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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2501/2024 r.g., introdotta da
ROMA (RM), 26/12/1968 , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. VANGHETTI MAURA;
(IUGOSLAVIA, 28/04/1970 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI C.F._2
EDMONDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi Parte_1 Parte_2
separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
a) La casa coniugale, sita in Roma, Viale Don Pasquino Borghi n. 200, di proprietà
della SInora madre del signor , adibita a casa Parte_3 Parte_1
coniugale, resterà assegnata alla SI.ra , che continuerà a risiedervi Parte_2
unitamente ai figli (29.07.2003), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, la quale frequenterà liberamente il padre, come già avviene e Per_2
(16.01.2007);
b) è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo,
tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
c) Il SI. , stante l'età di , vedrà il figlio con la massima Parte_1 Per_2
liberta, come già avviene, e comunque, almeno nei seguenti giorni e periodi:
indicativamente il mercoledì e il venerdì dalle 19.00 alle 22.00, compatibilmente con gli impegni e la volontà di;
il fine settimana alternato dalle 11.00 del sabato Per_2
di pertinenza alle 20 della domenica di pertinenza, presso la sua abitazione, sempre compatibilmente con gli impegni e la volontà di . Durante le festività Per_2
natalizie: il 24 con la madre ed il 25 con il padre con possibilità di pernotto, in quanto il 26 Dicembre è il compleanno del SI. Il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio ad Pt_1
anni alterni tra i due genitori, salvo diverso accordo. Nel periodo delle festività
pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Nel periodo estivo il minore trascorrerà due settimane consecutive con il padre, le parti concorderanno detto periodo entro il 30 Maggio di ciascun anno.
d) Il SI. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli: Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e Per_1 Per_2
minorenne, l'importo mensile complessivo di 700,00 EURO, equivalente ad Euro
350,00 ciascuno, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Marzo 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge;
e) Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso al Tribunale Civile di Roma,
dovranno essere previamente valutate e concordate sempre a mezzo mail o sms scambiati tra i genitori e andranno ripartite al 50% fra gli stessi.
f) I coniugi concordano che la detrazione fiscale per i figli e Per_1 Per_2
spetteranno per il 100% alla madre.
g) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di aver regolato con reciproca soddisfazione tutti i rapporti tra loro esistenti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/11/2006, giacché dagli atti risulta che è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2501/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/11/2006 tra 26/12/1968) e Parte_4
(IUGOSLAVIA, 28/04/1970) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (Atto n. 01657 parte
1 serie 03 – anno 2006), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2501/2024 r.g., introdotta da
ROMA (RM), 26/12/1968 , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. VANGHETTI MAURA;
(IUGOSLAVIA, 28/04/1970 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI C.F._2
EDMONDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi Parte_1 Parte_2
separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
a) La casa coniugale, sita in Roma, Viale Don Pasquino Borghi n. 200, di proprietà
della SInora madre del signor , adibita a casa Parte_3 Parte_1
coniugale, resterà assegnata alla SI.ra , che continuerà a risiedervi Parte_2
unitamente ai figli (29.07.2003), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, la quale frequenterà liberamente il padre, come già avviene e Per_2
(16.01.2007);
b) è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo,
tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
c) Il SI. , stante l'età di , vedrà il figlio con la massima Parte_1 Per_2
liberta, come già avviene, e comunque, almeno nei seguenti giorni e periodi:
indicativamente il mercoledì e il venerdì dalle 19.00 alle 22.00, compatibilmente con gli impegni e la volontà di;
il fine settimana alternato dalle 11.00 del sabato Per_2
di pertinenza alle 20 della domenica di pertinenza, presso la sua abitazione, sempre compatibilmente con gli impegni e la volontà di . Durante le festività Per_2
natalizie: il 24 con la madre ed il 25 con il padre con possibilità di pernotto, in quanto il 26 Dicembre è il compleanno del SI. Il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio ad Pt_1
anni alterni tra i due genitori, salvo diverso accordo. Nel periodo delle festività
pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Nel periodo estivo il minore trascorrerà due settimane consecutive con il padre, le parti concorderanno detto periodo entro il 30 Maggio di ciascun anno.
d) Il SI. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli: Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e Per_1 Per_2
minorenne, l'importo mensile complessivo di 700,00 EURO, equivalente ad Euro
350,00 ciascuno, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Marzo 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge;
e) Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso al Tribunale Civile di Roma,
dovranno essere previamente valutate e concordate sempre a mezzo mail o sms scambiati tra i genitori e andranno ripartite al 50% fra gli stessi.
f) I coniugi concordano che la detrazione fiscale per i figli e Per_1 Per_2
spetteranno per il 100% alla madre.
g) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di aver regolato con reciproca soddisfazione tutti i rapporti tra loro esistenti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/11/2006, giacché dagli atti risulta che è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2501/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/11/2006 tra 26/12/1968) e Parte_4
(IUGOSLAVIA, 28/04/1970) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (Atto n. 01657 parte
1 serie 03 – anno 2006), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi