parte attrice e la parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati e, dunque, del valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, delle questioni giuridiche e di fatto trattate dalle rispettive parti nonché dell'effettiva attività difensiva espletata (proprio a tale ultimo riguardo, trattandosi anche di un procedimento semplificato di cognizione, sono state riconosciute al minimo le spese relative alle fasi istruttoria e decisoria).
Le spese devono essere distratte a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta x art 93 cpc pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta:
− Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore del giudice tributario con riferimento alle pretese di natura tributaria, di cui alle cartelle nn. 06820180051625011000,
06820190011828165000, 06820190028376711000, 06820190063341976000,
06820180002978529000 e 06820180037297448000 ;
− Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale con riferimento alla cartella n.
06820190051158673000;
− condanna i ricorrenti a rifondere alla resistente le spese processuali liquidate nella somma di euro
9.142,00 oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Milano, 24.11.2025
Il Giudice Dr.ssa Susanna Terni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in persona del Giudice dott.ssa Susanna Terni, visto l'art 281 sexies cpc ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40208 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
39, e con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 82, Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Attilio Giulio, del Foro di Milano, domiciliate presso il Suo Studio in
Seregno (MB), via Leonardo da Vinci, n. 14;
ricorrenti
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Roma, via Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Colitti;
resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“respinta ogni avversa istanza, chiedono a codesto Tribunale:
pagina 1 di 5
1. In via preliminare e cautelare, la sospensione dell'esecuzione promossa dall ai sensi Controparte_1 dell'art. 615 c.p.c., con riguardo all'iscrizione ipotecaria effettuata il 21/12/2021 ai nn. 182317/34026.
2. In via definitiva, l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall Controparte_1
in violazione dell'art. 19, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 46/1999, dell'art. 50, comma 2, e dell'art. 77 del
[...]
D.P.R. n. 602/1973, con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di Parte_1
sito in Segrate (MI), Via della Camelia n. 39 il 21/12/2021 ai nn. 182317/34026.
[...]
3. La condanna dell' al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa. Controparte_1
Salvezze illimitate.”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto della domanda cautelare di sospensione, respingere l'opposizione promossa dalla sig.ra , ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'iscrizione ipotecaria effettuata il Parte_1
21/12/2021 ai nn. 182317/34026 in quanto inammissibile e comunque infondata, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies, e la Parte_1 Parte_2 hanno adito questo Tribunale, chiedendo di dichiarare l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione
[...] ipotecaria per complessivi € 235.312,26 effettuata dall' sull'immobile Controparte_1 sito in Segrate (MI), Via della Camelia n. 39 di proprietà di ed acquistato da Parte_1 data la presentazione da parte di quest'ultima – prima della Parte_2 vendita dell'immobile – di un'istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali, regolarmente pendente e mai rigettata.
A fondamento della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto che l'ipoteca è stata iscritta illegittimamente in violazione dell'art. 19, comma 1-quinquies, del D.lgs. n. 46/1999, che prevede che in pendenza di un'istanza di rateizzazione l' non possa procedere a misure Controparte_1 esecutive, tra cui l'iscrizione ipotecaria. Infatti, la aveva Parte_2 presentato l'istanza di rateizzazione in data 12/02/2021, senza mai ricevere un formale rigetto da parte dell' . Dunque, all'atto dell'acquisto, era Controparte_1 Parte_1 consapevole dell'esistenza di un'ipoteca iscritta sull'immobile a favore dell Controparte_1
, ma ha concluso l'acquisto sulla base della ritenuta illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
[...]
pagina 2 di 5 effettuata il 21/12/2021 successivamente alla presentazione istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali da parte della on rigettata dall'Agenzia. Infine, Parte_2 [...]
ha dedotto che, avendo destinato l'immobile acquistato a prima casa, si applicherebbe Parte_1
l'art. 76, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973 che vieta l'espropriazione immobiliare per debiti tributari, salvo in casi eccezionali non ricorrenti nel caso di specie.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione e nel merito, in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
*** *** ***
Tanto premesso, la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per complessivi € 235.287,93 per difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario è fondata.
Infatti, l'iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio è relativa una pluralità di pretese creditorie, alcune delle quali di natura tributaria (imposte erariali IRES, IVA e IRAP di cui alle cartelle nn.
06820180051625011000, 06820190011828165000, 06820190028376711000, 06820190063341976000,
06820180002978529000 e 06820180037297448000) ed altre invece di natura non tributaria (la sola somma relativa alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada per € 24,33 di cui alla cartella n.
06820190051158673000). L'impugnazione è stata proposta in questa sede, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare.
Il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 19, comma 1, lett. ebis) d.lgs. 546/92, a seguito della modifica dovuta all'entrata in vigore dell'art. 35, comma26quinquies del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, applicabile al caso in esame ratione temporis, prevede che l'iscrizione dell'ipoteca è incluso tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia.
Anche l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento oggetto di doglianza, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero a entrambi se il pagina 3 di 5 provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass. Sez. Un., ord. n.
14831/2008).
Dunque, seguendo tale orientamento, il giudice ordinario deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (cfr. Cass. Sez. Un., ord. n. 17111 del 2017, essendo irrilevante la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca si veda Cass., sez.
V, sent. n. 20055 del 2015).
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito, con riferimento alle pretese di natura tributaria, ossia quelle relative alle imposte erariali IRES, IVA e IRAP di cui alle cartelle nn.
06820180051625011000, 06820190011828165000, 06820190028376711000, 06820190063341976000,
06820180002978529000 e 06820180037297448000 per complessivi € 235.287,93, a favore della giurisdizione del giudice tributario.
La giurisdizione del giudice adito permane esclusivamente con riferimento alla sola somma di € 24,33 relativa alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada di cui alla cartella n.
06820190051158673000.
Tuttavia, come già rilevato nell'ordinanza del 09.10.2025, l'art. 7 c.p.c. attribuisce alla competenza del giudice di pace le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Pertanto il giudice adito alla prima udienza ha rilevato la propria incompetenza per valore ex art. 38, comma 3 c.p.c. per la somma di € 24,33 relativa alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada di cui alla cartella n. 06820190051158673000 attesa la competenza del giudice di pace (Cass., sez.
2. Ord. 20987/ 2025).
Le spese di lite relative al rapporto processuale tra la parte attrice e la parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati e, dunque, del valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, delle questioni giuridiche e di fatto trattate dalle rispettive parti nonché dell'effettiva attività difensiva espletata (proprio a tale ultimo riguardo, trattandosi anche di un procedimento semplificato di cognizione, sono state riconosciute al minimo le spese relative alle fasi istruttoria e decisoria).
Le spese devono essere distratte a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta x art 93 cpc pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta:
− Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore del giudice tributario con riferimento alle pretese di natura tributaria, di cui alle cartelle nn. 06820180051625011000,
06820190011828165000, 06820190028376711000, 06820190063341976000,
06820180002978529000 e 06820180037297448000 ;
− Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale con riferimento alla cartella n.
06820190051158673000;
− condanna i ricorrenti a rifondere alla resistente le spese processuali liquidate nella somma di euro
9.142,00 oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Milano, 24.11.2025
Il Giudice Dr.ssa Susanna Terni
pagina 5 di 5